Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Bilancio e Finanziaria 2008 A.C. 3256 e A.C. 3257 Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni
Riferimenti:
AC n. 3256/XV   AC n. 3257/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 291    Progressivo: 9
Data: 20/11/2007
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Bilancio e Finanziaria 2008

A.C. 3256 e A.C. 3257

Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 291/9

 

20 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

 

SIWEB

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File TR0214

I N D I C E

PARTE I – Gli obiettivi di finanza pubblica

1. Le previsioni macroeconomiche. 3

2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008. 9

PARTE II – La manovra di finanza pubblica per il 2008

1. L’articolazione della manovra. 17

2. Il contenuto della manovra. 19

3. La disciplina contabile: la legge finanziaria. 26

PARTE III – Il disegno di legge di bilancio per il 2008

1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato. 31

§      1.1 Funzioni e struttura del Bilancio. 31

§      1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato. 33

§      1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato. 36

-       Le Missioni37

-       I Programmi41

-       La struttura del Bilancio decisionale. 49

-       Il Bilancio gestionale. 50

-       La stato di previsione dell’entrata. 51

2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. 55

§      2.1 Il quadro generale riassuntivo. 55

§      2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007. 56

§      2.3 Il bilancio di cassa. 59

3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato  60

4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato  62

5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato per il 2006-2008 – Tavole allegate  63

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 64

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 65

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 66

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato. 67

Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato. 68

PARTE IV – Ambiti di competenza della IX Commissione

Ministero dei Trasporti73

§      Lo stato di previsione per l’anno finanziario 2008. 73

§      1. Il bilancio di competenza. 73

§      2. Analisi per Missioni74

§      2.1. Missione n. 13 – Diritto alla mobilità. 75

§      2.2. Missione n. 7 – Ordine pubblico e sicurezza. 88

§      2.3. Missione n. 17 – Ricerca e innovazione. 89

§      2.4. Missione n. 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  90

§      3. I residui e le autorizzazioni di cassa. 92

Ministero delle Comunicazioni93

§      Lo stato di previsione per l’anno finanziario 2008. 93

§      1. Il bilancio di competenza. 93

§      2. Analisi per Missioni94

§      2.1. Missione n. 15 – Comunicazioni95

§      2.2. Missione n. 17 – Ricerca e innovazione. 96

§      2.3. Missione n. 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. 97

§      2.4. Missione n. 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  97

§      3. I residui e le autorizzazioni di cassa. 98

Le tabelle del disegno di legge finanziaria 2008. 98

Articoli della legge finanziaria di interesse della IX Commissione

§      Articolo 10 (Trasporto pubblico locale)107

§      Articolo 11 (Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici)113

§      Articolo 40 (Sicurezza della navigazione)117

§      Articolo 61, commi 1-11 (Interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali)121

§      Articolo 62 (Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti)129

§      Articolo 69 (Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto)151

§      Articolo 70 (Sostegno alle imprese editrici e TV locali)153

§      Articolo 71 (Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre)163

§      Articolo 72 (Modifiche al testo unico della radiotelevisione)171

§      Articolo 73 (Sviluppo mercato postale)175

§      Articolo 76 (Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)179

Altre disposizioni di interesse della IX Commissione

§      Articolo 9, commi 70-73 (Attribuzione alle regioni ed alle province di Trento e Bolzano dell’incremento delle riscossioni IVA e accise negli interporti)187

§


SIWEB

PARTE I
Gli obiettivi di finanza pubblica

 


1. Le previsioni macroeconomiche

Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2008-2011, presentato nel giugno scorso, sono state riviste nella Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, presentata in data 1 ottobre.

 

Per quanto concerne la crescita, la Nota di aggiornamento rivede al ribasso la stima di crescita del PIL reale per il 2008, indicandola all’1,5 per cento, rispetto ad una previsione del 1,9 per cento indicata nel DPEF di giugno.

Anche le previsioni relative al 2009 e 2010 vengono riviste al ribasso dello 0,1 per cento (1,6 e 1,7 per cento rispettivamente, a fronte di 1,7 e 1,8 stimati a giugno), mentre viene confermata la previsione relativa al 2011 (pari all'1,8 per cento).

Tali revisioni sono in gran parte ascrivibili alle persistenti incertezze in ordine all’ampiezza e alla durata degli effetti delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali indotte dalla recente crisi dei mutui sub-prime statunitensi e, più in generale, alle conseguenze del rallentamento statunitense sull’economia mondiale e, di riflesso, su quella italiana.

 

Per ciò che riguarda le previsioni degli organi internazionali, la stima dicrescita del PIL indicata dal Governo per il 2008 risulta sostanzialmente in linea con quella formulata dai principali organismi internazionali.

 

Prodotto interno lordo 2008

Confronti internazionali

(variazioni % a prezzi costanti)

 

Commissione UE

OCSE

FMI

Italia

1,4

1,7

1,3

Francia

2,0

2,2

2,0

Spagna

3,0

2,7

2,7

Germania

2,1

2,2

2,0

Area euro

2,2

2,3

2,1

Regno unito

2,2

2,5

2,3

Ue – 27

2,4

-

-

Usa

1,7

2,5

1,9

Giappone

1,9

2,1

1,7

Fonte:Commissione UE: Autumn economic outlook 2007; OCSE: Economic outolook for OECD countries, an interim assessment (settembre 07); FMI: World Economic Outlook (ottobre 2007).

 


Per quanto concerne le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche, nel 2008 il buon andamento del reddito disponibile e il previsto rinnovo dei contratti di lavoro nel settore pubblico e privato sosterranno i consumi delle famiglie, che si attestano su una variazione costante dell’1,8 per cento per tutto l’arco di previsione 2008-2011, anche grazie al consolidamento dei livelli occupazionali.

 

Per quanto riguarda gli investimenti, è previsto un rallentamento costante della componente relativa alle costruzioni, a causa della fine del ciclo espansivo del settore nell’ultimo decennio, segnalata anche dalla tendenziale riduzione della concessione di mutui alle famiglie da parte delle banche.

Analoga flessione è prevista in relazione all’acquisto dei macchinari e attrezzature che tuttavia non dovrebbe spingersi oltre il 2008. Dopo tale anno, infatti, è prevista una ripresa delle variazioni in aumento di tale voce.

 

Dal lato del mercato estero, il graduale recupero di quote del mercato internazionale da parte della produzione nazionale sosterrà le esportazioni che sono previste in lieve aumento.

Anche per le importazioni vi sarà un incremento durante tutto l’arco 2008-2011, ma il consolidamento della moneta unica su ragioni di scambio bilaterali più elevate rispetto al passato, consentirà una riduzione del deficit corrente della bilancia dei pagamenti rispetto al PIL, che si attesterà su livelli negativi comunque piuttosto bassi.

 

Il costo del lavoro per unità di prodotto subirà una temporanea accelerazione nel 2008 (+3,4%) per il rinnovo dei contratti scaduti del pubblico impiego e di parte del settore privato. Nell’arco previsivo, tuttavia, è previsto un progressivo rallentamento dovuto ad una riduzione della dinamica incrementale delle retribuzioni.

L’inflazione al consumo è prevista attestarsi in media al di sotto del 2 per cento lungo tutto il periodo 2008-2011.

 


Nella tavola seguente sono esposte le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche per gli anni 2008 e successivi.

 

Quadro macroeconomico programmatico

(variazioni % e contributi alla crescita del PIL)

 

2007

2008

2009

2010

2011

PIL

1,9

1,5

1,6

1,7

1,8

Importazioni

1,8

2,5

3,1

3,3

3,4

Domanda nazionale(*)

2,0

1,4

1,5

1,6

1,6

-spesa delle famiglie

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

-spesa delle P.A. e delle I.S.P.

1,6

0,3

0,0

0,0

0,0

Investimenti fissi lordi

2,4

1,6

1,8

2,1

2,3

Variazioni delle scorte(*)

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Esportazioni

2,0

2,8

3,5

3,8

4,1

Esportazioni nette (*)

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

(*) Contributo % relativo alla crescita del PIL.

 

 

LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[1]

L’economia dell’Unione Europea - Rallentamento della crescita, ma prospettive solide nonostante le difficoltà dell’economia statunitense

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE la crescita dell'economia dell'Unione europea dovrebbe rallentare dal 2,9% nel 2007 al 2,4% sia nel 2008 che nel 2009 (e, nell'area dell'euro, dal 2,6% nel 2007 al 2,2% nel 2008 e al 2,1% nel 2009). Tuttavia, grazie ad un quadro mondiale tuttora favorevole e a fondamentali solidi, la revisione al ribasso rispetto alle previsioni di primavera è limitata a 0,3 punti percentuali nel 2008 per entrambe le aree rispetto a sei mesi fa.

Dopo una crescita solida nel primo semestre del 2007, il rallentamento nella seconda parte dell'anno è spiegato parzialmente dall'impatto delle turbolenze nei mercati finanziari, per quanto la fase ascendente del ciclo potrebbe essersi già conclusa prima dell'inizio di tali turbolenze questa estate. Secondo lo scenario previsivo centrale della Commissione le tensioni finanziarie si esauriranno gradualmente. Nel frattempo esse hanno chiaramente ridotto la propensione al rischio degli investitori e hanno determinato un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Finora gli investimenti si sono dimostrati dinamici, ma in questa fase del ciclo dovrebbero attenuarsi, non da ultimo a causa del forte rallentamento nel settore della costruzione verificatosi in alcuni Stati membri. Il consumo privato ha registrato una ripresa e sta diventando il motore principale della crescita grazie a prospettive favorevoli in materia di occupazione, purché la fiducia dei consumatori resti buona.

Sul lato esterno, la crescita della UE continua ad essere sostenuta dalle prospettive favorevoli dell'economia mondiale, specialmente delle economie emergenti, che compensano ampiamente il rallentamento negli USA. Pertanto, secondo la Commissione, l'economia della UE crescerà in linea con il proprio potenziale nei due anni oggetto di previsione. Tuttavia l'inflazione dovrebbe salire al 2,4% nell'area dell'euro nei prossimi trimestri a causa dei prezzi più elevati dei prodotti di base, per poi riscendere a circa il 2% la prossima estate.

Disoccupazione ancora in calo

Una crescita vigorosa dell'occupazione, pari a circa l'1,5% sia nella UE che nell'area dell'euro, dovrebbe aver portato alla creazione di 3,6 milioni di nuovi posti di lavoro quest'anno nella UE (2,3 milioni nell'area dell'euro). Questo miglioramento ha riguardato un gran numero di settori, tipi di contratti di lavoro e Stati membri. In futuro la crescita dell'occupazione dovrebbe decelerare a circa l'1% in media nel 2008-2009 sia nella UE che nell'area dell'euro, di pari passo con la maturazione del ciclo economico. Ciononostante, dovrebbero essere creati 4,5 milioni di nuovi posti di lavoro nella UE nel 2008-2009 (3,2 milioni nell'area dell'euro), il che dovrebbe portare il tasso di occupazione globale ad oltre il 66% entro il 2009. Il tasso di disoccupazione dovrebbe ammontare al 6,6% nella UE e al 7,1% nell'area dell'euro entro il 2009, livelli mai registrati negli ultimi quindici anni.

Le carenze di manodopera stanno diventando più comuni e pertanto i salari dovrebbero crescere un pò più rapidamente nel periodo oggetto delle previsioni, in particolare nel 2008, quando l'andamento rifletterà in parte misure una tantum e di recupero rispetto agli anni precedenti caratterizzati da moderazione salariale. Ma la crescita sostenuta della produttività del lavoro dovrebbe limitare l'aumento dei costi unitari del lavoro e contribuire a contenere le pressioni inflazionistiche.

I rischi di un peggioramento

I principali rischi di un peggioramento delle prospettive di crescita sono collegati ad eventi verificatisi nei mercati finanziari e alla possibilità di un rallentamento più marcato o più protratto del previsto negli USA. In alcuni segmenti dei mercati finanziari continuano a registrarsi disfunzioni e non si può escludere un periodo più lungo di incertezza, il che influenzerebbe più gravemente del previsto le condizioni del credito e di conseguenza i mercati immobiliari. D'altro canto, il mercato del lavoro potrebbe registrare risultati migliori del previsto, il che rafforzerebbe i redditi da lavoro e la fiducia dei consumatori. Per quanto riguarda l'inflazione, ulteriori aumenti del prezzo del petrolio e incrementi dei prezzi degli alimentari e delle materie prime determinano rischi di un'inflazione più elevata rispetto alle previsioni dello scenario di base.

Le previsioni per l’economia italiana - La crescita prosegue, ma rimane al di sotto dell’area Euro

A seguito della debole crescita del PIL reale durante la prima metà dell’anno, le previsioni generali di crescita economica per il 2007 si attestano sull’1,9%, in linea con le previsioni della primavera e con il potenziale di crescita dell’economia. Rafforzati da uno sviluppo favorevole dell’occupazione e dagli incentivi fiscali per l’acquisto di beni durevoli, i consumi privati sono stati i principali veicoli della crescita del PIL nella prima metà dell’anno.

La domanda interna continuerà a svolgere il ruolo di principale contributo alla crescita durante l’anno, grazie anche all’atteso aumento degli investimenti. Per quanto concerne l’evoluzione del settore estero, se da un lato le esportazioni di beni hanno registrato un forte aumento in termini di valore, dall’altro l’Italia sta continuando ad accumulare perdite significative di quote di mercato in termini di volume. Comunque, tenendo conto delle moderate dinamiche di importazione - in particolare di beni energetici - si prevede che le esportazioni nette apporteranno un contributo lievemente positivo alla crescita del PIL nel 2007, sebbene il settore dei servizi, incluso quello turistico, abbia spinto nella direzione opposta. Le previsioni per l’inflazione per il 2007 sono dell’1,9 per cento, in diminuzione rispetto al 2,2 per cento del 2006, grazie anche ad un più basso contributo dei prezzi dell’energia e ad alcune delle misure di liberalizzazione adottate sinora, in particolare nel settore delle telecomunicazioni.

Le prospettive per il 2008 ed il 2009

L’impatto della crescita all’inizio del 2008 sarà considerevolmente più basso di quanto previsto nel 2007.

Nel contesto di un ambiente internazionale ancora favorevole, sebbene lievemente meno dinamico e più incerto, la previsione complessiva di crescita economica nel 2008 è del 1,4%, ossia 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni della primavera 2007 (a fronte di una previsione del Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF pari all’1,5 per cento, rivista al ribasso di 4 decimi di punto rispetto alla previsione del DPEF per tenere conto degli effetti della turbolenze nei mercati finanziari statunitensi dovute alla crisi dei mutui sub-prime).

Per il 2009, la crescita del PIL reale si prevede convergente rispetto al potenziale, all’1,6%, in linea con le previsioni del Governo.

Grazie all’atteso aumento del reddito reale disponibile, i consumi privati continueranno a rappresentare il maggior fattore trainante del PIL in entrambi gli anni, sebbene si preveda una decelerazione nel 2008, sulla scorta di un atteso aumento nel tasso di risparmio. La spesa per investimenti si prevede in decelerazione, a causa delle condizioni finanziarie meno favorevoli, nonché a causa di investimenti pubblici meno massicci. In particolare, nel 2008 gli investimenti in costruzioni residenziali subiranno un rallentamento rispetto agli alti tassi di crescita registrati nel biennio 2005-2007.

L’utilizzazione, attualmente elevata, della capacità produttiva, comporterà che la componente delle attrezzature continuerà a crescere nel 2008, sebbene ad un passo più moderato; si prevede una lieve accelerazione nel 2009. Data la domanda esterna ancora favorevole e l’attuale ristrutturazione nel settore manifatturiero, si prevede che la crescita delle esportazioni rimanga ampiamente stabile nel 2008 ed acceleri nel 2009, con un più alto contributo da parte dei servizi. Dall’altro lato, si prevede che la crescita delle importazioni si assesti su un sentiero coerente ai livelli storici, anche trainato dall’apprezzamento del tasso di cambio. Il risultato è un contributo lievemente negativo alla crescita economica da parte delle esportazioni nette nel 2008 e nel 2009 (a fronte di un contributo positivo dello 0, 1 per cento indicato dal Governo nella Relazione previsionale e programmatica per il 2008). In questo scenario, l’Italia continuerà a perdere quote di mercato in termini di volume.

Mercato del lavoro, costi e prezzi

Nel 2007 la crescita dell’occupazione rallenterà, dopo il forte aumento registrato nel 2006. Tuttavia, la diminuzione del tasso di disoccupazione rimarrà sostanziale. Assieme ad una limitata ripresa del tasso di crescita della forza lavoro, si prevede che il tasso di disoccupazione continui a scendere sia nel 2008 che nel 2009. Dopo il significativo aumento nel 2007, si prevede una decelerazione della produttività del lavoro durante il 2008, e un lieve recupero nel 2009. Nel settore manifatturiero si prevede un rallentamento della crescita della produttività già nel 2007, dopo i risultati sostenuti registrati nel 2006. Una crescita dinamica del costo per unità di lavoro, assieme all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e del petrolio, spingeranno lievemente verso l’alto il tasso di inflazione (al 2% nel 2008). Ci si aspetta peraltro una nuova decelerazione per l’anno successivo, all’1,9%, dal momento che le pressioni inflazionistiche saranno contenute.


2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008

La Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, approvata con risoluzione dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2007, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate con il decreto legge collegato alla manovra n.159/07 sull’andamento tendenziale dei conti pubblici.

 

La stima dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l’anno in corso è stata pertanto rideterminata al 2,4 per cento del PIL, a fronte del 2,5 per cento indicato nel DPEF di giugno e contenuto nell’aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006)[2].

 

Il quadro tendenziale di finanza pubblica, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetta, per il 2008, un indebitamento netto pari all’1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.

 

Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l’indebitamento netto continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,2 punti percentuali nel 2009, di 0,4 punti nel 2010 e di 0,2 punti nel 2011), fino a giungere all’1 per cento nel 2011 (contro l’1,3 per cento indicato dal DPEF).

 

A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.

Per il 2008, si mantienepertanto l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF[3].

Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4, 9 per cento) e dell’indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell’avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL.

Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento[4].

Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell’anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL)

 

Saldi di finanza pubblica per il 2008

(Valori in % del PIL)

 

 

Nota di aggiornamento

Indebitamento netto

- 2,2

Tendenziale

- 1,8

Avanzo primario

2,6

Tendenziale

3,0

Interessi

 4,9

Indebitamento netto corretto*

- 2,1

Debito Pubblico

Tendenziale

103,5

103,1

*     Per il ciclo e al netto delle misure una tantum

 

Per gli anni successivi al 2008, si prevede un indebitamento netto programmatico dell’1,5 per cento del PIL nel 2009 e dello 0,7 per cento del PIL nel 2010, fino ad arrivare al pareggio di bilancio nel 2011.

L’avanzo primario dovrebbe aumentare progressivamente fino a raggiungere il 4,9 per cento nel 2011, mentre il rapporto debito-PIL dovrebbe risultare pari al 101, 5 per cento nel 2009, al 98,5 per cento nel 2010, e al 95,1 per cento nel 2011.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica negli anni 2009-2011 occorrerà pertanto una manovra correttiva annua di almeno lo 0,4 per cento del PIL.

Tali risorse, sulla base delle indicazioni programmatiche del Governo, dovranno essere reperite senza aggravi della pressione fiscale, ma agendo sul fronte della spesa, in continuità con le azioni intraprese nell’anno in corso ai fini dell’attuazione di un programma di riqualificazione della spesa pubblica.

Coerentemente a tale impostazione, è previsto che la pressione fiscale diminuisca dal 42,8 per cento del PIL nel 2009 al 42,5 per cento nel 2011; analogamente, la spesa corrente primaria dovrebbe passare dal 39, 3 per cento del PIL nel 2009 al 38,6 per cento nel 2011.


LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[5]

 

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE, si prevede che a seguito sia di entrate inattese che degli sforzi di risanamento, il disavanzo di bilancio per il 2007 sia nella UE che nell'area dell'euro scenda al livello più basso da molti anni a questa parte, facendo registrare una media dell'1,1% del PIL nella UE e dello 0,8% del PIL nell'area dell'euro.

Anche il disavanzo strutturale dovrebbe migliorare quest'anno, seppure in misura inferiore, ma successivamente il risanamento finanziario si interromperà.

 In particolare,. un peggioramento è previsto nel 2008 in taluni Paesi, a causa del rallentamento della crescita economica e dell'uso delle entrate impreviste per spese aggiuntive in taluni Paesi.

Il disavanzo globale per il 2008 dovrebbe salire all'1,2% del PIL nella UE e allo 0,9% nell'area dell'euro, per poi stabilizzarsi nel 2009, in caso di politiche invariate. In termini strutturali, anche il risanamento finanziario dovrebbe interrompersi nel 2008 e nel 2009.

Il debito pubblico è su un sentiero di discesa e dovrebbe calare al 63,4% del PIL nell'area dell'euro entro il 2009 e scendere al di sotto del 60% nella UE già nel 2007.

La Finanza pubblica italiana

Per quanto concerne l’Italia, per il 2007 si prevede che l’indebitamento netto si attesti al -2,3 per cento del PIL ( a fronte del -2,4 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF).

Il miglioramento rispetto al 4,4 per cento registrato nel 2006 riflette i sostenuti introiti e gli effetti delle misure una tantum, che si innalzano da un valore negativo dell’1,2 per cento del PIL nel 2006, ad un valore positivo dello 0,2 per cento del PIL (tasse sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e ricavi derivanti dalla vendita del patrimonio). Un’apprezzabile parte di questo miglioramento è dovuta alle nuove misure che compensano la perdita del gettito IVA legato alla decisione della Corte Europea di Giustizia relativamente al regime italiano dell’IVA per le auto aziendali, ufficialmente stimato a più dello 0,3 per cento del PIL.

L’avanzo primario è previsto attestarsi al 2,5 per cento del PIL durante il 2007.

Il rapporto entrate/ PIL - al netto delle misure una tantum - aumenterà di oltre l’1 per cento. Circa un terzo di questo aumento deriva dal trasferimento di parte dei flussi del TFR dalle imprese al sistema nazionale di previdenza (INPS), misura che porta risorse ulteriori nel breve termine, ma che non migliora la sostenibilità della finanza pubblica.

Il resto può essere ascritto a varie misure adottate nel 2006 per l’ampliamento della base imponibile, così come ad un gettito eccezionalmente positivo derivante dalla tassazione dei redditi d’impresa.

Per ciò che riguarda la spesa, si prevede un lieve aumento della quota del PIL relativa alla spesa per interessi.

Due pacchetti di misure adottate durante l’anno aventi l’effetto di aumentare il deficit (ci si riferisce ai Decreti Legge n. 81 e n. 159 del 2007), hanno lasciato presagire spese ulteriori, ufficialmente stimate come corrispondenti allo 0,9 per cento del PIL. Come risultato di queste misure, la spesa primaria corrente in termini reali è prevista in aumento del 2,3 per cento rispetto al 2006, al di sopra della crescita potenziale del prodotto.

Si prevede inoltre un aumento ancora maggiore degli investimenti pubblici, ancorché non pari a quanto previsto nelle proiezioni ufficiali, data la caduta registrata nel primo semestre. Ciò spiega le previsioni relative al deficit, inferiori di 0,1 punti percentuali, da parte dei servizi della Commissione. L’esito della spesa potrebbe peraltro essere più basso, se vi sono ritardi nei flussi di cassa, in particolare a livello locale, negli ultimi mesi dell’anno.

Il deficit strutturale - calcolato tenendo conto degli aggiustamenti del ciclo economico, al netto delle misure temporanee ed una tantum - si prevede che sia più basso, rispetto al 2006, di quasi lo 0,75 per cento del PIL.

Nel biennio 2006-2007, l’aggiustamento strutturale generale sarà vicino al 2 per cento del PIL.

Per il 2008, il Governo ha confermato l’obiettivo di un rapporto deficit / PIL del 2,2 per cento, con una crescita del PIL reale all’1,5 per cento.

Partendo da una proiezione di base di un rapporto deficit/PIL dell’1,8 per cento a legislazione invariata, il disegno di legge finanziaria adottato il 29 settembre ha un impatto sulla crescita del deficit di 0,4 punti percentuali. Il medesimo disegno di legge prevede una riorganizzazione della spesa, così come ulteriori spese correnti ed alcuni tagli alle tasse.

Il finanziamento degli accordi salariali del settore pubblico per il biennio 2006-2007 assorbe almeno tre quarti della spesa addizionale netta.

Nelle proiezioni ufficiali, il costo dei salari aumenta di circa il 7 per cento nel 2008 (9 per cento nel periodo 2007-2008).

I tagli fiscali sono principalmente legati alla deducibilità degli affitti ed alla diminuzione dei tributi locali sugli immobili. Il disegno di legge finanziaria prevede inoltre una riduzione delle aliquote IRES e IRAP.

I servizi della Commissione prevedono un deficit attestato al 2,3 per cento del PIL per il 2008 (a fronte di una previsione del 2,2 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Da un lato, la stima dell’impatto del disegno di legge finanziaria per il 2008 è in linea con la stima ufficiale; dall’altro lato, le proiezioni di base sulla spesa primaria della Commissione sono lievemente più caute, stante l’assenza di misure convincenti per il contenimento della spesa e tenendo conto che alcune spese potrebbero slittare dal 2007 al 2008.

L’avanzo primario è previsto come sostanzialmente invariato.

Ci si attende che la spesa per interessi, rispetto al PIL, cresca ulteriormente dello 0,1 per cento. Non si prevedono miglioramenti nell’assetto strutturale del bilancio (le imposte sostitutive sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio dovrebbero ridurre il deficit dello 0,1 per cento del PIL).

La Commissione sottolinea quindi come vi siano rischi sia per la parte positiva, sia per la parte negativa legata alla previsioni sul deficit per l’anno 2008.

Da un lato, è possibile un miglior effetto di trascinamento del 2007, dati i risultati positivi di budget nella prima metà dell’anno e gli sviluppi favorevoli nel fabbisogno del settore statale fino a ottobre. Dall’altro lato, gli scostamenti previsionali simili a quelli registrati nel 2007 potrebbero condurre ad un deficit più alto. Inoltre, l’esito dei cambiamenti sostanziali nella tassazione delle imprese è soggetto a incertezza significativa su entrambi i fronti.

Basandosi sull’usuale assunto dell’invarianza delle politiche, si prevede poi che il deficit nel 2009 rimanga invariato rispetto al livello previsto nel 2008 (2,3 per cento del PIL). Inoltre, anche a causa di una sostanziosa crescita del PIL nominale, si prevede che il debito pubblico diminuisca dal 106,8 per cento nel 2006 al 104,3 per cento nel 2007(a fronte di una previsione del 105 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Si prevede poi una diminuzione al 102,9 nel 2008 (a fronte del 103,5 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF) e, basandosi su uno scenario a politiche invariate, un’ulteriore lieve diminuzione nel 2009.


PARTE II
La manovra di finanza pubblica


1. L’articolazione della manovra

La manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato (n. 159 del 2007), avente impatto principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011 (AC 3257), dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.

 

In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione[6], riguardano:

 

§      l’attuazione dell’Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cd. Protocollo Welfare(AC 3178);

§      i costi della politica e la razionalizzazione della P.A.;

§      il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia;

§      la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema sanitario nazionale;

§      le infrastrutture, l’ambiente, l’assetto e la mobilità sul territorio.

 

Nell'audizione del 4 ottobre presso le Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato il Ministro dell'economia ha precisato che la manovra annuale di finanza pubblica si articola su 4 anni, poiché, oltre a riguardare - come di norma - il triennio futuro (2008-1011), interviene ancora una volta sul 2007, con il decreto-legge n. 159 del 2007.

Tale legame del decreto-legge n. 159 del 2007 con la manovra di finanza pubblica è reso evidente dalla circostanza secondo la quale tale provvedimento anticipa alcuni degli interventi che il DPEF 2008-2011 inseriva nella cosiddetta "Tassonomia delle spese eventuali", relative ad impegni sottoscritti e alle prassi consolidate. Si tratta in particolare di una quota degli oneri del contratto del pubblico impiego, di stanziamenti per la cooperazione internazionale e per gli investimenti di Ferrovie ed ANAS.

 

Il decreto-legge n.159 del 2007, approvato contestualmente alla manovra di bilancio per il 2008 e attualmente in corso d’esame da parte del Parlamento, reca interventi che operano quasi esclusivamente nel 2007, con effetti onerosi pari a oltre 8400 milioni di euro, coperti, quanto a 5.978 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni registrate nel disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato, quanto 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente il contributo al bilancio comunitario, anch’essa già iscritta (per un importo pari a 1300 milioni di euro) nell’assestamento 2007, e quanto 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

I principali interventi introdotti dal decreto riguardano, per la spesa corrente, le misure una tantum a favore dei soggetti c.d. incapienti per un importo complessivo di 1.900 milioni di euro, le risorse per il pubblico impiego e la cooperazione internazionale, nonché le risorse per l'istruzione. Le maggiori spese in conto capitale riguardano le risorse a favore dell'edilizia residenziale pubblica, le spese per l'ambiente e le risorse per opere pubbliche e trasporti (investimenti Anas e Ferrovie).


2. Il contenuto della manovra

 

Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni[7], la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.

 

Il Governo ha infatti confermato l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.

 

La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

 

Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all’articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro[8].

 


La tabella seguente riepiloga gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto per il triennio 2008-2010, disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composta dal saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e minori spese).

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008

2009

2010

Maggiori entrate

707

733

1.160

Minori entrate

3.052

4.568

3.532

Riduzione Netta Entrate

2.345

3.835

2.372

Maggiori spese (articolato + tabelle)

9.767

6.860

8.973

Minori Spese

5.691

5.911

5.997

Aumento Netto Spese

4.076

949

2.976

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

4.785

5.348

 

Negli anni successivi, il peggioramento dell'indebitamento netto è inferiore a quello che si prevede nel 2008, risultando pari a circa 4.785 milioni di euro per il 2009 e a 5.348 milioni di euro per il 2010.

 

Tale andamento appare riconducibile ad una serie di fattori.

Gli effetti sul saldo derivanti dalla componente dal lato delle entrate rimangono significativi in ciascuno degli esercizi, con variazioni da un esercizio all'altro dovute principalmente ai meccanismi di saldo-acconto degli interventi operati sulle imposte.

Decrescente risulta invece il contributo netto delle spese. La variabilità del contributo delle maggiori spese è ascrivibile, tra l’altro, alle spese di attuazione del Protocollo Welfare (che mostrano un andamento crescente, nel 2010 pari a 2.750 milioni di euro, a fronte della stima per il 2008 di 1.278 milioni di euro). Il contributo crescente delle minori spese nel triennio dipende principalmente dalla valutazione dei risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa delle Pubbliche amministrazioni, soprattutto in relazione alla riduzione dei consumi intermedi.

La riduzione di gettito è ascrivibile principalmente agli effetti degli interventi di natura tributaria sulle famiglie (casa e affitti), mentre l'incremento dal lato della spesa dipende in larga misura da interventi di parte corrente, tra cui, in particolare, le misure in materia di pubblico impiego e le risorse per l'attuazione del Protocollo Welfare, che costituiscono la gran parte delle maggiori spese correnti. La maggiore spesa in conto capitale vede rifinanziamenti nella parte tabellare del disegno di legge finanziaria. I risparmi di spesa riguardano in gran parte le misure di parte capitale e sono ascrivibili per oltre 1500 milioni di euro alla modifica del termine di perenzione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, cui si aggiungono ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa di parte corrente, tra i quali una ulteriore riduzione dei consumi intermedi.

Nel complesso, nel 2008 le spese in conto capitale con le misure riportate nell'articolato diminuiscono di 2.554 milioni, in quanto le maggiori spese, pari a 1.337 milioni, risultano inferiori alle misure di contenimento valutate in circa 3.891 milioni.

 

Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria presentato al Senato, le modifiche ivi apportate hanno determinato una riduzione della variazione netta delle entrate, che, per il 2008, sono passate da -2.606 milioni di euro a – 2.345 milioni di euro, a fronte della quale si è registrato un aumento netto delle spese per un importo pari a 261 milioni di euro.

 

La tabella seguente espone il confronto degli effetti in termini di indebitamento netto per l’anno 2008 tra il testo del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo e quello approvato dal Senato.

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008 AS1817

2008 AC3256

Differenza

Maggiori entrate

262

707

445

Minori entrate

2.867

3.052

185

Riduzione Netta Entrate

2.606

2.345

-261

Maggiori spese (articolato + tabelle)

8.557

9.767

1.210

Minori Spese

4.742

5.691

949

Aumento Netto Spese

3.815

4.076

261

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

6.421

0

 

 

Per quanto concerne il contenuto, si osserva, preliminarmente, come la manovra finanziaria per il 2008 si collochi nella nuova cornice generale della decisione di bilancio, caratterizzata dalla nuova classificazione in Missioni (34) e Programmi (167) del Bilancio dello Stato[9].

 

La riclassificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi si è infatti riverberata anche nella struttura del disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2007, sopperendo alla mancanza di una procedura formalizzata comune a tutte le Amministrazioni, ha infatti introdotto delle linee guida per le Amministrazioni che hanno consentito una più ordinata e organica predisposizione delle proposte di variazione della legislazione vigente da introdurre nel disegno di legge finanziaria. Conseguentemente, già durante il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, le singole proposte provenienti dai Dicasteri sono state strutturate seguendo la classificazione in Missioni e Programmi. Ai sensi della suddetta circolare le proposte di variazione dovevano infatti contenere: a) la definizione di priorità, con l’indicazione delle ragioni delle variazioni ed il grado di priorità rispetto alle altre proposte; b) la redistribuzione delle risorse già in gestione dell’Amministrazione sulla base della legislazione vigente piuttosto che ad un aumento; di conseguenza, le proposte dovevano includere le possibili abrogazioni di normativa vigente per liberare risorse al fine di potenziare i Programmi ritenuti prioritari; c) gli obiettivi da perseguire, anche al fine della realizzazione della c.d. spending review, ossia del piano di analisi e valutazione della spesa pubblica avviato dal Governo.

