Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Circolazione e sicurezza stradale - A.C. 2480
Riferimenti:
AC n. 2480/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 137
Data: 06/04/2007
Descrittori:
CIRCOLAZIONE STRADALE   DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Circolazione e sicurezza stradale

A.C. 2480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 137

 

 

6 aprile 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

SIWEB

 

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File: tr0104


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  20

§      Impatto sui destinatari delle norme  21

§      Formulazione del testo  21

Schede di lettura

§      Art. 1 (Limiti di guida per neopatentati)25

§      Art. 2 (Sanzioni per violazione dei limiti di velocità)27

§      Art. 3 (Sanzioni per uso scorretto di dispositivi radiotrasmittenti)29

§      Art. 4 (Sanzioni per violazioni di alcune norme di comportamento  durante la circolazione)30

§      Art. 5 (Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti)33

§      Art. 6 (Norme di attuazione degli art. 186 e 187 del codice della strada)36

§      Art. 7 (Misure per neopatentati e revisione della patente di guida)37

§      Art. 8 (Misure concernenti il sequestro e il fermo amministrativo  dei veicoli)40

§      Art. 9 (Misure alternative alla pena detentiva)42

§      Art. 10 (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade)43

§      Art. 11 (Restituzione di ciclomotori e motocicli confiscati in seguito a violazioni amministrative)44

Tabella di confronto

§      Modifiche apportate dal ddl 2480 all’apparato sanzionatorio del codice della strada  51

Testo a fronte

§      Testo a fronte tra il codice della strada vigente e come risultante dalle modifiche apportate dal ddl in esame  67

Disegno di legge

§      A.C. 2480, Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale  101

Normativa nazionale

§      Codice Penale (Art. 240)137

§      Codice di Procedura Penale (Art. 648)138

§      L. 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)139

§      L. 26 luglio 1975 n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (art. 47)141

§      L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale (Art. 22-bis)144

§      D.Lgs. 30aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada (artt. 14, 97, 117, 119, 126-bis, 128, 142, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 178, 186, 187, 188, 191, 196, 205, 213, 214, 216, 218, 222, 223).146

§      D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma  dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468 (art. 4)198

§      D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 2, co. 167-169)201

Normativa comunitaria

§      Dir. 29 luglio 1991 n. 91/439/CEE Direttiva del Consiglio concernente la patente di guida.205

§      Dir. 20 dicembre 2006, n. 2006/126/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Rifusione)254

 


Scheda di sintesi

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2480

Titolo

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trasporti

Iter al Senato

No

Numero di articoli

12

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

29 marzo 2007

§       annuncio

30 marzo 2007

§       assegnazione

4 aprile 2007

Commissione competente

Trasporti

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII e XII

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge reca disposizioni finalizzate a ridurre i rischi connessi alla circolazione stradale, mediante un complessivo inasprimento delle misure sanzionatorie recate dal codice della strada.

L’articolo 1 introduce limitazioni alla guida per i soggetti che hanno conseguito la patente da meno di tre anni (‘neopatentati’).  

L’articolo 2 apporta modifiche alle norme relative all’osservanza dei limiti di velocità, prevedendo tra l’altro la rimodulazione delle fasce.

L’articolo 3 reca un inasprimento della sanzione connessa all’uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore durante la guida.

L’articolo 4 introduce misure sanzionatorie più rigorose per infrazioni commesse da conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose e apporta modifiche alle disposizioni che regolano la decurtazione di punti sulla patente, aggravandone l’entità per alcune infrazioni considerate particolarmente pericolose.

L’articolo 5 dispone un inasprimento del quadro sanzionatorio connesso alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, introducendo tra l’altro la misura della confisca del veicolo quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 gr/l.

L’articolo 6 concerne l’adozione delle misure regolamentari necessarie per l’attuazione delle norme introdotte dall’articolo 5 in materia di  guida in stato di ebbrezza di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

 L’articolo 7 introduce misure più rigorose nei riguardi delle infrazioni commesse dai ‘neopatentati’, con particolare riguardo alle sanzioni accessorie.

L’articolo 8 disciplina le procedure connesse all’applicazione delle sanzioni accessorie della confisca,del sequestro e del fermo amministrativodel veicolo, quando siano conseguenti alla commissione di reati.

L’articolo 9 introduce, nei riguardi di quanti debbano scontare una pena detentiva per i reati di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti), la possibilità di chiedere l’applicazione della misura alternativa consistente nell’affidamento ai servizi sociali.

L’articolo 10 introduce obblighi nei confronti degli enti proprietari e concessionari delle strade, con la finalità di migliorare i livelli di sicurezza della circolazione, con specifico riferimento alle strade ove si registrano i più alti tassi di incidentalità.

L’articolo 11 prevede una norma di sanatoria per le confische di ciclomotori e motoveicoli avvenute ai sensi del decreto legge n. 115/2005, e consentendo la restituzione dei mezzi ai proprietari.

L’articolo 12 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene su materia disciplinata da norme di rango legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La circolazione stradale  non è esplicitamente menzionata né tra le materie che il nuovo articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce allalegislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui all’articolo 117, terzo comma (per le quali spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato).

Va tuttavia rilevato che la finalità esplicitamente perseguita dalla proposta di legge (riduzione delle infrazioni al codice della strada e, quindi, degli incidenti), e lo stesso contenuto delle disposizioni, sembrano ricondurre il testo nell’ambito materiale, demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, “ordine pubblico e sicurezza”, inteso il termine “sicurezza” come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico.

Occorre in proposito rammentare che la Corte costituzionale,  con sentenza n. 428 del 2004, ha rilevato che, in relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti - con particolare riguardo a quello della sicurezza - a competenze statali esclusive, ai sensi dell’art. 117, secondo comma.

 


Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (proc. n. 2005/5041) in materia di appalto del servizio di gestione delle contravvenzioni al codice stradale. La Commissione osserva che la legislazione italiana che disciplina le condizioni per l’esercizio delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali non appare compatibile con le regole e i principi del trattato CE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La Commissione pone l’attenzione sul d.lgs. n. 446/1997, in materia di riordino della disciplina dei tributi locali, che stabilisce, tra l’altro, a quali soggetti possono essere affidate tali attività (art. 52) e prevede, a tal fine, l’istituzione dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare tali attività (art. 53), e sul d.m. n. 289/2000 che stabilisce le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione nonché le modalità di gestione di tale albo.

In primo luogo, la Commissione osserva che tali disposizioni sembrano permettere di attribuire i servizi di cui trattasi a soggetti di natura pubblica o mista aventi determinate caratteristiche, e segnatamente una forma giuridica particolare ai sensi del diritto italiano (aziende speciali, concessionari e società pubbliche), indipendentemente dall’iscrizione all’albo, laddove gli altri operatori sono tenuti ad iscriversi per poter prestare i medesimi servizi. Tale previsioni si tradurrebbero in una discriminazione nei confronti degli operatori stranieri, nella misura in cui favoriscono soggetti costituiti conformemente alla legislazione italiana.

In secondo luogo, la Commissione osserva che il fatto stesso di riservare la possibilità di fornire i servizi in questione ai prestatori iscritti all’albo appare costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto l’obbligo di iscriversi in un registro nazionale è suscettibile di dissuadere gli operatori degli altri Stati membri dal prestare servizi in Italia.

In materia, infatti, gli articoli 49 e 43 del Trattato esigono non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli di altri Stati membri.

 

Nella stessa data la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato (proc. n. 2006/2114) per non avere garantito la corretta applicazione della direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tra l’altro, tale direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all’ubicazione del chiamante sia per le chiamate da telefono fisso che per quelle da telefono cellulare.

L’Italia ha recepito la direttiva citata con il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, entrato in vigore il 16 settembre 2003. Con lettera del 10 aprile 2006 la Commissione aveva espresso le sue preoccupazioni circa l’affettiva applicazione dell’articolo 26, comma 3, della direttiva 2002/22/CE, in quanto non erano state messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relativa all’ubicazione del chiamante per chiamate effettuare da telefoni cellulari al numero di emergenza unico europeo 112. Il 20 settembre 2006, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione le proprie osservazioni, dichiarando tra l’altro che il servizio in questione sarebbe cominciato a livello nazionale entro la fine del 2007, dopo una fase pilota nel 2006.

La Commissione ritiene tuttavia che la fornitura di informazioni relative alla localizzazione del chiamante da parte degli operatori di telefonia fissa e mobile sia tecnicamente fattibile da oltre tre anni. La previsione della fine del 2007 quale termine entro cui avviare l’effettiva messa a disposizione di tali informazioni non soddisferebbe, pertanto, i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva che non prevede alcun rinvio nell’adempimento dell’obbligo.

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Libro bianco sulla politica comune dei trasporti

La Commissione ha definito le linee generali della strategia europea in materia di sicurezza stradale con il libro bianco del 2001 sulla politica comune dei trasporti (COM(2001)370).

Il documento fissa, tra l’altro, l’obiettivo di dimezzare, entro il 2010, il numero delle vittime degli incidenti stradali in tutta l’Unione europea ed individua a tal fine una serie di aree prioritarie di intervento tra cui la sicurezza nelle gallerie stradali che appartengono alla rete transeuropea di trasporto[1]; l’interoperabilità dei sistemi di pagamento sulla rete stradale transeuropea[2]; l'installazione obbligatoria delle cinture di sicurezza su tutti i sedili (vedi infra il paragrafo “Proposte normative all’esame delle istituzioni dell’UE”); la lotta contro l’uso di alcool, droghe o farmaci al volante[3].

Tuttavia, al fine di evitare un eccesso di regolamentazione, la Commissione si è impegnata ad incoraggiare la libera assunzione di impegni da parte degli operatori del settore dei trasporti, riservandosi di adottare iniziative legislative solo nel caso in cui l’obiettivo relativo alla riduzione delle vittime non venisse raggiunto. Il libro bianco auspica l’aumento della cooperazione e dello scambio di esperienze tra gli Stati membri in materia di prevenzione e di analisi degli incidenti mediante strumenti comuni quali la banca dati CARE[4](Community database on Accidents on the Roads in Europe), la creazione di un Osservatorio europeo sulla sicurezza stradale e di una segnaletica speciale per i “black spots” - i luoghi dove il numero di incidenti è particolarmente elevato. Il libro bianco propone, inoltre, l’istituzione presso la Commissione di un comitato di esperti incaricato di sviluppare una metodologia comunitaria per lo svolgimento di inchieste tecniche indipendenti sulle cause degli incidenti al fine di migliorare la legislazione vigente in materia di sicurezza.

 

Conformemente a quanto previsto dal libro bianco del 2001, la Commissione ha proceduto ad effettuare un esame intermedio delle misure e delle azioni da esso contemplate, adottando, il 22 giugno 2006, una comunicazione dal titolo “Mantenere l’Europa in movimento: una mobilità sostenibile per il nostro continente” (COM(2006)314).

La Commissione rileva che la modalità di trasporto meno sicura continua a rimanere il trasporto su strada e ribadisce l’importanza dell’obiettivo fissato nel libro bianco del 2001, invitando ad un’azione coordinata fra tutti i livelli di governo, l’industria automobilistica e quella delle costruzioni stradali, i gestori delle infrastrutture e gli utenti della strada allo scopo di migliorare la progettazione dei veicoli, le tecnologie utilizzate, comprese le tecnologie di prevenzione degli incidenti, le infrastrutture stradali ed il comportamento dei conducenti.

Sempre al fine di migliorare la sicurezza e la mobilità, la Commissione sottolinea la necessità di prendere in considerazione alternative quali la promozione di altre modalità di trasporto e della co-modalità vale a dire l’uso ottimale e la combinazione dei vari modi di trasporto, l’ottimizzazione degli itinerari e della tempistica, lo sviluppo di sistemi intelligenti per lo scambio di informazioni (cosiddetti “sistemi cooperativi”) fra i veicoli e le infrastrutture stradali che, avvalendosi delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, consentono di avere informazioni sulle condizioni stradali, sui rischi meteorologici o su incidenti (vedi nota n. 8). La Commissione, inoltre, ritiene di fondamentale importanza estendere agli altri mezzi di trasporto i sistemi sofisticati di comunicazione oggi in dotazione agli aerei al fine di migliorare la gestione del traffico, di rafforzare la sicurezza, di migliorare le condizioni di guida e di fornire alle amministrazioni pubbliche informazioni concrete sulle infrastrutture e sulle esigenze di manutenzione. A tale riguardo la Commissione ricorda che il sistema di navigazione satellitare GALILEO[5], che sarà operativo a partire dal 2008, consentirà di fornire segnali per la navigazione da combinare con sistemi di comunicazione al suolo e nello spazio e ricorda, altresì, che è in corso di realizzazione l’iniziativa “Automobile intelligente – sensibilizzazione all’uso delle TIC per dei veicoli più intelligenti, sicuri e puliti” (COM(2006)59) volta a sensibilizzare gli utenti e a promuovere le nuove tecnologie, coordinando le azioni dei soggetti interessati, nonché la ricerca sui sistemi per i veicoli intelligenti.

La Commissione preannuncia, inoltre, l’adozione di una serie di misure intese migliorare la sicurezza stradale fra cui:

·         l’adozione di un approccio integrato per la sicurezza stradale che comprenda la progettazione dei veicoli e le tecnologie utilizzate, le infrastrutture e il comportamento dei conducenti;

·         la valutazione, nel 2008, del funzionamento e dei costi delle norme vigenti nel settore della sicurezza per il trasporto su strada, proponendo, sulla base dell’esperienza maturata, le modifiche necessarie la fine di evitare distorsioni della concorrenza;

·         la promozione di campagne di sensibilizzazione, anche mediante l’istituzione, nel 2007, della prima giornata europea per la sicurezza stradale. Si segnala a tale riguardo che la prima giornata sulla sicurezza stradale, dedicata ai giovani, si svolgerà il 27 aprile 2007; questa iniziativa è collegata alla prima settimana globale sulla sicurezza stradale organizzata dalle Nazioni Unite e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che si svolgerà dal 23 al 29 aprile 2007;

·         l’elaborazione, nel 2007, di una strategia per la sicurezza nel trasporto terrestre e pubblico;

·         la promozione della mobilità intelligente mediante la continuazione dei programmi già avviati, quali “Automobile intelligente” e un migliore sfruttamento dei sistemi di navigazione satellitare tra cui GALILEO e il lancio, nel 2008, di un programma di ampia portata per lo sviluppo di tecnologie intelligenti per il trasporto stradale.

 

Il Consiglio trasporti del 12 ottobre 2006 ha proceduto ad un dibattito orientativo sul riesame intermedio del libro bianco in occasione del quale .in particolare:

·         riconosce gli importanti progressi realizzati nel settore della sicurezza stradale grazie all’attuazione delle misure prospettate dal libro bianco;

·         sottolinea la necessità di offrire ai cittadini e alle imprese europei sistemi di trasporto con un livello elevato di mobilità, in grado al tempo stesso di migliorare la sicurezza;

·         sottolinea la necessità di adottare misure a livello comunitario solo nel caso in cui esse apportino un evidente valore aggiunto, invitando, laddove opportuno, a fare ricorso a strumenti alternativi alla regolamentazione; a tale proposito  ribadisce l'importanza di applicare e di attuare in maniera efficace la normativa comunitaria vigente in materia di trasporti;

·         sostiene, in linea di massima, l'approccio previsto nel riesame intermedio del libro bianco che propone misure volte a dissociare la mobilità dalle conseguenze negative da essa prodotte, puntando all'uso ottimale di tutti i modi di trasporto, singolarmente o in combinazione fra di loro;

·         evidenzia la necessita di riesaminare continuamente la politica in materia di sicurezza stradale e di sviluppare ulteriori misure al fine di raggiungere l’obiettivo di dimezzare le vittime della strada entro il 2010 nonché di intensificare gli sforzi utilizzando un approccio integrato mirato alle infrastrutture, ai veicoli e ai conducenti. In tale contesto rileva la necessità di migliorare le misure relative alla sicurezza delle infrastrutture stradali, aumentare i requisiti di sicurezza dei veicoli, rafforzare la sensibilizzazione del pubblico alla sicurezza, anche mediante l'educazione dei conducenti, e rendere più efficace l'esecuzione transfrontaliera delle infrazioni al codice stradale;

·         invita la Commissione, in sede di adozione di nuove iniziative in materia di sicurezza stradale, a tenere conto dei risultati del dibattito e dei contributi scritti delle delegazioni.

Programma d’azione sulla sicurezza stradale

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel libro bianco, nel giugno 2003 la Commissione ha presentato un programma di azione sulla sicurezza stradale[6] (COM(2003)311) relativo al periodo 2003-2010. Il programma introduce il concetto di “responsabilità condivisa” secondo il quale tutte le autorità a livello comunitario, nazionale e locale devono concorrere, in base ad un’applicazione rigorosa del principio di sussidiarietà, al raggiungimento degli obiettivi individuati nel libro bianco. A tal fine la Commissione propone che tutti i soggetti interessati sottoscrivano una Carta di azione sulla sicurezza stradale[7], il cui testo figura in allegato al programma medesimo.

Il programma individua una serie di misure da attuare entro il 2010 al fine di ridurre le principali cause di incidenti stradali fra le quali la Commissione annovera: la velocità eccessiva; il consumo di alcol, di droghe o la stanchezza; il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco; l’insufficiente protezione offerta dai veicoli in caso di urto; l’esistenza di punti ad alto rischio di incidenti (black spots); l’inosservanza dei tempi di guida e di riposo per il trasporto professionale; l’insufficiente campo di visione del conducente.

I principali settori di intervento individuati nel programma di azione sono:

·   incoraggiare gli utenti ad un migliore comportamento mediante un rafforzamento dei controlli di polizia e la promozione di campagne di sensibilizzazione e di educazione. La Commissione ritiene, in particolare, che gli Stati membri dovrebbero accelerare l’applicazione della Convenzione di Vienna del 1998 relativa al ritiro della patente di guida al fine di ridurre le differenze esistenti a livello comunitario per quanto riguarda le sanzioni applicate. Per contribuirvi la Commissione intende favorire: la realizzazione di una rete di informazione fra le amministrazioni nazionali competenti in materia di patenti di guida e dare il proprio sostegno a campagne di informazione su scala europea; l’armonizzazione delle sanzioni per le infrazioni principali alle norme di guida per il trasporto commerciale internazionale; la riabilitazione degli autori di infrazioni gravi al codice della strada. Infine, partendo dal presupposto che la guida pericolosa è assimilabile alla criminalità, la Commissione intende presentare iniziative nel quadro della politica comunitaria in materia di giustizia;

·       sfruttare le nuove tecnologie nel settore dell’informazione e della comunicazione[8] per rafforzare la sicurezza passiva (protezione in caso di incidente) e quella attiva (prevenzione degli incidenti).

·       migliorare le infrastrutture stradali con l’obiettivo a lungo termine di ridurre la percentuale di strade e di tunnel a rischio elevato;

·       rafforzare la sicurezza del trasporto professionale di merci e passeggeri;

·       migliorare il soccorso e le cure alle vittime della strada;

·       procedere alla raccolta, all’analisi e alla diffusione dei dati sugli incidenti.

 

Il 29 settembre 2005 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul programma d’azione in materia di sicurezza stradalenella quale:

·   accoglie con favore l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime degli incidenti stradali entro il 2010;

·   invita la Commissione a riferire al PE, nel termine di due anni, sull’ordinamento istituzionale più adatto per la valutazione e lo sviluppo delle azioni in materia di sicurezza stradale;

·   ritiene che il principio di sussidiarietà non dovrebbe essere utilizzato come pretesto per fare meno di quello che si potrebbe considerate le importanti responsabilità dell'UE nel creare il necessario quadro normativo;

·   accoglie con favore l’intenzione della Commissione di procedere ad un bilancio intermedio del programma d'azione per la sicurezza stradale e la invita a cogliere l’occasione per proporre un quadro completo e permanente sulla sicurezza stradale nell’UE e a sviluppare un concetto a lungo termine di sicurezza stradale oltre il 2010 allo scopo di eliminare le morti e i gravi incidenti stradali ("versione zero");

·   sottolinea la necessità di un migliore coordinamento delle politiche e dello scambio delle migliori pratiche, mettendo a punto un approccio comune basato sulla raccolta, l’analisi e la diffusione di dati relativi ala sicurezza, l’armonizzazione delle statistiche sugli incidenti, l’organizzazione di campagne di sicurezza in tutta l’UE e l’avvio di programmi di ricerca;

·   invita ad un maggiore impegno politico a favore della sicurezza stradale in tutta l’UE.

 

Il 22 febbraio 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad un bilancio intermedio delle misure previste nel programma d’azione sulla sicurezza stradale (COM(2006)74). La comunicazione è corredata di un documento di lavoro contenente statistiche sugli incidenti, schede riassuntive per ogni Stato membro, un riepilogo della legislazione comunitaria in materia di sicurezza stradale, una selezione di progetti finanziati dalla Commissione in questo settore nonché alcuni esempi di impegni di cittadini assunti nell’ambito della Carta europea della sicurezza stradale.

Il documento effettua un’analisi delle azioni adottate recentemente al fine di rafforzare la sicurezza stradale dalla quale risulta che, in linea di massima, la sicurezza stradale nell’Unione europea è migliorata, anche se in maniera non uniforme. Il numero di incidenti è diminuito in media del 4% all'anno tra il 2001 e il 2005 e del 5% tra il 2003 e il 2004. Questi dati, secondo la Commissione, dimostrano che le misure adottate al fine di rafforzare la sicurezza stradale, anche grazie all’adozione di piani nazionali per la sicurezza stradale, producono risultati positivi. Lacomunicazione sottolinea, tuttavia, che malgrado i progressi realizzati siano apprezzabili, sono necessari ulteriori interventi al fine di raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2010.

 

Il 18 gennaio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione relativa al bilancio intermedio nella quale:

·         ribadisce che l'obiettivo di dimezzare il numero di incidenti stradali nell'Unione europea entro il 2010 continua ad essere prioritario e prende atto con preoccupazione che non sono stati compiuti i necessari progressi per il suo raggiungimento;

·         ritiene che la sicurezza stradale costituisca una responsabilità condivisa degli Stati membri e dell'Unione europea;

·         sottolinea che, nel breve periodo, il modo più efficace per favorire il miglioramento delle norme di idoneità alla guida nell'Unione europea consiste nel fare rispettare il codice della strada degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e l'obbligo di usare le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta per i bambini;

·         chiede un maggiore impegno politico a favore della sicurezza stradale in tutta l'Unione europea da parte di tutti gli Stati membri, delle autorità regionali e locali, delle istituzioni dell'UE, dei rappresentanti dell'industria e dei privati;

·         ritiene che solo un approccio integrato che associ tutti gli utenti stradali e i principali responsabili potrà portare ad una diminuzione significativa e duratura del numero di incidenti stradali gravi;

·         invita gli Stati membri a rafforzare ulteriormente le proprie politiche informative e le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale;

·         chiede agli Stati membri di applicare integralmente e senza eccezioni la normativa vigente al fine di conseguire un notevole miglioramento della sicurezza stradale;

·         rinnova l’invito alla Commissione a sviluppare una strategia a lungo termine per la sicurezza stradale che si estenda oltre il 2010 e definisca le misure necessarie per evitare i decessi e le lesioni gravi provocati dagli incidenti stradali ("visione zero") e la invita a tal fine a studiare con particolare attenzione l'aspetto della sicurezza tecnica degli autoveicoli. Invita, inoltre, la Commissione ad elaborare un sistema europeo per la ricerca sugli incidenti stradali per agevolare i raffronti e poter lavorare più efficacemente al fine di evitarli;

·         sottolinea l’importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di migliorare sensibilmente la gestione della rete transeuropea di trasporto;

·         sottolinea che gli Stati membri dovrebbero sempre tenere conto della sicurezza di tutti gli utenti della strada e della prevenzione degli incidenti in sede di ideazione, costruzione e manutenzione delle strade;

·         invita la Commissione e gli Stati membri a proporre misure basate su una valutazione del grado di conoscenza del numero comune europeo di emergenza 112 e sull'attuazione dell'E-112[9] da parte di tutti gli Stati membried invita questi ultimi a sottoscrivere, entro giugno 2007, la dichiarazione comune d'intenti per il sistema di chiamata elettronica;

·         chiede agli Stati membri di elaborare un piano d'azione sulla formazione e l'educazione stradale che copra l'intero ciclo di studi degli alunni, dai 3 ai 18 anni;

·         richiama l'attenzione sulla possibilità di definire requisiti minimi di sicurezza attiva e passiva per tutti i veicoli e di armonizzare le norme tecniche della segnaletica stradale in tutta l'Unione europea;

·         invita la Commissione a prendere in esame la Carta europea della sicurezza stradale e a presentare quanto prima le proposte già preannunciate in settori quali la repressione transfrontaliera delle infrazioni, l'obbligo di guida con i fari di giorno, l'applicazione delle misure e dei regolamenti esistenti in materia di sicurezza stradale.

 

Il Consiglio trasporti dell’8 e 9 giugno 2006 ha adottato conclusioni sulla comunicazione relativa al bilancio intermedio nelle quali:

 

Raccomandazione sulla sicurezza stradale

Il 6 aprile 2004 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull’applicazione della regolamentazione in materia di sicurezza stradale (2004/345/CE).

La Commissione, dopo aver richiamato l’importanza dell’obiettivo fissato dal libro bianco del 2001 di ridurre del 50% le vittime della strada entro il 2010, rileva che, sulla base di un esame della situazione attuale, le misure adottate risultano insufficienti per ridurre la mortalità, malgrado l’armonizzazione realizzata in molti settori dalla legislazione comunitaria. La Commissione individua la principale causa di questa situazione nelle differenze sostanziali fra i controlli posti in essere dai vari Stati membri. Risulta, inoltre, che le principali infrazioni, cause di incidenti mortali, continuano ad essere l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Considerato che una migliore applicazione della regolamentazione relativa a queste infrazioni ridurrebbe di più del 50% il numero delle vittime, la Commissione ha deciso di formulare alcune raccomandazioni esclusivamente su questi aspetti della sicurezza stradale.

 

La Commissione, in particolare, invita gli Stati membri a:

 

La Commissione si impegna a:

Relazione del gruppo CARS 21[10]

Il 7 febbraio 2007 la Commissione ha adottato la comunicazioneUn quadro normativo competitivo nelsettore automobilisticoper il XXI secolo – Posizione della Commissione sulla relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21” (COM(2007)22), intesa a delineare la futura politica europea in campo automobilistico.

Per quanto riguarda i profili relativi alla sicurezza stradale, la comunicazione ricorda l’obiettivo fissato nel libro bianco del 2001 e ribadisce la necessità che un'efficace strategia di sicurezza stradale sia basata su un approccio integrato che comprenda miglioramenti in materia di tecnologia dei veicoli, infrastrutture stradali, comportamenti di guida e applicazione delle norme. Il documento preannuncia, inoltre, una serie di iniziative che la Commissione intende adottare, sulla base delle raccomandazioni del gruppo CARS 21:

·         valutare, tra il 2007 e il 2009, l'opportunità di presentare proposte riguardanti l’installazione obbligatoria di sistemi Isofix di ritenuta dei bambini per tutti i nuovi veicoli M1;

·         rendere obbligatorio l'uso delle luci di circolazione diurne;

·         rendere obbligatoria l'installazione del controllo elettronico della stabilità sui veicoli pesanti e, successivamente, sugli autoveicoli e sui veicoli commerciali leggeri;

·         rendere obbligatori su tutti i nuovi veicoli i dispositivi che ricordano di allacciare la cintura di sicurezza;

·         migliorare le disposizioni della direttiva 2003/102/CE relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore;

·         migliorare la riscossione transfrontaliera delle multe comminate per infrazioni al codice stradale di un altro Stato membro;

·         esaminare i costi, i benefici e la fattibilità di introdurre sistemi di frenatura di emergenza nei veicoli, in particolare nei veicoli commerciali pesanti;

·         continuare gli sforzi per promuovere lo sviluppo, l'installazione e l'uso di sistemi di sicurezza attivi a bordo dei veicoli e di sistemi cooperativi basati sulle comunicazioni veicolo-infrastruttura nel quadro dell'iniziativa "Automobile intelligente";

·         adottare la terza comunicazione in materia di e-Safety;

·         proporre ulteriori misure al fine di rendere il sistema e-call pienamente operativo a partire dal 2010;

·         destinare l'erogazione di finanziamenti comunitari al settore stradale soltanto a progetti che seguano pratiche ottimali nel campo della sicurezza stradale;

·         sollecitare gli Stati membri a migliorare ulteriormente le attività di repressione della guida in stato di ebbrezza, degli eccessi di velocità, del mancato uso del casco da parte dei motociclisti e che promuovano l'uso della cintura di sicurezza o ne sanzionino il mancato uso.

Proposte normative all’esame delle istituzioni dell’UE

Allo stato attuale sono all'esame delle istituzioni europee alcune proposte normative volte a disciplinare e a rafforzare diversi aspetti della sicurezza stradale. Molte di esse sono intese a dare seguito agli orientamenti individuati nel libro bianco sulla politica comune dei trasporti e nel programma di azione sulla sicurezza stradale.

Si tratta di:

·    una proposta di direttiva del 27 marzo 2003 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (COM(2003)145).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 21 ottobre 2003. Il 2 giugno 2006 la Commissione ha presentato una proposta modificata (COM(2006)265) intesa tra l’altro, alla luce dei dibattiti svoltisi in seno al Consiglio, ad apportare alcune rettifiche alla direttiva 93/32/CE relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote;

·   una proposta di direttiva del 5 ottobre 2006 riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2006)569).

La proposta persegue l’obiettivo di integrare la sicurezza stradale in tutte le fasi di progettazione e di realizzazione delle infrastrutture stradali nella rete transeuropea di trasporto, senza imporre agli Stati membri nuovi standard o procedure tecniche, ma definendo un livello minimo di elementi necessari per rafforzare la sicurezza stradale e diffondere l’uso delle migliori prassi esistenti.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 10 luglio 2007.

·   una proposta di direttiva del 5 ottobre 2006 concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (COM(2006)570).

La proposta è volta a migliorare la sicurezza degli utenti della strada e in particolare di pedoni, ciclisti e motociclisti, particolarmente esposti al rischio di incorrere in incidenti con veicoli commerciali pesanti. A tal fine la Commissione propone di estendere all'attuale parco di veicoli commerciali pesanti i requisiti per l'angolo laterale di visione indiretta fissati dalla direttiva 2003/97/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi e attualmente applicabili solamente ai nuovi veicoli.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 22 maggio 2007. Il Consiglio trasporti del 12 dicembre 2006 ha definito un orientamento generale, in vista della posizione comune che sarà adottata in una delle prossime sessioni.

 

La promozione della sicurezza stradale figura fra le priorità del programma delle Presidenze tedesca, portoghese e slovena che copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008.