 

Le Missioni - ossia le funzioni principali e i grandi obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - che interessano il disegno di legge finanziaria per il 2008 sono pari a 29 su un totale di 34 previste dalla nuova classificazione del Bilancio.

Le disposizioni relative a tali Missioni sono inserite al Titolo III, “Interventi sulle Missioni”, Capi I – XXVIII del provvedimento.

 

La tabella che segue reca l’elenco delle Missioni cui sono ascritti effetti di spesa nell’articolato e nelle tabelle del disegno di legge finanziaria secondo l’allegato 7 riferito al testo presentato al Senato e il corrispondente peso percentuale in termini di saldo netto da finanziare[10].

 

Anno
2008

Missioni

Saldo netto da finanziare

Quota parte
%
sul totale delle spese ripartite per Missione

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10.935,9

44,3

33

Fondi da ripartire

4.024,1

16,3

4

L'Italia in Europa e nel Mondo

3.493,7

14,1

25

Politiche previdenziali

1.631,4

6,6

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

1.150,0

4,7

11

Competitività e sviluppo delle imprese

1.067,3

4,3

26

Politiche del lavoro

880,0

3,6

13

Diritto alla mobilità

625,4

2,5

23

Istruzione universitaria

550,0

2,2

1

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM

134,0

0,5

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

125,0

0,5

17

Ricerca ed innovazione

84,3

0,3

15

Comunicazioni

80,0

0,3

9

Agricoltura-politiche agroalimentari e pesca

74,7

0,3

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

74,1

0,3

8

Soccorso civile

68,6

0,3

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

58,8

0,2

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

51,5

0,2

30

Giovani e sport

51,0

0,2

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

50,0

0,2

21

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

35,4

0,1

5

Difesa e sicurezza del territorio

30,0

0,1

16

Commercio internazionale ed internazionalizzazione sistema produttivo

30,0

0,1

7

Ordine pubblico e sicurezza

24,3

0,1

31

Turismo

0,0

0,0

22

Istruzione scolastica

-20,0

-0,1

varie*

Misure di razionalizzazione della spesa che interessano più missioni/programmi

-604,0

-2,4

 

Totale

24.705,4

100,0

 

Sulla base di tali dati si evince come rimangano esclusi dalla ripartizione per Missione gli articoli iniziali del disegno di legge, relativi alle disposizioni di cui al Titolo I e II in materia di risultati differenziali e di entrata (da 1 a 15), nonché gli articoli finali, relativi alle disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le Missioni (da 137 a 144) ed in materia di pubblico impiego (da 145 a 149), poiché non imputabili distintamente ad alcuna specifica Missione.

Per quanto attiene agli interventi sulle Missioni recati dal disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, si osserva come, sul versante delle spesa, gli effetti più rilevanti in termini di saldo netto da finanziare siano ascrivibili alle Missioni 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali[11]), 33 (Fondi da ripartire) e 4 (L’Italia in Europa e nel mondo). Di particolare rilievo in termini di impatto quantitativo sono inoltre le diverse misure di riduzione/razionalizzazione della spesa che interessano più Missioni/Programmi (per un approfondimento in ordine alla riclassificazione del Bilancio dello Stato si rinvia alla Parte III del presente dossier).

 

Sempre in ordine al contenuto del disegno di legge finanziaria, esso reca, sul versante del reperimento delle risorse, una serie di misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, tra le quali si segnalano:

 

§      le minori spese in conto capitale ascrivibili alla previsione di riduzione del termine di perenzione dei residui propri di conto capitale, che viene portato da sette a tre anni (art. 142);

§      le minori spese correnti ascrivibili al taglio lineare delle spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio (art.126), nonché la limitazione delle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri per il 50 per cento dei versamenti riassegnabili all’entrata (art.131).

§      le misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica, quali la non applicazione dell’adeguamento annuale all’indennità parlamentare (art. 16), la riduzione dei contributi relativi alle comunità montane oggetto di soppressione (art. 25), e la riduzione degli stanziamenti relativi al rimborso delle spese elettorali (art. 67, co. 1);

§      le minori spese in conto capitale derivanti dalla limitazione: degli investimenti degli enti previdenziali pubblici nella misura del 7 per cento dei fondi disponibili (art. 106); delle spese annue di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da enti pubblici (art. 131);

§      le minori spese correnti derivanti dalle misure volte alla riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, da attuarsi attraverso un piano di razionalizzazione degli spazi (art. 135).

 

Tra le misure di razionalizzazione della spesa, si segnalano, inoltre: le disposizioni di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche concernenti la cilindrata massima delle autovetture di servizio, la riduzione delle spese postali e telefoniche, la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali e informatiche e dei beni immobili (art. 128); le diposizioni in materia di riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche (art.137), nonché le misure in materia di limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art.144).

 

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse, tra le disposizioni recanti minori entrate, la quota preponderante è rappresentata degli interventi di carattere tributario in favore delle famiglie e, segnatamente, dalle misure agevolative riguardanti l’abitazione principale, tra le quali la detrazione ICI in favore dei proprietari e quelle Ire in favore degli affittuari, che determinano effetti, in termini di indebitamento netto, per circa 2,2 miliardi di euro.

 

Con riguardo agli interventi in favore delle famiglie, si rammenta che il decreto legge n. 159/2007 collegato alla manovra di finanza pubblica prevede per l’anno in corso l’istituzione di un fondo con una dotazione pari a 1,9 miliardi di euro, destinata all’attribuzione ai soggetti incapienti ed ai relativi familiari fiscalmente a carico di una somma forfetaria a titolo di rimborso di parte delle maggiori entrate affluite all’erario .

 

Gli interventi inerenti il prelievo sulle imprese appaiono invece caratterizzati da molteplici misure che, a fronte di riduzioni di aliquota (IRES e IRAP), determinano un ampliamento delle basi imponibili, realizzando nel contempo una semplificazione e razionalizzazione del prelievo medesimo.

In materia di pubblico impiego le maggiori spese sono ascrivibili in prevalenza all’integrazione degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 con riferimento ai protocolli siglati dal Governo con le organizzazioni sindacali nell’aprile e nel maggio 2007; le misure adottate in materia recano complessivamente, in termini di indebitamento netto, maggiori oneri pari ad oltre 2 miliardi di euro per il 2008.

Tra le disposizioni in materia di previdenza e assistenza, il peso preponderante è rappresentato dal finanziamento del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, la cui attuazione è rinviata al disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica attualmente all’esame della Camera (AC 3178). Si segnalano, inoltre, le misure nel settore degli ammortizzatori sociali le quali, peraltro, essendo finanziate a valere sul Fondo per l’occupazione, non hanno autonoma incidenza sui saldi.

In materia di sanità, si segnalano le disposizioni che, in attuazione di quanto previsto dai Piani di rientro del disavanzo sottoscritti da alcuni regione, autorizzano lo Stato ad effettuare un’anticipazione a Lazio, Campania, Molise e Sicilia, nel limite massimo di 9.100 milioni di euro, finalizzata all’estinzione anticipata dei debiti sanitari cumulati fino al 31 dicembre 2005 (art. 29).

In materia di enti locali, si segnala, infine, la modifica dei criteri contabili del patto di stabilità interno, finalizzata, tra l’altro, ad agevolare l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per il finanziamento della spesa in conto capitale.


3. La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

 

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


 

PARTE III
Il disegno di legge di Bilancio per il 200
8


1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato

1.1 Funzioni e struttura del Bilancio

Il Bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il Bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del Bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il Bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

 

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;

§      dal quadro generale riassuntivo.

 

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare: esse sono individuate dai singoli disegni di legge di bilancio, con i quali si provvede, di volta in volta, alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.

Fino al bilancio 2007, le unità previsionali di base hanno seguito la classificazione delineata dall’articolo 4 della legge di riforma n. 94/97.

In particolare, negli stati di previsione relativi alla spesa, le unità previsionali di base sono articolate, al primo livello, per centri di responsabilità amministrativa, che attualmente corrispondono alle direzioni generali dei singoli dicasteri competenti a gestire le risorse finanziarie assegnate. Al secondo livello, sono articolate sulla base del titolo della spesa (corrente, in conto capitale o rimborso di passività finanziarie). Al terzo livello, le unità previsionali di base sono distinte in base alla tipologia di spesa. Per la spesa corrente le tipologie sono: funzionamento; interventi; trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi; oneri del debito pubblico; oneri comuni. Per la spesa in conto capitale, le unità previsionali di base sono articolate in: investimenti, oneri comuni; altre spese. Le unità previsionali di base presentano un ulteriore ripartizione (quarto livello), che si riferisce alla specifica destinazione dello stanziamento .Quando ci si riferisce genericamente alle “unità previsionali di base” si intende far riferimento alle unità di quarto livello. Le unità previsionali di base di quarto livello sono quelle che, sino al bilancio 2007, sono state oggetto di emendamenti nel corso dell’esame parlamentare, limitatamente alla parte discrezionale.

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)  l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Nel quadro generale riassuntivo sono esposti i seguenti saldi:

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti (risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente);

-        il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, ad esclusione delle operazioni finanziarie relative alle partecipazioni azionarie, ai conferimenti, alla concessione e riscossione di crediti e all’accensione e rimborso di prestiti (indebitamento o accreditamento netto);

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese finali, vale a dire il totale delle entrate con esclusione delle entrate relative alle operazioni di accensione di prestiti e il totale delle spese con esclusione delle spese relative a rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare);

-        il risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

In appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa sono ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica. Queste ripartizioni non sono oggetto di votazione in Parlamento ed hanno un valore meramente conoscitivo

 

L’approvazione del Bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese ivi iscritte.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in Bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato

Nel corso del 2007 è stato svolto un ampio dibattito[12] che è sfociato nell’avvio di un processo di riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica, dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica delle modalità con le quali si predispongono le manovre di Bilancio, sino alla riclassificazione del Bilancio dello Stato, anche in funzione di un vasto programma di analisi, valutazione e riqualificazione della spesa pubblica (cd. spending review).

 

In tale ambito, la Legge finanziaria per il 2007[13] ha predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica e a consentire il controllo della spesa pubblica, quali:

-        la Commissione tecnica per la finanza pubblica[14] (CTFP), cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al Bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

-        un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica (comma 476);

-        il rafforzamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica già esistenti, anche con il potenziamento ed il collegamento fra loro delle strutture di supporto del Parlamento (comma 481);

-        un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review), affidato al Ministro dell'economia,volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei Programmi di spesa in atto e valutando la loro corrispondenza agli obiettivi originari ed alle nuove priorità nell’azione di Governo, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti dallo Stato.

Ulteriori passi verso la riforma del Bilancio e un processo sistematico di analisi e valutazione della spesa sono stati:

-        la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (Gennaio 2007);

-        l’indicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Dicasteri che avvieranno la spending review: Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti, (Aprile 2007);

-        la pubblicazione della Circolare del MEF per la predisposizione del Bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del Bilancio dello Stato (7 Giugno 2007) e della Direttiva del Presidente del Consiglio recante le modalità per la presentazione della legge finanziaria[15](3 agosto 2007);

-        la presentazione di un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento: “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007);

-        la presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 riclassificato per Missioni e Programmi (cfr.oltre).

 

Per quanto attiene al dibattito svoltosi sul versante parlamentare, si ricorda che in data 13 febbraio 2007, che le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva congiunta sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio[16].

Le due Commissioni Bilancio della Camera e del Senato, nella riunioni, rispettivamente, del 9 e 10 maggio 2007, hanno costituito, ciascuna al proprio interno, un Comitato permanente per il monitoraggio della finanza pubblica - composto in modo paritetico da rappresentanti dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di opposizione e presieduto dal Presidente della Commissione - chiamato a svolgere un'attività conoscitiva avente per oggetto le caratteristiche della spesa pubblica, le dinamiche che regolano il suo andamento, i fattori che ne rendono difficile, in base alla vigente normativa, il contenimento, e l'individuazione dei possibili rimedi ai fini di una più efficace allocazione delle risorse disponibili.

 

Per quanto concerne il Bilancio dello Stato, il dibattito che ha condotto alla riclassificazione del Bilancio in Missioni e Programmi (cfr.oltre) è scaturito dalla considerazione che la struttura attuale del Bilancio – fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in Centri di responsabilità amministrativa - non consente ancora una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).

Si è pertanto ritenuto che ciò renda complesso il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, non agevolando la definizione delle priorità dell’azione politica ed amministrativa.

Conseguentemente,si è provveduto ad innovare la struttura del Bilancio ponendo al centro dell’attenzione i criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e le loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica "incrementale", in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.

La nuova classificazione del Bilancio, rendendo più evidente il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite econsentendoper tale via una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti, appare, del resto, strettamente funzionale al processo di valutazione e riqualificazione della spesa (cd. spending review)avviato dal Governo al fine di riesaminare in modo sistematico l’efficienza e l’efficacia dell'insieme dei Programmi di spesa in atto.

1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato

In coerenza con il dibattito sviluppatosi e con agli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha inteso dare una ulteriore spinta alla riforma del bilancio del 1997, procedendo, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.

 

La revisione operata è avvenuta a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione al disegno di legge di Bilancio per il 20008[17], sottolinea come la nuova struttura del Bilancio si basi sempre sulla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge di riforma n. 94 del 1997; nel riprendere il processo di riforma si capovolge tuttavia l'impostazione precedente, in quanto si passa da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa (cfr.oltre).

 

Si ricorda che la normativa vigente (articolo 4, comma 2, lettera b), della legge di riforma n. 94 del 1997), prevede che le “funzioni-obiettivo siano individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto della attività amministrativa, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini”. In linea con tali prescrizioni, nell’ambito del bilancio annuale, sino ad oggi, è stata applicata una classificazione funzionale della spesa, basata per i primi tre livelli (Divisioni, Gruppi, Classi) sulla classificazione COFOG (classification of functions of government - classificazione delle funzioni di Governo, previste dal SEC 95 elaborata in sede OCSE) e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali della spesa pubblica del nostro Paese. La suddivisione percentuale degli stanziamenti di spesa per funzioni obiettivo ha avuto, fino ad ora, un significato solo conoscitivo ed informativo, rivelandosi, ad avviso del Governo[18], insoddisfacente ed inadeguata, stante la sua scarsa capacità di raccordo con il bilancio decisionale votato dal Parlamento e la scarsa significatività nel rappresentare le peculiarità della spesa pubblica italiana. Tale classificazione, inoltre, sviluppandosi strutturalmente in modo trasversale tra i vari Ministeri, non risulta, sempre ad avviso del Governo, idonea a costituire la base per un diverso sistema gestionale diretto alla responsabilizzazione dei dirigenti.

 

La riclassificazione è stata attuata all’interno della struttura attuale del Bilancio dello Stato, il quale, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 468 del 1978, si articola in stati di previsione, corrispondenti, per quanto riguarda la spesa, ai Ministeri.

 

Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34Missioni, a loro volta articolate in 167 “Programmi.

 

Si segnala, peraltro, che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), si fa riferimento a 168 programmi, ma in realtà, secondo quanto riportato nell’allegato al medesimo disegno di legge “Riepilogo Missione/Programma”, i Programmi ivi effettivamente contemplati sono 167.

 

Le  Missioni

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni.

 

L’articolazione delle Missioni sottende una visione dello Stato che non svolge solo le funzioni fondamentali - quali, ad esempio, l'amministrazione della difesa (Missione 5), e della la giustizia (Missione 6), la tutela della salute (Missione 20) e la promozione dell’istruzione scolastica (Missione 22) - ma espleta anche compiti di tutela di particolari categorie sociali e di redistribuzione delle risorse, tutelando, ad esempio, i diritti sociali e la famiglia (Missione 24) e i giovani e lo sport (Missione 30), ovvero interessi collettivi, come lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente (Missione 18).

 

Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono numerosi Ministeri che partecipano a più di una Missione istituzionale e che vi sono Missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni, superando, come accennato, l’approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l’organizzazione amministrativa del Governo.

 

Le Missioni possono essere ricondotte ad un concetto di "risorse di settore", ove la Missione circoscrive l'insieme di risorse disponibili per quella specifica funzione, e può dunque essere utilizzata nell'ambito del dibattito parlamentare per organizzare la discussione della sessione di Bilancio.

 

Rispetto alla classificazione funzionale della spesa applicata sino al Bilancio 2007, basata per i primi tre livelli sulla classificazione COFOG (classification of functions of government) - ossia sulla classificazione delle funzioni di Governo previste dal SEC/95 ed elaborata in sede OCSE - e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali del nostro Paese, il nuovo concetto di missione, introdotto per il Bilancio 2008, si avvicina al primo livello della classificazione COFOG (Divisioni), avente lo scopo di confrontare macroaggregati e consentire una rappresentazione sintetica della spesa pubblica. Di converso, se ne allontana per la maggiore capacità esplicativa, considerato che la classificazione in Missioni in oggetto ha ricondotto a funzioni primarie dello Stato italiano attività che, nella classificazione COFOG, vengono considerate al secondo (Gruppi) o al terzo (Classi) livello; nel contempo, non fa riferimento ad alcune funzioni di primo livello COFOG che hanno scarsa capacità esplicativa ( come, ad esempio, gli "Affari economici").

 

La nuova struttura prevede inoltre due Missioni trasversali, presenti in tutti i Ministeri: "Fonde da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali".

La Missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di Bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La seconda - "Servizi istituzionali e generali" - raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo, le quali sono trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano, in particolare, in tale categoria le spese per "l'indirizzo politico" e per "gli affari generali".

 

Si segnala, in proposito, come durante il dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio, sia stato sottolineato come le due Missioni di carattere generale e trasversale che interessano gli stati di previsione di tutti i Ministeri tolgano in parte significatività alla costruzione dei Programmi, e che pertanto potrebbe in prospettiva valutarsi l’opportunità di ripartire le relative risorse nell’ambito dei singoli Programmi. Nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel riassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha inoltre sottolineato, tra l’altro, limpossibilità di rapportare direttamente alle Missioni alcune norme di carattere trasversale (come quelle, ad esempio, inerenti il pubblico impiego e i consumi intermedi).

 

Ciascuna Missione è di norma suddivisa in più Programmi[19], ma non mancano Missioni (Missione n. 25 – Politiche previdenziali – Missione n.31 - Turismo) che consistono in un unico Programma (cfr.oltre).

 

Come accennato, la riclassificazione del Bilancio consente di identificare chiaramente lo stock delle risorse disponibili[20] a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica, offendo pertanto un quadro più ampio e completo di quello offerto dalla legge finanziaria, che si limita invece a definire soltanto le risorse incrementali al margine per il prossimo anno[21].

 

A tale proposito, analizzando la quota delle risorse disponibili per il 2008 per ognuna delle 34 Missioni rispetto al totale del Bilancio dello Stato, così come rideterminate dalla II Nota di Variazione approvata dal Senato - che ha trasferito nel bilancio a legislazione vigente gli effetti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dal Senato - emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate a:

§      le relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 – Relazioni autonomie territoriali - 23,55 per cento );

§      gli interessi per il servizio del debito (Missione 34 – Debito pubblico - 16,33 per cento)[22];

§      i trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25– Politiche previdenziali- 14,31 per cento).

 

Il 10,51 per cento della spesa complessiva è poi destinato alle missioni relative all’istruzione scolastica e universitaria (Missione 22 – Istruzione scolastica – e 23 – Istruzione universitaria), il 5,68 per cento alle relazioni internazionali e alla cooperazione ( Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo) e il 5,06 per cento è riferito ai diritti sociali e alla solidarietà sociale (Missione 24).

A fronte dell’entità delle risorse destinate alle suddette finalità istituzionali, si segnalano, a titolo esemplificativo, le risorse destinate alla ricerca e all’innovazione (Missione 17- 0,85 per cento); alle politiche del lavoro (Missione 26 - 0,76 per cento) e all’energia e diversificazione delle fonti energetiche (Missione 10 - 0,01 per cento).

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 Missioni iscritte nel Bilancio 2008, comprensive delle variazioni apportate dalla II Nota di variazione approvata dal Senato[23].

 

Numero Missione

Missioni

Stanziamenti BLV + II Nota Var.
(mln. di euro)

%
sul totale
BLV+II Nota Var.

3

Relazioni autonomie territoriali

112.792

23,55

34

Debito pubblico*

78.231

16,33

25

Politiche previdenziali

68.559

14,31

22

Istruzione scolastica

41.583

8,68

4

L'Italia in Europa e nel mondo

27.205

5,68

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

24.234

5,06

33

Fondi da ripartire

19.961

4,17

5

Difesa e sicurezza del territorio

19.008

3,97

13

Diritto alla mobilità

10.514

2,19

7

Ordine pubblico e sicurezza

9.321

1,95

29

Politiche finanziarie e di bilancio**

8.920

1,86

23

Istruzione universitaria

8.760

1,83

6

Giustizia

7.268

1,52

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

5.489

1,15

11

Competitività e sviluppo imprese

4.433

0,93

17

Ricerca ed innovazione

4.060

0,85

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

3.914

0,82

8

Soccorso civile

3.755

0,78

26

Politiche per il lavoro

3.624

0,76

1

Organi costituzionali

3.334

0,70

32

Servizi generali amministrazioni

2.830

0,59

18

Sviluppo sostenibile

1.665

0,35

21

Tutela beni culturali

1.633

0,34

27

Immigrazione

1.486

0,31

9

Agricoltura e pesca

1.364

0,28

15

Comunicazioni

1.354

0,28

19

Casa e assetto urbanistico

1.060

0,22

30

Giovani e sport

958

0,20

20

Tutela della salute***

881

0,18

2

Amm.ne generale territorio

352

0,07

16

Commercio internazionale

268

0,06

31

Turismo

113

0,02

10

Energia e fonti energetiche

59

0,01

12

Regolazione dei mercati

16

0,00

TOTALE

479.004

100,00

 

(*)    La Missione “Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato; essa si articola nei Programmi “Oneri per il servizio del debito statale”(interessi passivi) e “Rimborsi del debito statale” (rimborso di prestiti). Il dato indicato nella tabella si riferisce alla Missione al netto dei rimborsi del debito statale.

(**) Al netto delle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta.

(***) La voce non include le risorse delle regioni.

 

I Programmi

Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi.

 

I 167 Programmi individuati rappresentano “aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente”.

Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni[24].

 

Tra i Programmi, sono condivisi tra più Amministrazioni: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza; Fondi da assegnare; Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento; Sviluppo sostenibile; Tutela e conservazione della fauna, della flora e salvaguardia della biodiversità; Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale; Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale, trasferimenti agli enti ed organismi interessati; Rapporti con le confessioni religiose; Oneri per il servizio del debito statale; Rimborsi del debito statale.

 

Il Programma trova la sua base normativa nell’art. 2, comma 2, della legge 468/78, come modificato dalla legge n. 94/97, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta, in quanto, ad avviso del Governo, costituisce un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato da consentire all’organo politico di poter scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi.

 

I nuovi Programmi derivano sostanzialmente dall'aggregazione delle attuali Missioni istituzionali (4° livello funzionale successivo ai tre livelli della classificazione COFOG), in modo da identificare aggregati più ampi e significativi rispetto a quelli esistenti.

I Programmi indicano quanto più possibile i risultati da perseguire in termini di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio (outcome). Nel concreto, alcuni Programmi hanno carattere strumentale, indicano cioè input dell’Amministrazione statale per perseguire le sue finalità, o evidenziano prodotti o servizi finali dell’azione dello Stato (output)

 

Per ogni Ministero esistono due Programmi trasversali, dove vengono allocate le “spese indirette”, non attribuibili ex ante ai Programmi, e le spese di "indirizzo politico", collegati entrambi alla corrispondente Missione "Servizi istituzionali e generali", sopra richiamata.

 

Ciascun Programma si estrinseca in un insieme di sottostanti "attività" che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.

I Programmi sono pertanto frazionati in “Macroaggregati”, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle voci dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.

 

I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal Centro di responsabilità; i Centri di responsabilità vengono pertanto collocati al di sotto dei Macroaggregati, per consentire l'evidenziazione degli stanziamenti di Missioni, Programmi e unità previsionali di base, assegnati agli stessi Centri di responsabilità, secondo le schema seguente:

 

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati (unità di voto parlamentare)

Per la Spesa corrente

-       1. Funzionamento

-       2. Interventi

-       3. Oneri comuni

-       4. Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

-       5. Oneri del debito pubblico

Per la Spesa in conto capitale

-       6. Investimenti

-       7. Altre spese in c/capitale

-       8. Oneri comuni

Rimborso di prestiti

-       9. Rimborso del debito pubblico

 

Centro di responsabilità amministrativa

 

In pratica, nel Bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero ha in evidenza, in via progressiva, le “Missioni” sulle quali è coinvolto, i “Programmi” di competenza specifica, con riferimento ai Macroaggregati di spesa e, nell’ambito di questi ultimi, i Centri di responsabilità interessati.

Nell'allegato tecnico al Bilancio, il quale è comprensivo anche dei capitoli sottostanti a ciascun Centro di responsabilità amministrativa, la struttura contabile, per ogni stato di previsione della spesa, alla luce della nuova classificazione, è la seguente:

§      Primo livello di aggregazione:

-       34 Missioni

§      Secondo livello di aggregazione:

-       167 Programmi

          Terzo livello di aggregazione:

-       Macroaggregati (unità previsionale di base – unità di voto parlamentare), di cui 8 per i tre titoli della spesa - di cui 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale – ed uno per il rimborso di prestiti.

          Quarto livello di aggregazione:

-       Centri di responsabilità amministrativa

·         Capitoli

 

A seguito della riclassificazione, le unità di voto per il 2008 presentano una sensibile riduzione rispetto alle unità di voto 2007, passando da 1.716 per il 2007, a 714 per il 2008, con una diminuzione del 60 per cento circa.

 


La tabella che segue evidenzia la variazione delle unità di voto del nuovo Bilancio di previsione 2008 rispetto all’anno precedente[25]:

 

Bilancio per unità previsionali di base

Amministrazioni

Unità di voto 2007

Unità di voto 2008

Entrate

164

60

Economia e Finanze

295

115

Sviluppo economico

84

46

Lavoro e previdenza sociale

60

26

Giustizia

39

16

Affari esteri

85

26

Pubblica istruzione

201

44

Interno

67

47

Ambiente, tutela territorio e mare

61

30

Infrastrutture

67

31

Comunicazioni

54

20

Difesa

81

26

Politiche agricole e forestali

59

34

Beni e attività culturali

108

34

Salute

55

25

Trasporti

65

40

Università e ricerca

34

30

Solidarietà sociale

37

26

Commercio internazionale

40

14

Aziende

 

 

Monopoli di Stato

19

7

Archivi notarili

15

7

Istituto agronomico oltremare

10

5

Fondo edifici di culto

16

5

Totale

1.716

714

 

Tale riduzione è ascrivibile al fatto che le poste 2008 da sottoporre al voto delle Camere sono, come detto, i Macroaggregati, ossia le unità previsionali di base al III livello (spese di funzionamento, spese per interventi, spese di investimento, ecc.) mentre, fino alla redazione del Bilancio di previsione 2007, le unità di voto erano rappresentate dalle unità previsionali di base al IV livello, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, scaturenti dall'articolazione delle competenze istituzionali di ciascun Ministero[26].

 

Ciascun Macroaggregato è a sua volta suddiviso in tre voci corrispondenti alla fonte normativa della previsione di Bilancio.

 

Sono in particolare evidenziate:

 

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi), vale a dire spese obbligatorie a carattere rigido previste da disposizioni normative che quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio. Questa quota non può essere modificata né in aumento né in riduzione durante l’esame parlamentare, ma solo con altra legge sostanziale. Con riferimento ad essa viene fornito l’elenco delle autorizzazioni legislative sottostanti, con l’indicazione anche dell’apporto finanziario recato da ciascuna di esse;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente ad oneri inderogabili, vale a dire spese obbligatorie previste da disposizioni normative che tuttavia non quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio, il quale è determinato in base all’effettivo fabbisogno; sono quindi spese vincolate a particolari meccanismi che regolano la loro evoluzione e che possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Si tratta, in sostanza, di spese obbligatorie o aventi natura obbligatoria la cui quota iscritta in bilancio può essere modificata solo in caso di necessità di adeguamento al fabbisogno;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese discrezionali, che rappresentano stanziamenti non prefissati legislativamente che trovano copertura nell'equilibrio complessivo della legge di bilancio individuato in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Si tratta delle spese di funzionamento dei Ministeri, che vengono quantificate tenendo conto delle necessità segnalate dalle Amministrazioni, in funzione dei programmi di spesa da perseguire. Tale quota può essere modificata in sede parlamentare; nella voce spese discrezionali è tuttavia precisata la quota che corrisponde alle spese vincolate, ossia le spese derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate, che pur essendo di natura discrezionale sono relative ad impegni giuridici assunti dall’amministrazione i quali devono in ogni caso essere adempiuti (es. canoni di locazione di immobili). La quota “vincolata” ai contratti in essere, qualificata spesa avente natura obbligatoria, non può essere ridotta senza determinare l’insorgere di un debito a carico dell’Amministrazione, con il conseguente contenzioso.

 

La ripartizione delle spese negli allegati riferiti a ciascun Macroaggregato in spese discrezionali, oneri inderogabili e spese predeterminate per legge e, segnatamente, la specifica indicazione nell’ambito delle spese predeterminate per legge delle singole disposizioni autorizzative introducono significativi elementi di trasparenza del Bilancio, rendendo più agevole il raccordo tra le disposizioni legislative di spesa e i corrispondenti stanziamenti di Bilancio.

 

La tabella 3, allegata al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S.1818), rappresenta l'analisi gli oneri giuridicamente obbligatori per Missioni[27], attestando l'incidenza delle spese legislativamente vincolate sul totale delle spese finali.

In particolare, gli stanziamenti di competenza per l'anno finanziario 2008, direttamente ovvero indirettamente stabiliti dalla legge, risultano pari a 437.442 milioni di euro su un totale di spese finali pari a 466.909 milioni di euro, con una incidenza del 93,76 per cento, definiti nell'ambito delle spese correnti e in conto capitale.

 

A tale ultimo proposito, si segnala che nella relazione all’Aula del Senato sul disegno di legge di bilancio (A.S. 1817 A), si sottolinei come le indicazioni della suddetta tabella 3 concernente l’analisi degli oneri giuridicamente obbligatori per missioni destino molte perplessità, posto che se è prevedibile che la spesa corrente giuridicamente vincolante si aggiri intorno a percentuali comprese tra un minimo del 79,37 per cento ed un massimo del 100 per cento, non appare altrettanto plausibile che l’80-90 per cento della spesa in conto capitale sia vincolata, con l’eccezione vistosa delle Missioni 5 (difesa e sicurezza del territorio) e 20 (tutela della salute). In tale sede si è inoltre rilevato come un tale livello di rigidità del bilancio non consenta alcuna revisione della spesa né alcuna politica redistributiva.

 

Come accennato, al di sotto dei Macroaggregati si collocano i Centri di responsabilità amministrativa.

 

L’articolazione del Bilancio per Centri di responsabilità è prevista dalla vigente legislazione la quale, all’articolo 2, comma 2, della legge n. 468 del 1978 prevede l’articolazione per “centri di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione”. Il principio è confermato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 297 del 1997, il quale prevede che le unità previsionali di base costituiscono “l’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa”.

 

Nell’ambito della riclassificazione operata, i Programmi sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri; vi sono pertanto casi nei quali più Centri di responsabilità partecipano ad un singolo Programmaattraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono, in sostanza, al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso Programma[28].

 

Al riguardo, si segnala che nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nelriassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha, tra l’altro, sottolineato:

§      l’insufficiente coerenza tra le strutture del Bilancio (i Programmi) e l’organizzazione amministrativa ( i Centri di responsabilità);

§      l’eccessiva frammentazione dei Programmi tra più Centri di responsabilità;

l’eccessiva eterogeneità delle dimensioni dei Programmi.

 

I Centri di responsabilità sono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è quella dei Macroaggregati.

 

La costruzione delle Missioni e dei Programmi risulta condizionata dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative, per comprensibili esigenze di continuità gestionale. Ciò implica che il criterio di omogeneità funzionale che dovrebbe presiedere alla definizione delle Missioni e dei Programmi è stato rispettato solo parzialmente. Permane infatti l’asimmetria fra Bilancio “politico” (quello oggetto di approvazione parlamentare) e Bilancio “gestionale” (quello che guida la concreta gestione delle risorse da parte delle amministrazioni), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, nella logica riformatrice del Governo, una completa corrispondenza fra Programmi d’azione inseriti nel Bilancio e Centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente. La riclassificazione operata offre, in tal senso, a tutte le Amministrazioni centrali, l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte, identificando nel contempo le possibili sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi Centri di responsabilità amministrativa e Ministeri.

 

Nelle more del completamento del processo di riforma il disegno di legge di Bilancio per il 2008 ha peraltro introdotto talune disposizioni volte ad accrescere sensibilmente la flessibilità gestionale del Bilancio.

 

Si tratta di una esigenza emersa con forza negli ultimi anni, stante la rigidità dell’attuale Bilancio - che è il risultato di centinaia di leggi che si sono stratificate nel tempo e che spesso definiscono minuziosamente le modalità di impiego delle risorse (attivando migliaia di diversi capitoli di spesa) – che in quanto tale non incentiva un uso efficiente delle risorse, posto che quelle eventualmente risparmiate non possono essere utilizzate facilmente in altri impieghi se non con modifiche normative difficili da conseguire.

La tendenza, recentemente manifestatasi, a concedere ai Ministeri di spesa una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse si colloca peraltro nell’ambito della speculare tendenza a introdurre meccanismi di contenimento generalizzato della spesa, per la cui sostenibilità è apparsa necessaria la previsione di una maggiore flessibilità gestionale.

Per quanto concerne le norme di flessibilità contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2008, si segnala, in particolare, l’articolo 22, comma 22, il quale dispone che, ai fini di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del Bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad effettuare con propri decreti - da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione - variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione. Inoltre, ai sensi del successivo comma 23, i Ministri competenti, nell’ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono inoltre autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Tali variazioni non devono peraltro comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno[29].


La struttura del Bilancio decisionale

Come accennato, a seguito della nuova classificazione del Bilancio, in ciascun stato di previsione si prevede una esposizione che, attraverso le Missioni, i Programmi, i Macroaggregati - cui si aggiungono le analisi che si ritrovano nella parte illustrativa e tecnica del Bilancio, costituita dagli allegati a ciascuno stato di previsione - consente di identificare chiaramente le funzioni e gli obiettivi generali che lo Stato si prefigge di conseguire con la spesa pubblica.

La struttura del documento di Bilancio per la decisione non si discosta dall’impostazione adottata degli anni precedenti.

Il documento, infatti, si articola nelle consuete 19 tabelle (gli stati di previsione): la prima riguarda l’Entrata, le seguenti, dalla n. 2 alla n. 19, i singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Esso contiene inoltre l’insieme di “elenchi”, “riassunti”, “riepiloghi” e “tavole” che tendono a migliorare la lettura dei dati e, nel contempo, a fornire più immediatezza alla comprensione delle grandi cifre del bilancio.

Per quanto concerne gli allegati tecnici al disegno di legge di bilancio, essi sono costituiti dalle tabelle relative agli stati di previsione di ciascun Ministero.

La parte iniziale delle predette tabelle è rappresentata dalla Nota preliminare, che ha la funzione di illustrare i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni di spesa in coerenza con i criteri ed i parametri indicati nel DPEF[30].

Le Note preliminari si inseriscono pertanto nel quadro della definizione sia delle finalità da perseguire che delle risorse dirette a realizzarle, al fine di valorizzare l’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso i risultati da raggiungere.

Nelle Note sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità – in coerenza con le scelte di politica economica definite sulla base dello scenario macroeconomico, finanziario ed istituzionale della vigente legislazione di settore - delle iniziative legislative in itinere o in progetto, e individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai propri Programmi, nonché gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutare i risultati.

Gli obiettivi, definiti da ciascun Ministro su proposta dei Centri di responsabilità amministrativa, devono rappresentare le politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero, coerenti con le priorità politiche scaturenti dai Programmi dell’amministrazione.

Per quanto concerne la struttura contabile dell’allegato tecnico di ciascun stato di previsione, essa indica, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base (Macroaggregato) e il carattere giuridicamente obbligatorio e/o discrezionale della relativa spesa.

Tramite i capitoli, individuati nell’ambito di ciascun Centro di responsabilità amministrativa, si ha il collegamento con la classificazione economica e funzionale COFOG, al terzo livello (Divisioni – Gruppi – Classi), cui si procede attraverso l’indicazione percentuale sottostante a ciascun capitolo di spesa in relazione alle finalità perseguite con le rispettive somme stanziate.

La struttura contabile, per ogni stato di previsione, ricalca quella già illustrata, secondo la sequenza: Missioni → Programmi → Macroaggregati → Centri di responsabilità amministrativa → Capitoli.

Lo stato di previsione di ogni Ministero presenta, inoltre, una scheda di analisiUnità previsionale di base – Macroaggregatoper ciascun Programma. Tale scheda fornisce specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti.

 

La scheda è così strutturata:

§      Indicazione della Missione del Ministero;

§      Indicazione del Programma, con la descrizione delle attività sottostanti;

§      Dettaglio contabile delle Unità previsionali di base, con la distinzione, al loro interno, della tipologia di spesa, a seconda che si tratti di: spese discrezionali, oneri inderogabili, spese predeterminate per legge o fattore legislativo.

 

Relativamente alle spese discrezionali viene riportata la quota vincolata (indicata con asterisco), cioè connessa a obbligazioni giuridicamente perfezionate, che impegnano quota parte dello stanziamento e lo rendono non assoggettabile a riduzioni senza causare l’insorgenza di nuovi debiti. Gli stanziamenti previsti, vengono distinti, a loro volta, per competenza, cassa e residui.

Nell’ambito dei fattori legislativi, vengono, infine, indicate le norme autorizzative su cui si fondano le previsioni di spesa, con il relativo importo. Come accennato, tale indicazione costituisce una innovazione rispetto agli anni precedenti, nell’ottica del perseguimento di una maggiore trasparenza sulla metodologia di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente.

 

Il Bilancio gestionale

Nell’ambito della riclassificazione operata il collegamento con il Bilancio gestionale è assicurato mediante la ripartizione dei capitoli per Missioni e Programmi.

La legge di Bilancio, definitivamente approvata, sarà infatti accompagnata, conte di consueto, dal cosiddetto "Bilancio per capitoli", pubblicato con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 1, comma 2, L. 94/1997.

La funzione che viene di fatto riconosciuta a tale Bilancio gestionale è quella di fornire lo strumento contabile, a disposizione del titolare del Centro di responsabilità amministrativa, per la gestione e la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite.

Il Bilancio gestionale continuerà ad essere strutturato per Centri di responsabilità e, nell’ambito degli stessi, per Missioni, Programmi, macroaggregati e capitoli, a loro volta disaggregati in ulteriori entità contabili, costituite dai piani gestionali.

Il c.d. “il Bilancio per capitoli" assumerà quindi la seguente struttura gestionale:

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati

§      Centro di responsabilità amministrativa

§      Capitoli

     Piani gestionali.

 

Nel caso in cui più Centri di responsabilità concorrano al medesimo Programma occorrerà peraltro un coordinamento all’interno dei singoli Ministeri. Sul punto, la citata circolare del MEF del 5 giugno 2007, sottolinea l’opportunità di una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma, l’istituzione della figura del “coordinatore di programma”.

 

Lo stato di previsione dell’entrata

Nel quadro della riclassificazione del Bilancio dello Stato sopra descritta, riferita in particolare al versante della spesa, si é operata anche la revisione dello stato di previsione dell'entrata, al fine di armonizzarlo alla nuova struttura, migliorando nel contempo il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento.

Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando peraltro le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del Bilancio dello Stato.

La nuova classificazione dell'entrata è articolata su quattro livelli di aggregazione.

Nel primo livello si ha una suddivisione per i quattro titoli:

1)      entrate tributarie;

2)      entrate extra tributarie;

3)      entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti;

4)      entrate derivanti dall'accensione di prestiti.

 

Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, di particolare rilevanza per la finanza pubblica ai fini della valutazione, per il rispetto del Patto di Stabilità e crescita, dei conti pubblici (in particolare dell’indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum) da parte dei competenti organismi comunitari.

 

Nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (IRE, IRES, IVA), ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall' amministrazione statale, ecc.).

 

Per il quarto livello, nelle entrate tributarie si distinguono gli introiti relativi ai singoli tributi in " entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione" ed "entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo", come già previsto nella struttura in essere nel Bilancio di previsione 2007. La suddivisione in parola consente di individuare, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, la quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti dalla quota correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, finalizzata alla lotta all'evasione. Nei restanti titoli, al quarto livello, che rappresenta le poste da sottoporre al voto delle Camere, vengono indicate le voci di dettaglio dei proventi che rientrano nelle tipologie di introiti individuate al terzo livello. Si riporta di seguito lo schema sintetico.

 

ENTRATE

§      Titoli I livello:

-       Tributarie

-       Extra Tributarie

-       Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti

-       Accensione prestiti

§      Natura II livello:

-       Entrate ricorrenti

-       Entrate non ricorrenti

§      Unità di III livello

-       Tipologia dell'entrata

§      Unità di IV livello (unità di voto parlamentare)

-       Attività/Proventi

Come sopra accennato, si ricorda che a seguito della riclassificazione, le unità di voto inerenti l’entrata sono passate da 164 nel 2007 a 60.

 


 

 

2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

2.1 Il quadro generale riassuntivo

 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2008 a legislazione vigente (A.S. 1818) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

458.234
427.376

431.966
408.100

(2)    Spese finali

466.909

488.328

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

8.675

56.362

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 458.234 milioni e spese finali per 466.909 milioni di euro.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 56.362 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818) prevede:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

491.244
460.386

464.975
441.110

(2)    Spese finali

508.969

530.402

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

17.725

65.426

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 33.010 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 42.060 milioni di euro.

2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2007, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento, come presentato dal Governo (A.S. 1679) e come modificato dal D.L. n. 81/2007[31] e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2007

Assestato
2007

Assestato
2007
+
 DL 81/2007

B.L.V.
2008

Entrate finali

432.304

439.882

440.301

458.234

Tributarie

404.669

412.072

412.492

427.376

Extratributarie

25.497

25.671

25.670

28.604

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.139

2.139

2.139

2.254

Spese finali

455.277

458.689

463.083

466.909

Spese correnti

414.558

417.643

420.410

421.860

- Spese correnti al netto interessi

340.508

342.228

344.988

343.249

- Interessi

74.050

75.415

75.422

78.611

Spese conto capitale

40.719

41.045

42.673

45.049

Rimborso prestiti

189.099

191.194

191.194

198.212

Spese Complessive

644.376

649.882

654.277

665.121

Saldo netto da finanziare

22.972

18.807

22.781

8.675

Risparmio pubblico

15.607

20.100

17.752

34.120

Avanzo primario

51.078

56.609

52.640

69.937

Ricorso al mercato (*)

224.591

212.310

223.285

215.937

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 registrano una sostanziale riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2007, nell’importo di 14,1 miliardi di euro, passando dai 22,8 miliardi dell’assestato 2007, come integrato dal citato D.L. n. 81, agli 8,7 miliardi del BLV 2008.

 

Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007 come modificato dal D.L. n. 81/2007, un incremento sia delle entrate finali, di circa 18 miliardi, che delle spese finali di circa 3,8 miliardi di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007, è per la gran parte determinato dall’incremento di circa 14,9 miliardi di euro delle entrate tributarie e di 2,9 miliardi delle entrate extratributarie.

 

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2008, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento di 1,4 miliardi di euro e quelle in conto capitale di circa 2,4 miliardi.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento della spesa per interessi di 3,2 miliardi di euro.

 

 

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2007 e il dato a legislazione vigente per il 2008 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2007
+
DL 81/2007

BLV 2008

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

85.962

86.864

1,0

Consumi intermedi

10.781

9.917

-9,9

Imposte pagate sulla produzione

4.485

4.529

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

191.588

193.012

0,7

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.105

3.895

-5,1

Trasferimenti correnti a imprese

5.952

4.564

-23,3

Trasferimenti all'estero

2.215

1.682

-24,1

Risorse proprie CEE

17.400

15.800

-9,2

Interessi passivi e redditi da capitale

75.422

78.612

4,2

Poste correttive e compensative

14.983

14.054

-6,2

Ammortamenti

841

847

0,7

Altre uscite correnti

6.675

8.285

24,1

Totale Spese Correnti

420.410

421.860

0,3

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.758

6.070

5,4

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

18.004

20.407

13,3

Contributi agli investimenti ad imprese

8.840

8.863

0,3

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

91

68

-25,3

Contributi agli investimenti a estero

354

175

-50,6

Altri trasferimenti in conto capitale

8.830

9.115

3,2

Acquisizioni di attività finanziarie

797

350

-56,1

Totale spese Conto Capitale

42.674

45.049

5,6

Totale Spese Finali

463.084

466.909

0,8

 

Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.S 1818), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2008 e quelli del disegno di legge di assestamento 2007, integrato dal D.L. n. 81, si rileva un incremento delle spese correnti rispetto al 2007 pari a 1.450 milioni di euro.

 

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          redditi da lavoro dipendente (+902 milioni);

-          trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (1.424 milioni), in particolare dei trasferimenti alle amministrazioni locali (+882 milioni) quale risultante dei maggiori trasferimenti alle regioni per 2.305 milioni e dei minori trasferimenti ai comuni per 2.225 milioni;

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.153 milioni);

-          interessi (+3.189 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

 

Presentano invece una riduzione, rispetto al 2007, i seguenti comparti di spesa:

-          trasferimenti ad imprese (-1.388 milioni);

-          consumi intermedi (-1.064 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (-1.600 euro).

 

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2008 evidenziano complessivamente un incremento pari a 2.374 milioni di euro della spesa in conto capitale, che passa dai 42,7 miliardi dell’assestamento 2007 ai 45 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2008.

 

2.3 Il bilancio di cassa

 

 

Residui
presunti
31/12/07

Competenza 2008

Massa acquisibile/
spendibile

Cassa 2008

Coeff.
%

 

1

2

3 (1+2)

4

5= 4/3

Entrate finali
di cui:

155.653

458.234

613.887

431.966

70,4

- Tributarie

88.820

427.376

516.196

408.100

79,1

- Extratributarie

66.786

28.604

95.390

21.612

22,7

- Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

47

2.254

2.301

2.254

97,9

 

Spese finali
di cui:

78.166

467.909

545.074

488.328

89,6

Spese correnti al netto interessi

29.464

343.248

372.713

359.639

96,5

Interessi

583

78.612

79.194

78.654

99,3

Totale Spese correnti

30.047

421.860

451.907

438.293

97,0

Spese conto capitale

48.119

45.049

93.167

50.035

53,7

 

Il bilancio di cassa per l'anno 2008 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e pagamenti pari, rispettivamente, a 432 miliardi e 488 miliardi di euro.

La massa acquisibile e la massa spendibile (risultante dalla somma dei residui presunti al 31 dicembre 2007 e la previsione di competenza BLV 2008) vengono indicate, rispettivamente, in 613,9 miliardi e 545 miliardi.

I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 70,4 per cento per le entrate finali ed al 89,6 per cento per le spese finali.


3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato

 

Di seguito si riportano le variazioni risultanti dagli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dalla 5a Commissione del Senato.

L’Assemblea non ha apportato alcuna variazione.

 

(dati in euro)

Tab. 2 - Economia e finanze

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.12-5

1.3.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Guardia di finanza - Funzionamento

+89.698

2.Tab. 2.12-5

5.1.1

Ordine pubblico e sicurezza (7)- Guardia di finanza - Funzionamento

+50.346

2.Tab. 2.12-5

25.2.3

Fondi da ripartire (34) – Ragioneria generale dello Stato – Oneri comuni di parte corrente

-140.044

 

 

Conseguentemente introduce il comma 22 all’articolo 2 del d.d.l di bilancio fissando in 50 unità il numero massimo di ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio nel 2008.

 

2.Tab. 2.20-5

3.1.1

Italia nell’Europa e nel Mondo (4) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-120.000

2.Tab. 2.24-5

24.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Dipartimento amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro – Funzionamento

-10.000.000

2.Tab. 11.10-5

1.2.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-1.000.000

 

 

Tab. 8 - Interno

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.24-5

3.2.1

Ordine pubblico e sicurezza (7) – Dipartimento della pubblica sicurezza - Funzionamento

+10.000.000

 


 

Tab. 11 Comunicazioni

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.9-5

4.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Gabinetto del Ministro - Funzionamento

-100.000

 

 

Tab. - 15 Salute

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.10-5

1.4.1

Tutela della salute (20) – Dipartimento dell’innovazione - Funzionamento

+1.000.000

 

 

Tab. 17 - Università e ricerca

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.20-5

2.2.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca di base – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+120.000

2.Tab. 11.9-5

2.1.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca applicata – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+100.000


4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato

Il Governo ha presentato nel corso dell’esame al Senato due Note di variazioni:

 

§      la I Nota di variazioni (A.S. 1818-bis) provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 gli effetti contabili del D.L. n. 159/2007, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale”, dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008. Tali effetti interessano gli stati di previsione dell’entrata (Tabella 1), del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), dello sviluppo economico (Tabella 3) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4), del Ministero dell’interno (Tabella 8); del Ministero dell’ambiente (Tabella 9);

§      la II Nota di variazioni (A.S. 1818-ter) trasferisce nel bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.

 

Conseguentemente, il bilancio a legislazione vigente 2008, come integrato dalle due Note di variazioni, al lordo delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA, viene ad essere così determinato:

(competenza – milioni di euro)

 

BLV 2008

I Nota

Differenza I Nota/BLV

II Nota

Differenza
II Nota/I Nota

Differenza
II Nota/BL
V

Entrate finali

491.244

491.289

45

491.471

182

227

Tributarie

460.386

460.414

28

459.706

-708

-680

Extratributarie

28.604

28.621

17

29.511

890

907

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.254

2.254

-

2.254

-

-

Spese finali

508.969

508.995

26

535.185

26.190

26.216

Spese correnti

458.220

458.251

31

468.251

10.000

10.031

- Spese correnti al netto interessi

379.608

 

1

 

2

3

- Interessi

78.612

78.612

-

78.616

4

4

Spese conto capitale

50.749

50.744

-5

66.933

16.189

16.184

Rimborso prestiti

198.212

198.212

-

198.212

-

-

Spese complessive

707.181

707.207

26

733.397

26.190

26.216

Saldo netto da finanziare

17.725

17.705

-20

43.714

26.009

25.989

Risparmio pubblico

30.770

30.785

15

20.965

-9.820

-9.805


5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato
per il 2006-2008
– Tavole allegate

 

 

 

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola V     Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

I dati del disegno di legge di assestamento 2007 sono riferiti al testo approvato dal Senato (A.C. 3170).

 


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato
(*)

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

ECONOMIA E FINANZE

274.247

260.673

55,8

290.308

58,5

303.359

59,6

303.382

59,6

321.279

60,0

SVILUPPO ECONOMICO

3.439

3.402

0,7

6.451

1,3

6.630

1,3

6.625

1,3

8.788

1,6

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

72.866

72.103

15,4

56.855

11,5

58.800

11,6

58.806

11,6

61.667

11,5

GIUSTIZIA

8.155

7.983

1,7

7.816

1,6

7.608

1,5

7.608

1,5

7.565

1,4

AFFARI ESTERI

2.283

2.129

0,5

2.455

0,5

2.223

0,4

2.222

0,4

2.545

0,5

ISTRUZIONE

53.841

57.046

12,2

42.396

8,5

42.468

8,3

42.468

8,3

42.425

7,9

INTERNO

28.311

27.971

6,0

25.204

5,1

24.373

4,8

24.376

4,8

25.013

4,7

AMBIENTE E TUTELA MARE

1.199

1.187

0,3

1.428

0,3

1.514

0,3

1.514

0,3

1.596

0,3

INFRASTRUTTURE

8.040

7.885

1,7

4.106

0,8

4.027

0,8

4.027

0,8

4.159

0,8

COMUNICAZIONI

271

259

0,1

328

0,1

322

0,1

322

0,1

351

0,1

DIFESA

20.533

20.398

4,4

21.487

4,3

20.928

4,1

20.928

4,1

21.118

3,9

POLITICHE AGRICOLE

1.715

1.645

0,4

1.728

0,3

1.747

0,3

1.747

0,3

1.700

0,3

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

2.210

2.152

0,5

1.985

0,4

1.913

0,4

1.913

0,4

2.009

0,4

SALUTE

1.576

1.568

0,3

1.348

0,3

1.355

0,3

1.355

0,3

1.557

0,3

TRASPORTI

3

2

0,0

3.948

0,8

3.654

0,7

3.654

0,7

4.471

0,8

UNIVERSITA' E RICERCA

690

688

0,1

11.102

2,2

10.724

2,1

10.724

2,1

11.398

2,1

SOLIDARIETA' SOCIALE

 

 

 

17.282

3,5

17.079

3,4

17.079

3,4

17.267

3,2

COMMERCIO INTERNAZIONALE

2

2

0,0

262

0,1

245

0,0

245

0,0

279

0,1

TOTALE SPESE FINALI

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Redditi da lavoro dipendente

85.642

88.213

18,9

85.720

17,3

86.863

17,1

86.864

17,1

88.972

16,6

Consumi intermedi

12.593

12.163

2,6

10.813

2,2

9.916

1,9

9.916

1,9

9.882

1,8

Imposte pagate sulla produzione

4.667

4.844

1,0

4.488

0,9

4.529

0,9

4.529

0,9

4.525

0,8

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

183.939

182.512

39,1

191.079

38,5

193.012

37,9

193.014

37,9

199.456

37,3

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.920

4.668

1,0

4.075

0,8

3.896

0,8

3.898

0,8

4.101

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

4.739

4.598

1,0

5.730

1,2

4.564

0,9

4.564

0,9

4.202

0,8

Trasferimenti all'estero

1.739

1.576

0,3

1.945

0,4

1.682

0,3

1.682

0,3

1.938

0,4

Risorse proprie cee

15.850

14.577

3,1

16.100

3,2

15.800

3,1

15.800

3,1

15.800

3,0

Interessi passivi e redditi da capitale

75.695

70.801

15,2

75.415

15,2

78.612

15,4

78.612

15,4

78.616

14,7

Poste correttive e compensative

46.750

43.274

9,3

44.428

8,9

50.214

9,9

50.214

9,9

50.232

9,4

Ammortamenti

840,0

163,0

0,0

841

0,2

847

0,2

847

0,2

847

0,2

Altre uscite correnti

2.184

751

0,2

6.105

1,2

8.285

1,6

8.311

1,6

9.680

1,8

Totale spese correnti

439.558

428.140

91,7

446.739

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.251

87,5

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

4.196

4.138

0,9

5.759

1,2

6.070

1,2

6.071

1,2

6.270

1,2

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

14.817

14.769

3,2

17.501

3,5

20.407

4,0

20.407

4,0

24.780

4,6

Contributi agli investimenti ad imprese

10.223

10.107

2,2

8.140

1,6

8.863

1,7

8.863

1,7

10.357

1,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

130

130

0,0

91

0,0

68

0,0

68

0,0

110

0,0

Contributi agli investimenti a estero

399

399

0,1

354

0,1

175

0,0

175

0,0

215

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.190

8.626

1,8

17.535

3,5

14.816

2,9

14.810

2,9

15.681

2,9

Acquisizioni di attività finanziarie7

868

784

0,2

370

0,1

350

0,1

350

0,1

9.520

1,8

Totale spese conto capitale

39.823

38.953

8,3

49.750

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

II Nota

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

234.367

225.326

48,2

445.383

64,8

465.195

65,8

481.600

65,7

2 –     Difesa

19.291

19.319

4,1

19.679

2,9

18.564

2,6

18.514

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

23.717

23.437

5,0

20.977

3,1

21.003

3,0

20.981

2,9

4 -Affari economici

50.450

48.272

10,3

55.138

8,0

56.430

8,0

62.600

8,5

5 -Protezione dell'ambiente

1.866

1.833

0,4

1.557

0,2

1.406

0,2

1.988

0,3

6 -Abitazioni e assetto territoriale

1.973

1.891

0,4

1.608

0,2

1.522

0,2

1.529

0,2

7 -Sanità

11.910

11.706

2,5

13.064

1,9

10.928

1,5

11.936

1,6

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

12.798

9.832

2,1

10.289

1,5

9.927

1,4

10.033

1,4

9 –     Istruzione

52.651

55.848

12,0

50.517

7,3

50.218

7,1

51.213

7,0

10- Protezione sociale

70.360

69.629

14,9

69.472

10,1

71.988

10,2

73.003

10,0

Spese complessive

479.383

467.093

100

687.684

100

707.181

100

733.397

100


 

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Funzionamento

87.774

90.325

19,3

83.173

16,8

81.708

16,1

81.708

16,1

81.366

15,2

Interventi

257.142

250.540

53,6

259.770

52,3

263.611

51,8

263.614

51,8

273.090

51,0

Oneri comuni

17.330

14.856

3,2

26.688

5,4

33.687

6,6

33.715

6,6

34.578

6,5

Trattamenti di quiescenza

1.164

1.187

0,3

1.104

0,2

soppresso

 

 

-

-

-

Oneri del debito pubblico

76.147

71.232

15,3

76.005

15,3

79.214

15,6

79.214

15,6

79.218

14,8

Totale spese correnti

439.557

428.140

91,7

446.740

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.252

87,5

Investimenti

36.509

36.098

7,7

37.014

7,5

46.973

9,2

46.968

9,2

63.425

11,9

Altre spese in conto capitale

492

413

0,1

122

0,0

122

0,0

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.823

2.444

0,5

12.613

2,5

3.654

0,7

3.654

0,7

3.386

0,6

Totale conto capitale

39.824

38.955

8,3

49.749

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.095

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

2008

MISSIONI

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Differenza

1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio

3.233

0,5

3.233

0,5

3.334

0,5

101

2 - Amministrazione generale

353

0,0

353

0,0

352

0,0

-1

3 - Relazioni finanziarie autonomie territoriali

100.023

14,1

100.023

14,1

112.792

15,4

12.769

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

24.048

3,4

24.048

3,4

27.205

3,7

3.157

5 - Difesa e sicurezza del territorio

19.172

2,7

19.172

2,7

19.008

2,6

-164

6 – Giustizia

7.275

1,0

7.275

1,0

7.268

1,0

-7

7 - Ordine pubblico e sicurezza

9.422

1,3

9.425

1,3

9.321

1,3

-101

8 - Soccorso civile

3.710

0,5

3.710

0,5

3.755

0,5

45

9 - Agricoltura e pesca

1.255

0,2

1.255

0,2

1.364

0,2

109

10 - Energia e fonti energetiche

59

0,0

59

0,0

59

0,0

-

11 - Competitività e sviluppo imprese

5.574

0,8

5.574

0,8

4.433

0,6

-1.141

12 - Regolazione dei mercati

16

0,0

16

0,0

16

0,0

-

13 - Diritto alla mobilità

7.960

1,1

7.960

1,1

10.514

1,4

2.554

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

3.778

0,5

3.778

0,5

3.914

0,5

136

 15- Comunicazioni

896

0,1

896

0,1

1.354

0,2

458

16 - Commercio internazionale

234

0,0

234

0,0

268

0,0

34

17 - Ricerca ed innovazione

3.968

0,6

3.968

0,6

4.060

0,6

92

18 - Sviluppo sostenibile

1.017

0,1

1.017

0,1

1.665

0,2

648

19 - Casa e assetto urbanistico

1.060

0,1

1.060

0,1

1.060

0,1

-

20 - Tutela della salute

702

0,1

702

0,1

881

0,1

179

21 - Tutela beni culturali

1.380

0,2

1.380

0,2

1.633

0,2

253

22 - Istruzione scolastica

41.609

5,9

41.609

5,9

41.583

5,7

-26

23 - Istruzione universitaria

8.168

1,2

8.168

1,2

8.760

1,2

592

24 - Diritti sociali e solidarietà sociale

24.046

3,4

24.046

3,4

24.234

3,3

188

25 - Politiche previdenziali

66.903

9,5

66.908

9,5

68.559

9,3

1.656

26 - Politiche per il lavoro

2.701

0,4

2.701

0,4

3.624

0,5

923

27 - Immigrazione

1.427

0,2

1.427

0,2

1.486

0,2

59

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.545

0,6

4.539

0,6

5.489

0,7

944

29 - Politiche finanziarie e di bilancio

65.007

9,2

65.004

9,2

65.125

8,9

118

30 - Giovani e sport

902

0,1

902

0,1

958

0,1

56

31 - Turismo

113

0,0

113

0,0

113

0,0

-

32 - Servizi generali amministrazioni

2.920

0,4

2.920

0,4

2.830

0,4

-90

33 - Fondi da ripartire

17.286

2,4

17.312

2,4

19.961

2,7

2.675

34 - Debito pubblico

276.417

39,1

276.417

39,1

276.421

37,7

4

TOTALE

707.181

100,0

707.207

100,0

733.397

100,0

26.216

 


PARTE IV
Ambiti di competenza della IX Commissione

 

 


 

Ministero dei Trasporti

Lo stato di previsione per l’anno finanziario 2008

 

1. Il bilancio di competenza

Si ricorda preliminarmente che, a seguito della riorganizzazione dei Ministeri operata dapprima con D.Lgs. 300 del 1999[32] (articoli da 41 a 44), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assorbiva le competenze dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione, e parte delle competenze dell’ex Ministero dei lavori pubblici e del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio. Una più recente riorganizzazione dei Ministeri operata dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[33], convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ha ripartito le funzioni attribuite all’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti con conseguente superamento della struttura unitaria.

L’articolo 1, comma 5, del DL citato istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendogli talune competenze proprie dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le relative risorse finanziarie. In adempimento a quanto previsto dal decreto-legge, la struttura del nuovo Ministero risulta determinata in quattro centri di responsabilità (vedi infra).

Il nuovo Ministero dei trasporti è chiamato a svolgere il compito di coordinamento e integrazione delle politiche dei trasporti, di programmazione dei servizi di mobilità, di regolamentazione delle attività di gestione a tutela della qualità del servizio e della competizione tra operatori, di tutela della sicurezza e del miglioramento della qualità dei trasporti nell’interesse dei cittadini.

 

Lo stato di previsione per il 2008 del Ministero dei trasporti (Tabella 16), come modificato dalla seconda nota di variazione, reca spese in termini di competenza per complessivi 4.470,7 milioni di euro,pari allo 0,61% delle spese finali del bilancio dello Stato (733.397,4 milioni di euro). Rispetto al bilancio assestato del Ministero dei trasporti per il 2007, approvato con legge 6 novembre 2007, n. 211, si riscontra un incremento in termini di competenza di 523,1 milioni di euro, risultante dalla compensazione tra una riduzione delle spese correnti di 148,5 milioni di euro e un incremento delle spese in conto capitale di 671,6 milioni di euro.

 

L’autorizzazione di cassa complessiva è fissata in 5.051,6 milioni di euro.

 

La consistenza presunta dei residui passivi al 1° gennaio 2008 è stata valutata complessivamente in 2.251,7 milioni di euro di cui 1.303,3 per le unità previsionali di parte corrente e 948,4 milioni per le unità previsionali di conto capitale. Come noto, la consistenza presunta dei residui passivi concorre, insieme alle somme proposte per la competenza dell’anno 2008, a determinare il volume della massa spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa dello stato di previsione del Ministero.

Distinguendo quindi le spese tra spese di parte corrente e spese in conto capitale, si riscontrano complessivamente nello stato di previsione del Ministero dei trasporti:

 

Ø      2.464,7 milioni di euro per la parte corrente;

Ø      2.006 milioni di euro per la parte in conto capitale.

 

La spesa di parte corrente corrisponde al 55,13% delle spese complessive del Ministero.

 

Stanziamenti per il settore dei trasporti insistono anche sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’economia e delle finanze (per i quali vedi infra)

 

Il Ministero dei trasporti si articola nei seguenti quattro Centri di responsabilità amministrativa:

§      Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

§      Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti;

§      Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea;

§      Capitanerie di porto.

 

2. Analisi per Missioni

La circolare n. 21 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007 ha disposto modifiche rilevanti in ordine alla struttura di classificazione del bilancio e della legge finanziaria.

Con le misure introdotte si è scelto di orientare i suddetti documenti verso un'articolazione per missioni e programmi (per un totale di 34 missioni e di 167 programmi) che, seppure inserita nella tradizionale suddivisione per stati di previsione di spesa per ciascun Dicastero, presenta il vantaggio di garantire una più immediata e chiara individuazione di insiemi omogenei di azioni, premessa per l'avvio di un programma di revisione della spesa pubblica (spending review) come previsto dalla legge finanziaria 2007.

Le missioni in cui è suddiviso il Bilancio dello Stato rappresentano le grandi finalità perseguite con la spesa pubblica, le quali sono concretamente realizzate attraverso uno o più programmi di spesa.

Secondo la nuova impostazione, immediatamente al di sotto della menzione dello stato di previsione si collocano nell'ordine: il riferimento alla missione, al programma e al macroaggregato. Quest'ultimo, letto contestualmente alla specificazione del o dei centri di responsabilità amministrativa che vi sono inclusi, rappresenta la nuova unità di voto parlamentare. Ne consegue che i centri di responsabilità potranno comparire anche all'interno di più missioni e/o programmi e così pure i dispositivi normativi di autorizzazione della spesa.

 

Gli stanziamenti di competenza del bilancio 2008 del Ministero dei trasporti rientrano nelle seguenti quattro Missioni:

§      Missione n. 13 - Diritto alla mobilità:3.632,2 milioni di euro (pari all’81,24% del totale degli stanziamenti del Ministero e al 34,55% del totale degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione);

§      Missione n. 7 - Ordine pubblico e sicurezza: 642,9 milioni di euro (pari al 14,38% del totale degli stanziamenti del Ministero);

§      Missione n. 17 – Ricerca e innovazione: 38,6 milioni di euro (pari allo 0,86% del totale degli stanziamenti del Ministero);

§      Missione n. 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche: 76,9 milioni di euro (pari all’1,72% del totale degli stanziamenti del Ministero).