In questo ambito le tre Presidenze intendono esaminare misure di armonizzazione ed attuare il programma d’azione per la sicurezza stradale, compresa l’installazione di specchietti retrovisori per l’angolo morto sugli automezzi pesanti. Per quanto riguarda l’iniziativa e-safety, verrà discusso un quadro a sostegno delle tecnologie fondamentali e saranno promosse specifiche misure legislative comunitarie. Verranno, inoltre, prese in considerazione le questioni relative ai sistemi di informazione sul traffico, ai sistemi di assistenza alla guida, alla progettazione dell’interfaccia uomo-macchina nei veicoli e alla chiamata automatica di emergenza (e-call). Anche la Presidenza tedesca ha incluso fra le proprie priorità il miglioramento della sicurezza stradale in Europa, concentrandosi in particolare sullo sviluppo dell’iniziativa e-safety.

 

La promozione della sicurezza stradale viene considerata prioritaria anche dalla Commissione che, nel programma di lavoro per il 2007, ha inserito fra le proprie priorità la presentazione, entro marzo 2007, di una proposta legislativa sull’applicazione transfrontaliera di sanzioni nel settore della sicurezza stradale.

La proposta si concentrerebbe in particolare sulla creazione, a livello UE, di un sistema transfrontaliero in grado di garantire il perseguimento delle violazioni al codice stradale commesse in uno Stato membro da conducenti provenienti da altri Stati membri.

 

Si segnala infine che, al fine di proporre le opportune iniziative legislative in materia, la Commissione ha svolto, recentemente, una serie di consultazioni nel settore della sicurezza stradale:

·         una consultazione, svolta dal 12 aprile 2006 al 19 maggio 2006, relativa alla gestione della sicurezza sulle infrastrutture stradali della rete transeuroopea di trasporto (vedi supra la proposta di direttiva presentata);

·         una consultazione, svolta dal 12 aprile 2006 al 19 maggio 2006, relativa all’installazione di specchietti per angoli ciechi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (vedi supra la proposta di direttiva presentata);

·         una consultazione, svolta dal 1° agosto al 17 novembre 2006, sull’uso delle luci di circolazione diurne;

·         una consultazione, svolta dal 6 novembre al 19 gennaio 2007, relativa ad una migliore attuazione della regolamentazione in materia di sicurezza stradale nell’UE.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 6 prevede l’emanazione di un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di introdurre le modifiche al vigente regolamento di attuazione del codice della strada, rese necessarie dalle nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge reca prevalentemente modifiche ad articoli del codice della strada, adottate con la tecnica della novella. Va segnalato che l’articolo 11 introduce una specifica procedura intesa a sanare gli effetti prodotti nel periodo compreso fra l’emanazione del decreto legge n. 168/2005 e l’entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286 (di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262) in materia di confisca di ciclomotori e motoveicoli.    

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Va ricordato che il disegno di legge AC 2161, in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali della Camera, reca all’articolo 17, una delega al Governo per introdurre disposizioni integrative modificative al codice della strada.

Impatto sui destinatari delle norme

Il disegno di legge è destinato a produrre effetti prevalentemente sui proprietari e conducenti di autoveicoli e motoveicoli.

Le disposizioni recate dall’art. 10 determinano obblighi, in relazione alle strade a più alto tasso di incidentalità, a carico degli enti proprietari o concessionari di strade.   

L’articolo 11, specificamente riferito alla restituzione dei ciclomotori e motoveicoli sottoposti a confisca secondo la normativa precedente l’entrata in vigore della legge n. 286/2006 (legge di conversione del decreto legge n. 262/2006), è destinata a produrre effetti sui proprietari dei citati motoveicoli.

 

Formulazione del testo

Si osserva che all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c),  e comma 3, lettera a), i riferimenti alle misure delle sanzioni previste dalle disposizioni dagli articoli 174 e 178 del codice della strada non coincidono con quelle indicate nel testo vigente del codice stesso.

Con riguardo all’articolo 7, comma 2, il quale introduce un comma 2 bis all’art. 128 del codice della strada, si osserva che tale comma collega la sanzione della sospensione della patente per coloro che non si sottopongano alla procedura di  revisione sia ai casi introdotti dai nuovi commi 1 bis e 1 ter, sia a quello disciplinato dal vigente comma 1; per tale ipotesi, tuttavia, il comma 2 dell’art. 128 prevede a sua volta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296, mentre il successivo comma 3 dispone il ritiro dellapatente, da effettuarsi secondo le procedure di cui all’art. 216 del codice. Sembra pertanto determinarsi un problema di coordinamento fra tali diverse previsioni sanzionatorie. Poiché, peraltro, in entrambi i casi - ritiro della patente previsto dalla norma vigente,  sospensione a tempo indeterminato introdotta dal comma 2 bis – la durata del periodo di inibizione alla guida è connesso alla sottoposizione, con esito favorevole, ai prescritti accertamenti medici, le due ipotesi sanzionatorie, pur restando distinte sotto il profilo formale, negli effetti sostanziali possono essere considerate equivalenti.          

 

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Limiti di guida per neopatentati)

 

Il provvedimento in esame è volto a aumentare il livello della sicurezza stradale, recando un generale inasprimento delle sanzioni relative a violazione di norme di comportamento prescritte dal codice della strada (D.Lgs 285/1992).

 

L’articolo 1 interviene a modificare l’articolo117 del codice della strada:

Ø      sopprimendo la disposizione di cui al comma 1, ai sensi della quale al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg. La relazione illustrativa precisa che tale soppressione avviene in ragione del fatto che il disposto risulta ormai disapplicato in ragione del recepimento nel nostro ordinamento della normativa comunitaria in materia, ed in specie della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991.

Si ricorda che la suddetta direttiva, che reca la disciplina comunitaria delle patenti di guida, è stata recepita nell’ordinamento nazionale con D.M. 8 agosto 1994[11]. In particolare l’articolo 6, comma 2 prevede che l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), sia subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un'età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti. Appare utile specificare che la norma appena citata è di rango regolamentare, mentre il codice della strada reca una norma analoga di rango legislativo.

Si segnala inoltre che la suddetta direttiva è stata recentemente abrogata dalla direttiva 2006/126/CE che ha rimodulato le tipologie delle patenti, le età e i requisiti per la guida dei vari veicoli. In particolare la direttiva ha stabilito che:

-                     per poter guidare motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima occorre un’età minima di 18 anni e la patente di categoria A2.

-                     per poter guidare motocicli di potenza superiore occorre la patente di categoria A, un'età minima di 20 anni e un’autorizzazione subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2 (l’esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni).

-                     per poter guidare tricicli di potenza superiore a 15 kW è richiesta la patente di categoria A e un’età minima di 21 anni..

La direttiva è entrata in vigore il 19 gennaio 2007. Il termine di recepimento è fissato al 19 gennaio 2011.

Ø      Introduce il comma 2-bis, che dispone una limitazione per i neopatentati. In particolare il nuovo comma prevede che a coloro che conseguono la patente di guida di categoria B a far data dal l ° giugno 2007, non sia consentita - per i primi tre anni dal rilascio - la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Una deroga è prevista per i veicoli adibiti al servizio di persona invalida, purché la stessa sia presente sul veicolo: per tali veicoli infatti è espressamente disposto che tale limitazione non si applichi.

Ø      Inasprisce la sanzione per la mancata osservanza delle disposizioni di guida previste dall’articolo 117, prevedendo in luogo del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 – attualmente previsto - il pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

Ø      Interviene sul comma 3 per esigenze di coordinamento formale. In particolare al comma 3, che prevede che sia il regolamento a stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti previsti, si fa riferimento ai limiti di cui ai commi 2[12] e 2-bis, anziché ai limiti di cui al comma 1 che risulta soppresso dal ddl in esame.

 


Art. 2
(Sanzioni per violazione dei limiti di velocità)

L’articolo 2 modifica l’articolo 142 del codice della strada, relativo all’osservanza dei limiti di velocità. Le modifiche riguardano:

Ø      la possibilità di accertare i limiti di velocità anche attraverso apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati;

Ø      un generale inasprimento delle sanzioni per violazioni di norme relative all’eccesso di velocità;

Ø      la rimodulazione delle fasce di eccesso di velocità, che passano dalle attuali tre a quattro.

In particolare il comma 6, che prevede che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, è stato modificato introducendo tra le apparecchiature valide ai fini della determinazione del limite anche le apparecchiature omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati.

Quanto alle fasce che misurano l’eccesso di velocità si ricorda che il vigente articolo 142 prevede tre fasce:

-            nel caso in cui si superi di non oltre 10 km il limite, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148, su cui non interviene il ddl in esame;

-            nel caso in cui si superi di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h il limite di velocità, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594, anch’essa lasciata invariata dal ddl;

-            nel caso in cui si superi il limite di oltre 40 km/h è attualmente prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’articolo 142 prevede inoltre che nel caso in cui la violazione sia commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la patente sia sospesa da tre a sei mesi. Il ddl, intervenendo su tale disposizione, prevede invece che la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 sia comminata a chi supera il limite di oltre i 40 km/h ma di non oltre i 60 km/h; in tal caso la sospensione della patente continua ad essere prevista ma non più da uno a tre mesi, bensì da tre a sei mesi, ed è soppressa la disposizione che prevedeva un periodo di sospensione da tre a sei mesi nel caso in cui la violazione fosse commessa da un neopatentato. Nel caso in cui si superi il limite di velocità di oltre i 60 km/h, invece, il ddl prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018 e la sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

La formulazione vigente del codice (comma 11) prevede che siano raddoppiate le violazioni commesse per superamento dei limiti di velocità con determinati tipi di veicoli[13]; il ddl interviene sul comma solo al fine di includere tra le violazioni anche quelle commesse per il superamento del limite di oltre 60 km/h e al fine di precisare che il raddoppio delle sanzioni opera sia sulle sanzioni amministrative pecuniarie sia su quelle accessorie;

-                     Il vigente comma 12 prevede la sospensione della patente da due a sei mesi in caso di violazione del limite di velocità reiterata nel corso di due anni. Il disegno di legge inasprisce la sanzione prevedendo un periodo di sospensione della patente da otto a diciotto mesi e riferisce la sanzione ai soli casi di violazione del limite di velocità entro i 60 km/h. Nel caso di superamento del limite oltre i 60 km/h il disegno di legge prevede la revoca della patente.


Art. 3
(Sanzioni per uso scorretto di dispositivi radiotrasmittenti)

L’articolo 3 interviene sull’articolo 173, inasprendo la sanzione relativa all’uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore durante la guida.

 

Il vigente articolo 173 prevede l’obbligo per il conducente di utilizzare lenti o apparecchi volti a compensare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali (comma 1) e il generale divieto di far uso - durante la marcia - di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore[14]. Il comma consente in alternativa l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani (comma 2).

La sanzione attualmente prevista per entrambe le violazioni è quella del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 (comma 3).

 

A seguito della modifica introdotta con l’articolo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 soltanto chi viola l’obbligo di guida con lenti o con apparecchi volti a compensare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali (comma 3). Per chi invece viola il divieto di uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Da tale violazione consegue inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. In caso di ulteriore violazione del suddetto divieto nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi (comma 3-bis).

 

Si segnala inoltre che nel codice vigente la violazione di entrambe le norme di comportamento comporta una decurtazione di 5 punti sulla patente di guida del conducente; tuttavia, in seguito alla riformulazione dell’articolo 173, la decurtazione, che è ancorata all’articolo 173, comma 3, si applica solo al caso di guida senza lenti o apparecchi volti a compensare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali, ma non anche al caso di uso, durante la guida, di cuffie sonore o telefoni sprovvisti di vivavoce o auricolare, in quanto nella versione modificata del codice la sanzione per tale ultima fattispecie è oggetto del comma 3-bis.


Art. 4
(Sanzioni per violazioni di alcune norme di comportamento
durante la circolazione)

L’articolo 4 inasprisce le sanzioni legate a comportamenti stradali ritenuti – come si legge nella relazione illustrativa - “particolarmente indicativi di "diseducazione stradale e che assumono una particolare incidenza nel rapporto comportamento/rischio per la sicurezza”

I commi 1 e 3 e in parteanche il comma 4 intervengono sulla disciplina dettata dagli articoli 174 e 178 del codice della strada per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, prevedendo sanzioni più gravi in relazione a comportamenti relativi alla durata della guida, all’osservanza dei tempi di riposo e alla tenuta dei documenti di viaggio.

A seguito delle modifiche:

-    per il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa la sanzione amministrativa pecuniaria passa dall’attuale misura da euro 143 a euro 570 ad una somma da euro 370 a euro 1.485. Il comma 4 prevede inoltre che i punti decurtati sulla patente per tale comportamento passino dagli attuali 2 a 10;

-    è prevista una sanzione - da euro 370 a euro 1.485 – per chi alteri l'estratto del registro di servizio, o copia dell'orario di servizio (salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato). Anche in questo caso il comma 4 prevede che per tale comportamento vengano decurtati sulla patente 10 punti; per completezza si ricorda che la tenuta in modo alterato dei documenti sopra descritti da attualmente luogo alla decurtazione di un punto sulla patente, ma che a seguito delle modifiche apportate dal ddl tale fattispecie non è più prevista;

-    per il conducente che non osservi i periodi di riposo prescritti ovvero sia sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio è prevista una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 in luogo dell’attuale somma da euro 143 a euro 570. Il comma 4 prevede inoltre che i punti decurtati sulla patente per tale comportamento passino dagli attuali 2 a 10;

-    viene inasprita la sanzione per la medesima fattispecie (non osservanza dei periodi di riposo prescritti ovvero mancanza dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio) anche a carico degli altri membri dell'equipaggio che, a seguito della modifica, consiste nel pagamento di una somma da euro 143 a euro 570, in luogo della vigente somma da euro 22 a euro 88;

-    per chiunque non abbia con sé o tenga in modo incompleto l'estratto di servizio o copia dell'orario di servizio è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570, in luogo dell’attuale somma da euro 22 a euro 88. Il comma 4 prevede inoltre che i punti decurtati sulla patente per tale comportamento passino da 1 a 5. Si segnala che la norma vigente prevede la sanzione del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 e della decurtazione di un punto sulla patente anche qualora i documenti siano tenuti in modo alterato;a seguito delle modifiche apportate dal ddl tale fattispecie non è più prevista; è prevista tuttavia una sanzione per chi alteri tali documenti (vedi supra)

-    per il conducente e per gli altri membri dell’equipaggio di veicoli non muniti di cronotachigrafo che superino i periodi di guida prescritti o non osservino i periodi di pausa prescritti ovvero non osservino i periodi di riposo prescritti ovvero siano sprovvisti dei documenti previsti (libretto individuale di controllo o estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio), è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485, in luogo della vigente somma da euro 143 a euro 570. Il comma 4 prevede inoltre che i punti decurtati sulla patente per tale comportamento passino dagli attuali 2 a 10;

-    è prevista la medesima sanzione di cui sopra - pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 – per chiunque alteri il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio, o copia dell'orario di servizio salvo che il fatto costituisca reato; la sanzione così ridefinita tiene luogo della vigente sanzione del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservino tali prescrizioni. Per tale violazione è prevista una decurtazione di 10 punti sul punteggio della patente.

Si segnala che il ddl modifica conseguentemente il comma 4 dell’articolo 178 del codice, sopprimendo la fattispecie dell’alterazione dei documenti ivi prevista.

 

Il comma 2 interviene sull’articolo 176 del codice della strada, che disciplina i comportamenti da tenersi durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. In particolare la modifica è volta a inasprire la sanzione accessoria conseguente all’inversione del senso di marcia, all’attraversamento dello spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, o alla guida nel senso di marcia opposto a quello consentito: il disegno di legge mantiene ferma la sanzione amministrativa (pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018) e prevede - in luogo della sanzione accessoria della patente di guida da sei a ventiquattro mesi – la revoca della patente. Si ricorda che ove si applichi  tale sanzione è previsto il fermo del fermo del veicolo per un periodo di tre mesi.

 

Il comma 4, come in parte anticipato in precedenza, ha apportato alcune modifiche alla tabella dei punteggi da decurtare in relazione a violazione di norme di comportamento stradale (si veda la tabella di confronto).