 

Ulteriori 80,1 milioni di euro (pari all’1,79% del totale degli stanziamenti del Ministero) sono assegnati alla Missione 33, Programma 33.1: Fondi da assegnare, e precisamente al macroaggregato 5.1.3 – Oneri comuni di parte corrente della Tabella 16, facente interamente capo al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti.

 

2.1. Missione n. 13 – Diritto alla mobilità

La Missione 13 (corrispondente al n. 1 della Tabella 16) è presente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dei trasporti. In quest’ultimo stato di previsione si trovano stanziamenti relativi ai seguenti programmi, i quali sono interamente di competenza del Ministero dei trasporti:

§      Programma 13.1 (corrispondente al n. 1.1 della Tabella 16) – Gestione della sicurezza e della mobilità stradale;

§      Programma 13.2 (corrispondente al n. 1.2 della Tabella 16) – Logistica ed intermodalità nel trasporto;

§      Programma 13.3 (corrispondente al n. 1.3 della Tabella 16) – Sistemi portuali;

§      Programma 13.4 (corrispondente al n. 1.4 della Tabella 16) – Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo;

§      Programma 13.5 (corrispondente al n. 1.5 della Tabella 16) – Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario;

§      Programma 13.6 (corrispondente al n. 1.6 della Tabella 16) – Sviluppo della mobilità locale;

§      Programma 13.7 (corrispondente al n. 1.7 della Tabella 16) – Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo.

 

Il Programma 1.1 prevede spese per 403,7 milioni di euro, dei quali 278 milioni di euro di parte corrente e 125,7 milioni di euro in conto capitale. All’interno del Programma si trovano tre macroaggregati.

Le spese relative al Funzionamento (macroaggregato 1.1.1) ammontano a 238,7 milioni di euro, con una riduzione di 10,6 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007, e fanno interamente capo al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti. I capitoli di maggior rilevanza sono: il cap. 1178 (Stipendi e altri assegni fissi al personale), con uno stanziamento di 112,7 milioni di euro, incrementato di 2,9 milioni di euro rispetto al 2007; il cap. 1188 (Oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), con uno stanziamento di 33,7 milioni di euro e un incremento di 0,9 milioni di euro; il cap. 1232 (Spese per acquisto di beni e servizi), con uno stanziamento di 22 milioni di euro, ridotto di 5,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007 e il cap. 1276 (Spese per il funzionamento del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri e per la gestione dei sistemi informativi di supporto), con uno stanziamento di 32 milioni di euro, invariato rispetto all’assestamento 2007.

Il Macroaggregato 1.1.2 – Interventi prevede spese per 39,3 milioni di euro, dei quali 3,2 milioni di euro facenti capo al centro di responsabilità Gabinetto e 36,1 milioni di euro facenti capo al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti. Gli stanziamenti del centro di responsabilità Gabinetto sono allocati quasi totalmente sul cap. 1096 (Spese per l’istituzione e l’esercizio meccanizzato degli schedari inerenti ai servizi della Motorizzazione civile), di nuova istituzione, il quale dispone spese per 3 milioni di euro. Per quanto riguarda gli importi di competenza del Dipartimento per i trasporti terrestri, si evidenzia:

§      la soppressione del cap. 1390 (Spesa per la sicurezza stradale, finalizzata alla conduzione della centrale di infomobilità, all’implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa e invio delle patenti card), per il quale era previsto, nel bilancio 2007, uno stanziamento di 15 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 1, comma 1037, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

§      l’istituzione del cap. 1391 (Spese per l’implementazione delle azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal piano nazionale della sicurezza stradale), con uno stanziamento di 35 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 62, comma 20, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256).

Il Macroaggregato 1.1.6 – Investimenti prevede uno stanziamento in conto capitale di 125,7 milioni di euro facente capo quasi totalmente al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti. Si segnalano i seguenti capitoli:

§      cap. 7391 (Spese per l’attuazione, la valutazione di efficacia e l’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale) con 53 milioni di euro. Il capitolo è esposto in tabella F del disegno di legge finanziaria (A.C. 3256), con stanziamenti di 53 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009;

L’articolo 1, comma 1035, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha autorizzato la spesa di 53 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l’attuazione, la valutazione di efficacia e l’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale.

§      cap. 7392 (Spese per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale), con uno stanziamento di 15 milioni di euro, ridotto di 1,2 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007. Il capitolo è esposto nella menzionata tabella F, con stanziamenti di 15 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009;

L’articolo 1, comma 1036, della citata legge n. 296 del 2006 ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la diffusione dei valori della sicurezza stradale.

§      cap. 7393 (Annualità quindicennali per l’attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale), con uno stanziamento di 32,6 milioni di euro;

§      cap. 7395 (Spese per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell’autostrada A3, tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare il trasporto e la sicurezza nello Stretto di Messina), di nuova istituzione con uno stanziamento di 10 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 62, comma 8, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256).

 

Il Programma 1.2 prevede spese per 265,9 milioni di euro, dei quali 87 milioni di euro di parte corrente e 178,7 milioni di euro in conto capitale. All’interno del Programma si trovano tre macroaggregati, tutti di competenza del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti.

Le spese relative al Funzionamento (macroaggregato 1.2.1) ammontano a 8,5 milioni di euro, con una riduzione di 1,2 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007. Il capitolo di maggior rilevanza è il cap. 1176 (Stipendi ed altri assegni fissi al personale), con uno stanziamento di 5,4 milioni di euro.

Il macroaggregato 1.2.2Interventi reca uno stanziamento di 78,7 milioni di euro, interamente allocato sul cap. 1330 (Somme assegnate al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori e alla Consulta centrale per l’autotrasporto), con una riduzione di 50 milioni di euro, rispetto all’assestamento 2007, dovuta alla cessazione degli effetti dell’articolo 1, comma 915, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il quale ha assegnato, per l’anno 2007, 50 milioni di euro al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori per assicurare un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi di autotrasporto ed un loro minore impatto ambientale.

Il macroaggregato 1.2.6 – Investimenti dispone uno stanziamento in conto capitale di 178,7 milioni di euro, con una riduzione di 136,4 milioni di euro, rispetto all’assestamento 2007. Si segnalano i seguenti capitoli:

§      cap. 7201 (Contributi per la realizzazione di infrastrutture interportuali), con uno stanziamento di 25,6 milioni di euro;

§      cap. 7300 (Fondo per la ristrutturazione dell’autotrasporto), con uno stanziamento di 21,1,5 milioni di euro, con una riduzione di 56,4 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007, in attuazione dell’articolo 62, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256);

§      cap. 7302 (Spese per l’innovazione del sistema dell’autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell’intermodalità, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l’innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale), il cui stanziamento di 20 milioni di euro, previsto dall’assestamento 2007, è soppresso in attuazione dell’articolo 62, comma 7, del citato disegno di legge finanziaria;

§      cap. 7304 (Spesa per il completamento della rete nazionale degli interporti, in particolare nel Mezzogiorno), con uno stanziamento di 30 milioni di euro, di nuova introduzione, in attuazione dell’articolo 1, comma 1044, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il quale ha autorizzato tale spesa per il solo anno 2008;

§      cap. 7305 (Contributo per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale), con uno stanziamento di 5 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 1, comma 1044, terzo periodo, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il quale ha autorizzato tale spesa per il solo anno 2008. L’articolo 62, comma 17, del citato disegno di legge finanziaria, autorizza, per la medesima finalità, la spesa di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

§      cap. 7306 (Spese per la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto al fine di consentire lo spostamento di quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima), di nuova istituzione, con uno stanziamento di 77 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 62, comma 6, del citato disegno di legge finanziaria;

§      cap. 7309 (Contributo da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per l’avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi di risparmio energetico e di riduzione delle  emissioni inquinanti), di nuova istituzione, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 62, comma 23, del citato disegno di legge finanziaria.

Si segnala infine la soppressione del cap. 7420 (Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci), per il quale, nel bilancio assestato 2007, era previsto uno stanziamento di 186 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 1, comma 918, della legge n. 296 del 2006.

 

Il Programma 1.3 prevede spese per 153,1 milioni di euro, dei quali 3,1 milioni di euro di parte corrente e 150 milioni di euro in conto capitale. All’interno del Programma si trovano due macroaggregati, entrambi di competenza del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea.

Le spese relative al Funzionamento (macroaggregato 1.3.1) ammontano a 3,1 milioni di euro, con una riduzione di 0,7 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007. Il capitolo di maggior rilevanza è il cap. 1630 (Stipendi ed altri assegni fissi al personale), con uno stanziamento di 1,9 milioni di euro, ridotto di 0,3 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007.

Il macroaggregato 1.3.6 – Investimenti reca spese per 150 milioni di euro, con un incremento di 100 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007. Gli stanziamenti sono appostati sul cap. 7260 (Sviluppo delle filiere logistiche dei servizi, interventi per gli hub portuali di interesse nazionale, sviluppo dell’intermodalità e delle attività di transhipment), con uno stanziamento di 100 milioni di euro, e sul cap. 7630 (Fondo perequativo per le autorità portuali) con uno stanziamento di 50 milioni di euro, entrambi di nuova istituzione.

 

Il Programma 1.4 autorizza spese per 90 milioni di euro, dei quali 67,2 milioni di euro di parte corrente e 22,8 milioni di euro in conto capitale. All’interno del Programma gli stanziamenti sono distribuiti su tre macroaggregati, di competenza del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea.

Il macroaggregato 1.4.1 - Funzionamento prevede uno stanziamento di 3,5 milioni di euro, con una riduzione di 0,7 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007. Il capitolo di maggior rilevanza è il cap. 1600 (Stipendi ed altri assegni fissi al personale), con uno stanziamento di 2,1 milioni di euro, ridotto di 0,3 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007.

Il macroaggregato 1.4.2 – Interventi reca uno stanziamento di 63,8 milioni di euro, con una riduzione di 39,6 milioni di euro rispetto dal dato assestato 2007. I capitoli di maggior rilevanza sono il cap. 1921 (Somme da trasferire all’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC), con uno stanziamento di 61,4 milioni di euro e una riduzione di 39,5 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007 e il cap. 1942 (Oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei di linea tra l’aeroporto di Crotone ed i principali aeroporti nazionali), con 2,1 milioni di euro, invariato rispetto all’assestamento 2007.

A proposito dello stanziamento in favore dell’ENAC (cap. 1921), si segnala che l’articolo 62, comma 10, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256), prevede che il Ministro dei trasporti dovrà individuare nell’àmbito di tali risorse, quelle necessarie per gli interventi, previsti dallo stesso comma, in favore degli aeroporti di Reggio Calabria e di Catania.

Infine il macroaggregato 1.4.6 – Investimenti autorizza spese in conto capitale per 22,8 milioni di euro, invariate rispetto all’assestamento 2007. Lo stanziamento è quasi interamente appostato sul cap. 7740 (Somme da trasferire all’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC).

 

Il Programma 1.5 autorizza spese per 243,4 milioni di euro, dei quali 109,9 milioni di euro di spese correnti e 133,5 milioni di euro in conto capitale. Gli importi, suddivisi in tre macroaggregati, sono interamente attribuiti al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti.

Le spese relative al Funzionamento (macroaggregato 1.5.1) ammontano a 2 milioni di euro, con una riduzione di 0,2 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007. Il capitolo di maggior rilevanza è il cap. 1180 (Stipendi ed altri assegni fissi al personale), con uno stanziamento di 1,4 milioni di euro.

Il macroaggregato 1.5.2 – Interventi autorizza la spesa di 107,9 milioni di euro appostata sui seguenti capitoli:

§      cap. 1301 (Spese di esercizio per gestioni di ferrovie, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio), con uno stanziamento di 103,8 milioni di euro e una variazione di pari importo rispetto al dato assestato 2007, in attuazione del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256);

§      cap. 2411 (Sovvenzioni per l’esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni), con uno stanziamento di 4,1 milioni di euro e una variazione di pari importo rispetto al dato assestato 2007, in attuazione del citato disegno di legge finanziaria 2008.

Il macroaggregato 1.5.6 – Investimenti reca spese per 133,5 milioni di euro, con un incremento di 86 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007. Gli stanziamenti sono appostati sui seguenti capitoli:

§      cap. 7140 (Ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili), con uno stanziamento di 25 milioni di euro, dei quali 10 milioni, in attuazione dell’articolo 62, comma 21, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256);

§      cap. 7301 (Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato, al trasporto delle merci pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti) con uno stanziamento di 52,5 milioni di euro, dei quali 20 milioni, in attuazione dell’articolo 62, comma 16, del citato disegno di legge finanziaria per il 2008;

§      cap. 7302 (Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano - Roma), di nuova istituzione, con uno stanziamento di 56 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 62, comma 24, del citato disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

Il Programma 1.6 prevede spese per 1.835 milioni di euro, dei quali 837,5 milioni di euro di parte corrente e 997,5 milioni di euro in conto capitale. All’interno del Programma si trovano tre macroaggregati.

Le spese relative al Funzionamento (macroaggregato 1.6.1) ammontano a 4,2 milioni di euro, con una riduzione di 0,5 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007, e fanno interamente capo al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti. Il capitolo di importo più elevato è il cap. 1177 (Stipendi e altri assegni fissi al personale), con uno stanziamento di 2,9 milioni di euro, ridotto di 0,1 milioni di euro rispetto al 2007.

Il macroaggregato 1.6.2 – Interventi prevede uno stanziamento di 833,3 milioni di euro, di competenza del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti per 803,1 milioni di euro e del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea per i restanti 30,2 milioni di euro, questi ultimi allocati interamente sul cap. 1970 (Spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione lacuale. Anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio), con una riduzione di 8 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007, come previsto dall’Allegato 1 alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), il quale elenca le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa, e un incremento di 22,2 milioni in attuazione del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256).

Per quanto riguarda gli importi di competenza del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti si segnalano i seguenti capitoli:

§       cap. 1311 (Concorso dello stato alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario), con uno stanziamento di 100,7 milioni di euro, invariato rispetto al dato assestato 2007;

§       cap. 1312 (Contributi per gli oneri per capitale ed interessi derivanti dall’ammortamento dei mutui contratti dalle aziende esercenti servizi ferroviari e servizi ad impianti fissi in gestione commissariale governativa ed in regime di concessione) con uno stanziamento di 93 milioni di euro, ridotto di 77,5 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007.

La riduzione dello stanziamento è dovuta alla cessazione dell’onere di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, il quale ha posto a carico dello Stato, per l’importo massimo annuo di 1,5 miliardi di lire (pari a 77,5 milioni di euro), gli importi derivanti dall’accensione di mutui per il ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a..

§      cap. 1313 (Somme assegnate alle regioni e alle province autonome per il rinnovo del secondo biennio economico del CCNL 2004-2007 del settore del trasporto pubblico locale), con uno stanziamento di 190 milioni di euro, invariato rispetto al dato assestato 2007;

§      cap. 1314 (Somme relative al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale), con uno stanziamento di 414,3 milioni di euro, invariato rispetto al dato assestato 2007.

Si segnala la soppressione dello stanziamento di 233,5 milioni di euro sul cap. 1360 (Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi e per trasporti in gestione diretta ed in concessione), in attuazione del citato disegno di legge finanziaria per il 2008.

Il macroaggregato 1.6.6 – Investimenti reca spese in conto capitale per 997,5 milioni di euro, con un incremento di 506,7 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007.

Di tali spese, 939,3 milioni di euro sono di competenza del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti e si riferiscono ai seguenti capitoli:

§      cap. 7137 (Fondo comune per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa), con uno stanziamento di 11,4 milioni di euro, invariato rispetto al dato assestato 2007;

§      cap. 7138 (Somme da assegnare quale aumento del capitale sociale delle Ferrovie della Calabria srl, delle Ferrovie Appulo –Lucane srl e delle Ferrovie del sud–est srl), di nuova istituzione, con uno stanziamento di 30 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 62, comma 22, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256);

§      cap. 7250 (Contributi per l’acquisto e la sostituzione di autobus e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone), con uno stanziamento di 239 milioni di euro e un incremento di 0,3 milioni di euro rispetto al dato assestato per il 2007;

§      cap. 7251 (Fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale), che autorizza una spesa di 100 milioni di euro, senza variazioni rispetto all’assestamento 2007;

§      cap. 7252 (Fondo per il finanziamento di interventi volti ad elevare il livello di sicurezza ne trasporti pubblici locali ed il loro sviluppo), con uno stanziamento di 41 milioni di euro, incrementato di 31 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007, in attuazione dell’articolo 2, comma 54, del D.L. n. 262 del 2006 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006), il quale ha disposto che quota parte delle entrate derivate derivanti dalla reintroduzione dell’imposta sulle successione e donazioni, pari a 41 milioni di euro per il 2008, fosse destinata al Fondo di cui al presente capitolo;

§      cap. 7254 (Fondo per promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale), di nuova istituzione, con uno stanziamento di 500 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, del citato disegno di legge finanziaria per il 2008;

§      cap. 7456 (Fondo per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità), di nuova istituzione, con uno stanziamento di 4 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 11 del citato disegno di legge finanziaria per il 2008;

§      cap. 7275 (Spese per la riattivazione, in via di urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in àmbito urbano), di nuova istituzione, con uno stanziamento di 4 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 10, comma 4, del citato disegno di legge finanziaria per il 2008;

§      cap. 7400 (Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa), con uno stanziamento di 10 milioni di euro, invariato rispetto all’assestamento 2007, in attuazione dell’articolo 1, comma 1016, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

I rimanenti 58,2 milioni di euro sono di competenza del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea e si riferiscono ai seguenti capitoli:

§      cap. 7613 (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale), con uno stanziamento di 9 milioni di euro, ridotto di 15 milioni di euro, rispetto all’assestamento 2007, in attuazione dell’articolo 61, comma 5, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256);

§      cap. 7690 (Spese di carattere patrimoniale pr il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle regioni), che autorizza spese per 5,2 milioni di euro, senza variazioni rispetto all’assestamento 2007;

§      cap. 7700 (Spese per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), con uno stanziamento di 43,2 milioni di euro, senza variazioni rispetto all’assestamento 2007;

§      cap. 7710 (Contributi per il miglioramento tecnico ambientale dei servizi di trasporto pubblico sui Laghi d’Iseo e Trasimeno ), che autorizza spese per 0,8 milioni di euro, senza variazioni rispetto all’assestamento 2007.

 

Il Programma 1.7 autorizza spese per 641 milioni di euro, dei quali 385,2 milioni di euro di parte corrente e 255,8 milioni di euro in conto capitale. Gli stanziamenti sono distribuiti su tre macroaggregati.

Le spese di Funzionamento (macroaggregato 1.7.1) ammontano a 9,3 milioni di euro, quasi integralmente di competenza del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea. Il capitolo di importo più elevato è, come sempre, quello relativo alle retribuzioni del personale: cap. 1603 (Stipendi ed altri assegni fissi al personale), con uno stanziamento di 6 milioni di euro, ridotto di 0,9 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007.

Il macroaggregato 1.7.2 – Interventi, interamente di competenza del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, reca uno stanziamento di 375,9 milioni di euro, con un incremento di 48,5 milioni di euro rispetto dal dato assestato 2007. I capitoli di maggior rilevanza sono:

§      il cap. 1800 (Contributi alle imprese armatoriali per la riduzione degli oneri finanziari), con uno stanziamento di 62,9 milioni di euro, ridotto di 4,9 milioni di euro rispetto al dato assestato per il 2007;

Si segnala che l’articolo 61, comma 2, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256) autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2008, 21 milioni di euro per l’anno 2009 e 25 milioni di euro per l’anno 2010 per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime”. Il citato articolo 3 consente al Ministero dei trasporti di concedere alle imprese armatoriali contributi per l’abbattimento del tasso d'interesse in relazione a finanziamenti assunti per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta.

§      il cap. 1880 (Sgravi contributivi e fiscali a favore delle imprese armatoriali), che autorizza spese per 137,2 milioni di euro, con una riduzione di 20,2 milioni di euro;

§      il cap. 1960 (Sovvenzioni, contributi ed erogazioni per ripianamento di oneri derivanti dalla ristrutturazione dei servizi alle società assuntrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale), con uno stanziamento di 173,5 milioni di euro, incrementato di 73,5 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007. Tale incremento deriva dalla somma algebrica di una riduzione di 30 milioni di euro, effettuata in attuazione dell’Allegato 1 alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), il quale elenca le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa, e un incremento di 103,5 milioni di euro in attuazione del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256).

Il macroaggregato 1.7.6 – Investimenti reca spese in conto capitale per 255,8 milioni di euro, con un incremento di 17,6 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007. La quasi totalità degli stanziamenti è attribuita al Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea e precisamente ai seguenti capitoli:

§      cap. 7601 (Contributi per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale), che autorizza spese per 160 milioni di euro, con un incremento di 11,3 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007, in attuazione del citato disegno di legge finanziaria per il 2008;

§      cap. 7602 (Contributi alle imprese di costruzione e di riparazione navale volti a rendere più efficiente l’organizzazione produttiva, a razionalizzare l’assetto impiantistico e a migliorare le condizioni di lavoro), con uno stanziamento di 9,2 milioni di euro e un incremento di 4,8 milioni di euro, in attuazione del citato disegno di legge finanziaria per il 2008;

§      cap. 7607 (Anticipazioni sulle rate di contributi sul credito navale alle imprese armatoriali), con uno stanziamento di 29,9 milioni di euro, aumentato di 1 milione di euro rispetto all’assestamento 2007;

§      cap. 7609 (Contributi pr la demolizione di navi cisterna), con uno stanziamento di 10,8 milioni di euro, invariato rispetto all’assestamento 2007;

§      cap. 7612 (Fondo per favorire la demolizione del naviglio cisterniero obsoleto), con uno stanziamento di 4 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 61, comma 6, del citato disegno di legge finanziaria 2008;

§      cap. 7614 (Contributo alle imprese iscritte negli albi speciali delle imprese navalmeccaniche per la realizzazione di progetti innovativi), con uno stanziamento di 25 milioni di euro, invariato rispetto all’assestamento 2007;

§      cap. 7621 (Spesa rivolta all’attuazione del meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici) di nuova istituzione, con uno stanziamento di 15 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 61, comma 3, del citato disegno di legge finanziaria 2008;

§      cap. 7640 (Fondo per gli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggere in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente), di nuova istituzione, con uno stanziamento di 1 milione di euro, in attuazione dell’articolo 61, comma 7, del citato disegno di legge finanziaria 2008.

 

Gli stanziamenti relativi alla Missione 13 – Diritto alla mobilità presenti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono interamente ricompresi nel Programma 13.8 – Sostegno alla sviluppo del trasporto (corrispondente al programma 9.1 della Tabella 2) ed ammontano a 6.881,9 milioni di euro, dei quali 1.886,1 di parte corrente e 4.995,7 in conto capitale.

Gli stanziamenti di parte corrente sono interamente ricompresi nel macroaggregato 9.1.2 – Interventi all’interno del quale sono posti i seguenti capitoli, entrambi facenti capo al Dipartimento del tesoro:

§      cap. 1711 (Concorso statale nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai comuni impegnati nella ricostruzione dei sistemi ferroviari passanti), che autorizza spese per 33 milioni di euro;

§      cap. 1723 (Spese per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo), con uno stanziamento di 3,8 milioni di euro.

All’interno del macroaggregato 9.1.2 sono inoltre presenti tre capitoli (cap. 1541, cap. 1542 e cap. 1543) relativi a somme da corrispondere all’impresa Ferrovie dello stato S.p.A. a fronte degli obblighi di servizio ad essa spettanti. Tali capitoli, che nel bilancio assestato per il 2007 recavano stanziamenti per complessivi 1.800,7 milioni di euro, erano stati soppressi, nel disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), il quale prevedeva il loro  conferimento nel Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese pubbliche. Poiché l’articolo 141, comma 2, del disegno di legge finanziaria 2008 (A.C. 3256) ha disposto la cessazione degli effetti del citato articolo 1, comma 15, gli stanziamenti del Fondo sono di nuovo confluiti nei capitoli di competenza.

Pertanto, in base alla seconda nota di variazione i menzionati capitoli relativi alle somme da corrispondere all’impresa Ferrovie dello stato S.p.A. recano attualmente i seguenti stanziamenti:

cap. 1541: 1.127 milioni di euro;

cap. 1542: 156,5 milioni di euro;

cap. 1543: 107,6 milioni di euro.

Sempre in attuazione del citato articolo 141, comma 2, del disegno di legge finanziaria 2008 è riconosciuto uno stanziamento di 58,7 milioni di euro sul cap. 1890 (Somma da erogare all’ENAV spa per il pagamento dei servizi resi in condizione di non remunerazione diretta dei costi in applicazione del contratto di servizio).

Fra gli stanziamenti in conto capitale (macroaggregato 9.1.6 – Investimenti), interamente di competenza del Dipartimento del tesoro, rientrano nelle competenze della IX Commissione i seguenti capitoli:

§      cap. 7028 (Somma da erogare per la ricapitalizzazione della società Fincantieri – Cantieri navali S.p.A.), con uno stanziamento di 18,1 milioni di euro, invariato rispetto all’assestamento 2007;

§      cap. 7060 (Concorso nel pagamento delle annualità dei mutui contratti da comuni, consorzi pubblici per i servizi di trasporto e società a prevalente capitale pubblico con la cassa depositi e prestiti per la realizzazione di interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemai innovativi e a parcheggi), che autorizza spese per 30 milioni di euro, senza variazioni rispetto al dato assestato 2007;

§      cap. 7122 (Contributi in conto impianti da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie), con un’autorizzazione di spesa di 1.776 milioni di euro, invariata rispetto all’assestamento 2007;

La tabella F allegata al disegno di legge finanziaria, in attuazione dell’articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che disciplina il finanziamento del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, reca ulteriori stanziamenti di 3.500 milioni di euro per il 2009, di 3.150 milioni di euro per il 2010 e di 10.907,6 milioni di euro per il 2011.

§      cap. 7123 (Contributo in conto impianti da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di opere specifiche), con uno stanziamento di 28,4 milioni di euro e una riduzione di 178,2 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007. Parte di tale riduzione, pari a 171,6 milioni di euro, è dovuta alla cessazione, nell’esercizio 2007, degli interventi di cui agli articoli 1 (soppressione di passaggi a livello) e 3 (potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari) della legge 8 ottobre 1998 n. 354, recante “Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza”;

§      cap. 7124 (Contributi quindicennali concessi a Ferrovie dello stato Spa per la prosecuzione degli interventi relativi al “Sistema di alta velocità/alta capacità” nonché per il finanziamento delle attività preliminari alla realizzazione delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona, incluso il nodo di Verona), con uno stanziamento di 1.500 milioni di euro, incrementato di 900 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007, in attuazione dell’articolo 1, comma 964, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), la quale ha stanziato, per la linea AV/AC Torino-Milano-Napoli, 400 milioni di euro per il 2007, 1.300 milioni di euro per il 2008, 1.600 milioni di euro per il 2009 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2021 (i suddetti importi sono riportati anche nella tabella F, allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008);

§      cap. 7218 (Oneri per capitale ed interessi per l’ammortamento dei mutui contratti dalla regioni per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale), con uno stanziamento di 52 milioni di euro, ridotto di 15,7 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007;

§      cap. 7350 (Annualità quindicennali per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione di opere funzionali al progetto Malpensa 2000), con uno stanziamento di 15,5 milioni di euro, invariato rispetto al dato assestato 2007.

 

2.2. Missione n. 7 – Ordine pubblico e sicurezza

Nell’àmbito della Missione n. 7 (corrispondente al n. 2 della Tabella 16), è interamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti il Programma 7.7 (corrispondente al n. 2.1 della Tabella 16) – Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, con uno stanziamento di competenza di 568,3 milioni di euro di spese correnti, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate per il 2007, di 16,5 milioni di euro, e di 74,6 milioni di euro in conto capitale, con un incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007 di 6 milione di euro. Tali importi sono interamente attribuiti al centro di responsabilità Capitanerie di porto.

Le spese di parte corrente sono in gran parte allocate nel macroaggregato 2.1.1 – Funzionamento con una dotazione di 561 milioni di euro. Nell’ambito di tale macroaggregato i capitoli di maggiore rilevanza sono il cap. 2043 (Stipendi, assegni ed altre indennità mensili previste per legge al personale militare), con 318 milioni di euro, che registra un incremento di 5,9 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007, e il cap. 2050 (Oneri sociali a carico dell’Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare), con 95 milioni di euro, che registra un incremento di 7,4 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007.

Si segnalano inoltre il cap. 2201 (Spese per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l’emergenza e la sicurezza in mare – GMDSS – Global maritime distress and safety system), con uno stanziamento di 6,7 milioni di euro, per il quale l’articolo 62, comma 5, del disegno di legge finanziaria 2008 (A.C. 3256) prevede una riduzione dell’autorizzazione di spesa di 0,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e il cap. 2204 (Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera), con uno stanziamento di 20 milioni di euro, in attuazione dell’articolo articolo 40, comma 1, del citato disegno di legge finanziaria 2008.

Ulteriori stanziamenti di parte corrente, per un importo di 7,3 milioni di euro, sono allocati nel macroaggregato 2.1.3 – Oneri comuni di parte corrente, cap. 2309 (Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa), senza variazioni rispetto al dato assestato 2007.

Lo stanziamento di 74,6 milioni di euro in conto capitale è interamente allocato nel macroaggregato 2.1.6 – Investimenti i cui capitoli di maggiore rilevanza sono il cap. 7847 (Spese per l’adeguamento della componente navale con unità atte ai compiti di vigilanza e soccorso), con 20,5 milioni d euro, il cap. 7848 (Spese per la costruzione di unità navali per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali al di là del limite esterno del mare territoriale), con 18 milioni di euro, entrambi senza variazioni rispetto al dato assestato per il 2007, e il cap. 7853 (Spese per lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera), di nuova istituzione, con uno stanziamento di 5 milioni di euro, in attuazione dell’articolo 40, comma 2, del citato disegno di legge finanziaria 2008.

Si ritiene opportuno segnalare inoltre:

§      il cap. 7852 (Spesa per il potenziamento della componente aereo navale), esposto in tabella F al citato disegno di legge finanziaria 2008, con stanziamenti di 7 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009;

L’articolo 1, comma 1039, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha autorizzato la spesa di 7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle Capitanerie di porto.

§      il cap. 7885 (Contributo per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia costiera), esposto in tabella F al citato disegno di legge finanziaria, con stanziamenti di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

L’articolo 1, comma 978, della citata legge n. 296 del 2006 ha autorizzato un contributo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento e di adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia costiera.

Con riferimento al Corpo delle Capitanerie di porto si segnala che l’articolo 62, comma 3, del menzionato disegno di legge finanziaria riduce, di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, gli oneri finanziari relativi al Corpo delle Capitanerie di porto, di cui alla tab. E allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva, la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, la delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.

2.3. Missione n. 17 – Ricerca e innovazione

Nell’àmbito della Missione n. 17 (corrispondente al n. 3 della Tabella 16), è interamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti il Programma 17.6 (corrispondente al n. 3.1 della Tabella 16) – Ricerca nel settore dei trasporti, con uno stanziamento di competenza di 9,8 milioni di euro di parte corrente, con un incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007 di 12 milioni di euro, e di 28,7 milioni di euro in conto capitale, con un incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007 di 20,4 milioni di euro.

Le spese di parte corrente sono interamente allocate nel macroaggregato 3.1.2 – Interventi, facente capo al Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea. Nell’ambito di tale macroaggregato sono presenti due capitoli:

§      il cap. 1801 (Contributo all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - INSEAN), con 9,8 milioni di euro, che registra un incremento di 8,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007, in attuazione di quanto previsto dalla tabella C, allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256), che autorizza un ulteriore stanziamento di 3 milioni di euro e dell’articolo 76, comma 2, dello stesso disegno di legge finanziaria, che autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per il consolidamento delle basi tecnologiche dell'industria marittima e per l’incremento del ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, da realizzare mediante concessione di contributi all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale – INSEAN.

§      il cap. 1962 (Spese destinate al settore della nautica da diporto per la promozione di trasporti marittimi sicuri), il cui stanziamento di 5,2 milioni di euro, è soppresso in attuazione dell’articolo 62, comma 4, del citato disegno di legge finanziaria 2008 che abroga l’articolo 145, comma 40, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) il quale aveva istituito il fondo per la promozione di trasporti marittimi sicuri.

Lo stanziamento di 28,7 milioni di euro in conto capitale è interamente allocato nel macroaggregato 3.1.6 – Investimenti, assegnato in parte al Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea: cap. 7605: (Contributo all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e al Centro per gli studi di tecnica navale), con uno stanziamento di 16,7 milioni di euro, incrementato di 8,4 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007 e in parte al Dipartimento per i trasporti terrestri, a proposito del quale si segnalano i seguenti capitoli:

§      cap. 7121 (Spese per la ricerca e la formazione in materia di trasporti), di nuova istituzione, in attuazione dell’articolo 76, comma 1, del disegno di legge finanziaria 2008 (A.C. 3256), con uno stanziamento di 2 milioni di euro;

§      cap. 7308 (Spese per la realizzazione di un sistema informativo finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalla strada verso le autostrade del mare), di nuova istituzione, in attuazione dell’articolo 62, comma 5, del citato disegno di legge finanziaria 2008, con uno stanziamento di 10 milioni di euro.