Oltre alle diverse decurtazioni già richiamate in precedenza e relative ai comportamenti dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone e cose, il ddl è intervenuto sui seguenti punteggi:

§      decurtazione di 5 punti in luogo degli attuali 2 per superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h;

§      decurtazione di 8 punti in luogo degli attuali 5 nel caso in cui il conducente non dia la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali in caso di traffico non regolato da agenti o da semafori;

§      decurtazione di 4 punti in luogo degli attuali 2 nel caso in cui il conducente non consenta al pedone - che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata - di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza su strade sprovviste di attraversamenti pedonali;

§      decurtazione di 8 punti in luogo degli attuali 5 nel caso in cui il conducente non si fermi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla ovvero nel caso in cui il conducente non prevenga situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto;

§      soppressione della decurtazione di punteggio in relazione alla disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 191, in quanto tale disposizione contiene una prescrizione sanzionatoria e non comportamentale.

 

L’articolo 191, comma 4, prevede infatti che sia applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo medesimo, relative appunto al sopradescritto comportamento che i conducenti devono tenere nei confronti dei pedoni.

 


Art. 5
(Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti)

L’articolo 5 del disegno di legge introduce un rilevante inasprimento del quadro sanzionatorio connesso alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza e  di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, disciplinati rispettivamente dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

 

Va ricordato che su tale materia il legislatore è intervenuto a più riprese nel corso della precedente legislatura. Il testo vigente dell’art. 186 (come da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151) prevede, al comma 2, che chi guida in stato di ebbrezza - corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro - venga punito con l’arresto fino a un mese, con un’ammenda che varia da 258 e 1032 euro e con la sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi. Per i conducenti di autobus o veicoli di massa superiore a 3,5 t. è prescritta la revoca della patente. Ai fini dell’applicazione della norma, è previsto che gli agenti di polizia stradale possano effettuare accertamenti preventivi, ossia accertamenti qualitativi non invasivi o prove effettuate anche attraverso apparecchi portatili nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, il cui esito determina l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti successivi; in caso di rifiuto del conducente di sottoporsi a tali accertamenti si applica il sistema sanzionatorio previsto per la guida in stato di ebbrezza (arresto, ammenda e sospensione della patente).

 

 

Il comma 1 dell’articolo 5 in esame apporta una serie di modifiche all’art. 186:

Ø    il comma 1, che reca il divieto di guida in stato di ebbrezza, resta immutato;

Ø    il comma 2 viene riformulato, disponendo un aumento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, che viene punita: con l’arresto fino a tre mesi, con un’ammenda da 1000 a 4000 euro, con la sospensione della patente da sei mesi a due anni, e con il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Risulta soppresso l’inciso “ove il fatto non costituisca più grave reato”[15]. Se il conducente provoca un incidente stradale, si prevede l’arresto da due a sei mesi e l’ammenda da 3000 a 12000 euro.  Per i conducenti di autobus o veicoli di massa superiore a 3,5 t. che abbiano commesso il reato in esame il nuovo testo del comma 2 conferma la revoca della patente.

Ø    al comma 7 si dispone una depenalizzazione della fattispecie consistente nel rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcoolemico, attualmente punita con le medesime sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza. Si ritiene infatti - secondo quanto affermato nella relazione di accompagnamento – che, allo scopo di prevenire tali comportamenti, la previsione di una sanzione penale possa essere utilmente surrogata da una più rigorosa risposta sul piano delle sanzioni amministrative. Il  nuovo comma 7 dispone pertanto, per l’ipotesi in cui il conducente rifiuti gli accertamenti (e sempre che il fatto non configuri altra ipotesi di reato):

-       la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5000 a 20000 euro (la sanzione pecuniaria viene elevata - da 6000 a 24000 euro - qualora il rifiuto sia avvenuto in occasione di un incidente stradale);

-       la sospensione della patente da sei mesi a due anni, a cui consegue l’ordine del prefetto al conducente a sottoporsi a visita medica;

-       il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.

In caso di ulteriori violazioni nel corso di un biennio, è prevista la revoca della patente (secondo quanto dispone il capo I, sezione II del titolo VI del codice della strada). 

 

All’articolo 186 vengono inoltre aggiunti tre nuovi commi:

-    il comma 2 bis prevede specifiche misure sanzionatorie per il caso in cui sia stato accertato a carico del conducente un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. In tale ipotesi, l’organo di polizia provvede al sequestro del veicolo e, se viene pronunciatasentenza di condanna, il giudice deve disporre la confisca del veicolo stesso, salvo che risulti di proprietà di persona estranea alla commissione reato; in tal caso, è prevista l’applicazione del fermo amministrativo per una durata di 180 giorni;

-    Il comma 2 ter, introduce per i reati in questione, la competenza del tribunale in composizione monocratica. Si ricorda, in proposito, che la competenza per tali reati  è attualmente attribuita al giudice di pace, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

-    il comma 2 quater prevede che le sanzioni accessorie indicate dai commi precedenti vengano irrogate anche in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti.

 

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni (soli o congiunti a pena pecuniaria).

 

Il comma 2 dell’articolo 5 interviene sulla disciplina, dettata dall’art. 187 del codice, concernente la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo un aggravamento del relativo quadro sanzionatorio.

Il comma 7 del vigente articolo 187 prevede, per coloro che guidano in condizione di alterazione correlata con l’uso di sostanze stupefacenti, l’applicazione delle medesime sanzioni previste dall’art. 186, comma 2, per la guida in stato di ebbrezza (arresto fino a un mese, ammenda che varia da 258 e 1032 euro e sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi).

Le sanzioni introdotte dal comma 2 in esame sono le stesse previste dal comma 1 per la guida in stato di ebbrezza: arresto fino a tre mesi, ammenda da 1000 a 4000 euro, sospensione della patente da sei mesi a due anni, fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Se il conducente  provoca un incidente stradale, si prevede l’arresto da due a sei mesi e l’ammenda da 3000 a 12000 euro.  Per  i conducenti di autobus o veicoli di massa superiore a 3,5 t., o quando lo stesso soggetto incorra in più violazioni nel corso di un biennio, è prescritta la revoca della patente.

A tali sanzioni si aggiunge, come avviene nel caso di guida in stato di ebbrezza, la confisca del veicolo, salvo che risulti di proprietà di persona estranea alla commissione reato; in tale ipotesi caso, è prevista l’applicazione del fermo amministrativo per una durata di 180 giorni.

E’ infine prevista anche per questa fattispecie la competenza del tribunale in composizione monocratica.

 


Art. 6
(Norme di attuazione degli art. 186 e 187 del codice della strada)

 

Con l’articolo 6 si prevede che le modifiche al regolamento di esecuzione del codice della strada - adottato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 - necessarie per l’attuazione delle norme introdotte agli articoli 186 e 186 del codice, verranno adottate con regolamento, da emanarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della legge n. 400/1988, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

La seconda parte dell’articolo 6 ha ad oggetto la necessità di adeguati approfondimenti circa gli aspetti tecnici dei test da utilizzare per la verifica dello stato di idoneità alla guida, in relazione all’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, ed ai relativi parametri di riferimento. A tal fine, si prevede la possibilità di istituire, con decreto del Ministero dei trasporti, un comitato consultivo tecnico-scientifico destinato allo studio ed alla individuazione delle caratteristiche concernenti i predetti test.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge precisa, in proposito, che la norma è prevalentemente finalizzata all’esigenza di consentire l’adozione di opportuni strumenti tecnico-normativi per la migliore attuazione delle misure previste dagli articoli 186 e 187 del codice della strada (come modificati dall’art. 5), con particolare riferimento alle verifiche da utilizzare nei riguardi dei neopatentati, anche in considerazione della rilevanza penale attribuita alle infrazioni disciplinate dai citati articoli del codice.

 

 

 


Art. 7
(Misure per neopatentati e revisione della patente di guida)

 

L’articolo 7 introduce misure più rigorose nei riguardi delle infrazioni commesse dai ‘neopatentati’, vale a dire da coloro che hanno conseguito l’autorizzazione alla guida da poco tempo. Dalle più recenti risultanze statistiche si rileva infatti che tale categoria di conducenti è responsabile di una rilevante percentuale degli incidenti stradali.

L’articolo in esame, al comma 1, assume quale  riferimento temporale per l’individuazione della categoria in questione quello indicato dall’articolo 117 del codice con riguardo alle limitazioni per la guida. Tale articolo prevede infatti che a coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni non è consentito guidare motocicli di potenza superiore a 25 KW, né superare la velocità di 100 Km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane.

Il comma 1 in esame introduce pertanto, dopo l’articolo 218 del codice della strada, l’articolo 218 bis, con il quale si dispone, al comma 1, che, per coloro i quali siano titolari di patente di categoria B da meno di tre anni, qualora incorrano in infrazioni che prevedono l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il periodo di sospensione viene aumentato di un terzo alla prima violazione e raddoppiato alle violazioni successive.

Il comma 2 del nuovo art. 218 bis dispone che, ove nel medesimo periodo di tre anni, il conducente incorra in una violazione che prevede la sospensione della patente per almeno un mese, gli aumenti previsti al comma 1 vengano applicati per cinque anni (e non solo per tre)dalla data di conseguimento della patente.  

Il comma 3 dell’art. 218 bis estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai titolari di patente di categoria A, salvo che abbiano già conseguito la patente B; in quest’ultimo caso, si prevede che esse vengano applicate dalla data di conseguimento della patente B.

In sostanza, tale disposizione sembra intesa a precisare che il periodo triennale di ‘osservazione’ decorre comunque integralmente dalla data di conseguimento della patente B,  anche per coloro che siano stati già sottoposti al più rigoroso regime introdotto dall’art. 218 bis in quanto titolari di patente A.

 

Il comma 2 dell’articolo 7 in esame reca alcune modifiche alla disciplina della revisione della patente, intervenendo sull’articolo 128 del codice della strada.

 

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 128 dispone che gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero il prefetto nei casi previsti dall'art. 187 - guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti - possono disporre che siano sottoposti a visita medica, o ad esame di idoneità, i titolari di patente di guida qualora vi siano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati al Dipartimento per i trasporti terrestri, che può disporre gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. Il comma 2 del medesimo articolo 128 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 per chi circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1, ovvero circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida. Il comma 3 prevede inoltre che a tali violazioni si applichi il ritiro della patente, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In tali casi, la patente viene restituita, su richiesta dell'interessato, dopo che questi abbia adempiuto alla prescrizione omessa.

 

 

La prima modifica (lett. a) interviene a coordinare l’art. 128, comma 1, con il nuovo testo dell’art. 186. Il testo vigente del comma 1, quale sopra illustrato, prevede che il prefetto è competente ad ordinare la visita medica nei casi previsti dall’art. 187 (guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti); viene ora aggiunto anche il riferimento all’art. 186, proprio in quanto il nuovo testo di tale articolo, come modificato dall’art. 5 del disegno di legge in esame, attribuisce al prefetto la facoltà di ordinare la visita medica anche nei casi di guida in stato di ebbrezza.

 

La lettera b), mediante inserimento dei commi aggiuntivi 1 bis e 1 ter al comma 1 dell’art. 128, introduce due ipotesi nelle quali la revisione della patente  - che attualmente, come si è detto, può essere disposta qualora sorgano dubbi sulla idoneità del conducente – diviene obbligatoria:

-          la prima ipotesi concerne il conducente che sia stato coinvolto in un incidente, e a carico del quale sia stata disposta la sospensione della patente per un periodo non inferiore a due mesi;

-          la seconda riguarda il conducente minore di anni 18 che sia incorso in una violazione di norme del codice della strada che comporti la sanzione accessoria della sospensione della patente.

 

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lettera c), del codice, i minori che abbiano compiuto sedici anni possono guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc., nonchè macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e peso stabiliti per i motoveicoli e non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A.   

 

La lettera c) inserisce, dopo il comma 2 dell’art. 128, il comma 2 bis, con il quale si prevede la sospensione della patente a tempo indeterminato a carico di coloro che non si sottopongano alla procedura di revisione della patente, nelle ipotesi indicate dai commi 1, 1 bis e 1 ter del medesimo art. 128.  La sospensione decorre dal giorno successivo al termine indicato nell’invito – da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, o del prefetto nei casi di cui agli articoli 186 e 187 - a sottoporsi a visita medica, e persiste fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti previsti nell’ambito della procedura di revisione. La stessa lettera c) prevede infine, per coloro che circolino nel periodo di sospensione a tempo indeterminato della patente, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 218. Il comma 6 di tale articolo, in particolare, prevede la sanzione del pagamento di una somma da euro euro 1.754 a euro 7.018, nonchè le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

 

Con riguardo al comma 2 bis, ora illustrato, si osserva che esso collega la sanzione della sospensione della patente per coloro che non si sottopongano alla procedura di  revisione sia ai casi introdotti dai nuovi  commi 1 bis e 1 ter, sia a quello disciplinato dal vigente comma 1; per tale ipotesi, tuttavia, il comma 2 dell’art. 128 prevede a sua volta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296, mentre il comma 3 dispone il ritiro della patente, da effettuarsi secondo le procedure di cui all’art. 216 del codice. Sembra pertanto determinarsi un problema di coordinamento fra tali diverse previsioni sanzionatorie. Poiché, peraltro, in entrambi i casi - ritiro della patente previsto dalla norma vigente,  sospensione a tempo indeterminato introdotta dal comma 2 bis – la durata del periodo di inibizione alla guida è connesso alla sottoposizione, con esito favorevole, ai prescritti accertamenti medici, le due ipotesi sanzionatorie, restando distinte sotto il profilo formale, negli effetti sostanziali possono essere considerate equivalenti.          

 

 


Art. 8
(Misure concernenti il sequestro e il fermo amministrativo
dei veicoli)

 

L’articolo 8 introduce nel codice della strada l’art. 224 ter, al fine di disciplinare le procedure connesse all’applicazione delle sanzioni accessorie della confisca, del sequestro e del fermo amministrativo del veicolo, quando siano conseguenti alla commissione di reati. Tali sono, in particolare, le fattispecie disciplinate dagli articoli 186 e 187, come riformulati dal presente disegno di legge.

Le norme procedurali per l’applicazione, in via generale, del sequestro e della confisca, e quelle relative al fermo, sono contenute rispettivamente agli articoli  213 e 214 del codice della strada.

La previsione recata dall’articolo in esame configura un procedimento autonomo rispetto a quello volto all’accertamento del reato e alla irrogazione della pena, connesso alla avvenuta violazione del codice della strada, e consente al proprietario del veicolo di far valere limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria (fermo o sequestro del veicolo) eventuali ragioni di illegittimità.

 

Il comma 1 del nuovo art. 224 ter prevede che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, l’agente accertatore della violazione proceda al sequestro stesso secondo le norme dettate dal citato art. 213, in quanto compatibili.

Il comma 2 dispone che, entro quindici giorni dalla data in cui la sentenza (o il decreto) sia divenuta irrevocabile, ne venga trasmessa copia al prefetto, il quale provvede a disporre la confisca, anche in questo caso applicando le norme previste dall’art. 213.  

 

Si ricorda, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 648 c.p.p., la sentenza penale di condanna diviene irrevocabile quando sia scaduto il termine per l’impugnazione, o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile, o, se vi è stato ricorso per cassazione, dalla data in cui è pronunciata la sentenza o l’ordinanza che dichiara inammissibile o che rigetta il ricorso stesso. Il decreto penale di condanna diviene irrevocabile quando è decorso il termine per proporre opposizione, o quello per impugnare l’ordinanza che lo dichiara inammissibile.

 

Con riguardo alle ipotesi di reato che prevedono la sanzione accessoria del fermo amministrativo, il comma 3 prevede che l’agente accertatore della violazione disponga il fermo per la durata di trenta giorni, applicando, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 214.  