2.4. Missione n. 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

La Missione 32 (corrispondente al n. 4 della Tabella 16), relativa al funzionamento dei Dicasteri, è presente in tutti gli stati di previsione del Bilancio dello Stato. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti si trovano stanziamenti relativi a due programmi della Missione 32: il Programma 32.2 (corrispondente al n. 4.1 della Tabella 16) – Indirizzo politico e il Programma 32.3 (corrispondente al n. 4.1 della Tabella 16) – Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.

Il Programma 4.1, interamente facente capo al Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, prevede uno stanziamento di competenza di 9,9 milioni di euro di parte corrente, con un incremento di 0,2 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007, e di 48.637 euro in conto capitale, con una riduzione di mille euro rispetto al dato assestato 2007.

Le spese di parte corrente sono interamente allocate nel macroaggregato 4.1.1 – Funzionamento, i cui capitoli di maggiore rilevanza sono il cap. 1003 (Competenze fisse e accessorie agli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari), con 2,4 milioni di euro, che registra un incremento di 0,2 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007, il cap. 1007 (Stipendi ed altri assegn fissi al personale), con 3,4 milioni di euro, con una riduzione di 36.227 euro rispetto al dato assestato 2007 e il cap. 1014 (Oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), con 1,9 milioni di euro, con un incremento di 0,2 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007.

Il Programma 4.2, interamente facente capo al Dipartimento trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti, prevede uno stanziamento di competenza di 67 milioni di euro, di cui 28,4 milioni di euro di parte corrente e 38,6 milioni euro in conto capitale.

All’interno di tale programma, il macroaggregato 4.2.1 – Funzionamento prevede spese per 20,2 milioni di euro, con una riduzione di 2,6 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007. I capitoli di maggior rilevanza nell’àmbito di questo macroaggregato sono il cap. 1175 (Stipendi ed altri assegni fissi al personale), con uno stanziamento di 13,3 milioni di euro, aumentato di 0,3 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007, e il cap. 1199 (Oneri sociali a carico dell’amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), con 4 milioni di euro e un incremento di 0,1 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007.

Nel macroaggregato 4.2.3 – Oneri comuni di parte corrente sono allocate spese per 8,2 milioni di euro, con una riduzione di 1,7 milioni di euro rispetto al dato assestato 2007. Nel macroaggregato è presente il solo cap. 1417 (Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali).

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, il macroaggregato 4.2.6 – Interventi prevede stanziamenti per 38,6 milioni di euro, con un incremento di 14,9 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007. Il capitolo di maggior rilevanza nell’àmbito di questo macroaggregato è il cap. 7124 (Annualità quindicennali per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati) con uno stanziamento di 38,1 milioni di euro e un incremento di 15,1 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007.


3. I residui e le autorizzazioni di cassa

Lo stato di previsione, a legislazione vigente, del Ministero dei trasporti riporta anche i dati relativi alla consistenza presunta dei residui al 1° gennaio 2008: 2.251,7 milioni di euro, di cui 1.303,3 milioni di euro di parte corrente e 948,4 milioni di euro in conto capitale.

La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alla previsioni di competenza per il 2008 (pari, come si ricorda a 4.470,7 milioni di euro), a determinare il volume della massa spendibile (pari quindi a 6.722,5 milioni di euro), presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nello stato di previsione, pari a 5.051,6 milioni di euro.

La stima delle autorizzazioni di cassa è stata compiuta dal Governo attraverso un esame analitico delle varie componenti di bilancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di realizzabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenendo conto dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nell’anno 2007 possono influenzare il volume dei pagamenti.

Data una massa spendibile di 6.722,5 milioni di euro ed autorizzazioni di cassa pari a 5.051,6 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione risulta del 75,14% (superiore a quello calcolato in sede di disegno di legge di bilancio dell’anno precedente, pari al 67,41%).


 

Ministero delle Comunicazioni

Lo stato di previsione per l’anno finanziario 2008

1. Il bilancio di competenza

L’attuale Ministero delle Comunicazioni si è costituito a seguito di progressivi interventi normativi succedutisi dal 1994 ad oggi che hanno modificato l’assetto originario dell’ex Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. In base al Dlgs. 30 dicembre 2003, n. 366[34], che ha da ultimo riordinato la struttura ministeriale, il Ministero a tutt’oggi si articola in 6 uffici centrali di livello dirigenziale generale (segretariato generale e cinque direzioni generali) ed in 16 ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. L’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione opera nell’ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza.

Le competenze di ciascun centro di responsabilità sono disciplinate da D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176[35] mentre l’articolazione interna del Segretariato e delle Direzioni generali e i compiti degli Ispettorati sono stabiliti con D.M. 16 dicembre 2004[36] da ultimo modificato dal DM. 22 marzo 2006[37].

Al Ministero delle Comunicazioni sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni.

 

Lo stato di previsione per il 2008 del Ministero delle comunicazioni (Tabella 11), reca una spesa complessiva in termini di competenza, di 350,6 milioni di euro,pari allo 0,048% delle spese finali del bilancio dello Stato (733.397,4 milioni di euro).

 

Le spese correnti ammontano a 251,5 milioni di euro così ripartiti:

§         75 milioni di euro destinati al macroaggregato Funzionamento;

§         170,6 milioni di euro destinati al macroaggregato Interventi;

§         5.9 milioni di euro destinati al macroaggregato Oneri di parte corrente;

Le spese in conto capitale ammontano a 99 milioni di euro, tutti destinati a Investimenti. 60 milioni sono destinati a contributi alle imprese per investimenti.

 

L’autorizzazione di cassa è pari a 360,7 milioni di euro.

 

La consistenza presunta dei residui passivi al 1° gennaio 2008 è valutata complessivamente in 176,2 milioni di euro.

 

Stanziamenti pari a 1075,6 milioni di euro per il settore delle Comunicazioni insistono anche sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: 657,9 milioni di euro sono destinati rispettivamente al Programma 15.3 - Servizi postali e telefonici e 417,7 milioni di euro al Programma 15.4 - Sostegno all’editoria (v. infra cap. 2.1. Missione n. 15 – Comunicazioni).

 

Il Ministero delle Comunicazioni si articola in otto Centri di responsabilità amministrativa:

§      Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;

§      Segretariato generale;

§      Direzione generale per la gestione delle risorse umane;

§      Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

§      Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

§      Direzione generale regolamentazione del Settore Postale;

§      Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione;

§      Direzione generale per la Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative.

2. Analisi per Missioni

In attuazione di quanto previsto dalla legge 94/1997[38], la circolare n. 21 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007 ha disposto modifiche rilevanti nella struttura di classificazione del bilancio e della legge finanziaria. La nuova struttura di bilancio risulta incentrata sulle finalità (missioni) piuttosto che sui centri di responsabilità, gestori delle risorse.

Essa presenta dunque un'articolazione per missioni e programmi (34 missioni e 167 programmi) che, sebbene inserita nella tradizionale suddivisione in stati di previsione di spesa per dicastero, è in grado di garantire una più immediata e chiara individuazione di funzioni omogenee, in vista peraltro dell'avvio di quel programma di revisione della spesa pubblica (spending review) di cui alla finanziaria 2007.

Le missioni in cui è suddiviso il Bilancio dello Stato rappresentano le grandi finalità perseguite con la spesa pubblica, le quali sono concretamente realizzate attraverso uno o più programmi di spesa.

I programmi risultano frazionati in macroaggregati,rappresentativi delle nuove unità previsionali di base sottoposte al voto parlamentare.

Ne consegue che i centri di responsabilità e i dispositivi normativi di autorizzazione della spesa possono comparire anche all'interno di più missioni e/o programmi.

 

Gli stanziamenti di competenza del bilancio 2008 del Ministero delle Comunicazioni rientrano nelle seguenti cinque Missioni:

§      Missione n. 15 - Comunicazioni: 277,9 milioni di euro (79,3% degli stanziamenti del Ministero e 20,6% degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione);

§      Missione n. 17 – Ricerca e innovazione: 8,4 milioni di euro (2,4% degli stanziamenti del Ministero e 0,2% degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione);

§      Missione n. 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente: 0,9 milioni di euro (0,3% degli stanziamenti del Ministero e 0,05% degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione);

§      Missione n. 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche: 57,5 milioni di euro (16,4% degli stanziamenti del Ministero e 2% degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione).

§      Missione n. 33 – Fondi da ripartire: 5,9 milioni di euro (1,7% degli stanziamenti del Ministero e 0,03% degli stanziamenti del Bilancio dello Stato relativi a detta Missione).

 

2.1. Missione n. 15 – Comunicazioni

 

Come anticipato, la Missione 15 (corrispondente al n. 11 della Tabella 2) è presente anche nello stato di previsione del Ministero dell’economia: ad essa sono destinati complessivi 1075,6 milioni di euro: 657,9 milioni sono destinati al Programma 15.3 - Servizi postali e telefonici ed integralmente attribuiti al Dipartimento del tesoro: di essi 403,6 milioni di euro a titolo di somme da erogare a Poste Italiane Spa, per lo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali ivi compresi gli importi afferenti gli anni pregressi (cap. 1502, macroaggregato Interventi).

 

Alla Missione 15 (corrispondente al n. 1 della Tabella 11) lo stato di previsione del Ministero delle Comunicazioni assegna 277,9 milioni di euro. Le risorse sono destinate a realizzare i seguenti programmi:

§      Programma 15.1 (n. 1.1 della tabella 11) - Radiodiffusione sonora e televisiva;

§      Programma 15.2 (n. 1.2 della tabella 11) - Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche;

§         Programma 15.3 (n. 1.3 della tabella 11) – Servizi postali e telefonici.

 

Il Programma 1.1 Radiodiffusione sonora e televisiva, interamente di competenza del Ministero dei delle Comunicazioni, prevede spese per  227,4 milioni di euro. 164 milioni di euro sono destinati per Interventi. La maggior parte (225,9 milioni di euro) è assegnata alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione: 153,7 milioni di euro per contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (macroaggregato Interventi, cap. 3121); 60 milioni di euro per il Fondo per il passaggio al digitale (macroaggregato Investimenti, cap. 7596).

Il Programma 1.2 Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche, interamente di competenza del Ministero delle Comunicazioni, prevede spese per 47,6 milioni di euro. La maggior parte dei fondi (30 milioni di euro) è destinata al Segretariato generale per spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione (cap. 7230 macroaggregato Investimenti).

Il Programma 1.3 Servizi postali e telefonici prevede spese per 2,9 milioni di euro quasi interamente destinati (2,2 milioni di euro) al funzionamento della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.

2.2. Missione n. 17 – Ricerca e innovazione

La Missione n. 17 (corrispondente al n. 2 della Tabella 11), è presente oltre che nello stato di previsione del Ministero delle Comunicazioni in quello del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del Lavoro, del Ministero della Pubblica istruzione, del Ministero dell’Ambiente.

Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, i fondi sono interamente destinati alla realizzazione del Programma 17.1 (n. 2.1 della tabella 11) – Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato - iscritto nello stato di previsione del solo Ministero delle Comunicazioni. Per esso è infatti previsto uno stanziamento pari a 8,4 milioni di euro. La maggior parte di essi (5,3 milioni di euro) risultano assegnati all’Istituto superiore Comunicazioni e tecnologie dell’informazione: 3,1 milioni di euro a titolo di funzionamento, 2,1 milioni di euro a titolo di spese per la ricerca scientifica (cap. 7931 macroaggregato Investimenti). Ulteriori 3,1 milioni di euro sono assegnati al Segretariato generale a titolo di spese per lo sviluppo ed il potenziamento della ricerca nel campo delle comunicazioni (cap. 7220 macroaggregato Investimenti).

2.3. Missione n. 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La Missione n. 18 (corrispondente al n. 3 della Tabella 11), è presente oltre che nello stato di previsione del Ministero delle Comunicazioni in quello del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’ambiente.

Le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero delle Comunicazioni sono pari a 0,9 milioni di euro, tutte assegnate al Programma 18.3 (n. 3.1 della tabella 11) - Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento. Risultano destinate alla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico 674 mila euro, per la maggior parte a titolo di funzionamento.

2.4. Missione n. 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

La Missione 32 (n. 4 della Tabella 11), concernente il funzionamento dei Dicasteri, è presente in tutti gli stati di previsione del Bilancio dello Stato.

In quello del Ministero delle Comunicazioni ad essa sono destinati 57,5 milioni di euro. I fondi finanziano due programmi:

§         Programma 32.2 (n. 4.1 della tabella 16) – Indirizzo politico;

§         Programma 32.3 (n. 4.2 della tabella 16) – Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.

La maggior parte delle risorse 49,3 milioni sono assegnate al programma 32.3. Di essi 39,2 milioni spettano alla Direzione generale per la gestione delle risorse umane (macroaggregato Funzionamento).

 

2.5 Missione n. 33 – Fondi da ripartire

 

La Missione n. 33 (n. 5 della Tabella 11), concernente Fondi da ripartire, è presente, al pari della precedente, in tutti gli stati di previsione del Bilancio dello Stato.

In quello del Ministero delle Comunicazioni risultano stanziati 5,9 milioni di euro, integralmente destinati alla realizzazione del Programma 33.1 (n. 5.1 della Tabella 11) - Fondi da assegnare ed attribuiti alla Direzione generale per la gestione delle risorse umane.

 

3. I residui e le autorizzazioni di cassa

La consistenza presunta dei residui passivi al 1° gennaio 2008 è stata valutata complessivamente in 176,2 milioni di euro di cui 124,9 per le unità previsionali di parte corrente e 51,3 milioni per le unità previsionali di conto capitale (v. cap.3). Si ricorda che si tratta di una valutazione provvisoria, condizionata dal concreto evolvere della gestione 2007.

Rispetto al volume dei residui al 1° gennaio 2007 risultante dal rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2006, emerge un decremento pari a 28,4 milioni di euro.

La consistenza presunta dei residui concorre, insieme alla previsioni di competenza per il 2008 (350,6 milioni di euro), a determinare il volume della massa spendibile (pari quindi a 526,8 milioni di euro), presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nello stato di previsione.

 

La stima delle autorizzazioni di cassa è stata compiuta dal Governo attraverso un esame analitico delle varie componenti di bilancio, tenendo conto della loro specifica natura, del tasso di realizzabilità di ciascuna anche alla luce di quello registrato in precedenti esercizi, dei particolari fattori legislativi e amministrativi in grado di influenzare, nell’anno 2007, il volume dei pagamenti. Naturalmente tale stima resta subordinata al verificarsi delle ipotesi di pagamento fatte per il 2007. Ad eventuali scostamenti può porsi rimedio con il ricorso al Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all’art. 9 legge 468/1978 ovvero in sede di assestamento.

Data una massa spendibile pari a 526,8 milioni di euro ed autorizzazioni di cassa di 360,7 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione risulta pari al 68%.

 

Le tabelle del disegno di legge finanziaria 2008

Nel presente paragrafo sono esposti gli interventi presenti nelle tabelle del disegno di legge finanziaria di interesse della IX Commissione.

1. Le tabelle A e B

Le tabelle A e B prevedono rispettivamente gli accantonamenti per il Fondo speciale di parte corrente e per il Fondo speciale in conto capitale, per il finanziamento dei provvedimenti di legge che saranno approvati nel corso dell'esercizio 2008.

Si ricorda che nel disegno di legge finanziaria 2008, come già nelle precedenti leggi finanziarie, l'indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente e in conto capitale reca solo la menzione del Ministero interessato e del relativo accantonamento, senza precisazione del provvedimento (o dei provvedimenti) per cui viene disposto l'accantonamento.

 

La tabella A del disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede, per il Ministero dei trasporti, un accantonamento di 5,4 milioni di euro per il 2008, di 7,3 milioni di euro per il 2009 e di 10,1 milioni di euro per il 2010. Non sono previsti accantonamenti per il Ministero delle comunicazioni.

Le tabella B non reca accantonamenti né per il Ministero dei trasporti, né per il Ministero delle comunicazioni.

2. La tabella C

La tabella C indica gli stanziamento autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

La tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 reca quantificazioni riguardanti le seguenti leggi di interesse della IX Commissione:

 

Ministero dei trasporti

§      Legge n. 721 del 1954, “Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto”, Macroaggregato 2.1.1 - Funzionamento - cap. 2121 (Anticipazioni alle Capitanerie di porto per sopperire alle momentanee deficienze di cassa): sono stanziati 5,906 milioni di euro per il 2008 e 5,990 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

§      Legge n. 267 del 1991 (articolo 2, comma 1), “Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di conversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante”, Macroaggregato 2.1.1 – Funzionamento cap. 2179 (Manutenzione ed esercizio di mezzi operativi e spese per attrezzature tecniche, destinati alla vigilanza sulla pesca): sono stanziati 1,984 milioni di euro per il 2008 e 1,996 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

§      Legge n. 549 del 1995 (articolo 1, comma 43), “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, Macroaggregato 1.4.2 – Interventi cap. 1952 (Somme da erogare a enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi): sono stanziati 0,336 milioni di euro per il 2008 e 0,342 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

§      D.L. n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3), “Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei”, Macroaggregato 1.7.2 – Interventi cap. 1850 (Contributo al “Centro internazionale radio-medico C.I.R.M.”): sono stanziati 0,614 milioni di euro per il 2008 e 0,626 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

§      D.Lgs. n. 250 del 1997, (articolo 7) ”Istituzione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)”, Macroaggregato 1.4.2 – Interventi cap. 1921 (Somme da trasferire all’Ente nazionale per l’aviazione civile): sono stanziati 61,410 milioni di euro per il 2008 e 62,596 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

§      Legge n. 267 del 2002 (articolo 1, comma 2), “Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)”, Macroaggregato 3.1.2 – Interventi cap. 1801 (Contributo all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - INSEAN): sono stanziati 6,838 milioni di euro per il 2008 e 6,912 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

Ministero dell’economia e delle finanze

§      Legge n. 128 del 1998, articolo 23, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”: Macroaggregato 9.1.2 – Interventi cap. 1723 (Spese di funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo): sono stanziati 3,762 milioni di euro per il 2008 e 3,834 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

§      Legge n. 249 del 1997, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, Macroaggregato 11.2.2 – Interventi –cap. 1575 (Spese di funzionamento dell’ufficio per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni): sono stanziati 3,838 milioni di euro per 2008 e 3,912 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

3. La tabella D

La tabella D indica il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno all’economia classificati tra le spese in conto capitale

Per i settori di competenza della IX Commissione non sono presenti stanziamenti nella tabella D allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008.

4. La tabella E

La tabella E contiene le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte.

La tabella E allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 non contiene alcuna variazione.

5. La tabella F

La tabella F contiene la rimodulazione delle quote di spesa già autorizzate da leggi pluriennali, ossia le leggi che hanno una durata determinata per più anni e recano le relative autorizzazioni di spesa, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 e successivi, questi ultimi in un'unica posta.

Con la tabella F quindi non è possibile modificare il totale complessivo degli stanziamenti previsti dalle leggi di spesa, ma esclusivamente rimodularne le relative quote annuali, come spostare ad un anno o più anni successivi uno stanziamento.

 

Nel disegno di legge finanziaria per il 2008, le rimodulazioni relative a provvedimenti finanziati di interesse per i settori di competenza della IX Commissione sono le seguenti:

 

Ministero dei trasporti

§      Legge n. 194 del 1998, “Interventi nel settore dei trasporti”:

-       articolo 2, comma 5: Macroaggregato 1.6.6 – Investimenti - cap. 7250 (Contributi per l’acquisto e la sostituzione di autobus e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone): sono stanziati in favore delle regioni a statuto ordinario 60,509 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e 181,110 milioni di euro per l’anno 2011;

-       articolo 2, comma 10: sullo stesso capitolo sopra indicato sono stanziati in favore della regione Sicilia 0,516 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e 1,032 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

§      Legge n. 296 del 2006, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)”:

-       articolo 1, comma 978: Macroaggregato 2.1.6 – Investimenti - cap. 7885 (Contributo per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle Capitanerie di porto – guardia costiera): sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

-       articolo 1, comma 1016: Macroaggregato 1.6.6 – Investimenti - cap. 7400 (Spese per il completamento di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa): sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

-       articolo 1, comma 1031: Macroaggregato 1.6.6 – Investimenti - cap. 7251 (Fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale): sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

-       articolo 1, comma 1035: Macroaggregato 1.1.6 – Investimenti - cap. 7391 (Spese per l’attuazione, la valutazione di efficacia e l’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale): sono stanziati 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

-       articolo 1, comma 1036: Macroaggregato 1.1.6 – Investimenti - cap. 7392 (Spese per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale): sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

-       articolo 1, comma 1038: Macroaggregato 1.5.6 – Investimenti - cap. 7140 (Ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili): sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

-       articolo 1, comma 1039: Macroaggregato 2.1.6 – Investimenti - cap. 7852 (Spesa per il potenziamento della componente aereo navale delle Capitanerie di porto): sono stanziati 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

-       articolo 1, comma 1046: Macroaggregato 1.6.6 – Investimenti - cap. 7613 (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale): sono stanziati 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

Ministero dell’economia e delle finanze

§      D.L. n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione”

-       articolo 10, comma 1: Macroaggregato 9.1.6 – Investimenti - cap. 7123 (Contributo in conto impianti da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di opere specifiche): sono stanziati 1,808 milioni di euro per il 2008.

§      Legge n. 266 del 2005, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2006)”:

-       articolo 1, comma 84: Macroaggregato 9.1.6 – Investimenti - cap. 7124 (Contributi quindicennali concessi a Ferrovie dello stato Spa per la prosecuzione degli interventi relativi al “Sistema di alta velocità/alta capacità” nonché per il finanziamento delle attività preliminari alla realizzazione delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona, incluso il nodo di Verona): sono stanziati complessivamente 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, 2.100 milioni di euro per il 2011-2020 e 1.950 milioni di euro per il 2021: lo stanziamento per il 2008 si riferisce per 185 milioni di euro alla prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e per 15 milioni di euro alla copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

-       articolo 1, comma 86: Macroaggregato 9.1.6 – Investimenti - cap. 7122 (Contributi in conto impianti da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie): sono stanziati 176 milioni di euro per il 2008, 3.500 milioni di euro per il 2009, 3.150 per il 2010 e 10.907,596 milioni di euro per il 2011.

§      Legge n. 296 del 2006, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)”:

-       articolo 1, comma 964: Macroaggregato 9.1.6 – Investimenti - cap. 7124 (Contributi quindicennali concessi a Ferrovie dello stato Spa per la prosecuzione degli interventi relativi al “Sistema di alta velocità/alta capacità” nonché per il finanziamento delle attività preliminari alla realizzazione delle linee AV/AC Milano-Genova e Milano-Verona, incluso il nodo di Verona): sono stanziati 1.300 milioni di euro per il 2008, 1.600 milioni di euro per il 2009 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2021, per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» della linea Torino-Milano-Napoli;

-       articolo 1, comma 965: Macroaggregato 9.1.6 – Investimenti - cap. 7123 (Contributo in conto impianti da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di opere specifiche): sono stanziati 24 milioni di euro per il 2008;

-       articolo 1, comma 974: Macroaggregato 9.1.6 – Investimenti - cap. 7122 (Contributi in conto impianti da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie): sono stanziati 1.600 milioni di euro per il 2008.

 

Ministero delle comunicazioni

§      Legge n. 289 del 2002, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)”:

-       articolo 61, comma 1: Macroaggregato 1.2.6 – Investimenti - cap. 7230 (Spese per lo sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione): sono stanziati 30 milioni di euro per il 2008.

§      Legge n. 296 del 2006, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)”:

-       articolo 1, comma 927: Macroaggregato 1.1.6 – Investimenti - cap. 7596 (Fondo per il passaggio al digitale): sono stanziati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2008 e 2009.

 

 

 


 

Articoli della legge finanziaria
di interesse della IX Commissione

 


 

 Articolo 10
(Trasporto pubblico locale)

 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2008.

2. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinata per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni al fine di garantire l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione, per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

3. Le risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per l'acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

6. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 2, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 2.

7. Le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

 

 

L’articolo 10, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2008. Il fondo è destinato a sostenere il processo di riforma del settore.

 

La riforma dei trasporti pubblici locali (TPL) è stata avviata dal D.Lgs. n. 422/1997, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 400/1999 e da ulteriori disposizioni. A tale revisione del settore il legislatore ha provveduto in occasione del riassetto generale dell’organizzazione amministrativa centrale, disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il D.Lgs. 422/1997 ha disciplinato il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale ed ha fissato i criteri di organizzazione dei servizi medesimi.

Le funzioni delegate alle regioni riguardano l'intero comparto del servizio di trasporto, comprese le ferrovie di interesse regionale e locale. Le competenze conferite sono essenzialmente di carattere programmatorio, amministrativo e finanziario.

Al conferimento e all’attribuzione delle relative risorse si provvede, previo accordo di programma tra Ministero dei trasporti e regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati ed il Ministro del tesoro. E’ demandata ad apposite leggi regionali la puntuale individuazione delle funzioni conferite.

La regione è dunque individuata come unico soggetto regolatore di tutto il comparto. Ad essa è attribuita una doppia responsabilità, pianificatoria e finanziaria. In ossequio al principio di sussidiarietà, le regioni sono peraltro tenute a conferire a province, comuni ed enti locali le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano un unitario esercizio a livello regionale; gli enti locali godono peraltro di competenza residuale.

 

Il comma 2 ripartisce la disponibilità del fondo di cui al comma 1 destinando:

§       220 milioni di euro all’adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni per garantire l’attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell’inflazione;

§       150 milioni di euro al fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, istituito dall’art. 1, comma 1031 della legge finanziaria 2007;

§       130 milioni di euro al finanziamento dei contributi alle operazioni di mutuo contratte, da enti locali e soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi contemplati dalla medesima legge in vista dello sviluppo, nelle aree urbane, dei sistemi di trasporto pubblico ed in particolare dei sistemi di trasporto rapido di massa e di tranvie veloci, contributi previsti dall’art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

Il comma 3 dispone che alla ripartizione dei 220 milioni di euro, destinati dal comma 2 all’adeguamento dei trasferimenti statali, si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome.

 

Il comma 4 destina, a decorrere dal 2008, 4 milioni di euro al Ministero dei trasporti, affinché possano essere riattivati, in via d’urgenza, i lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti all’apertura di procedimenti tesi al riesame, da parte della Corte di giustizia europea, delle procedure contrattuali.

 

Il comma 5 integra l’articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007, disponendo che il fondo istituito per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, sia finalizzato anche all’acquisto di elicotteri destinati a garantire collegamenti con isole minori interessate da fenomeni di pendolarismo.

 

L’articolo 1 comma 1031 della legge 296/2006 istituisce un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, il cui ammontare è fissato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato a:

-          realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione del trasporti;

-          favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani attraverso il miglioramento del servizio offerto dal trasporto pubblico locale.

Il fondo è destinato, nella misura massima del 75 per cento, all’acquisto di:

a)       veicoli ferroviari per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. e dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a., di cui, rispettivamente agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 422/1997;

b)       veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c)       autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

 

Il medesimo comma stabilisce inoltre un vincolo di utilizzo delle risorse del fondo, riservandone almeno il 50 per cento all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b).

 

Il comma 6 destina le risorse di cui al comma 2 (130 milioni di euro per il finanziamento dei contributi previsti dall’art. 9, legge 26 febbraio 1992, n. 211, alle operazioni di mutuo contratte da enti locali e soggetti attuatori per lo sviluppo, nelle aree urbane, dei sistemi di trasporto pubblico ed in particolare dei sistemi di trasporto rapido di massa e di tranvie veloci):

§       al completamento delle opere in corso di realizzazione, in misura non superiore al 20 per cento;

§       al finanziamento di nuovi interventi, subordinatamente all’esistenza di parcheggi di interscambio ovvero alla loro realizzazione, finanziabile con le medesime risorse.

 

Il comma 7 dispone che l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento del rinnovo del contratto di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355[39], avvenga secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16[40], per la ripartizione di risorse destinate al rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007.

 

In applicazione dell'intesa sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra i rappresentanti delle associazioni datoriali ed i sindacati in data 18 novembre 2004, l’art. 1 comma 3 del D.L. 16 del 2005, ha previsto che le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 2 (260 milioni di euro annui a decorrere dal 2005) per il finanziamento della spesa relativa al rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007 del trasporto pubblico locale, sono assegnate a regioni e province autonome con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni: la ripartizione è effettuata con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi derivanti dal rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale sono escluse dal patto di stabilità interno.

L'articolo 1, comma 1231 della legge finanziaria 2007, ha novellato il comma 3 in esame, aggiungendo alle aziende di trasporto pubblico locale anche le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 - alla data del 30 novembre 2004.

 

Il comma 8 contiene una disposizione di carattere fiscale, prevedendo che spetta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro.

La detrazione spetta purché le medesime spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo; la detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone a carico (indicate nell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986) che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12 – che abbiano cioè un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

La relazione tecnica precisa che la legislazione vigente non prevede la detraibilità delle spese in oggetto e valuta un effetto di gettito negativo di 93 milioni di euro, in termini di competenza, per l'anno 2008 e, in termini di cassa, pari a -163 milioni di euro nel 2009 e +70 milioni di euro nel 2010.

 

 


Articolo 11
(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici)

 

1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 

L’articolo 11 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con la finalità di favorire processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Si tratta in particolare dei centri storici di:

-        Firenze;

-        Roma;

-        San Gimignano;

-        Siena;

-        Napoli;

-        Pienza;

-        Urbino.

 

Secondo la Convenzione riguardante la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972, per patrimonio culturale si intende “un monumento, un gruppo di edifici o un sito di valore storico, estetico, archeologico, scientifico, etnologico o antropologico”; il “patrimonio naturale”, indica rilevanti caratteristiche fisiche, biologiche e geologiche ovvero l'habitat di specie animali e vegetali in pericolo e aree di particolare valore scientifico ed estetico.

Un Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO è dunque un luogo specifico che, in base a criteri precisi, risulta di eccezionale importanza, sia naturale sia culturale, per il patrimonio comune dell'umanità. Il programma internazionale dei patrimoni dell'umanità (World Heritage Fund) amministrato dall'UNESCO, ha lo scopo di catalogare, indicare e preservare tali siti attraverso finanziamenti erogati a determinate condizioni.

Attualmente la lista è composta da un totale di 830 siti (644 beni culturali, 162 naturali e 24 misti) presenti in 138 Nazioni del mondo. Attualmente l'Italia è la nazione che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, seguita dalla Spagna e dalla Cina.

 

I siti italiani Patrimonio dell’umanità sono:

-          Arte Rupestre della Val Camonica 1979;

-          Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo di Leonardo da Vinci, Milano 1980;

-          centro storico di Firenze 1982;

-          Venezia e la sua Laguna – 1987;

-          Pisa, Piazza del Duomo – 1987;

-          centro storico di San Gimignano – 1990;

-          i Sassi di Matera – 1993;

-          Vicenza e Ville del del Palladio in Veneto – 1994;

-          centro storico di Siena – 1995;

-          centro storico di Napoli – 1995;

-          insediamento industriale di Crespi d'Adda – 1995;

-          Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po – 1995;

-          Castel del Monte – 1996;

-          Trulli di Alberobello – 1996;

-          monumenti paleocristiani di Ravenna – 1996;

-          centro storico di Pienza – 1996;

-          Reggia di Caserta, il Parco, l'acquedotto Vanvitelli e il Complesso di San Leucio – 1997;

-          Residenze Sabaude a Torino – 1997;

-          Padova, l'Orto botanico – 1997;

-          Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) – 1997;

-          Cattedrale, Torre Civica e Piazza grande di Modena – 1997;

-          aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata – 1997;

-          Costiera Amalfitana – 1997;

-          area Archeologica di Agrigento – 1997;

-          Piazza Armerina e Villa romana del Casale – 1997;

-          Villaggio Nuragico di Barumini – 1997;

-          Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diano, Salerno – 1998;

-          centro storico di Urbino – 1998;

-          zona Archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia – 1998;

-          Villa Adriana (Tivoli) – 1999;

-          Isole Eolie – 2000;

-          Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani – 2000;

-          città di Verona – 2000;

-          Villa d'Este (Tivoli) – 2001;

-          città Barocche della Val di Noto (Palazzolo Acreide, Caltagirone, Catania, Militello in Val di Catania, Modica, Noto, Ragusa e Scicli) – 2002;

-          Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia – 2003;

-          Val d'Orcia – 2004;

-          necropoli etrusca di Cerveteri e Tarquinia – 2004;

-          Siracusa e la necropoli rupestre di Pantalica – 2005;

-          Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli – 2006.

Italia/Santa Sede:

-          Centro storico di Roma, le Proprietà della Santa Sede che godono dei diritti di extraterritorialità e San Paolo Fuori le Mura - 1980,1990.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si veda il paragrafo Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativo all’articolo 10.

 

 


Articolo 40
(Sicurezza della navigazione)

 

1. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

2. Al fine di sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

 

L'articolo 40 prevede alcuni stanziamenti in favore del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per garantirne il funzionamento, l’espletamento dei compiti operativi di vigilanza e controllo, lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione.

Il comma 1 autorizza per l’anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo istituito per le esigenze di funzionamento del Corpo dall’articolo 1, comma 1331, della legge finanziaria 2007. Le risorse sono destinate a sostenerne il funzionamento e l’espletamento dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali.

I fondi sono ripartiti con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.

Il comma 2 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, 10 milioni di euro per l’anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 allo scopo di sviluppare la componente aeronavale e i sistemi di comunicazione del medesimo Corpo.