Il comma 4 prevede, per le ipotesi richiamate al comma 3, una procedura analoga a quella stabilita dal comma 2 per i casi di confisca: entro 15 giorni dalla data in cui il provvedimento di condanna (sentenza o decreto) sia divenuto irrevocabile, ne viene trasmessa copia all’organo di polizia competente, che provvede al fermo amministrativo; si applica anche in questo caso l’art. 214.

Il comma 5, con riferimento ai provvedimenti di sequestro di cui al comma 1 e di fermo di cui al comma 3, prevede la possibilità di proporre opposizione, ai sensi dell’art. 205 del codice della strada. Tale articolo prevede che, avverso le  ordinanze-ingiunzioni  di pagamento di sanzioni pecuniarie, è possibile proporre opposizione all’autorità giudiziaria, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento; competente è il giudice di pace, secondo quanto dispone l’art.  22 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Con il  comma 6 vengono dettate le norme procedurali per i casi di estinzione del reato. Quando questa sia determinata dal decesso dell’imputato, si estingue contestualmente anche la sanzione accessoria. Se l’estinzione del reato si verifica per altre cause, il prefetto deve accertare se sussistano le condizioni per l’applicazione delle sanzioni accessorie, applicando le norme di cui agli articoli 213 e 214. Peraltro, quando l’estinzione della pena si verifichi dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, essa non produce effetti sull’applicazione della sanzione accessoria. 

Il comma 7 disciplina, con riguardo alle sanzioni accessorie in esame, l’ipotesi in cui i procedimenti penali si concludano con provvedimento di proscioglimento. Quando la sentenza sia divenuta irrevocabile, l’organo competente (prefetto, ovvero organo di polizia da cui dipende l’agente accertatore della violazione), ricevuta la relativa comunicazione da parte della cancelleria competente, deve ordinare la restituzione del veicolo al proprietario.  

 

 

 

 


Art. 9
(Misure alternative alla pena detentiva)

 

Con l’articolo 9 si introduce, nei riguardi di quanti debbano scontare una pena detentiva per i reati di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti), la possibilità di chiedere l’applicazione di una misura alternativa, consistente nell’affidamento ai servizi sociali, con preferenza per strutture che prestano attività a sostegno di vittime di incidenti stradali o loro familiari. Per la specifica individuazione dei servizi sociali idonei a tale finalità, la norma fa rinvio ad un decreto del Ministero della salute, da emanarsi di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche giovanili e della solidarietà sociale.  

 

Va ricordato che l’affidamento in prova ai servizi sociali (disciplinato dall’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato, da ultimo, dall’art. 3 della legge n. 277/2002), per un periodo pari alla durata della pena da scontare, è previsto in favore di coloro che siano stati condannati a una pena detentiva  non superiore a tre anni, e può essere concesso:

§       dopo un periodo di osservazione di almeno un mese in istituto, dal quale emerga che il provvedimento possa contribuire alla rieducazione del reo e alla prevenzione di ulteriori reati;

§       senza procedere al periodo di osservazione, quando il soggetto abbia tenuto, dopo la commissione del reato, un comportamento tale da ritenere che il provvedimento possa contribuire alla rieducazione del reo e alla prevenzione di ulteriori reati.

L’affidamento in prova viene revocato quando il comportamento del soggetto appaia incompatibile con tale misura. Il periodo di affidamento, ove si concluda con esito positivo, estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.

 

 


Art. 10
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade)

 

L’articolo 10 introduce obblighi nei confronti degli enti proprietari e concessionari delle strade, con la finalità di elevare i livelli di sicurezza della circolazione, con specifico riferimento alle strade ove si registrano i più alti tassi di incidentalità, che dovranno essere individuate con decreto dei Ministri dell’interno e  delle infrastrutture. Si prescrive pertanto agli enti predetti  di porre in essere tutti gli interventi ritenuti utili a migliorare la condizione delle strade, ed a ridurre i rischi per i veicoli impegnati nella percorrenza di tali strade.  

Tali misure dovranno essere adottate nel quadro delle disponibilità finanziarie vigenti e, quindi, senza comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.

 

Va in proposito ricordato che il quadro dei poteri e dei compiti attribuiti agli enti proprietari delle strade è stabilito dall’art. 14 del codice della strada, ai sensi del quale gli enti citati, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione delle strade e dei connessi impianti e servizi, al controllo tecnico dell’efficienza delle strade, all’apposizione della segnaletica ed alla relativa manutenzione. Agli enti compete inoltre il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni aventi ad oggetto le strade; per le strade gestite in regime di concessione, i poteri e i compiti ora illustrati vengono esercitati dal concessionari, salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto di concessione.  

 

 

 


Art. 11
(Restituzione di ciclomotori e motocicli confiscati in seguito a violazioni amministrative)

 

L’articolo 11 reca una disposizione che consente il recupero dei ciclomotori e dei motocicli che siano stati confiscati in seguito ad alcune violazioni amministrative (in particolare violazione delle norme comportamentali relative al trasporto di persone animali ed oggetti sui veicoli a motore e sull'uso protettivo del casco sui veicoli a due ruote) prima dell’entrata in vigore dell’articolo 2 del DL 262/2006, come modificato dalla relativa legge di conversione (legge n. 286/2006).

 

Si ricorda che - a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 5-bis del DL 115/2005[16] - il codice della strada era stato modificato nel senso di prevedere la sanzione accessoria della confisca del ciclomotore o del motoveicolo, oltre che nel caso in cui il mezzo fosse stato usato per commettere un reato, anche nei casi in cui esso fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada, ossia:

§       ubicazione sui sedili di un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione (articolo 169, comma 2);

§       guida di veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporto di un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione (articolo 169, comma 7);

§       guida senza avere libero l’uso delle braccia, delle mani e delle gambe, stando seduto in posizione non corretta e non tenendo il manubrio con ambedue le mani tranne nei casi di necessità per le opportune manovre o segnalazioni, guidare sollevando la ruota anteriore (articolo 170, comma 1);

§       trasporto sui ciclomotori di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni (articolo 170, comma 2);

§       guida stando seduto in modo instabile e non equilibrato, o in modo difforme dalla posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo (articolo 170, comma 3);

§       traino attivo o passivo di altri veicoli (articolo 170, comma 4);

§       trasporto di oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente, a meno del trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore entro i predetti limiti (articolo 170, comma 5);

§       guida senza indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati (articolo 171, comma 1) tranne nei casi di conducenti e passeggeri: a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza (comma 1-bis).

 

L’articolo 2 (commi 167-169) del DL 262/2006[17], tuttavia, è intervenuto eliminando la sanzione accessoria della confisca per la violazione delle sopracitate norme comportamentali, inasprendo (commi 167 e 168) la sanzione accessoria del fermo ivi prevista, e mantenendo ferma l’applicazione della confisca per i soli casi in cui il motoveicolo sia stato usato per commettere un reato.

 

L’articolo 11 in esame, quindi, reca una sanatoria per le confische di ciclomotori e motoveicoli avvenute prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del citato DL n. 262/2006, consentendo la restituzione dei mezzi ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

La relazione illustrativa evidenzia che la modifica si rende necessaria in quanto evita che, solo per questioni temporali, situazioni analoghe siano valutate in modo diverso: in assenza infatti di un’espressa previsione al riguardo, considerata l’assenza di una norma generale che preveda anche nei procedimenti sanzionatori amministrativi l’applicazione della disposizione più favorevole, i veicoli che sono stati utilizzati per commettere le violazioni amministrative di cui sopra devono essere comunque confiscati, nonostante la nuova disciplina preveda l’applicazione della sanzione accessoria meno afflittiva del fermo.

 

Per completezza si ricorda che la disciplina generale sul sequestro e sulla confisca è dettata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la confisca, l'articolo 20 disciplina la possibilità di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. Inoltre, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento"[18].

Per i beni mobili registrati assoggettati alle sanzioni accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, peraltro, è prevista una disciplina speciale; in particolare l'articolo 213 del codice della strada detta una specifica disciplina per tutti i casi in cui il codice dispone la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Il comma 1 dell’articolo 213 prevede che l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il codice distingue poi due fattispecie: una generale per i casi di confisca del mezzo diverso dal ciclomotore o motociclo (commi 2-bis – 2-quater); l’altra relativa alle fattispecie in cui oggetto della confisca sia un ciclomotore  o un motociclo (comma 2-quinquies).

Quanto alla fattispecie generale, il comma 2 prevede che nel caso in cui il codice preveda la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo, il proprietario ovvero il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido viene nominato custode del veicolo, con obbligo di custodia in un luogo a lui disponibile ovvero in un posto non di pubblico passaggio, con oneri di trasporto a proprio carico. Il comma prevede, inoltre, che venga trattenuta la carta di circolazione e prevede l’obbligo di visibile segnalazione dello stato di sequestro da apporre sul veicolo.

Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis[19]. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui allo stesso articolo 213 (comma 2-bis).

Il comma 2-ter stabilisce - per l’autore della violazione (o per i soggetti obbligati in solido) che oppongano rifiuto alla custodia o al trasporto del veicolo - una sanzione amministrativa ulteriore compresa tra 1.605 e 6.420 euro, nonché la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Il comma 2-quater, in riferimento alle ipotesi di rifiuto da parte del soggetto obbligato al trasporto del mezzo e alla sua custodia, stabilisce che la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario, o dell’autore della violazione, o dei soggetti obbligati in solido comporta - decorsi dieci giorni dalla data della notificazione del verbale di sequestro – il  trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione. L’organo di polizia deve dare avviso scritto di tale possibile trasferimento di proprietà contestualmente al verbale di sequestro. Decorso il termine di dieci giorni, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto che, entro i successivi dieci giorni, dichiara il trasferimento di proprietà del veicolo al custode, con cessazione di oneri e spese di custodia da parte dello Stato. L’individuazione del custode acquirente avviene secondo le disposizione dell’articolo 214-bis. Le somme ricavate dall’alienazione vengono depositate in apposito conto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato, fino alla definizione del procedimento relativo al sequestro; in caso di confisca, essa avrà per oggetto la somma depositata. Per le altre cose sequestrate è disposta la distruzione in luogo della vendita.

Qualora oggetto della confisca sia un ciclomotore o un motoveicolo, il comma 2-quinquies stabilisce che l’organo di polizia disponga la rimozione del veicolo ed il trasporto in apposito luogo di custodia, dove il mezzo deve essere custodito per trenta giorni, facendone menzione nel verbale di contestazione. Decorsi i trenta giorni, il proprietario può chiedere l’affidamento in custodia. Il comma stabilisce che si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Il comma prevede infine che le disposizioni di cui al comma 2 quater si applichino decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

 


Tabella di confronto


norma comportamentale

sanzione prevista
(codice della strada vigente)

sanzione prevista
(codice della strada
come modificato dal C2480)

Guida oltre i limiti di guida e di velocità prescritti per i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni

(articolo 117, comma 5)

pagamento di una somma da euro 74 a euro 296

pagamento di una somma da euro 148 a euro 594

 

 

 

Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h

(Articolo 142 Comma 8)

Decurtazione di 2 punti sulla patente di guida

Decurtazione di 5 punti sulla patente di guida

superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h

(Articolo 142 Comma 9)

pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi
decurtazione di 10 punti sulla patente

 

Nel caso si superi il limite di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h
pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi
decurtazione di 10 punti sulla patente

Nel caso si superi il limite di oltre 60 km/h
pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018
sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi
decurtazione di 10 punti sulla patente

superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h per due volte nel corso di un biennio

(Articolo 142, comma 12)

sospensione della patente da due a sei mesi
decurtazione di 10 punti sulla patente per ogni violazione

 

Nel caso si superi il limite di oltre 40 km/he di non oltre 60 km/h
sospensione della patente da otto a diciotto mesi
decurtazione di 10 punti sulla patente per ogni violazione

Nel caso si superi il limite di oltre 60 km/h
revoca della patente
decurtazione di 10 punti sulla patente per ogni violazione

superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h per due volte nel corso di un biennio avendo la patente da meno di tre anni

(articolo 142, comma 12)

 

decurtazione di 10 punti sulla patente per ogni violazione
sospensione della patente da quattro a otto mesi

decurtazione di 10 punti sulla patente per ogni violazione
La sanzione accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi è aumentata di un terzo

L’articolo 218-bis ha disposto in via generale che qualora nei primi tre anni successivi alla data di conseguimento della patente sia commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.
Se la violazione è tale da prevedere una  sospensione per un periodo non inferiore ad un mese, l’aumento della durata della sospensione si applica per i primi 5 anni dalla data di conseguimento della patente

 

 

 

utilizzo di cuffie sonore o di apparecchi radiotelefonici senza vivavoce o auricolare

(articolo 173, comma 3 ovvero comma 3-bis nella versione modificata del codice)

 

pagamento di una somma da euro 70 a euro 285
decurtazione di 5 punti sulla patente

pagamento di una somma da euro 148 a euro 594
decurtazione di 5 punti sulla patentesospensione della patente di guida da uno a tre mesi

In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594
sospensione della patente di guida da due a sei mesi

 

 

 

Superamento dei periodi di guida prescritti o mancata osservanza dei periodi di pausa da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose

(Articolo 174, comma 4)

 

 

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
decurtazione di 2 punti sulla patente di guida

pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida

Tenuta in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose

(Articolo 174, comma 7 ovvero commi 4 e 7 nella versione modificata del codice)

pagamento di una somma da euro 22 a euro 88
decurtazione di 1 punto sulla patente di guida

In caso di registro incompleto

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
decurtazione di 5 punti sulla patente di guida

in caso di alterazione dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio

pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida

Mancata osservanza dei periodi di riposo prescritti ovvero mancato possesso  dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose

(Articolo 174, comma 5)

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
decurtazione di 2 punti sulla patente di guida

pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida

Mancata osservanza dei periodi di riposo prescritti ovvero mancato possessodell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte degli altri membri dell’equipaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose

(Articolo 174, comma 6)

pagamento di una somma da euro 22 a euro 88

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570

 

 

 

Inversione del senso di marcia e attraversamento dello spartitraffico, anche all'altezza dei varchi o percorrenza della carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

(articolo 176, commi 1, lettera a), 19 e 22)

sanzione amministrativa da euro 1.754 a euro 7.018
sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida

sanzione amministrativa da euro 1.754 a euro 7.018
revoca della patente di guida

fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida

 

 

 

Superamento dei periodi di guida prescritti o mancata osservanza dei periodi di pausa ovvero dei periodi di riposo prescritti ovvero mancato possesso al momento dell’accertamento del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte del conducente di veicoli non muniti di cronotachigrafo

(articolo 178, comma 3)

 

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
decurtazione di 2 punti sulla patente di guida

pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida

Alterazione del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte del conducente di veicoli non muniti di cronotachigrafo

(articolo 178, comma 4)

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
decurtazione di 1 punto sulla patente di guida

pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485
decurtazione di 5 punti sulla patente di guida

 

 

 

guida in stato di ebbrezza

(articolo 186, comma 2)

arresto fino ad un mese
ammenda da euro 258 a euro 1.032
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida

arresto fino a tre mesi
ammenda da euro 1.000 a euro 4.000
sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ovvero revoca della patente di guida quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida
fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Inoltre:

-        sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa;

-        sospensione della patente fino a due anni quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima;

-        sospensione è fino a quattro anni nel caso di omicidio colposo;

-        revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

in caso venga provocato un incidente stradale

arresto da due a sei mesi e ammenda da euro 3.000 a euro 12.000

in caso il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro:

sequestro e successiva confisca del veicolo a seguito di sentenza di condanna ovvero fermo del veicolo per un periodo di 180 giorni nel caso in cui il veicolo appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato

Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili ovvero ad accertamenti presso strutture sanitarie

(articolo 186, comma 7)

arresto fino ad un mese
ammenda da euro 258 a euro 1.032




sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno


decurtazione di 10 punti sulla patente di guida

arresto fino ad un mese
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 (ovvero da euro 6.000 ad euro 24.000 se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto)
sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni ovvero revoca della patente di guida quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni.