 

Il richiamato comma 1331 della finanziaria 2007 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un Fondo di parte corrente, con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

La legge 296/2006 destina peraltro al Corpo delle capitanerie di porto ulteriori stanziamenti, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il potenziamento della componente aereonavale (comma 1039).

Per completezza si ricorda che il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della sua opera, fra cui il Ministero dei Trasporti che dal 1994 svolge le funzioni collegate all'uso del mare per le attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto, precedentemente svolte dal Ministero della marina mercantile.

Le principali linee di attività del Corpo sono:

-    sicurezza della navigazione, con controlli ispettivi sistematici su tutto il naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto e, attraverso l’attività di Port State Control, anche sul naviglio mercantile estero che scala nei porti nazionali;

-    ricerca e soccorso in mare;

-    protezione dell’ambiente marino, in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

-    controllo sulla pesca marittima, in rapporto di dipendenza funzionale con il Ministero per le politiche agricole e forestali;

-    amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di formazione del personale marittimo, di iscrizione del naviglio mercantile e da pesca, di diporto nautico, di contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;

-    polizia marittima (cioè polizia tecnico-amministrativa marittima), comprendente la disciplina della navigazione marittima e la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità nazionale, il controllo del traffico marittimo, la manovra delle navi e la sicurezza nei porti, le inchieste sui sinistri marittimi, il controllo del demanio marittimo, i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.

Ulteriori funzioni sono svolte in rapporto di dipendenza funzionale dal Ministero della difesa (arruolamento personale militare), dal Ministero dei beni culturali e ambientali (archeologia subacquea), dal Ministero dell’interno (controlli in materia di immigrazione), dal Ministero di grazia e giustizia e dal Dipartimento della protezione civile.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Politica portuale europea

Il 18 ottobre 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione[41] con la quale presenta un piano d’azione inteso a promuovere un sistema portuale efficiente a livello comunitario (COM(2007)616) in grado di fronteggiare le sfide che oggi si registrano in questo settore costituite, tra l’altro, dall’evoluzione tecnologica caratterizzata dal ricorso sempre più frequente alle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni con la conseguente necessità di una più adeguata formazione del personale.

Fra le misure individuate dal piano d’azione al fine di favorire la creazione di una politica portuale europea figurano:

-        il miglioramento dell’interfaccia tra la nave e la terraferma grazie all’applicazione di sistemi di identificazione automatica delle navi e di scambi di dati sulla sicurezza marittima basati sul ricorso alle nuove tecnologie quali SafeSeaNet[42], AIS(Automatic Identification System) e LRIT (Long-range Identification and Tracking);

-        la semplificazione delle procedure amministrative e doganali per i servizi marittimi intracomunitari mediante lo sviluppo di operazioni on-line basate sul ricorso alle nuove tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni – settore nel quale la Commissione intende presentare orientamenti nel 2009 -e la creazione di uno sportello unico per il trattamento dei dati;

-        il miglioramento dell’efficienza dei porti anche avvalendosi delle possibilità offerte dai programmi di ricerca comunitari e, in particolare, dal settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE.

Sicurezza della navigazione

Il 23 novembre 2005 la Commissione ha presentato il terzo pacchetto di misure legislative in materia di sicurezza marittima (cosiddetto pacchetto Erika III)[43], che comprende, tra l’altro, una proposta di direttiva intesa a modificare la direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione (COM(2005)589).

L’obiettivo della proposta è quello di rafforzare il sistema comunitario di controllo del traffico navale mediante una stretta cooperazione negli scambi di informazione, in particolare per quanto riguarda i prodotti trasportati dalle navi. La Commissione, a tal fine, intende tenere conto dei risultati positivi ottenuti grazie all’applicazione di nuovi dispositivi tecnici quali i sistemi di identificazione automatica delle navi (AIS – Automatic Identification System). Le modifiche sono volte, in particolare, ad integrare nella direttiva 2002/59/CE i princìpi definiti in occasione di lavori congiunti tra la Commissione e gli Stati membri per l’attuazione del sistema di scambi di dati sulla sicurezza marittima SafeSeaNet, promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri per il monitoraggio e lo sviluppo di tale sistema. La Commissione precisa che in quest’ottica tutti i sistemi nazionali dovranno essere compatibili con SafeSeaNet e tutte le informazioni di interesse comunitario dovranno poter essere armonizzate.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata, il 25 aprile 2007, in prima lettura dal Parlamento europeo che ha approvato una serie di emendamenti. Il Consiglio trasporti dell’8 giugno 2007 ha raggiunto all'unanimità un accordo politico sulla proposta di direttiva, in vista della posizione comune in prima lettura che sarà adottata in una delle prossime sessioni ed esaminata dal PE in seconda lettura il 17 giugno 2008.

 

 

 


Articolo 61, commi 1-11
(Interventi a favore dell’industria cantieristica
e delle imprese armatoriali)

      1. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.

      2. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.

      3. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.

      4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 3 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

      5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

      6. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

      7. A decorrere dal 1o gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

      8. Il fondo ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.

      9. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 7 e 8, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione  dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

      10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 7 a 9, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 7. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.

      11. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

 

 

I commi 1, 2, 3, e 6 dell'articolo in esame dispongono il rifinanziamento di interventi di sostegno all'industria cantieristica, armatoriale e alle imprese marittime.

Il comma 1 destina 6 milioni di euro per il 2008 e 14 milioni di euro per il 2009, al rifinanziamento dei contributi per costruzioni e trasformazioni navali e dei contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri, contemplati rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge 522/1999 "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale";

Il comma 2 destina 14 milioni di euro per il 2008, 21 milioni di euro per il 2009 e 25 milioni di euro per il 2010, allo scopo di rifinanziare i contributi alle imprese amatoriali previsti dall’art. 3 legge 88/2001 “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime".

Il comma 3 stanzia 15 milioni di euro per il 2008 per il completamento degli interventi ex art. 4 della legge 350/2003 (finanziaria 2004) che autorizza spese finalizzate all’applicazione del regolamento CE 1177/2002 e del meccanismo ivi contemplato a difesa della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici; stabilisce inoltre che le modalita` di concessione del contributo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2004 "Attuazione del regolamento CEE n. 1177/2002 del Consiglio del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale".

 

Nel giugno 2000 la Commissione delle Comunità europee e la Corea firmarono accordi relativi alla costruzione navale mondiale allo scopo di ripristinare condizioni di concorrenza eque e trasparenti. La Comunità, rilevata l’effettiva violazione, da parte coreana, degli impegni assunti e la conseguente opportunità di introdurre meccanismi difensivi temporanei, a favore dei segmenti di mercato cantieristico lesi dalla concorrenza sleale coreana, ha previsto, con regolamento (CE) 1177/2002, la possibilità di  derogare alla disciplina sugli aiuti alla costruzione navale di cui al regolamento (CE) 1540/98 del 29 giugno 1998, autorizzando un contributo a favore dei cantieri che provvedono alla costruzione delle seguenti categorie di naviglio:

•    navi porta container

•    navi chemichiere

•    navi cisterna per prodotti petroliferi

•    navi per il trasporto di gas liquefatto

Tali aiuti sono ritenuti compatibili con il mercato comune, nel caso in cui un cantiere navale coreano, entrato in concorrenza con un cantiere europeo per l’aggiudicazione di un contratto, abbia offerto un prezzo inferiore: gli aiuti possono essere autorizzati nella misura massima del 6% del valore contrattuale prima dell’aiuto; la consegna del naviglio deve avvenire entro tre anni dalla firma del contratto definitivo, salvo proroghe specificamente autorizzate dalla Commissione europea in vista della complessità  del progetto; le valutazioni circa l’andamento del mercato e il verificarsi delle condizioni per l’applicazione dell’aiuto sono di competenza della Commissione europea; l’aiuto è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 88 del Trattato    -competenza della Commissione relativamente agli aiuti di stato e procedure di deferimento alla Corte europea di giustizia - ed è applicabile ai contratti firmati a partire dal 3 luglio 2002 (entrata in vigore del regolamento) fino al 31 marzo 2005.

 

Il comma 4, subordina la concessione dei contributi per interventi a tutela della cantieristica europea contro il dumping dei paesi asiatici; di cui al comma 3, alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea e alle condizioni e/o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella decisione di autorizzazione adottata ai sensi delle disposizioni in tema di aiuti di Stato, previste dall'articolo 88 del Trattato e disciplinate dal regolamento (CE) n. 659/1999.

 

Il comma 5 riduce di 15 milioni di euro per l’anno 2008 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 13/2006, da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1046, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), concernente l’istituzione di un fondo per il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento della flotta.

 

La legge 13/2006 "Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta" ha introdotto una serie di norme volte ad incrementare la sicurezza marittima attraverso:

-    il rinnovo del naviglio vetusto e l’ammodernamento della flotta, attraverso l’uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei più elevati standard di sicurezza della navigazione, anche a fini di tutela ambientale;

-    la ricerca in campo navale.

L’articolo 4 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale.

La dotazione iniziale del fondo, pari a 10 milioni annui di euro per il triennio 2005-2007, è stata da ultimo integrata dall’articolo 1, comma 1046, della legge finanziaria per il 2007 (296/2006), che ha autorizzato la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, allo scopo di favorire la demolizione delle unità navali non più conformi agli avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino, la cui età è di oltre venti anni ed iscritte, alla data del 1° gennaio 2006, nei registri tenuti dalle Autorità nazionali. Su tale autorizzazione, incide appunto il comma 5 dell’articolo in esame.

 

Il comma 6 stanzia 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per l’anno 2009 in favore del fondo istituito dall’articolo 3, comma 2, della legge 13/2006 recante disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta: si tratta del fondo per l'eliminazione del naviglio obsoleto, volto a favorire ed accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, attraverso contributi alla demolizione delle navi abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate e la cui entrata in esercizio, al 31 dicembre 2004, risalga ad oltre quindici anni.

 

I commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo in esame dispongono il finanziamento di interventi destinati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri, in navigazione e in porto, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente.

 

A questo scopo il comma 7 istituisce, a decorrere dal 1º gennaio 2008, presso il Ministero dei trasporti, un fondo, con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per il 2008 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Il comma 8 prevede che siano disposti, a valere sul medesimo fondo, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, contributi per:

•    attività di ricerca;

•    definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili;

•    individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi capaci di ridurre l’efficienza energetica e di incrementare le emissioni del trasporto marittimo;

•    campagne informative:

o   sul trasporto marittimo sostenibile,

o   sulle opportunità tecnologiche praticabili,

o   sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate;

•    investimenti;

•    compensazione dei maggiori oneri derivanti da interventi, componenti e sistemi - ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena - che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto.

Ai sensi del comma 9 compete al Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, stabilire, con proprio  decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, indici e standard energetici e ambientali necessari a soddisfare le finalità di cui ai commi 7 e 8, incluse le modalità di verifica e certificazione, da parte dell’ente tecnico, da definirsi in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l’entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

A norma del comma 10, allo stesso Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, compete altresì la determinazione, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia e nei limiti delle disponibilità di cui al comma 7, dei criteri di attribuzione dei benefici di cui a commi 7-10. Tuttavia si dispone che il contributo non possa superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici. Non soggiacciono a tali limiti:

o   le attività per studi, ricerche e campagne informative;

o   le attività per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all’utilizzo della corrente di terra.

Ad esse può esser infatti riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.

 

Anche la legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi 1040-1041) assegnava contributi in favore dell’innovazione tecnologica dell’industria cantieristica ed in particolare per:

  progetti connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

  progetti limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

I medesimi contributi possono essere assegnati alle sole imprese iscritte agli albi speciali di cui all’art. 19 della legge n. 234/1989 ed in misura non superiore al 20% delle spese sostenute. Ai sensi del richiamato articolo 19 sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile  (ora, Ministero dei trasporti) tre albi: a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale. L'iscrizione agli albi, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica.

Il contributo è concesso nei limiti e per le finalità indicate nella sezione 3.3.1., paragrafo 15, della «Nuova disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003 (2003/C 317/06) . Essa prevede che gli aiuti alla costruzione navale comprendono gli aiuti concessi, in modo diretto o indiretto, a un cantiere navale, a un’entità collegata, a un armatore o a un terzo, per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi. Il principio generale è che tali aiuti possono essere concessi a norma degli articoli 87 e 88 del Trattato. Al principio generale sono ammesse eccezioni: la sezione 3.3.1., paragrafo 15, dello stesso atto comunitario prevede in particolare che gli aiuti all'innovazione concessi ai cantieri esistenti di costruzione, riparazione e trasformazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune fino ad un'intensità massima del 20 % lordo, a condizioni tassativamente indicate.

Il comma 1041 prevede che le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefìci sono stabiliti con un decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine è autorizzato un contributo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Il comma 11 infine demanda al Ministero dei trasporti la promozione della realizzazione di accordi con le autorità portuali e con i fornitori di energia elettrica, per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Aiuti di Stato

Il 7 giugno 2005 la Commissione europea ha adottato il piano di azione Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerari di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (COM(2005)107)[44].

Il documento ha prospettato una serie di interventi intesi a razionalizzare e a semplificare le procedure in materia, in modo da perseguire due obiettivi generali:

-   definire un quadro regolamentare più chiaro e prevedibile per gli Stati membri in merito ai criteri e ai parametri cui la Commissione europea si attiene nell’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato;

-   contribuire all’attuazione degli obiettivi di Lisbona in materia di crescita sostenibile, competitività, coesione regionale e sociale e tutela dell’ambiente.

Tra gli interventi annunciati dalla Commissione in tale quadro figura, tra l’altro, l’intenzione di procedere, ove necessario, al riesame degli atti comunitari relativi alla disciplina degli aiuti di Stato, tra cui quella vigente in materia di costruzione navale[45].

Il 24 ottobre 2007 la Commissione, con decisione 2006/C 260/03[46], ha stabilito di continuare ad applicare la disciplina vigente in materia fino al 31 dicembre 2008.

La Commissione prevede di utilizzare tale periodo di proroga per valutare, alla luce dell'ulteriore esperienza acquisita, se sia opportuno mantenere norme settoriali in materia di aiuti di Stato per la costruzione navale o meno.

La Commissione ritiene, infatti, di dover acquisire ulteriore esperienza rispetto all’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, in quanto la relativa brevità del periodo di applicazione - dal 1° gennaio 2004 – le ha consentito di valutare pochi casi. Inoltre, la specificità di alcune disposizioni relative, in particolare, agli aiuti all'innovazione sono applicabili unicamente a questa specifica industria, rendendo poco significativa l’esperienza disponibile per la Commissione.

Strategia dell’UE in materia di emissioni delle navi

La Commissione ha di recente avviato una serie di iniziative di studio per valutare come promuovere ulteriormente la diminuzione delle emissioni inquinanti da parte del trasporto navale.

Nel gennaio 2007 è stata pubblicata la relazione “Greenhouse Gas Emissions for Shipping and Implementation Guidance for the Marine Fuel Sulphur Directive”, commissionata dalla direzione generale ambiente della Commissione che contiene:

-        le linee guida per l’attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino;

-        uno studio tecnico sui metodi di abbattimento del tenore di zolfo;

-        informazioni e raccomandazioni per lo sviluppo dell’indice CO2 dell’Organizzazione marittima internazionale[47];

-        opzioni politiche per la diminuzione delle emissioni dei gas ad effetto serra prodotte dal trasporto navale.

Sempre in merito a quest’ultimo tema, anche in considerazione dell’intenzione della Commissione di rivedere la direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, ad aprile 2007 è stato reso pubblico un ulteriore studio (Analysis of Policy Measures to Reduce Ship Emissions in the Context of the Revision of the National Emissions Ceilings Directive) che individua i possibili scenari di controllo e riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dalle navi, valutandone costi ed impatti ambientali.

 

La necessità di ridurre le emissioni inquinanti prodotte dalle navi è stata inoltre sottolineata di recente dalla Commissione in una comunicazione del 18 ottobre 2007 con la quale presenta un piano d’azione inteso a promuovere un sistema portuale efficiente a livello comunitario (COM(2007)616) (vedi la scheda del presente dossier relativa all’articolo 26). La comunicazione, in particolare, ribadisce l’urgenza di ridurre le emissioniinquinanti delle navi e degli altri mezzi di trasporto in provenienza o a destinazione dei porti al fine di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo generale fissato a livello comunitario di ridurre il volume totale delle emissioni del 20% entro il 2020.

 

 

 

 


Articolo 62
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti)

 

1. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.

2. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.

3. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

4. L'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.

6. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

7. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.

8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

9. La programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di Catania.

11. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.

13. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.

14. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

15. Il triennio di cui al comma 14 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.

16. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 14, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

17. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

18. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.

19. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

20. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

21. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

22. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

23. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

24. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

 

 

L'articolo 62 contiene disposizioni finanziarie relative al settore del trasporto.

 

Il comma 1 riduce l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità", di una somma pari a 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 per il 2013.

Il citato articolo 10 ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per complessivi 150 miliardi di lire[48] (pari a 77.468.535 euro) quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti operanti nel settore dell'autotrasporto, per le seguenti finalità, indicate negli articoli da 1 a 5 della stessa legge n. 454 del 1997:

-        interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto combinato;

-        investimenti innovativi e formazione professionale;

-        incentivazione all’esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari e alla riduzione volontaria dell’offerta di autotrasporto;

-        incentivi per l’aggregazione di imprese di autotrasporto, diretta all’operatività nel comparto dei servizi intermodali e alla razionalizzazione dell’offerta di trasporto stradale;

-        interventi e agevolazione per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne.

 

Sempre con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge n. 454 del 1997, il comma 2 dell’articolo in oggetto, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, dispone il mantenimento in conto residui delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti. Tali importi, per un ammontare di 452.311.525 euro per il 2008, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 3 riduce di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, recante "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore".

La tabella E allegata alla legge n. 226 del 2004 definisce gli oneri finanziari annuali relativi al Corpo delle capitanerie di porto. Ai sensi dell’articolo 28 della stesa legge la determinazione annuale della consistenza dei volontari di truppa da assegnare al Corpo delle capitanerie di porto dovrà essere effettuata in coerenza con l’andamento dei suddetti oneri. Si segnala che gli importi attualmente previsti dalla citata tabella E, per gli anni interessati dal comma in esame, ammontano a:

§       76.404.162,91 euro per il 2008;

§       75.993.137,67 euro per il 2009;

§       75.188.592,32 euro per il 2010.

 

Il comma 4 abroga l’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

La richiamata norma ha istituito un fondo di lire 1,5 miliardi (pari a 774.685 euro) nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.

 

Il comma 5 riduce di 713.000 euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, recante "Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo".

La richiamata norma ha autorizzato, a decorrere dal 2001, la spesa di 13 miliardi di lire annue (pari a 6.713.940 euro), da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 del capitolo IV, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, dell'Allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313.

 

I commi 6-7 recano disposizioni per il finanziamento delle "autostrade del mare"; la misura si connette a quelle recate dai successivi commi 8 e 9 dirette ad affrontare l'emergenza derivante dai lavori sull'autostrada A3, nel tratto terminale della regione Calabria, e nello Stretto di Messina.

Norme sulle "autostrade del mare" sono contenute anche nell'articolo 76, comma 3, del disegno di legge in esame (si veda la relativa scheda).

 

Le “autostrade del mare” identificano il trasporto effettuato su più percorsi, in parte “tracciati” (tratte terrestri) ed in parte “non tracciati” (tratte marittime), in una logica di trasporto in grado di offrire una maggiore competitività rispetto alla sola modalità terrestre congestionata e ormai vicina al punto di saturazione. Tale modalità di trasporto risponde alla domanda di una moderna logistica in cui il flusso di trasporto si snodi senza soluzione di continuità per tutto il percorso. Il programma europeo “Autostrade del Mare” (Motorways of the Sea) si fonda su una logica di sistema integrato di trasporti, attraverso il quale l’accrescimento dell'efficacia e della competitività della modalità di trasporto combinata strada-mare avviene compatibilmente alla tutela dell'ambiente ed al decongestionamento delle strade, in un'ottica di sviluppo ecosostenibile. A livello nazionale sono state adottati diversi interventi per dare attuazione al progetto comunitario delle Motorways of the Sea. Tra questi vanno ricordati in particolare - oltre all'istituzione della società Rete Autostrade Mediterranee (RAM) - i finanziamenti per la riqualificazione e l’ammodernamento delle infrastrutture portuali disposti con le leggi n. 413 del 1998 e n. 166 del 2002, gli incentivi all'autotrasporto per il trasferimento di traffico dal tutto-strada al combinato strada-mare con l'introduzione del cosiddetto ecobonus di cui alla legge n. 265 del 2002 (per il quale si veda oltre) ed il potenziamento degli impianti e della piattaforme logistiche portuali disposto con la legge obiettivo.

 

Il comma 6 autorizza la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto finalizzati allo spostamento di quote rilevanti di traffico dalla modalità stradale a quella marittima.

Si tratta degli incentivi per l’utilizzo delle autostrade del mare, c.d. ecobonus, di cui all’articolo 3, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205. In particolare il primo periodo del citato articolo 3, comma 2-ter, ha autorizzato, a decorrere dal 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale.

 

Il comma 7, sempre con riferimento agli incentivi di cui al comma 6, sopprime la sopra indicata autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro relativa al limite di impegno quindicennale.

Con riferimento ai sopra illustrati commi 6 e 7, il Governo afferma, nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, che occorre rendere fruibile agli interessati il meccanismo dell’ecobonus, ed assicurare la completa spendibilità di tutte le risorse attivabili, a partire dall’anno 2008 (anno in cui è prevista la prima erogazione dei rimborsi sulle tariffe pagate nell’anno in corso) e fino al 2010. Per tali finalità occorre sopprimere l’autorizzazione di spesa di cui al limite di impegno quindicennale, disposto dall’articolo 3, comma 2-ter, della legge n. 265 del 2002, e convertire il limite di impegno quindicennale. Tale misura, si legge nella stessa relazione, non ha effetto sull’indebitamento netto dell’Amministrazione, ma incide soltanto sul saldo netto da finanziare e fabbisogno finanziario.

 

Il comma 8 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno 2010 per interventi diretti a:

§      fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria;

§      migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina.

Le somme stanziate dovranno essere destinate, nella misura del cinquanta per cento, ad interventi infrastrutturali.

Il comma 9 demanda la programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse ad uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

 

Si segnala che l’articolo 8 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in corso di conversione (A.C. 3194), finanzia, per il solo anno 2007, una serie di interventi diretti al miglioramento del trasporto in Calabria ed in Sicilia ed in particolare del trasporto che attraversa lo Stretto di Messina.

 

Il comma 10 stabilisce che, a valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250[49], il Ministro dei trasporti dovrà individuare, con proprio decreto, le risorse necessarie:

§      per il potenziamento e la sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria;

§      per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto;

§      per l’adeguamento del servizio cargo da e per l’aeroporto di Catania.

 

I commi da 11 a 13 dispongono la prosecuzione per un biennio degli incentivi, in favore delle imprese che effettuano trasporti di merci mediante il sistema ferroviario, previsti, per il triennio 2004-2006, dall’articolo 38, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", e successive disposizioni di attuazione.[50]

L’articolo 38, comma 5, della legge n. 166 del 2002 ha riconosciuto, per il triennio 2004-2006, un contributo alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa ferroviaria a realizzare treni completi di trasporto combinato[51] o di merci pericolose in un quantitativo minimo annuo. Tale impegno deve essere rispettato almeno nella misura del 90 per cento, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo. Il contributo è riconosciuto in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano. La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, in funzione del limite massimo di risorse attribuite per questo scopo dal successivo comma 6 dell’articolo 38. Tale comma prevede l’istituzione del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alle agevolazioni per le imprese ferroviarie che effettuino investimenti per facilitare il trasporto delle merci per ferrovia, con limiti di impegno quindicennali (14,5 milioni di euro per l’anno 2002, 5 milioni di euro per l’anno 2003 e 13 milioni di euro per l’anno 2004), quali concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie effettuate dai soggetti individuati da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il successivo D.M. 22 dicembre 2004, n. 340, all’articolo 7, ha stabilito che le risorse del Fondo di cui all’articolo 38 cit., comma 6, siano destinate, per il triennio 2004-2006, alle seguenti finalità:

-        il cinquanta per cento alla concessione degli incentivi di cui all’articolo 38, comma 5;

-        il venticinque per cento alla concessione di contributi per l’acquisto di beni di investimento per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose (agevolazione prevista dall’articolo 38 cit., comma 6, e disciplinata in dettaglio dall’articolo 13 del D.M. n. 340 del 2004);

-        il restante venticinque per cento alla concessione dei contributi previsti dal comma 7 del citato articolo 38 (a proposito del quale si rinvia alla scheda di lettura del successivo comma 14 del presente articolo).

L'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, ha affidato la gestione del fondo alla Cassa depositi e prestiti.

 

Come osserva il Governo nella relazione illustrativa, le risorse stanziate dal citato articolo 38 non sono state completamente utilizzate nel triennio 2004-2006, sia per alcune specifiche rigidità della normativa, sia per il ritardo nell’attuazione della legge. Si propone pertanto la prosecuzione dell’intervento di cui all’articolo 38 cit., comma 5, per un ulteriore biennio, nell’àmbito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 per tale intervento ed effettivamente disponibili (comma 11).

 

Il comma 12 demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti la definizione delle condizioni e modalità operative per l’attuazione di quanto previsto al comma 11, facendo decorrere il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11 dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

 

Si segnala che la disposizione non precisa il termine per l’emanazione del decreto ministeriale in oggetto.

 

Il comma 13 destina inoltre agli interventi di cui al comma 11 (ovvero alla concessione del contributo di cui all’articolo 38 cit., comma 5) le somme del Fondo di cui al comma 6 dell’articolo 38 cit., che residuano dall’attuazione, nel triennio 2004-2006, delle altre misure previste dal medesimo articolo 38 (ovvero quelle di cui al comma 7 di tale articolo e quelle destinate alla concessione di contributi per l’acquisto di beni di investimento, ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 340 del 2004).

 

I commi da 14 a 16 dispongono la prosecuzione per un triennio degli incentivi, in favore delle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci, previsti, per il triennio 2004-2006, dall’articolo 38, comma 7, della citata legge n. 166 del 2002, e successive disposizioni di attuazione[52], per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

L’articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 disciplina l’erogazione di contributi in favore delle imprese ferroviarie che si impegnino a sottoscrivere con i Ministeri competenti accordi di programma per il trasporto combinato e accompagnato[53] delle merci. Il contributo è rapportato ai treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale. Alla concessione del contributo è destinato, per il triennio 2002-2004, il venticinque per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 6 del medesimo articolo 38.

L’articolo 14 del D.M. n. 340 del 2004 detta modalità applicative per la concessione del contributo di cui all’articolo 38 cit., comma 7, mentre l’articolo 15 dello stesso D.M. stabilisce che sulle risorse destinate alla concessione di detto contributo è finanziato, in via prioritaria, l’accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Périgueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

 

Il comma 15 dell’articolo in esame fa decorrere l’inizio del triennio di cui al comma 14 dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma, stipulati ai sensi del sopra illustrato articolo 38, comma 7.

 

Il comma 16 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l’attuazione di quanto disposto al precedente comma 14, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti, di cui al più volte citato comma 6 dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002.

 

I commi da 17 a 19 recano disposizioni sugli interporti.

Si rammenta che le infrastrutture dedicate all’intermodalità sono costituite dagli interporti e dai centri intermodali. Gli interporti sono definiti dalla normativa vigente come un complesso organico di strutture e servizi fra loro integrati e uniformati secondo uno schema di rete logistica e mediante tecnologie telematiche. Essi sono finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comprendono uno scalo ferroviario idoneo per la formazione o la ricezione di treni completi intermodali, e risultano essere in collegamento con porti, aeroporti e vie di grande comunicazione.

 

Il comma 17 autorizza un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1044, terzo periodo, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

 

Il comma 18, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, rifinanzia con 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010 gli interventi previsti dell’articolo 1, comma 1044, della legge n. 296 del 2006.

Il citato articolo 1, comma 1044, primo periodo, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Il Ministro dei trasporti dovrà individuare, con proprio decreto, gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i «colli di bottiglia» del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti (il decreto non risulta essere stato emanato).

 

Il comma 19 stabilisce che il contributo di cui al sopra illustrato articolo 1, comma 1044, dovrà essere utilizzato prioritariamente per la riduzione dal cinquanta al trentacinque per cento della quota di finanziamento, a carico degli interporti, del sistema di gestione della rete logistica nazionale, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e alla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

Il D.M. 18T del 20 giugno 2005 è stato emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007 per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali. Il menzionato decreto ministeriale ha destinato i finanziamenti di cui al citato articolo 1, comma 456, della legge n. 311 del 2004, alla corresponsione di contributi per la realizzazione di un sistema (piattaforma) di gestione della rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei nodi di interscambio modale (interporti), anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci. L’attuazione dell’intervento è affidata alle società interportuali di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, che dovranno costituire un unico soggetto attuatore comune. Per la realizzazione del sistema le società interportuali dovranno predisporre e presentare, attraverso il soggetto attuatore, un piano finanziario che preveda, oltre al contributo statale, risorse aggiuntive (mezzi propri, credito ed altri finanziamenti non statali) tali da garantire la piena realizzazione del progetto ed almeno pari al cinquanta per cento del contributo statale [articolo 4, comma 1, lettera a), del D.M.].

Il soggetto attuatore comune è la società UIRNet S.p.A., appositamente costituita tra gli interporti di rilevanza nazionale. Tale società ha stipulato, nel dicembre 2006, la relativa convenzione con il Ministero dei trasporti.

 

Va ricordato che il citato comma 1044 reca due diversi finanziamenti: il primo per un importo di trenta milioni di euro riservato al “completamento della rete nazionale degli interporti”; il secondo, pari a cinque milioni, per “il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale”.

 

Il comma 20 autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011, di 56 milioni di euro per l’anno 2012 e di 4 milioni di euro per l’anno 2013, con le seguenti finalità:

·         implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale;

·         dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada, anche attraverso l’implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all’aumento dei controlli stradali;

·         intensificare l’attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada;

·         dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l’esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione.

 

Il Piano nazionale della sicurezza stradale è stato istituito dall’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con la finalità di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali. Il Piano, che consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure per la promozione e l'incentivazione di strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e dei gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture che devono essere approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

Si segnala che sul tema della sicurezza stradale è recentemente intervenuto l’articolo 6-bis del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, il quale ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo contro l'incidentalità notturna, con un’autorizzazione di spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007-2009, da utilizzare per le attività di contrasto all’incidentalità notturna.

 

Il comma 21 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l’anno 2010 per il proseguimento degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1038, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

La richiamata norma ha stanziato un contributo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 sia al fine di realizzare interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia relativi all'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, sia per le gestioni commissariali governative che per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.

Il tema della sicurezza ferroviaria è da tempo all’attenzione sia del legislatore nazionale che di quello comunitario. In particolare nel secondo pacchetto ferroviario approvato in sede europea in data 29 aprile 2004 sono previste specifiche misure in ordine alla sicurezza del sistema ferroviario, tra cui si ricordano in particolare il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea al fine di implementare la sicurezza e la direttiva 2004/49/CE, che prevede un complesso di misure per accrescere il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie.

 

Il comma 22 autorizza la spesa complessiva di 30 milioni di euro, nel 2008, per aumentare, di 10 milioni di euro, il capitale sociale di ciascuna delle seguenti società di gestione di servizi ferroviari:

·         Ferrovie della Calabria S.r.l.;

·         Ferrovie Apulo Lucane S.r.l.;

·         Ferrovie del Sud-Est S.r.l..

 

Il comma 23, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo per l’avvio di un programma di rimotorizzazione, in conformità della Direttiva 2004/26/CE, delle automotrici con motori diesel utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate. Lo stanziamento è diretto a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti; in particolare si propone di conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro e una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

La citata direttiva 2004/26/CE concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. La direttiva è stata recepita mediante il decreto ministeriale 2 marzo 2006 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007, n. 43)

 

Il comma 24, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, istituisce, presso il Ministero dei trasporti un "Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma", per migliorare l’efficacia ed l’efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l’Abruzzo e la città di Roma. A tal fine è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Logistica del trasporto merci

Il 18 ottobre 2007 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure[54] intese a migliorare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci comunitario, considerato di fondamentale importanza per contribuire, tra l’altro, alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona per quanto riguarda il rafforzamento della competitività dell’economia europea, la promozione della mobilità sostenibile, la tutela dell’ambiente, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e quella dei trasporti. Il pacchetto comprende:

una comunicazione dal titolo “L’agenda dell’UE per il trasporto merci: rafforzare l’efficacia, l’integrazione e la sostenibilità del trasporto merci in Europa” (COM(2007)606).

La comunicazione, sottolineata la necessità di interventi urgenti per evitare che i problemi del trasporto merci si accentuino in seguito alla crescita del settore e per garantire la sostenibilità e l’efficienza di questa modalità di trasporto, prospetta una serie di iniziative della Commissione ispirate ad un approccio globale basato sui seguenti princìpi: lo sviluppo di corridoi di trasporto che, grazie alle economie di scala, offrono possibilità tecniche ed economiche che li rendono attraenti per utilizzare al meglio le diverse modalità; una migliore gestione delle infrastrutture, del traffico e delle merci mediante il ricorso alle nuove tecnologie e la soppressione degli ostacoli amministrativi e commerciali; la semplificazione delle catene di trasporto merci e delle relative procedure amministrative, anche mediante la creazione di uno sportello unico; il miglioramento della qualità dei servizi relativi al trasporto merci;

§      una comunicazione relativa ad un piano d’azione per la logistica del trasporto merci (COM(2007)607).