 

 

 

guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

(articolo 187, commi 1 e 7)

arresto fino ad un mese
ammenda da euro 258 a euro 1.032
 



sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno




decurtazione di 10 punti sulla patente di guida

arresto fino a tre mesi
ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 (ovvero arresto da due a sei mesi e ammenda da euro 3.000 a euro 12.000 se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale);
sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni (ovvero revoca quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio ovvero quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli)
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida
sequestro del veicolo e successiva confisca a seguito di sentenza di condanna ovvero fermo amministrativo per un periodo di 180 giorni nel caso in cui il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato)

Inoltre:

-        sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa;

-        sospensione della patente fino a due anni quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima;

-        sospensione è fino a quattro anni nel caso di omicidio colposo;

-        revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

Esito degli accertamenti definitivi non immediatamente disponibile e accertamento preventivo con esito positivo e qualora ricorrano fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

(articolo 187, comma 5-bis)

 

ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni

Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili ovvero ad accertamenti presso strutture sanitarie

(articolo 187, comma 8)

arresto fino ad un mese
ammenda da euro 258 a euro 1.032




sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida

arresto fino ad un mese
pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 (ovvero da euro 6.000 ad euro 24.000 se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto)
sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni ovvero revoca quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio
decurtazione di 10 punti sulla patente di guida
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni

 

 

 

Mancata effettuazione della revisione della patente[20] quando richiesto dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , ovvero il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, da parte dei titolari di patente di guida qualora

-          sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica;

-          il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi;

-          il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida

(articolo 128, comma 2-bis)

Sanzionata solo nel caso in cui si circoli (vedi infra)

Sospensione immediata della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi

qualora il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi

(articolo 128, comma 1-bis)

 

•obbligo di revisione della patente

quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida

(articolo 128, comma 1-ter)

 

 

•obbligo di revisione della patente

Circolazione senza essersi sottoposti agli accertamenti o esami previsti qualora gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , ovvero il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, dispongano che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità da parte dei titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica

(articolo 128, comma 2)

pagamento di una somma da euro 74 a euro 296
ritiro della patente

pagamento di una somma da euro 74 a euro 296
ritiro della patente[21]

vedi infra fattispecie successiva

circolazione durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato

(articolo 128, comma 2-bis)

 

pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018
revoca della patente di guida
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, confisca amministrativa del veicolo

 

 

 

Mancata precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali in caso di traffico non regolato da agenti o da semafori

(articolo 191, comma 1)

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
Decurtazione di 5 punti sulla patente di guida

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
Decurtazione di 8 punti sulla patente di guida

Non consentire al pedone - che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata - di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza su strade sprovviste di attraversamenti pedonali

(Articolo 191 - Comma 2)

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
Decurtazione di 2 punti sulla patente di guida

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
Decurtazione di 4 punti sulla patente di guida

Non fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla.

Non prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto

(Articolo 191 – Comma 3)

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
Decurtazione di 5 punti sulla patente di guida

pagamento di una somma da euro 143 a euro 570
Decurtazione di 8 punti sulla patente di guida


Testo a fronte


 

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Testo vigente

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Testo come risultante dalle modifiche apportate dal ddl in esame

 

 

117. Limitazioni nella guida.

117. Limitazioni nella guida.
(modificato dall’articolo 1 del ddl)

1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.

 

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

 

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.

 

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.

 

2. identico

 

 

 

 

 

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dal 1° giugno 2007, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

 

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

 

4. identico

 

 

 

 

5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

 

 

128. Revisione della patente di guida.

128. Revisione della patente di guida.
(modificato dall’articolo 7, co. 2 del ddl)

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri  per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI

 

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri , nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri  per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente .

 

1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.

 

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218.

 

3. identico.

 

 

142. Limiti di velocità.

142. Limiti di velocità.
(modificato dall’articolo 2 del ddl)

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali .

 

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

 

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h;

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

 

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

 

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

 

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

 

 

 

 

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

 

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

 

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

 

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

 

 

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi

1. identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. identico

 

 

 

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

 

 

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

 

10. identico

 

 

 

 

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.

 

12. Quando il titolare dì una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9 bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

 

173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida
(modificato dall’articolo 3 del ddl)

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

 

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

 

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285

1. identico.

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.

 

3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi

 

 

174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
(modificato dall’articolo 4, co. 1 del ddl)

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85.

 

2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del presente codice.

 

3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri  e dell'Ispettorato del lavoro.

 

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 .

 

 

vedi comma 7, ultimo periodo

 

 

 

 

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

 

6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

 

7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

 

 

7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo .

 

8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta .

 

9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

 

11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

 

12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

 

13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.

 

14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri , ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , il quale decide entro sessanta giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi

1. identico.

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

3. identico

 

 

 

 

 

 

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. E' soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio, o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

 

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

 

6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.

 

7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato

 

Vedi comma 4, ultimo periodo

 

7-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

 

9. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. identico.

 

 

 

 

 

13. identico.

 

 

 

 

14. identico.

 

 

176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
(modificato dall’articolo 4, co. 2 del ddl)

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:

a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;

c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;

d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

 

2. È fatto obbligo:

a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;

b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;

c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

 

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

 

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.

 

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

 

6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.

 

7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.

 

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

 

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

 

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

 

11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196 .

 

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada .

 

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

 

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

 

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

 

16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

 

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

 

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.

 

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.754 a euro 7.018.

 

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

 

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

 

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi

1. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

5. identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. identico.

 

 

 

 

11. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

11-bis. identico.

 

 

 

 

 

 

12. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. identico.

 

 

 

 

 

 

 

14. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

15. identico.

 

 

 

 

 

 

16. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. identico.

 

 

 

 

 

20. identico.

 

 

 

 

 

21. identico.

 

 

 

 

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi

 

 

178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
(modificato dall’articolo 4, co. 3 del ddl)

1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.

 

2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri  e dell'Ispettorato del lavoro.

 

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni .

 

 

 

 

 

 

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto costituisca reato .

 

4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo .

 

5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta .

 

6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.

 

7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.

 

8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.

 

9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.

 

10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , il quale decide entro sessanta giorni

1. identico.

 

 

 

 

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio, o copia dell'orario di servizio salvo che il fatto costituisca reato. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni .

 

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto costituisca reato .

 

4-bis identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. identico.

 

 

 

 

 

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. identico.

 

 

 

 

 

 

9. identico.

 

 

 

10. identico.

 

 

 

 

11. identico.

 

 

 

 

 

186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.

186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
(modificato dall’articolo 5, co. 1 del ddl)

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

 

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

 

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

 

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 .

 

 

 

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

 

 

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

 

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8

1. identico.

 

 

 

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia 

 

2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di 180 giorni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo.

 

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

 

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

 

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis.

 

 

7. Salvo che il fatto costituiscapiù grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 ad euro 24.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione Il, del titolo VI.

 

8. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. identico.

 

 

 

 

 

 

187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
(modificato dall’articolo 5, co. 2 del ddl)

1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

 

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

 

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

 

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

 

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

 

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2

1. Chiunque. guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

 

1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Sì applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186.

 

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2 – quater

 

2. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'Ufficio o il Comando da cui dipende l'organo accertatore.

 

6. identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

 

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis

 

 

 

218-bis Applicazione della sospensione della patente per i neopatentati
(introdotto dall’articolo 7, co. 1 del ddl)

 

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni successivi alla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi 5 anni dalla data di conseguimento della patente.

3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

 

 

 

Articolo 224-ter
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza a ipotesi di reato
(introdotto dall’articolo 8 del ddl)

 

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213 in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del governo del luogo della commessa violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni del presente codice in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30 giorni secondo la procedura di cui all'articolo 214 in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214 in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario.

 


 

Tabella di confronto tra le decurtazioni dei punteggi alla patente a punti
previsti dal codice della strada vigente e come modificato dall’AC 2480

 

Norma di riferimento

 

Punti decurtati

(cds vigente)

Punti decurtati

(cds come modificato dal ddl)

 

 

 

Articolo 142 Comma 8

Superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h

2

5

Articolo 142 - Comma 9

Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h

10

10

Articolo 142 - comma 9-bis

Superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h

 

10

Art. 174 - Comma 4

Superamento dei periodi di guida prescritti o inosservanza dei periodi di pausa da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

2

10

Art. 174 - Comma 5

Inosservanza dei periodi di riposo prescritti ovvero mancato possesso dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

2

10

Articolo 174 - Comma 7

Mancato possesso in quel momento o tenuta in modo incompleto o alterato dell'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio servizio da parte dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

1

5

Art. 178 - Comma 3

Superamento dei periodi di guida prescritti o inosservanza dei periodi di pausa ovvero inosservanza dei periodi di riposo prescritti ovvero mancato possesso del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte dei conducenti di autoveicoli non muniti di cronotachigrafo adibiti al trasporto di persone o cose o degli altri membri dell’equipaggio

Alterazione del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio da parte dei conducenti di autoveicoli non muniti di cronotachigrafo adibiti al trasporto di persone o cose o degli altri membri dell’equipaggio

2

10

Articolo 178 - Comma 4

Mancato possesso in quel momento o tenuta in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio da parte dei conducenti di autoveicoli non muniti di cronotachigrafo adibiti al trasporto di persone o cose

1

5

Art. 191 - Comma 1

Mancata precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali in caso di traffico non regolato da agenti o da semafori

5

8

Articolo 191 - Comma 2

Consentire al pedone - che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata - di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza su strade sprovviste di attraversamenti pedonali

2

4

Articolo 191 – Comma 3

fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla;

prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto

5

8

Articolo 191-comma 4

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 191

3

soppresso

 

 

 

 


Disegno di legge

 


N. 2480

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(BIANCHI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(AMATO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(MASTELLA)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
(DI PIETRO)

¾

 

Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale

 

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Presentata il 29 marzo 2007

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Onorevoli Deputati! - Gli obiettivi in materia di sicurezza stradale dipendono, con diversa ma comunque significativa incidenza, da vari fattori la cui individuazione consente di delineare le principali linee di intervento della regolazione.

In linea di principio, si può ritenere che i fattori determinanti in materia di sicurezza della circolazione siano almeno:

a) i comportamenti delle persone;

b) la qualità dei veicoli;

c) la qualità delle infrastrutture stradali;

d) la quantità di veicoli in circolazione in rapporto alla consistenza delle infrastrutture stradali.

Nel rispetto dell'ordinamento comunitario e tenendo conto delle prerogative regionali, le principali linee di intervento della regolazione dovranno pertanto riguardare, sotto i diversi aspetti rilevanti, almeno:

a) i conducenti;

b) i veicoli;

c) le infrastrutture;

d) il riequilibrio modale a favore del trasporto per ferrovia, per mare o per via navigabile;

e) il trasporto pubblico.

Il presente disegno di legge rappresenta un primo, urgente intervento su uno dei fattori determinanti in materia di sicurezza stradale, vale a dire i comportamenti delle persone, con particolare riferimento ai conducenti.

L'articolo 1 modifica l'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di limitazioni alla guida. È stato abrogato il comma 1 relativo a limitazioni alla guida di motocicli, in quanto ormai disapplicato in ragione del recepimento nel nostro ordinamento della normativa comunitaria in materia, e in specie della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991.

In materia di neo-patentati, ai quali la patente sia stata rilasciata a decorrere dal 1o giugno 2007, è stata introdotta un'ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che non può essere superiore a 60 kW/t. Da tale limitazione sono esclusi i conducenti di veicoli autorizzati ai sensi dell'articolo 188 del codice della strada al servizio di persona invalida, sempre che questa si trovi sul veicolo. Il termine è stato indicato lasciando un ragionevole lasso di tempo per l'adeguamento dell'utenza.

L'articolo 2 modifica l'articolo 142 del codice della strada in materia di velocità dei veicoli.

L'eccesso di velocità è causa di circa il 13 per cento degli incidenti stradali riconducibili alla condotta del conducente; soprattutto, una velocità esorbitante aggrava le conseguenze di tutti gli incidenti, qualunque sia la causa che li ha determinati.

Inoltre, sulla base dei dati relativi alle violazioni accertate anche al di fuori del contesto infortunistico, si può osservare che tale comportamento ha carattere diffuso e generalizzato. L'elevatissima frequenza di tali violazioni induce a ritenere che le sanzioni previste e i relativi controlli non rappresentino per gli utenti della strada efficaci deterrenti. Si ritiene, pertanto, che solo l'adeguamento delle sanzioni e il ricorso a moderne tecnologie di controllo remoto possano consentire una significativa inversione di tendenza.

Il citato articolo 142 è stato perciò modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione in funzione dell'eccesso di velocità accertato, stabilendo:

a) la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito (dalle attuali tre fasce, si passa a quattro fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite);

b) la possibilità di impiegare, come fonti di prova, anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo del pedaggio autostradale;

c) un significativo incremento della sanzione accessoria per l'ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni che determinano il superamento del limite di oltre 60 km/h.

Si segnala a questo proposito - con riguardo al complesso delle novelle contenute nel presente disegno di legge - che gli originari importi delle sanzioni, indicati nel decreto legislativo n. 285 del 1992, sono stati oggetto di aggiornamento biennale, secondo quanto stabilito dall'articolo 195, commi 3 e 3-bis, del medesimo decreto legislativo, da ultimo con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, 29 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2006. Poiché gli adeguamenti sono operati in forma sintetica e non mediante espresse modificazioni testuali, nelle novelle proposte si è fatto riferimento agli originari importi (oppure a quelli stabiliti da successive specifiche novelle incidenti sui singoli articoli del codice della strada): deve avvertirsi tuttavia che l'effettivo incremento delle sanzioni, proposto dal presente disegno di legge, viene ad incidere sostanzialmente sugli importi attualmente vigenti, così come determinati dai decreti ministeriali che hanno disposto i richiamati aggiornamenti.

L'articolo 3 modifica l'articolo 173 del codice della strada in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida.

L'articolo 173, comma 2, prevede il divieto, per il conducente, «di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore», ma consente l'utilizzo di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie e purché per il loro funzionamento non debba usare le mani.

Finalità della norma risulta, pertanto, l'innalzamento del livello di attenzione del conducente attraverso il divieto di usare qualsiasi apparecchio che distragga dalla guida o possa impegnare anche una sola mano.

Il comportamento di chi utilizza il cellulare durante la guida è molto pericoloso soprattutto perché per comporre il numero, trovare il numero stesso nella rubrica o leggere eventuali messaggi in arrivo occorre distogliere l'attenzione dalla strada con effetti molto gravi. La condotta illecita, peraltro, nonostante le numerose campagne di prevenzione e di controllo svolte dalle Forze di polizia, non accenna a diminuire di frequenza.

A fronte di tale pericolosità, la vigente formulazione del citato articolo 173 non prevede un trattamento sanzionatorio adeguato e realmente dissuasivo. Si è perciò previsto di adeguare le sanzioni pecuniarie, aumentandone l'importo, e di introdurre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, sia pure di durata limitata.

L'articolo 4 modifica taluni articoli del codice della strada al fine di colpire taluni comportamenti che sono da considerare particolarmente indicativi di «diseducazione stradale» e che assumono una particolare incidenza nel rapporto tra comportamento e rischio per la sicurezza.