Il piano d’azione ricorda, in via preliminare, l’importanza di catene logistiche efficienti e di alta qualità al fine di garantire il trasporto di merci non solo all’interno dell’UE, ma anche verso i paesi terzi. La Commissione prospetta una serie di misure, da attuare entro il 2013 secondo un calendario ben definito, che riguardano alcune aree prioritarie di intervento quali: lo sviluppo di servizi on-line per il trasporto merci e di sistemi di trasporto intelligenti, la promozione dell’efficienza e della qualità mediante la soppressione delle strozzature, la formazione degli addetti ai lavori, la promozione delle migliori prassi, la semplificazione delle catene di trasporto, il rafforzamento della sicurezza, interventi sulle dimensioni dei veicoli;

§      una comunicazione relativa alla creazione di una rete ferroviaria a priorità merci (COM(2007)608).

Al fine di rilanciare il trasporto merci per ferrovia e di renderlo più competitivo, la comunicazione in esame considera di fondamentale importanza la creazione di corridoi multimodali dedicati al trasporto merci. Per favorire il raggiungimento di questo obiettivo la Commissione prospetta alcune misure che saranno oggetto di una riflessione strutturata all’interno di un gruppo strategico composto da rappresentanti degli Stati membri, dai gestori dell’infrastruttura e dagli utenti. La Commissione sottolinea che, a completamento delle misure prospettate, dovranno proseguire i lavori già avviati a livello comunitario (interoperabilità tecnica, semplificazione delle operazioni tecniche ed amministrative, ecc.) e ribadisce che le azioni comunitarie dovranno essere completate da iniziative prese dagli Stati, dalle regioni e da altri attori pubblici o privati a favore dello sviluppo del trasporto merci ferroviario a livello regionale o locale;

§      una comunicazione sulla politica portuale europea (COM(2007)616).

La comunicazione presenta un piano d’azione inteso a promuovere un sistema portuale efficiente a livello comunitario in grado di fronteggiare le sfide che oggi si registrano in questo settore costituite principalmente: dalla crescita della domanda di trasporto internazionale; dall’evoluzione tecnologica caratterizzata dallo sviluppo del trasporto in container; da una gestione dei porti più rispettosa dell’ambiente; dal ricorso sempre più frequente alle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni; dalla diversificazione modale a vantaggio della ferrovia, delle vie navigabili interne e del trasporto marittimo; dalla necessità di stabilire un dialogo con le parti in causa e le amministrazioni locali; dalla necessità di conciliare lo sviluppo e la gestione dei porti con la normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda le regole in materia di trasparenza e di concorrenza. La comunicazione, inoltre, individua una serie di opzioni per far fronte all’aumento della domanda di capacità portuali: lo sfruttamento ottimale delle capacità portuali esistenti e, solo in seconda istanza, la costruzione di nuove capacità; la semplificazione delle procedure amministrative e doganali; l’adozione di orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dei porti; la trasparenza degli oneri portuali e delle procedure di selezione dei fornitori di servizi nautici; la promozione di un dialogo strutturato tra le città e i porti; il reciproco riconoscimento della formazione dei lavoratori portuali; l’applicazione delle regole comunitarie in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

§       una relazione sulla realizzazione delle autostrade del mare (SEC(2007)1367), con la quale ha avviato una consultazione pubblica, chiedendo alle parti interessate di farle pervenire le proprie osservazioni entro il 20 dicembre 2007 (per un approfondimento del contenuto della relazione si rinvia al paragrafo sui documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativo all’art. 76);

§      un documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla creazione di uno spazio del trasporto marittimo europeo senza barriere (SEC(2007)1351) con il quale viene avviata una consultazione pubblica delle parti interessate che si concluderà il 20 dicembre 2007.

Il documento sottolinea l’importanza di uno spazio del trasporto marittimo europeo senza barriere al fine di estendere il mercato interno comunitario al trasporto marittimo intracomunitario per renderlo più efficiente e competitivo.

Il 27 febbraio 2006 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sul rafforzamento della sicurezza della catena logistica (COM(2006)79).

L’obiettivo della proposta è quello di sviluppare un approccio europeo al fine di migliorare il livello di sicurezza della catena dei trasporti e di evitare le procedure e gli oneri amministrativi inutili a livello europeo e nazionale.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 4 giugno 2008.

Il 23 maggio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento riguardante l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (COM(2007)265).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo l’11 marzo 2008.

Sicurezza stradale

A. Libro bianco sulla politica comune dei trasporti

La Commissione ha definito le linee generali della strategia europea in materia di sicurezza stradale con il libro bianco del 2001 sulla politica comune dei trasporti (COM(2001)370).

Il documento fissa, tra l’altro, l’obiettivo di dimezzare, entro il 2010, il numero delle vittime degli incidenti stradali in tutta l’Unione europea ed individua a tal fine una serie di aree prioritarie di intervento.

Conformemente a quanto previsto dal libro bianco del 2001, la Commissione ha proceduto ad effettuare un esame intermedio delle misure e delle azioni da esso contemplate, adottando, il 22 giugno 2006, una comunicazione dal titolo “Mantenere l’Europa in movimento: una mobilità sostenibile per il nostro continente” (COM(2006)314).

Nel documento in esame la Commissione preannuncia l’adozione di una serie di misure intese migliorare la sicurezza stradale fra cui:

-        l’adozione di un approccio integrato per la sicurezza stradale che comprenda la progettazione dei veicoli e le tecnologie utilizzate, le infrastrutture e il comportamento dei conducenti;

-        la valutazione, nel 2008, del funzionamento e dei costi delle norme vigenti nel settore della sicurezza per il trasporto su strada, proponendo, sulla base dell’esperienza maturata, le modifiche necessarie la fine di evitare distorsioni della concorrenza;

-        la promozione di campagne di sensibilizzazione, anche mediante l’istituzione della giornata europea per la sicurezza stradale(la prima giornata europea per la sicurezza stradale si è svolta il 27 aprile 2007);

-        l’elaborazione, nel 2007, di una strategia per la sicurezza nel trasporto terrestre e pubblico;

-        la promozione della mobilità intelligente mediante la continuazione dei programmi già avviati, quali “Automobile intelligente” (vedi infra) e un migliore sfruttamento dei sistemi di navigazione satellitare tra cui GALILEO e il lancio, nel 2008, di un programma di ampia portata per lo sviluppo di tecnologie intelligenti per il trasporto stradale.

 

Il Consiglio trasporti del 12 ottobre 2006 ha proceduto ad un dibattito orientativo sul riesame intermedio del libro bianco in occasione del quale, in particolare:

-        ha riconosciuto gli importanti progressi realizzati nel settore della sicurezza stradale grazie all’attuazione delle misure prospettate dal libro bianco;

-        ha sottolineato la necessità di offrire ai cittadini e alle imprese europei sistemi di trasporto con un livello elevato di mobilità, in grado al tempo stesso di migliorare la sicurezza;

-        ha sottolineato la necessità di adottare misure a livello comunitario solo nel caso in cui esse apportino un evidente valore aggiunto, ribadendo l'importanza di applicare e di attuare in maniera efficace la normativa comunitaria vigente in materia di trasporti;

-        ha evidenziato la necessita di riesaminare continuamente la politica in materia di sicurezza stradale e di sviluppare ulteriori misure al fine di raggiungere l’obiettivo di dimezzare le vittime della strada entro il 2010 nonché di intensificare gli sforzi utilizzando un approccio integrato mirato alle infrastrutture, ai veicoli e ai conducenti.

 


B. Programma d’azione sulla sicurezza stradale

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel libro bianco, nel giugno 2003 la Commissione ha presentato un programma di azione sulla sicurezza stradale (COM(2003)311) relativo al periodo 2003-2010. Il programma introduce il concetto di “responsabilità condivisa” secondo il quale tutte le autorità a livello comunitario, nazionale e locale devono concorrere, in base ad un’applicazione rigorosa del principio di sussidiarietà, al raggiungimento degli obiettivi individuati nel libro bianco. A tal fine la Commissione propone che tutti i soggetti interessati sottoscrivano una Carta di azione sulla sicurezza stradale[55], il cui testo figura in allegato al programma medesimo.

Il programma individua una serie di misure da attuare entro il 2010 al fine di ridurre le principali cause di incidenti stradali. I principali settori di intervento individuati nel programma di azione sono:

-        incoraggiare gli utenti ad un migliore comportamento mediante un rafforzamento dei controlli di polizia e la promozione di campagne di sensibilizzazione e di educazione;

-        sfruttare le nuove tecnologie nel settore dell’informazione e della comunicazione[56] per rafforzare la sicurezza passiva (protezione in caso di incidente) e quella attiva (prevenzione degli incidenti);

-        migliorare le infrastrutture stradali con l’obiettivo a lungo termine di ridurre la percentuale di strade e di tunnel a rischio elevato;

-        rafforzare la sicurezza del trasporto professionale di merci e passeggeri;

-        migliorare il soccorso e le cure alle vittime della strada;

-        procedere alla raccolta, all’analisi e alla diffusione dei dati sugli incidenti.

Il 22 febbraio 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad un bilancio intermedio delle misure previste nel programma d’azione sulla sicurezza stradale (COM(2006)74).

Il documento effettua un’analisi delle azioni adottate recentemente al fine di rafforzare la sicurezza stradale dalla quale risulta che, in linea di massima, la sicurezza stradale nell’Unione europea è migliorata, anche se in maniera non uniforme. Il numero di incidenti è diminuito in media del 4% all'anno tra il 2001 e il 2005 e del 5% tra il 2003 e il 2004. Questi dati, secondo la Commissione, dimostrano che le misure adottate al fine di rafforzare la sicurezza stradale, anche grazie all’adozione di piani nazionali per la sicurezza stradale, producono risultati positivi. Lacomunicazione sottolinea, tuttavia, che malgrado i progressi realizzati siano apprezzabili, sono necessari ulteriori interventi al fine di raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero di vittime della strada entro il 2010.

 

Il Consiglio trasporti dell’8 e 9 giugno 2006 ha adottato conclusionisulla comunicazione relativa al bilancio intermedio.

Il 18 gennaio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione relativa al bilancio intermedio.

 

C. Raccomandazione sulla sicurezza stradale

Il 6 aprile 2004 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull’applicazione della regolamentazione in materia di sicurezza stradale (2004/345/CE)[57].

Nel preambolo la Commissione ricorda, innanzitutto, l’importanza dell’obiettivo fissato dal libro bianco del 2001 volto a ridurre del 50% le vittime della strada entro il 2010. Considerato che le principali infrazioni, cause di incidenti mortali, continuano ad essere l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza ed il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e che una migliore applicazione della regolamentazione relativa a queste infrazioni ridurrebbe di più del 50% il numero delle vittime, la Commissione ha deciso di formulare alcune raccomandazioni esclusivamente su questi aspetti della sicurezza stradale.

D. Relazione del gruppo CARS 21[58]

Il 7 febbraio 2007 la Commissione ha adottato la comunicazioneUn quadro normativo competitivo nelsettore automobilisticoper il XXI secolo – Posizione della Commissione sulla relazione finale del gruppo ad alto livello CARS 21”(COM(2007)22), intesa a delineare la futura politica europea in campo automobilistico.

Per quanto riguarda i profili relativi alla sicurezza stradale, la comunicazione ricorda l’obiettivo fissato nel libro bianco del 2001 e ribadisce la necessità che un'efficace strategia di sicurezza stradale sia basata su un approccio integrato che comprenda miglioramenti in materia di tecnologia dei veicoli, infrastrutture stradali, comportamenti di guida e applicazione delle norme. Il documento preannuncia, inoltre, una serie di iniziative che la Commissione intende adottare, sulla base delle raccomandazioni del gruppo CARS 21.

E. Altre iniziative all’esame delle istituzioni dell’UE

Allo stato attuale sono all'esame delle istituzioni europee alcune iniziative volte a disciplinare e a rafforzare diversi aspetti della sicurezza stradale. Molte di esse sono intese a dare seguito agli orientamenti individuati nel libro bianco sulla politica comune dei trasporti e nel programma di azione sulla sicurezza stradale.

Si tratta di:

-        una proposta di direttiva del 27 marzo 2003 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (COM(2003)145).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 21 ottobre 2003. Il 2 giugno 2006 la Commissione ha presentato una proposta modificata (COM(2006)265) intesa tra l’altro, alla luce dei dibattiti svoltisi in seno al Consiglio, ad apportare alcune rettifiche alla direttiva 93/32/CE relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote. La proposta modificata è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 25 settembre 2007;

-        una proposta di direttiva del 5 ottobre 2006 riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (COM(2006)569).

La proposta persegue l’obiettivo di integrare la sicurezza stradale in tutte le fasi di progettazione e di realizzazione delle infrastrutture stradali nella rete transeuropea di trasporto, senza imporre agli Stati membri nuovi standard o procedure tecniche, ma definendo un livello minimo di elementi necessari per rafforzare la sicurezza stradale e diffondere l’uso delle migliori prassi esistenti.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 9 aprile 2008;

-        una proposta di direttiva del 13 giugno 2007 relativa ai dispositivi di rimorchio e di retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (COM(2007)319).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura l’11 dicembre 2007;

-        una proposta di direttiva del 21 giugno 2007 relativa alle targhette e alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (COM(2007)344).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura l’11 dicembre 2007;

-        una proposta di direttiva del 27 luglio 2007 relativa ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(2007)451).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura l’11 dicembre 2007;

-        una comunicazione del 17 settembre2007relativa all’iniziativaAutomobile intelligente (COM(2007)541).

Il documento presenta una nuova serie di misure e ditecnologie “salvavita” volte ad integrare le misure già contemplate nella prima comunicazione del 2006 (COM(2006)59) per rendere le automobili più sicure. Il documento preannuncia l’intenzione della Commissione di elaborare, entro la metà del 2008, linee guida sugli incentivi, anche di natura fiscale, da parte degli Stati membri destinati ai sistemi per automobili intelligenti. Entro la fine del 2008 la Commissione intende, altresì, avviare consultazioni su come accelerare l’introduzione del controllo elettronico della stabilità sulle automobili di piccole e medie dimensioni e per stabilire se l’installazione di sistemi di assistenza alla frenata e per la prevenzione delle collisioni debba essere resa obbligatoria per tutte le automobili. Infine, in seguito ad una consultazione che dovrebbe essere avviata entro la fine del 2007, la Commissione intende adottare, nell’estate 2008, una tabella di marciaper lo spiegamento delle tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni che integrano i veicoli e le infrastrutture.

 

F. strumenti di programmazione legislativa a strategica

La promozione della sicurezza stradale figura fra le priorità del programma delle Presidenze tedesca, portoghese e slovena che copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2008.

In questo ambito le tre Presidenze intendono esaminare misure di armonizzazione ed attuare il programma d’azione per la sicurezza stradale, compresa l’installazione di specchietti retrovisori per l’angolo morto sugli automezzi pesanti. Per quanto riguarda l’iniziativa e-safety, verrà discusso un quadro a sostegno delle tecnologie fondamentali e saranno promosse specifiche misure legislative comunitarie. Verranno, inoltre, prese in considerazione le questioni relative ai sistemi di informazione sul traffico, ai sistemi di assistenza alla guida, alla progettazione dell’interfaccia uomo-macchina nei veicoli e alla chiamata automatica di emergenza (e-call).

 

La promozione della sicurezza stradale viene considerata prioritaria anche dalla Commissione che, nel programma di lavoro per il 2007, ha inserito fra le proprie priorità la presentazione, entro marzo 2007, di una proposta legislativa sull’applicazione transfrontaliera di sanzioni nel settore della sicurezza stradale.

La proposta si concentrerebbe in particolare sulla creazione, a livello UE, di un sistema transfrontaliero in grado di garantire il perseguimento delle violazioni al codice stradale commesse in uno Stato membro da conducenti provenienti da altri Stati membri.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 21 marzo 2007 la Commissione ha deciso di presentare innanzi alla Corte di giustizia[59] un ricorso contro l’Italia per la non corretta applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (cosiddetto “Codice delle comunicazioni elettroniche”).

I rilievi mossi dalla Commissione riguardano la mancata messa a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, da parte delle imprese esercenti reti telefoniche pubbliche, delle informazioni relative all’ubicazione del chiamante per le chiamate effettuate da telefoni cellulari al numero di emergenza unico europeo “112”, come disposto dal citato articolo 26, paragrafo 3.

 

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[60]per essere venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. La Commissione contesta, in particolare, all’Italia di non aver trasmesso, entro il 30 aprile 2007, la relazione riguardante le misure nazionali adottate per conformarsi ai requisiti della direttiva, le misure da adottare e le conseguenze dell’apertura o della chiusura delle principali strade di accesso alle gallerie.

 

 

 


Articolo 69
(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto)

 

1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

 

L'articolo 69 - introdotto dal Senato - autorizza un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitanoregionale veneto (SFMR) che intende collegare le maggiori città venete con treni regionali per alleggerire il traffico su gomma.

Tale sistema - inserito nel quadro delle infrastrutture strategiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) – è in particolare finalizzato ad un complessivo miglioramento dei trasporti ferroviari della regione Veneto, anche attraverso un riequilibrio modale con passaggio di quote della domanda di trasporto dalla gomma al ferro e dal privato al pubblico, idoneo a consentire una riduzione dell’incidentalità e dell’inquinamento atmosferico ed acustico.

La prima parte del programma interessa principalmente i collegamenti fra le aree di Venezia, Treviso e Padova, mentre nella seconda fase saranno coinvolti i nodi ferroviari di ulteriori località (Vicenza e Rovigo fra le altre).


Articolo 70
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali)

 

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

2. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

3. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 1.

4. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, al fine della quantificazione di alcuni benefici previsti dalla legge n. 250/1990[61] alle imprese editrici di giornali e periodici, queste ultime devono presentare anche il modello dei costi di testata, che sarà definito con circolare dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso. Tale documento dovrà essere debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

Secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa al provvedimento, la disposizione intende “responsabilizzare maggiormente le società di revisione sul dettaglio dei costi, rafforzando le garanzie circa la corretta quantificazione dei finanziamenti da erogare”.

 

Quanto all’ambito di applicazione del nuovo onere, il testo fa riferimento ai contributi erogati in favore di:

-      imprese editrici di giornali quotidiani (articolo 3, commi 2 e 2-bis della legge n. 250/1990)[62];

-      imprese editrici e emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (articolo 3, comma 2-ter della legge n. 250/1990);

-      imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero (articolo 3, comma 2-ter della legge n. 250/1990);

-      cooperative giornalistiche editrici di periodici (articolo 3, comma 2-quater della legge n. 250/1990);

-      imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano una determinata rappresentanza parlamentare (articolo 3, commi 10 e 11 della legge 250/1990).

Le provvidenze in favore dei soggetti menzionati sono subordinate al possesso di determinati requisiti, indicati dalle norme di riferimento, le quali prevedono altresì i criteri per la determinazione dell’ammontare del contributo.

Si ricorda, inoltre, che i contributi di cui sopra hanno subito una riduzione pari al 7 per cento ad opera dell’articolo 10 del d.l. n. 159/2007[63], attualmente in corso di conversione. Peraltro, si segnala che nel corso della discussione al Senato del disegno di legge di conversione del decreto, la riduzione è stata rideterminata nel limite del 2 per cento.

 

Si osserva che il testo della disposizione in esame non chiarisce le conseguenze della mancata osservanza dell’obbligo previsto ed, in particolare, non esplicita se tale nuovo adempimento sia richiesto a pena di decadenza dai contributi.

Potrebbe, inoltre, valutarsi una riformulazione della norma in forma di novella alla legge n. 250/1990.

 

Il comma 2 pone una disciplina espressamente volta ad applicare l’articolo 1, comma 1246, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che l’erogazione dei contributi diretti all’editoria e alle imprese radiofoniche e televisive si effettui, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.

In base alla disciplina introdotta dal comma in esame, la liquidazione della somma disponibile per i contributi all’editoria avviene, una volta accertata la sussistenza dei requisiti per l’erogazione, in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascun avente diritto.

Tali modalità di liquidazione “proporzionale” riguardano i contributi previsti:

-      per le imprese editrici e radiofoniche, di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 250/1990;

-      per i soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva locale, di cui all’articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990[64];

-      per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, di cui all’articolo 7, comma 13, della legge n. 112/2004[65].

La disposizione non troverebbe applicazione, invece, per i contributi alle emittenti radiofoniche (nazionali e locali) e alle emittenti televisive locali, di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 250/1990, ai quali pure fa riferimento l’articolo 1, comma 1246, della l. n. 296/2006 di cui si stabiliscono le modalità applicative.

 

Di seguito, si riporta una sintesi delle disposizioni sulle provvidenze all’editoria citate nel commento all’articolo in esame.

L’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, reca la disciplina relativa all’erogazione dei contributi diretti all’editoria nonché le provvidenze a favore delle imprese radiofoniche e televisive.

La platea dei destinatari dei contributi diretti all’editoria comprende:

1.         le imprese editrici di giornali quotidiani (comma 2), costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni (co. 2, lettera a)) subordinatamente al possesso di una serie di requisiti[66];

2.         le imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali non aventi scopo di lucro (comma 2-bis), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti sopra citati, ad eccezione dell’obbligo di essere una cooperativa giornalistica: in tal caso, il contributo non può superare il 50 per cento dei costi complessivi;

3.         le imprese editrici e le emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino quotidiani o trasmettano programmi in una lingua delle minoranze francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome della Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, o le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (comma 2-ter), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti e con gli stessi limiti delle imprese non a scopo di lucro[67];

4.         le cooperative giornalistiche che editano periodici (comma 2-quater), con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e il contributo variabile[68].

5.         imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche (comma 10)[69].

 

L’articolo 4 della legge n. 250 del 1990 prevede che le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, che abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20 e che non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di partiti politici, sia corrisposto un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi[70]. A tali imprese spettano inoltre le riduzioni tariffarie previste dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sopra citata. I requisiti per accedere a tali contributi sono stati da ultimo modificati con l’articolo 1, comma 1247, della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli stessi siano corrisposti esclusivamente:

§       alle imprese radiofoniche organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento;

§       alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230[71].

 

L’articolo 7 della medesima legge n. 250 - che ha sostituito il comma 1 dell’articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987 – prevede che le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione, comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto alle riduzioni delle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti di cui all'art. 28, della legge 5 agosto 1981, n. 416 nonché al rimborso dell'60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

Ai sensi del successivo articolo 8, le medesime agevolazioni si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20.

 

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990 reca i contributi per i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero i soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali.

 

L'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 prevede poi contributi per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Delibera dell'Autorità Garante delle comunicazioni n. 9/1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993 (ovvero che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali).

 

 

 

 

Il comma 3 dispone che - a decorrere dalle domande relative all’anno 2007 - le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall’articolo 11 della legge n. 67/1987[72], e dagli articoli 4 e 8 della legge n. 250/1990[73], siano rimborsate direttamente all’impresa radiotelevisiva, nella misura del 40 per cento dell’importo totale delle bollette, al netto dell’IVA.

Secondo la relazione illustrativa, la norma in esame è intesa a disporre “una riduzione del rimborso dal 50 per cento al lordo delle spese indicate in bolletta, al 40 per cento al netto delle ritenute, comportando un risparmio annuo stimabile in almeno 1 milione di euro”.

Le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi saranno indicate in un successivo decreto – avente natura non regolamentare - del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda che, in base all’articolo 11, comma 1, della legge n. 67/1987, le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, legge 5 agosto 1981, n. 416[74] , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;

viene corrisposto a cura della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge n. 416/1981, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendoriferimento, per la prima applicazione, agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

Secondo il comma 3, le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge n. 416 del 1981, applicate conle stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

I contributi per le imprese radiofoniche che siano organi di partiti politici, sono disciplinati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 250/1990 (già illustrato nel commento al comma 1).

L’articolo 8 della legge n. 250 del 1990 prescrive che le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri  programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge n. 416/1981, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

 

Il comma 4 prevede un incremento di 10 milioni di euro per l’anno 2008 del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all’articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie.

 

I contributi sono stati introdotti dall’art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che ha disposto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001).

Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.

L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui.

Con l’articolo 52, comma 18, della citata legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Si ricorda che l’articolo 52 citato ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale.

L’articolo 80, comma 35, della legge n. 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all’anno 2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di cinque.

L'articolo 4, comma 5, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

L’articolo 1, comma 214, della legge n. 311 del 2004 incrementa di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione, previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002.

L’articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto che tale finanziamento risultasse determinato, a decorrere dall’anno 2006, in 98.678.000 euro.

Infine, l'articolo 1, comma 1244, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha determinato il finanziamento in 30 milioni di euro per l'anno 2007, 45 milioni di euro per l'anno 2008 e 35 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Nel quadro della riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, prospettata dalla Commissione nel piano d’azione in materia adottato il 7 giugno 2005 (COM(2005)107), la Commissione preannuncia, tra l’altro, che riesaminerà la comunicazione del 2001 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione[75].

La Commissione ritiene infatti che mass media, servizi audiovisivi, imprese creative e settore culturale nel suo complesso presentino un elevato potenziale in termini di innovazione, di competitività, di crescita e di occupazione, oltre ad avere una funzione essenziale nella preservazione e nella promozione della ricchezza e della diversità culturali e linguistiche della UE.

 

 

 


Articolo 71
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre)

 

1. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

L'articolo 71 aumenta ifinanziamenti per il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (Infratel Italia), nonché quelli destinati al Fondo per il passaggio al digitale, istituito presso il medesimo ministero.

In particolare, il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2008 il Fondo per le aree sottoutilizzate, con le seguenti finalità:

·       sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale;

·       finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all’articolo 7 del decreto legge 35/2005.

 

Il Fondo per le aree sottoutilizzate costituisce lo strumento per l'attribuzione delle risorse nelle aree sottoutilizzate ed è disciplinato dagli articoli 60 e 61 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).

A tal fine è stata prevista l’istituzione di due fondi di carattere generale: il Fondo per le aree sottoutilizzate iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, comma 1) e il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, sul quale confluiscono le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate, di competenza di quest’ultimo Ministero, che attualmente sono allocate nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese (articolo 61, comma 3).

Al CIPE è attribuita la facoltà, con proprie deliberazioni, di modificare la destinazione degli stanziamenti relativi ai due Fondi, trasferendo risorse dall’uno all’altro, e di ripartire la dotazione di ciascun Fondo tra gli interventi in esso compresi.

La diversa allocazione delle risorse deve essere effettuata dal CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari ovvero all’andamento della domanda delle singole misure di incentivazione.

Al Fondo per le aree sottoutilizzate - allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - confluiscono le risorse stanziate con riferimento ai provvedimenti indicati all’allegato 1 della citata legge n. 289/2002: si tratta delle risorse già allocate nel Fondo per le aree depresse, relative sia all’intervento straordinario nel Mezzogiorno che all’intervento ordinario nelle aree depresse, del Fondo per l’imprenditoria giovanile e delle risorse iscritte in bilancio per i crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni[76].

Va ricordato che il citato articolo 61 della legge n. 289/2002 specifica che l’ambito territoriale delle aree sottoutilizzate coincide con quello delle aree depresse. Tali sono aree, come individuate dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 32/1995 (convertito dalla legge n. 104/1995), sono:

1)       le aree ammissibili agli interventi degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali;

2)       le aree ammesse al sostegno transitorio per gli obiettivi 1 e 2;

3)       le aree rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (aree ammesse al regime di deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale).

 

Va rammentato che nel DPEF 2008-2011 si sottolinea il crescente incremento registrato in Italia negli accessi alla banda larga che – al mese di settembre 2006 - hanno superato gli otto milioni. Peraltro, mentre la crescita in valori assoluti risulta in linea con i principali paesi europei, persiste un ritardo nella percentuale di accessi calcolati su 100 abitanti: 14 in Italia, contro 19 nel Regno Unito e 24 in Olanda. Il ‘divario digitale’ interessa circa sette milioni di cittadini, la maggior parte dei quali residenti in aree svantaggiate e in piccoli comuni. Al fine di sanare progressivamente questo ritardo, sono previsti interventi di infrastrutturazione, che il Governo dovrebbe attuare d’intesa con regioni ed enti locali, utilizzando le risorse previste dalle delibere del CIPE per il 2008 a beneficio delle Aree sottoutilizzate, nonché gli stanziamenti recati dalla legge finanziaria (la somma complessiva è pari a 125 milioni per il 2008 e 60 milioni per il 2009). Si intende giungere entro il termine dell’a0ttuale legislatura a garantire l’universalità dell’accesso alla rete internet in tutto il Paese.

La “banda larga” – infrastruttura di connessione che favorisce forme di comunicazione multimediali e interattive - costituisce un obiettivo strategico comune a tutti i Paesi europei ed è individuata come prima priorità nel piano e-Europe 2005. Sul piano normativo, va menzionato l’articolo 6 della legge n. 273/2002, che ha introdotto misure volte appunto a promuovere lo sviluppo della larga banda (esenzione dal contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali, anche per quanti abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda in caso di perdite di esercizio).

Ulteriori contributi sono stati previsti dall’articolo 89 della legge finanziaria per il 2003 (L. 289/2002) e dall’articolo 1, comma 925 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), questi ultimi volti principalmente al finanziamento del programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

Va inoltre ricordato che il 20 marzo 2006 la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo “Colmare il divario nella banda larga” (COM(2006)129). Secondo la Commissione, l’accesso a internet ad alta velocità attraverso le connessioni “a banda larga” appare fondamentale per lo sviluppo della società dell’informazione. La mancanza di accesso alle connessioni a banda larga costituisce un aspetto del problema più generale denominato abitualmente “divario digitale”, che descrive il divario che separa i singoli cittadini, le imprese e i territori in funzione delle possibilità di accesso e di utilizzo delle TIC (tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni).

 

Il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno, approvato dalla delibera CIPE n. 83/2003, è teso ad individuare soluzioni utili a superare gli ostacoli strutturali che impediscono l’affermarsi delle condizioni di mercato favorevoli per il consumatore di servizi di telecomunicazioni, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture.

La citata delibera CIPE n. 83 si inserisce nel filone degli interventi previsti per finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse.

Le precedenti delibere CIPE 16/2003 e 17/2003 hanno allocato un importo complessivo di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005 destinati al finanziamento degli investimenti pubblici per interventi nelle aree sottoutilizzate e hanno ripartito tale importo, preliminarmente accantonando un importo di 900 milioni di euro la cui attribuzione è stata demandata ad una successiva delibera (delibera n. 83/2003), secondo alcuni parametri, tra cui la particolare attenzione agli investimenti per lo sviluppo nei campi della ricerca, della società dell’informazione (infrastrutture materiali e immateriali), delle reti a carattere interregionale.

La delibera n. 83/2003, nel ripartire l’ accantonamento di 900 milioni di euro disposto dalla precedente delibera 17/2003, ha destinato:

-        150 milioni di euro al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di cui 120 destinati ai servizi a banda larga della società dell’informazione e 30 destinati, sempre nell’ambito della società dell’informazione, alla connettività sociale nel mezzogiorno;

-        150 milioni al Ministero delle comunicazioni per un primo intervento attuativo volto allo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno.

Dei 150 milioni assegnati al Ministero delle comunicazioni, 5,220 milioni sono stati destinati complessivamente agli anni 2003 e 2004, mentre la restante quota di 144,780 milioni è stata assegnata al 2005. Le risorse per tale finalità sono iscritte al cap. 2.2.3.4, cap. 7230 del Ministero delle comunicazioni.

Successivamente, la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha previsto una rimodulazione, disponendo una riduzione di 134,780 milioni dello stanziamento per il 2005, che viene posticipato per 34,780 milioni al 2006, per 50 milioni al 2007 e per ulteriori 50 milioni al 2008.

La legge finanziaria per il 2006 ha provveduto a definanziare in Tabella E le risorse destinate alla “banda larga” disponendo una riduzione di 13,9 milioni nel 2006 e di 20 milioni sia nel 2007 che nel 2008. Conseguentemente le risorse per la banda larga esposte in Tabelle F della legge n. 266 del 2005 sono risultate pari a 20,9 milioni per il 2006, a 30 milioni per il 2007 e a 30 milioni per il 2008.

L’articolo 7, comma 1, del D.L. 35/2005 ha stabilito che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda possano essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il citato comma 1 dispone altresì che il CIPE definisca annualmente l'entità delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate da destinarsi al finanziamento del predetto programma, che sarà attuato dal Ministero delle comunicazioni, per il tramite della società Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. del gruppo Sviluppo Italia S.p.A., nonché dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.A.

Infratel Italia S.p.A. - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia - è la società di scopo costituita su iniziativa del Ministero delle Comunicazioni e di Sviluppo Italia con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di infrastrutture a larga banda sul territorio nazionale e di ridurre il "digital divide". La società è controllata da Sviluppo Italia ed è operativa da marzo 2004. Le modalità di funzionamento della società sono stabilite dalla convenzione stipulata da Sviluppo Italia con il Ministero delle Comunicazioni.

Innovazione Italia S.p.A. è la società strumentale costituita grazie ad una partnership tra Sviluppo Italia e il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, per dare attuazione ai programmi del Governo relativi allo sviluppo della Società dell'Informazione e al piano di e-government.