I commi 1 e 3 modificano gli articoli 174 e 178 del codice della strada, in tema, rispettivamente, di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose e di periodi di riposo e di guida dei conducenti tenuti all'osservanza di tali periodi, nonché alla corretta tenuta e conservazione dei relativi documenti (libretti individuali di controllo, estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio). Si è inteso disciplinare, con una sanzione amministrativa più grave di quella attualmente prevista, i seguenti comportamenti:

a) il superamento del periodo di guida o l'inosservanza di quello di pausa o di riposo;

b) l'essere sprovvisto dei documenti su indicati, ovvero l'averli contraffatti.

Si tratta di comportamenti particolarmente pericolosi, giacché è evidente che l'inosservanza di tali periodi si risolve in un potenziale rischio per la sicura circolazione del conducente stesso e degli altri utenti della strada.

In perfetto parallelismo tra i due citati articoli 174 e 178, dunque, si è provveduto a inasprire le sanzioni amministrative accessorie e ad aumentare il punteggio decurtabile che, invero, era attualmente assolutamente modesto: gli attuali 2 punti sono stati portati a 10.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, dalla data di entrata in vigore della disciplina applicativa in materia di carta di qualificazione del conducente, tali punti verranno a essere decurtati da tale documento di abilitazione professionale alla guida.

In tale novero di fattispecie più gravi è stata inserita anche la previsione di cui agli attuali commi 7 dell'articolo 174 e 4 dell'articolo 178, relativa all'alterazione dei documenti in parola: è sembrato che tale ipotesi - denotando un particolare e grave elemento psicologico - meritasse di essere sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria più grave e con una maggiore decurtazione di punti dalla patente.

Nel comma 7 dell'articolo 174 e nel comma 4 dell'articolo 178 residua, pertanto, la fattispecie di chi non abbia con sé ovvero tenga in modo incompleto i documenti de quibus: ipotesi per la quale è rimasta invariata la sanzione amministrativa pecuniaria, ma per la quale si è comunque prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente, a fronte dell'attuale previsione di 1 solo punto.

L'intento è evidentemente quello di motivare la categoria professionale interessata, e in definitiva le stesse aziende esercenti l'autotrasporto, a una maggiore osservanza delle richiamate disposizioni, chiaramente finalizzate alla tutela dell'incolumità dei conducenti e degli altri utenti della strada.

Il comma 2 dell'articolo 4 in esame modifica il sistema delle sanzioni amministrative previste per l'ipotesi di violazione del disposto dell'articolo 176 del codice della strada in relazione al comportamento di chi, in autostrada o sulle strade extraurbane principali, inverta il senso di marcia e attraversi lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorra la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.

Tale comportamento, sanzionato ai sensi del comma 19 dell'articolo 176 del codice della strada con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.754 a euro 7.018, ai sensi del comma 22 era, altresì, punito con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo da sei a ventiquattro mesi: sanzione che - seppur incisiva - è stata ritenuta ancora inadeguata a fronte della assoluta ed elevatissima pericolosità del comportamento da punire.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno, a fine di massima disincentivazione da comportamenti di guida tanto sconsiderati e pericolosi, prevedere la sanzione della revoca della patente: invero la gravità di siffatta condotta lascia un ragionevole margine di presunzione di inidoneità del soggetto responsabile alla guida di veicoli.

Infine, nel comma 4 dell'articolo 4 del presente provvedimento si è intervenuti ad apportare le modifiche alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, in conformità a quanto sopra esposto.

Si è provveduto, inoltre, a inasprire la sanzione di decurtazione del punteggio prevista per l'ipotesi di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 in materia di comportamento dei conducenti di autoveicoli in prossimità, rispettivamente, di attraversamenti pedonali non regolati da agenti o da semafori ovvero su strade sprovviste di attraversamenti pedonali o, infine, qualora si accinga all'attraversamento persona invalida o con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile.

Per la violazione dei comportamenti descritti dalle citate disposizioni si è prevista la decurtazione di 8 punti (a fronte degli attuali 5) per le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 191 del codice della strada, ritenute più gravi, e di 4 punti per l'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo 191.

È stato eliminato il riferimento al comma 4 dell'articolo 191 del codice della strada nella tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis, atteso che tale comma contiene una prescrizione sanzionatoria e non comportamentale.

È stata sostituita nella tabella del punteggio la parte relativa all'articolo 142 in tema di violazione dei limiti di velocità, adeguando al maggior rigore sanzionatorio la previsione di decurtazione di punti connessa alla violazione di cui al comma 8 dell'articolo 142 in argomento (superamento del limite di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h), che passa da 2 a 5 punti, mentre all'ipotesi già prevista di decurtazione di 10 punti per la fattispecie punita dal comma 9 dell'articolo 142 è stata aggiunta anche l'ipotesi sanzionata dal comma 9-bis introdotto dal provvedimento in commento.

L'articolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti.

In Italia, oltre a un milione di soggetti affetti da alcolismo, vi sono almeno tre milioni di bevitori eccessivi, la cui età media va rapidamente diminuendo; non meno preoccupanti sono i dati relativi all'uso di sostanze stupefacenti, secondo i quali soprattutto i più giovani stanno acquisendo l'abitudine di unificare in un solo contesto l'assunzione di droghe - soprattutto cocaina - e alcol.

La proposta di modifica degli articoli 186 e 187 costituisce una risposta immediata e incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, che secondo stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e della Società italiana di alcologia determina almeno il 30 per cento degli incidenti gravi che si verificano nel nostro Paese.

La nuova norma interviene soprattutto sull'impianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti (articoli 186 e 187), che non risulta più adeguato alla reale gravità del fenomeno e che, perciò, non svolge più un'efficace azione deterrente. Per avere l'esatta dimensione di tale inadeguatezza, basti pensare che tali comportamenti, che compromettono in modo molto grave la sicurezza stradale, sono oggi puniti dal nostro ordinamento assai meno pesantemente di chi abbandona un animale sulla strada, anche quando tale condotta non abbia costituito pericolo per i terzi.

La modifica proposta consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso l'incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di polizia.

 

I. Adeguamento delle sanzioni.

L'intervento proposto:

a) adegua le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l'entità di quelle pecuniarie;

b) distingue, graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle oggettivamente più gravi. Infatti:

1) le pene detentive e quelle pecuniarie sono aumentate quando l'illecito è accertato a seguito di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto. Il verificarsi di un sinistro stradale correlato alla condotta di guida del conducente in stato di ebbrezza o in condizioni psico-fisiche alterate, infatti, manifesta una reale e maggiore pericolosità della condotta stessa che, in ossequio al generale principio di gradualità delle pene, richiede una sanzione più grave. Si è ritenuto, infatti, che la sanzione proporzionale, non solo alla condotta ma anche agli effetti concreti che essa determina (cioè l'incidente stradale), possa essere espressiva di un meccanismo di adeguamento automatico della risposta punitiva al «danno» obiettivo provocato dall'illecito e rappresenti, perciò, un più efficace strumento sanzionatorio. L'aggravamento di pena è previsto anche nel caso in cui dall'incidente non siano derivate conseguenze per le persone, poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente. È in ogni caso fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i reati di lesioni personali o di omicidio colposo conseguenti all'incidente stradale;

2) la durata del periodo di sospensione della patente di guida è stata aumentata, affinché possa essere adeguata alla gravità della condotta, soprattutto se rapportata ad altri illeciti puniti dal codice della strada in cui, a fronte di condotte oggettivamente meno pericolose, si prevede una durata della sospensione della patente molto più lunga;

3) tra i casi di revoca della patente di guida connessi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti viene previsto il caso del conducente recidivo nelle violazioni nel corso di un biennio: si ritiene che tale comportamento renda manifesta una situazione più grave, probabilmente correlata all'abituale eccesso di alcol o di uso di stupefacenti;

c) attribuisce al tribunale la competenza a giudicare dei reati in argomento, perché solo quel giudice può consentire una migliore valutazione della personalità del reo e l'applicazione concreta di misure detentive, indispensabili per dare all'intera normativa un reale effetto deterrente, soprattutto a fronte della condotta di alcolisti o di assuntori abituali di stupefacenti.

 

II. Fermo amministrativo del veicolo.

Quando il tasso alcolico nel sangue non è superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), oltre alle pene sopraindicate, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. La procedura di esecuzione di tale sanzione è definita dal nuovo articolo 224-ter che richiama, in quanto compatibile, quella prevista dall'articolo 214 per gli illeciti amministrativi. La nuova norma teorizza la sussistenza del rapporto di strumentalità tra la circolazione del veicolo e la guida in stato di ebbrezza e richiede necessariamente il coinvolgimento del suo proprietario sulla base del presupposto che questi, nel momento in cui consente l'uso del veicolo da parte di un terzo, assume automaticamente i rischi che dalla circolazione derivano, ivi compresi quelli relativi all'applicazione delle sanzioni accessorie. Il proprietario, quindi, deve valutare l'affidabilità del soggetto al quale consente di circolare con il proprio veicolo, e non può sottrarsi alle conseguenze di questo giudizio se lo stesso si riveli errato. La sanzione non trova applicazione nel caso in cui il proprietario provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.

 

III. Confisca del veicolo.

Quando il tasso alcolico nel sangue è superiore a 1,5 g/l, oltre alle pene detentive e a quelle pecuniarie sopraindicate, è prevista la confisca del veicolo; un tasso alcoolemico così elevato, infatti, costituisce sicuro indice di una rilevante pericolosità della condotta del conducente, che ha una propensione all'incidente stradale molto più elevata di un conducente sobrio.

Analoga misura è disposta in ogni caso in cui il conducente guidi in condizioni psico-fisiche alterate dopo aver assunto stupefacenti; in tale caso, diversamente dalla guida in stato di ebbrezza alcolica, la misura è disposta senza aver riferimento ad una soglia limite di sostanza presente nel sangue, in quanto, anche per l'estrema varietà delle sostanze stupefacenti e per il loro diverso effetto sul conducente, non è possibile stabilire con certezza quale quantità di sostanza ha minore pericolosità. Del resto, diversamente dall'alcol, il cui uso moderato è consentito, l'ordinamento vieta l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope alla guida, senza fare distinzione in funzione della quantità e della qualità delle sostanze stesse.

La confisca obbligatoria del veicolo può dimostrarsi assai efficace sotto il profilo della deterrenza, come accade per la violazione di altre norme di comportamento del codice della strada (ad esempio, per i veicoli impegnati in gare clandestine di velocità e, limitatamente a ciclomotori e motocicli, come conseguenza della commissione di reati sulla strada). La confisca, infatti, tende a prevenire la commissione di nuovi reati attraverso il veicolo che, viceversa, restando nella disponibilità del reo, mantiene viva l'idea e l'attrattiva verso i reati stessi.

Per evitare che la misura possa colpire ingiustamente il proprietario del veicolo estraneo al reato, si prevede che, in tali casi, in luogo della confisca sia disposto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tempo adeguatamente lungo. Tale sanzione amministrativa, realizzata in alternativa alla confisca, ha la funzione di responsabilizzare il proprietario nell'affidamento del proprio veicolo. Naturalmente, secondo le disposizioni dell'articolo 214, non può trovare applicazione neanche la sanzione accessoria del fermo se la circolazione del veicolo, appartenente a persona estranea al reato, sia avvenuta contro la sua volontà.

 

IV. Ritiro cautelare della patente in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari.

L'accertamento dello stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti richiede necessariamente l'effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di alterazione.

In tali circostanze, quando l'esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all'accertamento dello stato di alterazione possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all'esito degli accertamenti. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di applicazione si rinvia all'articolo 216, può essere disposta solo quando lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi e per l'esito positivo di precedenti accertamenti qualitativi di screening.

La stessa procedura si è previsto sia applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverate in strutture ospedaliere, visto che, in tali casi, non è sempre possibile accertare lo stato di ebbrezza con l'ausilio di etilometri, ma è necessario il ricorso a esami di laboratorio su campioni ematici prelevati in occasione del ricovero.

 

V. Depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti è stato depenalizzato perché l'allarme sociale prodotto da tale condotta è molto più ridotto rispetto a quello del reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, con i quali, peraltro, l'illecito rifiuto può comunque concorrere se lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti.

Conformemente ai princìpi ispiratori di analoghi interventi di depenalizzazione, che mirano a limitare la rilevanza penale alle sole violazioni connotate da reale gravità, trasformando in illeciti amministrativi quelle inidonee a ledere beni costituzionalmente significativi o socialmente rilevanti, la depenalizzazione prefigurata appare destinata a determinare significativi effetti deflattivi.

Nel rinunciare alla minaccia della pena si è ritenuto comunque necessario costruire un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria un elevato ammontare, tale da renderla adeguatamente proporzionata all'illecito, anche allo scopo di evitare che, attraverso tale condotta, i conducenti possano eludere gli effetti delle altre disposizioni e agevolmente sottrarsi al rigore delle sanzioni penali per i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione da uso di stupefacenti di cui agli articoli 186 e 187.

Perciò, accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l'applicazione della sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo con una durata uguale a quella prevista per le corrispondenti sanzioni irrogate a seguito di condanna per i reati sopraindicati.

Con la disposizione di cui all'articolo 6 si intende predisporre uno strumento teso a fornire al legislatore futuro gli strumenti di carattere tecnico in base ai quali procedere ad aggiornare gli elementi normativi delle fattispecie di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, come modificati dall'articolo 5 del presente provvedimento. In particolare, sulla scorta degli orientamenti normativi che stanno emergendo a livello comunitario, occorre fornire le basi per aggiornare le disposizioni in esame in ordine agli effetti che possono interessare particolari categorie di soggetti, come i neo-patentati: in proposito, se già a livello di disciplina anche sanzionatoria amministrativa la normativa del codice, in specie come modificata dal presente disegno di legge, prevede una particolare disciplina per tale categoria, la disposizione in esame prevede l'unica strada allo stato tecnicamente perseguibile per il futuro adeguamento delle norme di rilevanza penale alle esigenze di prevenzione di categorie di conducenti oggetto di peculiare tutela.

L'articolo 7 introduce il nuovo articolo 218-bis del codice della strada, in materia di misure di intervento sui provvedimenti sanzionatori accessori nei riguardi dei conducenti definiti neo-patentati, nonché modifiche all'articolo 128 del codice della strada in tema di revisione di patente, e in specie con riferimento a coloro che siano minori di diciotto anni e che si siano resi responsabili di una violazione di norme del codice della strada dalla quale consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Secondo le statistiche dell'ISTAT, le classi di età più penalizzate sono quelle relative ai primi anni successivi al conseguimento della patente; anzi, dopo circa due anni, i giovani conducenti divengono ancora più imprudenti ed eccessivamente fiduciosi nelle proprie abilità.

Sulla base di tali indicazioni, la nuova disposizione dell'articolo 218-bis prevede un adeguato correttivo nell'applicazione delle sanzioni accessorie che, come già accade per la patente a punti, consente di prevedere un maggior rigore per le violazioni commesse dai neo-patentati.

Il periodo di riferimento (che di seguito sarà definito «di osservazione») è stato individuato nei tre anni successivi al conseguimento della patente, visto che, come si è detto, dopo il primo biennio i neo-patentati, acquistando una certa sicurezza nella guida, divengono ancora più pericolosi.

Il periodo di osservazione è stato correlato al rilascio della patente di categoria B, visto che tale patente è propedeutica per il conseguimento delle patenti di categoria superiore. Per i titolari di patente A, invece, il periodo di osservazione è stato previsto solo se non sono titolari di patente di categoria B o superiore.

Nel periodo di osservazione la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente, che viene irrogata, è raddoppiata. Non si è ritenuto utile, invece, un inasprimento delle sanzioni pecuniarie, visto che, nella maggior parte dei casi, queste graverebbero solo sulle famiglie d'origine, in cui i giovani sempre più a lungo permangono, senza un reale effetto deterrente.

Nel contempo, con riferimento ai minori di diciotto anni titolari di patente A, si è tenuto conto che per effetto delle disposizioni dell'articolo 2 del codice civile, il minore non può essere assoggettato a sanzioni perché incapace di agire. Mentre delle sanzioni amministrative pecuniarie è chiamato a rispondere chi esercita la potestà genitoriale sul minore, nessuna sanzione accessoria può essere irrogata sul titolo di guida del minore.

Per la loro pericolosità, dovuta anche all'inesperienza nella guida, nei confronti dei conducenti minori che si rendono responsabili di gravi illeciti, al pari degli altri conducenti, appare assolutamente necessario applicare misure interdittive della guida. Per rendere possibile tale operazione, senza derogare al generale principio della capacità di agire sancito dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la proposta di modifica all'articolo 128 del codice della strada fa leva sullo strumento della revisione della patente, prevedendo che, nelle more della definizione del procedimento, il conducente abbia la patente sospesa cautelarmente a tempo indeterminato. In tal modo la sospensione non avrebbe natura di sanzione, ma di strumento per consentire la verifica dell'idoneità alla guida da parte del conducente minore.

L'articolo 8 introduce la nuova norma dell'articolo 224-ter del codice della strada necessaria a consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati.

La previsione normativa in argomento è correlata all'attuazione delle nuove disposizioni degli articoli 186 e 187, che introducono ex novo la sanzione accessoria del fermo amministrativo conseguente ad ipotesi di reato. La norma, inoltre, risolve alcune difficoltà interpretative derivanti dalle disposizioni dell'articolo 213, comma 2-sexies, del codice della strada, introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successivamente sostituito dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa in tutti i casi in cui, con un ciclomotore o un motociclo, sia commesso un reato.

 

I. Sanzione accessoria della confisca del veicolo.

La nuova disposizione, riproducendo la procedura ormai collaudata dell'articolo 223, relativa all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione di patente conseguente alla commissione di reati previsti dal codice della strada, attribuisce al prefetto la competenza in ordine all'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa, che viene disposta con la sentenza o con il decreto penale di condanna definitivi.

La procedura di sequestro del veicolo, strumentale all'applicazione della sanzione amministrativa della confisca, è stata modellata in base alla corrispondente procedura prevista in conseguenza della commissione di illeciti amministrativi. Il rinvio alle disposizioni generali dell'articolo 213, sia pure nelle parti compatibili con il procedimento penale, consente, perciò, agli organi di polizia che accertano il reato di procedere immediatamente al sequestro del veicolo e all'affidamento in custodia al proprietario o allo stesso trasgressore, ove possibile, ovvero al deposito presso un custode-acquirente convenzionato. Peraltro, deve evidenziarsi che, nelle ipotesi previste dagli articoli 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, del codice della strada, è espressamente disposto che il veicolo sequestrato non possa essere affidato in custodia al trasgressore.

 

II. Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

La procedura per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo, conseguente alla commissione di un illecito penale, è stata modellata sulla base di quella prevista per l'applicazione della corrispondente misura che scaturisce a seguito di illeciti amministrativi. La sanzione, la cui durata è predeterminata, consegue alla sentenza o al decreto penale di condanna per il reato ed è applicata a cura degli organi di polizia dopo che essa è divenuta definitiva, secondo le procedure determinate dall'articolo 214 del codice della strada, in quanto compatibili.

Come per la misura del sequestro, si è previsto che l'organo di polizia che ha accertato il fatto costituente reato possa disporre il fermo provvisorio del veicolo per trenta giorni, quale provvedimento che anticipa il provvedimento definitivo conseguente alla sentenza di condanna.

 

III. Garanzie difensive.

Per garantire l'inviolabile diritto alla difesa, avverso la misura cautelare del sequestro e avverso quella del fermo provvisorio si è prevista la possibilità di opposizione al giudice di pace. In tal modo, conferendo al giudice di pace la possibilità di valutare la legittimità della misura con autonomo procedimento di opposizione, si è inteso svincolare la privazione cautelare della possibilità di utilizzo del veicolo dalle sorti del concomitante procedimento penale per il reato dall'accertamento del quale discende l'applicazione delle misure definitive della confisca o del fermo amministrativo.

L'articolo 9 prevede la possibilità di mutare, ad istanza di parte, la pena detentiva comminata per le ipotesi di reato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nella misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali, con indicazione di preferenza per quelli che prestino la loro attività in sostegno di vittime di sinistri stradali o delle loro famiglie. I servizi sociali idonei all'applicazione della disposizione in commento saranno individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive.

L'articolo 10 introduce obblighi per gli enti titolari o concessionari delle strade. Individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, le strade a più alto tasso di incidentalità, è fatto obbligo ai predetti enti di provvedere con priorità ad ogni forma di intervento manutentivo, modificativo o di altro genere che possa nell'immediato garantire migliori condizioni di sicurezza nell'utilizzazione delle strade medesime, e conseguentemente ad abbassare il suddetto tasso di incidentalità. Gli interventi in questione dovranno essere posti in essere senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le stesse finalità, le amministrazioni competenti devono nel brevissimo periodo predisporre interventi di intensificazione dei controlli e migliorativi della segnaletica, e quanto altro possa ritenersi utile od opportuno. Il tutto nelle more della realizzazione degli interventi infrastrutturali di medio-lungo periodo che possano ritenersi utili per la risoluzione di problematiche più complesse.

L'articolo 11 introduce disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative. È noto che con il citato decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, erano state introdotte talune modifiche all'articolo 213 del codice della strada. In specie, il comma 2-sexies aveva introdotto la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore per tutte le ipotesi di violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171: si tratta di norme relative al trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore e sull'uso protettivo del casco sui veicoli a due ruote.

Tale disposizione è stata ben presto avvertita dall'utenza come sostanzialmente «illegittimamente espropriativa» della proprietà privata. Numerosi sono stati i ricorsi al giudice di pace, taluni dei quali hanno ritenuto di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale.

Dopo una numerosa serie di emendamenti, presentati nell'iter parlamentare di provvedimenti normativi, finalizzati a rimuovere dall'ordinamento siffatta norma, da ultimo i commi 167 e 168 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno disposto, tra l'altro, che nelle ipotesi di violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 170 e 171 del codice della strada consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Tale periodo diventa di novanta giorni se la stessa infrazione sia stata commessa almeno due volte nel biennio.

Residua invece la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo in tutti i casi in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che l'autore sia maggiorenne che minorenne. Non è stata approvata, purtroppo, alcuna norma transitoria, la cui opportunità, peraltro, da più parti era stata sostenuta.

La modifica si rende necessaria a completamento delle novità introdotte dal citato decreto-legge n. 262 del 2006, in ordine al regime sanzionatorio da applicare all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 3, 170 e 171 del codice della strada. Tale disposizione eviterebbe che, solo per questioni temporali, situazioni analoghe siano valutate in modo diverso. In assenza, infatti, di una espressa previsione al riguardo, considerata l'assenza di una norma generale che preveda l'applicazione anche ai procedimenti sanzionatori amministrativi della disposizione più favorevole, i veicoli sequestrati fino all'entrata in vigore della sopraindicate modifiche devono essere comunque confiscati, nonostante che la nuova disciplina preveda l'applicazione della sanzione accessoria meno afflittiva del fermo amministrativo.

Naturalmente, conservando il fatto contestato il carattere dell'antigiuridicità, la restituzione è subordinata al pagamento delle spese sostenute per il trasporto e per la custodia del bene a suo tempo sequestrato.

Si fa presente che non è stata predisposta la relazione tecnica in quanto il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



DISEGNO DI LEGGE

________

 

 

 

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

 

1. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dal 1o giugno 2007, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;

c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;

d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

 

 

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di velocità dei veicoli).

 

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati»;

b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.458. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate»;

d) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

 

 

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).

 

1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Dalla violazione delle disposizioni del comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi».

 

 

Art. 4.

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme di comportamento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

 

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato»;

b) al comma 5, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485»;

c) al comma 6, le parole: «da lire trentamila a lire centoventimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 143 a euro 570»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570».

2. Al primo periodo del comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «revoca della patente di guida».

3. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 370 a euro 1.485. È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, salvo che il fatto costituisca reato»;

b) al comma 4, le parole: «o altera» e le parole: «, salvo che il fatto costituisca reato» sono soppresse.

4. Alla tabella dei punteggi annessa all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 - 2» e «Comma 9 - 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

«Comma 8 - 5» e «Commi 9 e 9-bis - 10»;

b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 4 - 10», «Comma 5 - 10» e «Comma 7 - 5»;

c) al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 - 10» sono soppresse»;

d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 3 - 10» e «Comma 4 - 5»;

e) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2 - 2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4 - 3» sono soppresse.

 

 

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).

 

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-bis. Qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nel termine di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e alle misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti»;

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187»;

c) al comma 6, le parole: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 ad euro 24.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è dell'arresto da due a sei mesi e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 12.000. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2-bis».

 

 

Art. 6.

(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

 

1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dall'articolo 5 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.

 

 

 

Art. 7.

(Misure per i neo-patentati e per la revisione della patente di guida).

 

1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). - 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

2. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «previsti dall'art. 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218».

 

 

Art. 8.

(Misure per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati).

 

1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). - 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario».

 

 

Art. 9.

(Misure alternative alla pena detentiva).

 

1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificati dall'articolo 5 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

 

 

 

Art. 10.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade).

 

1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, è fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.

 

 

Art. 11.

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative).

 

1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

 

 

Art. 12.

(Entrata in vigore).

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 




[1]  A questo riguardo si segnala che, il 29 aprile 2004, è stata adottata la direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

[2]  La questione è oggetto della direttiva 2004/52/CE concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità.

[3]  Nell’ambito del sesto programma quadro di ricerca la Commissione ha promosso, nel 2006, il progetto DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) inteso a studiare in modo integrato gli effetti sulla guida del consumo di alcol, droghe e medicine e a promuovere un comportamento di guida responsabile.

[4]La banca dati CARE è stata istituita con la decisione n. 1993/704/CE.

[5]  GALILEO è un programma di radionavigazione satellitare di natura civile messo a punto dall’Unione europea al fine di garantire la propria indipendenza in un settore di così grande valore strategico. Il programma si articola in quattro fasi: definizione (1999-2000); sviluppo e convalida (2001-2005); spiegamento (2006-2007); operativa (a partire dal 2008). La Commissione attribuisce grande importanza all’uso della navigazione satellitare nella gestione dei trasporti e, in particolare, per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza, lo smaltimento dei flussi di traffico, la riduzione della congestione e dei danni ambientali e il coordinamento dei soccorsi in caso di incidenti.

[6]  Questo programma sostituisce il precedente programma (COM(1997)131) valido per il periodo 1997-2001.

[7]  La Carta è stata sottoscritta in occasione del Consiglio trasporti informale che si è svolto a Verona il 23 e 24 ottobre 2003. In quell’occasione i ministri hanno deciso di riunirsi ogni anno a Verona al fine di verificare lo stato di attuazione della Carta. Il quarto e più recente incontro si è svolto il 3 novembre 2006.

Il documento è volto ad individuare misure comuni a livello europeo al fine di favorire il raggiungimento dell’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2010 mediante azioni sistematiche di controlli, informazione ed educazione. La Carta, che è stata lanciata il 29 gennaio 2004, comporta impegni specifici assunti, su base volontaria, da ogni firmatario.

[8] L’applicazione delle nuove tecnologie al fine di migliorare la sicurezza nei trasporti è oggetto dell’iniziativa e-Safety, lanciata nel 2002 dalla Commissione europea, di concerto con l'industria automobilistica e le parti interessate, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione dei sistemi intelligenti di sicurezza integrati che usano le tecnologie dell'informazione e dell'innovazione per aumentare la sicurezza stradale e ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali nell'UE. Le iniziative in tal senso sono state prospettate dalla Commissione nella comunicazione “Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per i veicoli sicuri e intelligenti” (COM(2003)542) e, successivamente, nella comunicazione “Mettere e-call a disposizione dei cittadini” (COM(2005)431) relativa ad un piano di azionevolto a dotare tutti i veicoli, a partire dal 2009, di un sistema di chiamata automatica di emergenza (e-call). Tale sistema consentirà ai veicoli di utilizzare un numero unico di chiamata di emergenza a livello europeo (E-112) in caso di incidente stradale. L’importanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per il settore dei trasporti è sottolineata anche nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE. Il programma, in particolare, sottolinea il ruolo fondamentale che tali tecnologie possono svolgere al fine di modernizzare il settore dei trasporti e ricorda i grandissimi vantaggi che possono derivare dalla loro applicazione per la mobilità, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza e dell’efficienza del trasporto di persone e merci.

[9]  Il 3 febbraio 2003 la Commissione ed i rappresentanti dell'industria automobilistica europea hanno adottato un piano di azione volto a dotare tutti i veicoli, a partire dal 2009, di un sistema di chiamata automatica di urgenza (e-Call). Tale sistema, che si inserisce nel quadro dell'iniziativa eSafety, consentirà ai veicoli di utilizzare un numero unico di chiamata di emergenza a livello europeo (E-112) in caso di incidente stradale. L'attuazione del piano avverrà mediante la sottoscrizione di un protocollo di accordo volto a definire le misure che devono essere adottate a tal fine dalla Commissione, dagli Stati membri, dalle assicurazioni, dall'industria automobilistica e da quella delle telecomunicazioni. Il 27 aprile 2006 il PE ha approvato una risoluzione su e-Call nella quale si compiace del fatto che alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, abbiano firmato il protocollo d'intesa su e-Call, sollecita gli Stati membri a completare quanto prima l'attuazione dell'E-112, a promuoverne l'uso e ad assumere iniziative per rendere disponibili presso i centri di raccolta delle chiamate d'emergenza (Public Safety Answering Points) le infrastrutture appropriate, quali formazione linguistica, disponibilità, identificazione dell'ubicazione e gestione delle chiamate, in modo da conformarsi alla normativa E-112.

[10]   CARS 21 (Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century) è un gruppo ad alto livello istituito dalla Commissione nel gennaio 2005 e composto dai principali attori del settore automobilistico.

[11]   Modificato in seguito con D.M. 14 novembre 1997 e D.M. 29 marzo 1999.

[12]   Il comma 2 prevede che coloro che hanno conseguito la patente di categoria B non possano, per un periodo di tre anni, superare la velocità di 100 km/h sulle autostrade e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

[13] -Si tratta di:

-     (autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

-     treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

-     autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

-     autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

-     autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

-     autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

-     mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati

[14]    Una deroga a tale disposizione è disposta per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.

[15] Tale soppressione non ha peraltro  rilevanza sostanziale, in quanto resta ovviamente ferma l’applicazione delle norme contenute nel codice penale nel caso si venga a configurare una più grave fattispecie (es. lesioni personali, omicidio colposo).   

[16]   Decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

[17]   D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286.

[18]    Tale disposizione non si applica, però, se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

[19]   L’articolo 214 bis reca disposizioni relative all’alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca. In particolare, ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'àmbito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad àmbiti territoriali infraregionali. Le amministrazioni procedenti dovranno tenere conto delle offerte economicamente più vantaggiose, con particolare riferimento alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare e delle tariffe per la custodia.

Per i veicoli confiscati l’alienazione si perfezione con la notifica al custode acquirente del provvedimento con il quale l’Agenzia del demanio determina l’alienazione. Tale provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico.

[20]   Ossia mancata sottoposizione agli accertamenti che si sostanziano nel sottoporsi a visita medica o ad esame di idoneità

[21]    Per una lettura più analitica delle sanzioni conseguenti alla mancata revisione della patente (ossia al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti medici o agli esami di idoneità) si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 7.