La società Innovazione Italia realizza alcuni dei progetti definiti dal:

-        Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione;

-        piano di e-government;

-        CIPE, in materia di società dell'Informazione e banda Larga, anche con l'obiettivo di superare il digital divide nelle aree sottoutilizzate.

-        La società:

-        fornisce sostegno operativo al DIT, Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, per il coordinamento delle iniziative finanziate, il monitoraggio dei risultati, l’ottimizzazione della comunicazione relativa alla realizzazione dei progetti

-        supporta il CNIPA, Centro Nazionale per l’Informatica nella PA, nella realizzazione di specifiche iniziative in materia di e-government;

-        promuove lo sviluppo di servizi interattivi e multimediali su banda larga, con particolare riferimento al superamento del digital divide nelle aree del Sud Italia

-        realizza specifiche iniziative connesse alle tecnologie ICT.

 

Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2008 il Fondo per il passaggio al digitale di cui all’articolo 1, commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Si ricorda che il Fondo - istituito, presso il Ministero delle comunicazioni, dal comma 927 della legge finanziaria 2007 - è finalizzato a incentivare:

-        la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

-        il passaggio al digitale terrestre da parte dei concessionari titolari dell'obbligo di copertura del servizio universale;

-        la progettazione, la realizzazione e la messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

-        la transizione al digitale da parte delle famiglie economicamente o socialmente disagiate;

-        la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

Ai sensi del comma 929, la dotazione del Fondo, per il triennio 2007-2009, è pari a 40 milioni di euro annui. Il comma 928 ha previsto che gli interventi, le modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedervi, la categoria dei destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi stessi, siano stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni.

 

Va ricordato che la riforma del sistema radiotelevisivo introdotta dalla legge n. 112/2004 (c.d. “legge Gasparri”) ha previsto un’articolata disciplina transitoria per il periodo fino alla definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche (c.d. switch off) originariamente fissata dal comma 5 dell’articolo 2-bis del D.L. n. 5/2001 al 31 dicembre 2006. Tale termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2008 dall’articolo 19 del D.L. n. 273/2005 e al 31 dicembre  2012 dal decreto-legge 159/2007 in corso di conversione presso la Camera.

L’articolo 19 del D.L. n. 273/2005 ha poi inserito nel citato comma 5 dell’articolo 2-bis una nuova disposizione a norma della quale - al fine della completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale - sono individuate aree all digital nelle quali si possa accelerare la completa conversione. Al riguardo, si ricorda che, nell’ottica di un approccio allo switch off su base regionale e allo scopo di affrontare la complessità della transizione prendendo come riferimento territori con caratteristiche di isolamento geografico, in data 16 aprile 2005, sono stati sottoscritti – al fine della definitiva transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio delle regioni autonome Valle d'Aosta e Sardegna - protocolli d’intesa dal Ministero delle comunicazioni, dalle predette regioni e dall'Associazione DGTVi (Associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre), con cui le parti si sono impegnate a mettere in atto tutte le attività necessarie per rendere possibile già entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terrestre nelle aree principali delle due regioni. Nei protocolli venivano individuate due fasi della transizione: la prima, da completare entro il 31 gennaio 2006 nei capoluoghi di provincia, e la seconda relativa all’intero territorio regionale da portare a termine entro il 31 luglio 2006. Lo spegnimento del sistema televisivo analogico previsto per il 31 luglio 2006 nelle Regioni Sardegna e Valle D'Aosta è stato rinviato - a seguito di un nuovo Protocollo di intesa tra il Ministero delle Comunicazioni, le Regioni coinvolte, Sardegna e Valle D'Aosta, e l'Associazione DGTVi - al 1° marzo 2008 per la Sardegna e al 1° ottobre 2008 per la Valle D'Aosta.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Banda larga

Il 20 marzo 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo “Colmare il divario nella banda larga” (COM(2006)129).

Secondo la Commissione, l’accesso a internet ad alta velocità attraverso le connessioni “a banda larga” consente immense possibilità per la società dell’informazione. La mancanza di accesso alle connessioni a banda larga costituisce un aspetto del problema più generale denominato abitualmente “divario digitale”, che descrive il divario che separa i singoli cittadini, le imprese e i territori in funzione delle possibilità di accesso e di utilizzo delle TIC (tecnologie delle informazioni e delle comunicazioni).

La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo che ha approvato, il 19 giugno 2007, una risoluzione.

La risoluzione evidenzia che la diffusione di collegamenti a banda larga nelle zone rurali riveste un’importanza fondamentale ai fini della partecipazione di tutti i cittadini alla società della conoscenza; sottolinea che, per colmare il divario digitale, occorre promuovere la disponibilità di computer nelle case e nelle istituzioni pubbliche; chiede agli Stati membri di assegnare uno spettro sufficiente alle tecnologie a banda larga; sottolinea che l’infrastruttura finanziata pubblicamente dovrebbe essere fornita sulla base di un accesso paritario e non dovrebbe favorire alcun fornitore di servizi in particolare; esorta la Commissione ad assicurare che tutti i fornitori di servizi possano accedere in condizioni paritarie alle reti a banda larga finanziate con il sostegno dei fondi strutturali e rurali.

Televisione digitale

Il 2 febbraio 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione sul riesame della situazione relativa alla interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva (COM(2006)37).

Nel documento la Commissione ha sottolineato la volontà, in via prioritaria, di:

-        collaborare con gli Stati membri per assicurare il successo del passaggio alla televisione digitale, quale primo passo fondamentale verso i servizi digitali interattivi;

-        promuovere le norme sviluppate dagli organismi di normalizzazione europei;

-        riunire gli Stati membri nel sottogruppo ‘emittenza’ del COCOM (comitato per le comunicazioni) che fungerà da forum per lo scambio di esperienze e di buone pratiche sulla televisione digitale, in particolare sulla televisione digitale interattiva;

-        promuovere la cooperazione internazionale nei campi della ricerca, dello sviluppo e della standardizzazione della televisione digitale;

-        continuare ad analizzare l'utilizzo delle tecnologie ‘proprietarie’[77] alla luce delle regole di concorrenza comunitarie.

La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo che il 13 novembre 2007 ha approvato una risoluzione.

 

 

 


Articolo 72
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione)

 

1. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee e all'adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza».

2. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».

 

 

L’articolo 72, così come modificato dal Senato, apporta alcune modifiche al testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177) sostituendo, al comma 1, i commi 3 e 5 dell’articolo 44, recante promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, ed introducendo, al comma 2, alcune modifiche all’articolo 51, in materia di sanzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Nel testo vigente l'articolo 44, comma 3, del testo unico dispone in favore delle opere europee realizzate da produttori indipendenti una riserva del 10 per cento (calcolato escludendo il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite) dei tempi di diffusione delle emittenti private; la riserva è del 20 per cento per la RAI.

Il vigente comma 5 dispone che:

•      le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi.

•      la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; all'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.

L’articolo 51, comma 3, lett.d), nel testo attualmente vigente, dispone che, in caso di violazione delle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.040 euro a 5.200 euro.

 

La principale novità introdotta con l’articolo in esame consiste nell’introdurre, come è dato leggere nella relazione illustrativa al provvedimento, alcune sottoquote per le opere cinematografiche di espressione originale italiana.

In particolare viene disposto che:

-          in materia di programmazione, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi ed i fornitori di programmi in pay-per-view (queste due ultime categorie non sono contemplate nel testo vigente dell’articolo 44) devono riservare il 20 per cento della quota (pari al 10 per cento) destinata alla diffusione di opere europee realizzate da produttori europei, alla visione di opere cinematografiche di espressione originale italiana (nel caso delle emittente pubblica l’obbligo riguarda il 10 per cento della quota destinata ai film europei, pari 20 per cento della programmazione). Per i fornitori di contenuti e di programmi in pay-per-view è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire l’adeguamento graduale ai nuovi obblighi introdotti;

-          in materia di finanziamento ed acquisizione di opere cinematografiche, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi ed i fornitori di programmi in pay-per-view (anche in questo caso queste due ultime categorie non sono contemplate nel testo vigente dell’articolo 44) sono tenuti a destinare a favore delle opere cinematografiche di espressione originale italiana il 30 per cento della quota (pari al 10 per cento) degli introiti che già la legislazione vigente chiede che siano vincolati all’acquisto delle opere europee (nel caso di programmi a pagamento la quota è del 35%). La concessionaria del servizio pubblico televisivo è chiamata a riservare, a favore delle opere di origine italiana, il 20 per cento della quota (pari al 15 per cento) dei ricavi destinati all’acquisto o al finanziamento delle opere europee, con una riserva non inferiore al 5%, da destinare ad opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia. Ulteriore novità consiste nell’aver reso partecipi della promozione delle opere audiovisive europee anche gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili.

Infine, il comma 5 dell’articolo 44 del testo unico, originariamente abrogato nel testo presentato dal Governo (dal momento che le disposizioni ivi contenute risultano assorbite da quanto contenuto nel comma 3), è, nel testo approvato dal Senato, sostituito con una nuova disposizione. Secondo le nuove norme introdotte, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, un regolamento nel quale sono definite le modalità di comunicazione dell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 44 e le sanzioni in caso di inadempienza.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame aumenta l’entità delle sanzioni collegate agli eventuali inadempimenti di cui si rendono responsabili le amministrazioni e gli enti pubblici anche economici nel momento in cui destinano alcune somme, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa (l’articolo 41 del testo unico prevede che tali somme devono essere destinate per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. Di tali destinazioni sono tenuti a darne comunicazione all’Autorità).

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in esame, l’Autorità delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa connessa al pagamento di una somma che attualmente oscilla da 1.40 a 5.200 euro e che il testo in esame sostituisce con una somma da 5.165 a 51.646 euro. Tale sanzione si applica, secondo quanto introdotto dal comma in esame, lettera b), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media.


Articolo 73
(Sviluppo mercato postale)

 

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».

 

L’articolo in esame, introdotto dal Senato, reca un’integrazione all’articolo 4 del decreto legislativo n. 261/261, (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), con l’aggiunta di un comma 5 bis. L’articolo 4 in oggetto concerne i servizi postali che possono essere riservati al fornitore universale (Poste italiane s.p.a.), specificando che essi comprendono raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di corrispondenza con limite di peso fino a 50 grammi.

Il comma 5 bis introdotto dall’articolo in esame prevede che, al fine di favorire lo sviluppo del mercato postale migliorando la qualità dei servizi e mantenendo i libelli occupazionali delle imprese operanti nel settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi già conclusi con operatori privati titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 29 del D.P.R. n. 156/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), e, pertanto, secondo il regime vigente prima della liberalizzazione dei servizi di recapito.

Tale articolo prevedeva consentiva al direttore provinciale delle poste la facoltà di dare in concessione a privati i seguenti servizi postali:accettazione e recapito di corrispondenze entro i comuni di provenienza; recapito con mezzi propri da parte di banche, ditte, enti, delle proprie corrispondenze entro i confini dei comuni di residenza;recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;esercizio dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze;impianti di comunicazione dirette pneumatiche con uffici postali collegati alla rete di posta pneumatica dello stato;trasporto di colli e pacchi entro il limite di peso di 20 chilogrammi. A norma dell'’articolo 1 del D.M. 5 agosto 1997 tali concessioni postali, in scadenza nell'anno 1997, vennero prorogate al 31 dicembre 1998 e, successivamente, al 31 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 261/1999. Il comma 5 dello stesso articolo 23 prevede inoltre che la società Poste Italiane possa realizzare accordi con gli operatori privati, anche dopo la scadenza delle concessioni di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 156/1973, al fine di ottimizzare i servizi, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi stessi anche attraverso l'utilizzazione delle professionalità già esistenti.

 

 

Si ricorda chei servizi postali dei Paesi comunitari sono disciplinati attualmente dalla direttiva 97/67/CE,che ha istituito un quadro regolamentare volto a garantire la fornitura del servizio postale universale in tutta l’Unione europea, anche mediante una maggiore armonizzazione delle norme che disciplinano il settore e la fissazione dei limiti massimi per i servizi postali suscettibili di essere riservati dagli Stati membri ai fornitori del servizio universale. La parziale apertura del mercato dei servizi postali alla concorrenza è stata attuata con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che è intervenuto in attuazione della  citata direttiva 97/67/CE. Il decreto legislativo è stato poi modificato da parte del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, intervenuto anch’essoper il recepimento di normativa comunitaria, e in particolare della direttiva 2002/39/CE (che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali), e in attuazione della delega recata dall’articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (comunitaria 2002).

Gli aspetti più significativi della disciplina prevista dal D.Lgs. 261/1999 possono essere così individuati:

§         attribuzione al Ministero delle comunicazioni dei compiti di autorità nazionale di regolamentazione;

§         definizione dell’area del servizio universale;

§         affidamento a Poste Italiane S.p.A. della fornitura del servizio universale per un periodo non superiore a quindici anni;

§         individuazione dell’area dei servizi da riservare al fornitore del servizio universale – e quindi in sede di prima attuazione a Poste Italiane S.p.A. – ai fini del mantenimento del servizio universale;

§         definizione di un sistema di separazione contabile per i diversi servizi svolti da parte del fornitore del servizio universale;

§         introduzione degli istituti della licenza individuale e dell’autorizzazione generale ai fini dell’espletamento di servizi postali.

 

I rapporti tra il Ministero delle comunicazioni quale Autorità di regolamentazione e vigilanza postale e Poste Italiane Spa, in veste di concessionaria del servizio postale universale, sono regolati da un contratto di programma.

In proposito, è opportuno segnalare che, nella seduta del 13 novembre scorso, la IX Commissione della Camera ha espresso favorevole con osservazioni sullo schema di contratto di programma 2006-2008. Nell’ambito delle osservazioni formulate, la Commissione invita il Governo a dare completa attuazione alla risoluzione n. 8-00022, relativa ai contratti in essere tra Poste Italiane e le agenzie di recapito postale, approvata dalla IX Commissione nella seduta del 28 novembre 2006, tenendo conto del Memorandum in corso di discussione fra Ministero delle comunicazioni, Poste Italiane, Agenzie di recapito e Organizzazioni sindacali.

In particolare, la risoluzione citata impegna il Governo “a intervenire urgentemente nei confronti di Poste Italiane affinché proroghi i contratti in essere intanto sino al 30 giugno 2007 e promuova un tavolo di concertazione fra le parti interessate, Poste Italiane, imprese e organizzazioni sindacali, per definire le modalità di attuazione della disciplina europea; a indicare un percorso esplicito di definizione della strategia industriale di Poste Italiane, che appare oggi carente, sia nei rapporti con aziende private, sia in rapporto alla liberalizzazione ed alla necessità di realizzare assetti atti a fronteggiare con successo la nuova situazione di mercato; a far inserire a Poste Italiane, tra le clausole dei nuovi contratti, il rigoroso rispetto della circolare del Ministero del lavoro del luglio 2006 in relazione al lavoro precario ed a quello a tempo indeterminato sia per ristabilire regole «giuste» che per evitare fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese sulle condizioni normative e retributive delle lavoratrici e dei lavoratori”.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 18 ottobre 2006 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2006)594) volta a modificare la direttiva 97/67/CE relativa a regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio (cosiddetta “direttiva postale”).

 L’obiettivo della proposta è quello di completare la realizzazione del mercato interno dei servizi postali entro il 2009, abolendo i diritti speciali o esclusivi e garantendo un livello comune di servizio universale per tutti gli utenti. La Commissione precisa che, in caso di conflitto con altre norme comunitarie, e in particolare con riferimento alla direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno (cosiddetta “direttiva Bolkenstein”), prevarranno le disposizioni della nuova direttiva postale.

L’11 luglio 2007 il Parlamento europeo ha esaminato in prima lettura la proposta di direttiva, approvando emendamenti. Il 1° ottobre 2007 il Consiglio ha raggiunto l’accordo politico in vista della posizione comune. Il 9 novembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune che verrà trasmessa al Parlamento europeo per la seconda lettura, secondo la procedura di codecisione.

Il testo convenuto dai ministri prevede la completa apertura del mercato dei servizi postali entro il 31 dicembre 2010, nonché la possibilità per alcuni Stati membri (identificati nella proposta) di posticipare l’attuazione della direttiva di due anni (fino al 31 dicembre 2012), previa notifica alla Commissione[78]. Chiarisce altresì i criteri e i motivi per i quali alcuni Stati membri potrebbero beneficiare di tale rinvio di data. Il progetto di direttiva include poi una clausola di reciprocità, in virtù della quale gli Stati membri che aprono completamente i loro mercati postali possono, per un periodo limitato (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012), rifiutarsi di concedere l’autorizzazione agli operatori postali che operano in uno Stato membro che mantiene il settore riservato fino alla fine del 2012.

Il Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007 ha invitato il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione a concludere con celerità l’esame della proposta di direttiva in oggetto.

 

L’8 febbraio 2007 la Commissione trasporti della Camera dei deputati ha approvato un documento finale, a conclusione dell’esame della proposta di direttiva che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (COM(2006) 594). Con il documento si invita il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie, affinché:

§      la definizione della data di effettiva apertura del mercato dei servizi postali sia correlata all'esigenza di garantire livelli ottimali di fornitura del servizio universale;

§      sia pertanto preliminarmente effettuata, in ambito comunitario, un'analisi dettagliata della questione del finanziamento dell'onere del servizio postale universale in un mercato completamente aperto;

§      sempre con riguardo all'esigenza di assicurare al fornitore del servizio universale gli strumenti finanziari indispensabili a coprire i maggiori costi derivanti dalla completa liberalizzazione del mercato postale, sia introdotta un'esplicita copertura giuridica nell'ambito dell'ordinamento comunitario delle misure di accompagnamento prefigurate nella proposta di direttiva.

 

 

 


Articolo 76
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)

 

1. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

      2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

      3. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

L’articolo in esame, al comma 1, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2008, di 5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010, allo scopo di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca interuniversitaria ed alla formazione in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare  e multilaterale.

 

Il comma 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 in vista del consolidamento delle basi tecnologiche dell’industria marittima ed incremento del ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta finalità richiamate espressamente dall’articolo 5, comma 1, della legge 13/2006 “Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta”. I contributi sono concessi attraverso finanziamenti concessi all’INSEAN a norma dell’articolo 1, comma 1042, della legge finanziaria 2007.

 

Il comma 1042 della legge 296/2006 autorizza il Ministero dei trasporti a concedere all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le finalità di promozione della ricerca in campo navale di cui all’articolo 5 della legge 13/2006.

Il comma 1043 prevede che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell’università e della ricerca, provveda con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell’INSEAN, al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle medesime finalità di promozione della ricerca in campo navale.

La legge 9 gennaio 2006, n. 13 prevede una serie di disposizioni volte ad incrementare la sicurezza marittima e la salvaguardia della vita umana. L’articolo 5, in materia di promozione della ricerca in campo navale, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, a concedere - nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 - all’INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) di Roma ed al CETENA (Centro per gli studi di tecnica navale) di Genova i contributi per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2007.

 

L’INSEAN, istituito con R.D. 1429/1927, ha il compito di effettuare ricerche ed esperimenti su modelli di navi e sui loro organi propulsivi. In genere, provvede a tutte le ricerche inerenti l’architettura navale, intesa come fattore del comportamento dinamico in acqua dei mezzi navali. Le ricerche vengono eseguite sia su richiesta dell’industria privata sia su richiesta degli organi tecnici della Marina Militare e delle altre amministrazioni dello Stato. La vigilanza sull’istituto è esercitata dai Ministeri della difesa, dei trasporti e dell’economia.

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2008 per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare.

 

Le “autostrade del mare” identificano il trasporto realizzato su più percorsi, “tracciati” (tratte terrestri) e “non tracciati” (tratte marittime), secondo una modalità combinata strada-mare, rispondente all’esigenza di flussi di trasporto privi di soluzione di continuità, propria della moderna logistica ed in grado di offrire una maggiore competitività rispetto alla sola modalità terrestre, ormai congestionata e prossima alla saturazione.

Il programma europeo “Autostrade del Mare” (Motorways of the Sea) si fonda su una logica di sistema integrato di trasporti, attraverso il quale l’accrescimento dell'efficacia e della competitività del trasporto avviene compatibilmente alla tutela dell'ambiente ed al decongestionamento delle strade, dunque in un'ottica di sviluppo eco-sostenibile.

A livello nazionale sono state adottati diversi interventi per dare attuazione al progetto comunitario delle Motorways of the Sea. Tra gi altri vanno ricordati - oltre all'istituzione della società Rete Autostrade Mediterranee (RAM) - i finanziamenti per la riqualificazione e l’ammodernamento delle infrastrutture portuali disposti con le leggi n. 413 del 1998 e n. 166 del 2002, gli incentivi all'autotrasporto per il trasferimento di traffico dal tutto-strada al combinato strada-mare con l'introduzione del cosiddetto Ecobonus (legge n. 265 del 2002) ed il potenziamento degli impianti e della piattaforme logistiche portuali disposto con la legge obiettivo.

 

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Formazione

Il 23 maggio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività ditrasportatore su strada (COM(2007)263).Il regolamento proposto intende sostituire la direttiva 96/26/CE che stabilisce le condizioni minime di onorabilità, idoneità finanziaria eidoneità professionale che le imprese devono soddisfare per essere autorizzate a esercitare laprofessione di trasportatore stradale – il trasporto di merci e persone – a livello nazionale ointernazionale al fine di rimediare alle carenzeriscontrate nell’applicazione della suddetta direttiva sulla base dell'esperienza maturata nel settore.

In particolare, l'articolo 8 della proposta di regolamento in esame introduce un approccio comune che affianca alla formazione un esame obbligatorio per verificare l'idoneità professionale, applicabile a tutti i candidati, compresi quelli con esperienza professionale e quelli titolari di un diploma. Si prevede, inoltre, un sistema minimo di riconoscimento dei centri di esame e dei centri di formazione e promuove lo scambio di esperienze fra gli Stati membri in questo settore. Infine, è soppressa la possibilità per gli Stati membri di distinguere il livello di qualifica secondo il tipo di trasporto (internazionale o no).

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura l’11 marzo 2008..

 

Il 16 ottobre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare (COM(2007)610). Lo scopo della proposta è quello di operare una rifusione della direttiva 2001/25/CE relativa alla stessa materia e di sostituire le varie direttive che essa incorpora.

La proposta in esame ribadisce la necessità di prestare un’adeguata attenzione alla formazione marittima ed allo status della gente di mare all’interno della Comunità per mantenere e sviluppare il livello delle conoscenze e delle competenze nel settore marittimo all'interno della Comunità necessario per fare fronte alle esigenze in materia di sicurezza marittima. La proposta precisa che la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali si applica alle professioni marittime che rientrano nel suo campo di applicazione, precisando tuttavia che, poiché il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati previsto dalla direttiva 2005/36/CE non garantisce sempre una formazione armonizzata per tutta la gente di mare che opera a bordo delle navi che battono bandiera di uno Stato membro, è necessario stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare nella Comunità. Tale livello deve essere basato su norme in materia di formazione già approvate a livello internazionale, con particolare riferimento alla convenzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) del 1978, come riveduta nel 1995, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW, della quale tutti gli Stati membri dell’UE sono parti contraenti). E’ fatta comunque salva la facoltà per gli Stati membri di fissare criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella direttiva proposta.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di essere esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Autostrade del mare

Il 18 ottobre 2007 la Commissione ha presentato una relazione[79] sulla realizzazione delle autostrade del mare (SEC(2007)1367), con la quale ha avviato una consultazione pubblica, chiedendo alle parti interessate di farle pervenire le proprie osservazioni entro il 20 dicembre 2007

Il documento ricorda che il concetto di autostrade del mare è stato introdotto dalla Commissione nel libro bianco sulla politica comune dei trasporti del 2001 (COM(2001)370) come parte integrante della rete transeuropea di trasporto (rete TEN-T)[80], nell’ambito della quale esse avranno la stessa importanza delle strade o delle ferrovie, con lo scopo di favorire il trasferimento di una buona parte del traffico merci dal trasporto su strada a quello marittimo e di migliorare i collegamenti con le regioni insulari e periferiche. La comunicazione ribadisce i vantaggi che le autostrade del mare presentano a tal fine, soprattutto in termini di rapporto costi-benefici e di rispetto dell’ambiente. Essa, inoltre, traccia il quadro dello stato di avanzamento della loro realizzazione e, nell’ambito della consultazione che avvia, chiede alle parti interessate di individuare possibili nuove opzioni al fine di inserire il concetto di autostrade del mare nel quadro più ampio dello sviluppo del trasporto marittimo a corto raggio. Sottolinea, tuttavia, che la realizzazione di tale obiettivo richiede una serie di interventi intesi a: snellire la burocrazia; migliorare l’efficienza, le capacità e l’accessibilità dei porti; sviluppare collegamenti di qualità e non congestionati con l’entroterra; promuovere la cooperazione con tutte le parti in causa; attuare sistemi di informazione integrati; assicurare il coordinamento degli strumenti finanziari; promuovere una concorrenza equa al fine di evitare distorsioni; promuovere un’adeguata formazione professionale degli addetti ai lavori; migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni inquinanti.

Al fine di realizzare gli interventi precedentemente descritti la comunicazione ribadisce la necessità di disporre di finanziamenti adeguati, mobilitando varie fonti di finanziamento pubbliche e private ed assicurando un coordinamento delle stesse. A tale proposito il documento ricorda che nell’ambito delle prospettive finanziarie relative al periodo 2007-2013 si è registrato un notevole incremento degli stanziamenti comunitari a favore delle autostrade del mare in seguito al loro inserimento nel programma di lavoro pluriennale relativo alle reti TEN[81] che prevede per le reti TEN una dotazione finanziaria complessiva pari a 310 milioni di euro per l’intero periodo di riferimento. La comunicazione cita gli altri strumenti finanziari nell’ambito dei quali sono contemplati finanziamenti per le autostrade del mare:

-        il programma Marco Polo II[82], di cui le autostrade del mare costituiscono una delle cinque azioni prioritarie. Il programma prevede stanziamenti fino al 35% per un massimo di 5 anni; i finanziamenti a titolo delle reti TEN e del programma Marco Polo possono essere combinati per un singolo progetto;

-        i quadri strategici nazionali di riferimento ed i programmi operativi, in via di adozione nel quadro del fondo strutturale e del fondo di coesione, che prevedono un sostegno finanziario a favore delle autostrade del mare. Azioni aggiuntive a favore delle autostrade del mare sono state cofinanziate nell’ambito del programma INTERREG III[83];

-        i finanziamenti della BEI (Banca europea per gli investimenti), in particolare nell’ambito dello specifico strumento di garanzia sui prestiti, istituito dal regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia. Tale strumento coprei rischi inerenti al servizio del debito a causa del deficit della domanda e la conseguente imprevista perdita dirisorse durante il periodo operativo iniziale del progetto;

-        gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi[84] che, riconosciute le rilevanti difficoltà finanziarie che caratterizzano la promozione del trasporto marittimo a corto raggio, ammettono la possibilità per gli Stati membri di concedere finanziamenti al settore per migliorare la catena intermodale e decongestionare le strade a condizione che vengano rispettate una serie di condizioni, tra cui durata massima dell’aiuto di 3 anni e l’entità del finanziamento fino al 30% dei costi di esercizio del servizio o fino al 10% degli investimenti per l’acquisto di attrezzature di trasbordo per la fornitura del servizio previsto. Il documento ricorda peraltro che oltre agli aiuti di Stato al trasporto marittimo, diversi Stati membri hanno posto in essere altri schemi di aiuto di Stato che sostengono indirettamente il trasporto marittimo a corto raggio e cita, in particolare, il caso dell’Italia che ha previsto la concessione di incentivi fiscali agli autotrasportatori per il trasporto di merci via mare. La Commissione, riconoscendo l’importanza di tali iniziative per realizzare le autostrade del mare, invita gli Stati membri a discutere simili programmi con gli altri Stati membri interessati in un contesto regionale più vasto; inoltre, al fine di rendere più chiaro il quadro di sostegno finanziario destinato alle autostrade del mare, la Commissione sta valutando la possibilità di armonizzare e di assicurare una maggiore coerenza tra i vari strumenti finanziari;

-        il cofinanziamento offerto nell’ambito dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico. A tale proposito la comunicazione ricorda che nel maggio 2007 la Commissione ha firmato un contratto per il progetto di ricerca MOSES, un progetto integrato sulle autostrade del mare sviluppato nell’ambito del sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico[85]. Il partenariato del progetto conta circa 50 partner ed una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro destinata a sostenere la realizzazione delle autostrade del mare per il periodo 2007-2010.


Altre disposizioni di interesse della IX Commissione

 


 

Articolo 9, commi 70-73
(Attribuzione alle regioni ed alle province di Trento e Bolzano dell’incremento delle riscossioni IVA e accise negli interporti)

 

70. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti è attribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

71. La quota spettante ai sensi del comma 70 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

72. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 70 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

73. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

 

 

Nell’ambito dell’articolo 9, che riguarda in prevalenza norme di carattere tributario e fiscale, i commi da 70 a 73 intervengono su materia connessa ai servizi e collegamenti portuali. 

Si prevede infatti un aumento delle risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti.

Condizione per l’aumento delle risorse è l’incremento delle riscossioni dell’IVA e delle accise nei porti e interporti di ciascuna regione, rispetto al consuntivo dell’anno precedente.

E’ prevista la costituzione di un Fondo,alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 70, al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 1, comma 990, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

Il Fondo verrà ripartito con decreto del Ministero dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni. A ciascuna regione è riservato l’80 % dell’incremento delle riscossioni nei porti regionali.

Con un altro decreto del Ministero dei trasporti dovranno essere definite le modalità attuative per la partecipazione alla riscossione dei tributi erariali e del trasferimento del fondo e i criteri per la destinazione delle risorse.

Si ricorda che le regioni, in relazione ai porti ed alle infrastrutture portuali, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 112/1998 – recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59/1997 - sono titolari delle funzioni di “programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale”.

Ai sensi del citato comma 990 della legge finanziaria per il 2007, al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.



[1]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa. eu/economy_finance/index_en.htm.

[2]    Tale stima incorpora anche gli effetti del decreto legge n.159/07 adottato contestualmente alla Nota di aggiornamento. Tale decreto, la cui adozione è stata resa possibile dai favorevoli andamenti di finanza pubblica, che si sono rivelati migliori rispetto alle previsioni, a causa sia del virtuoso andamento del gettito tributario, sia di una crescita più contenuta della spesa primaria corrente rispetto a quella stimata in precedenza, si configura come un manovra di carattere espansivo che comporta un incremento dell’indebitamento netto rispetto al valore tendenziale pari allo 0,5 per cento del PIL. Il quadro a legislazione vigente indica, infatti, per il 2007, un indebitamento netto tendenziale del 1,9 per cento, inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del DPEF di giugno ante decreto legge n.81/07.

[3]    La manovra finanziaria per il 2008 comporta, dunque, un peggioramento del’indebitamento netto rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente parti allo 0,4 per cento del PIL (sul punto, cfr., oltre, la Parte II, par. 2, del presente dossier).

[4]    A fronte del 103, 2 per cento stimato per il 2008 dal DPEF di giugno.

[5]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm.

[6]    La Nota di aggiornamento al DPEF ha specificato che tali disegni di legge debbono essere presentati alle Camere entro il 15 novembre, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni

[7]    Al riguardo, si osserva, come dall’anno 2000 le manovre finanziarie annuali abbiano sempre operato una correzione netta sul saldo di riferimento, al fine di ricondurre l’andamento tendenziale dei conti pubblici agli obiettivi programmatici, ad eccezione tuttavia dell’esercizio 2001, nel quale la manovra netta – al pari di quella prevista per il prossimo anno - è risultata negativa, ossia ha prodotto un effetto di peggioramento sull'indebitamento netto. Si ricorda che nelle valutazioni relative alle manovre annuali di finanza pubblica la manovra netta corrisponde alla correzione netta operata sul saldo di riferimento; rappresenta cioè la somma algebrica del complesso degli interventi disposti con la manovra annuale. Con la dizione manovra lorda si fa invece riferimento al complesso delle risorse attivate, comprensive quindi di quelle destinate a finanziare interventi di spesa o di riduzione di entrata.

[8]    I dati contenuti nel presente paragrafo sono stati elaborati sulla base di un allegato 7, aggiornato alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, acquisito per le vie brevi dalla Ragioneria generale dello Stato.

[9]    Cfr., oltre, la Parte III, del presente dossier.

[10]   Si ricorda che le Missioni cui l’allegato 7 riclassificato non ascrive effetti di spesa nell’articolato della legge finanziaria per il 2008 sono: Missione 2, Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di governo; Missione 12, Regolazione dei mercati; 19, Casa e assetto urbanistico; 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio; 31, Turismo e 34, Debito pubblico.

[11]   La quota particolarmente elevata degli importi in termini di saldo netto da finanziare ascrivibile a tale Missione è imputabile, per la gran parte, alle operazioni di ristrutturazione del debito concernenti i disavanzi dei servizi sanitari regionali.

[12]   Si veda, al riguardo, il dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio”, n. 73.

[13]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.

[14]   Istituita dalla Legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[15]   In base a tale atto di indirizzo, al fine di razionalizzare il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, i singoli Dicasteri sono stati chiamati a formulare le proprie proposte - sulla base della nuova classificazione del Bilancio in Missioni e Programmi - distinte per programma e a indicare, in ordine di priorità, le opzioni di riallocazione di risorse all’interno dello stesso stato di previsione, specificando altresì gli obiettivi che si intendono perseguire.

[16]   Si rinvia, al riguardo, al citato dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio” n. 73.

[17]   Atto Senato n.1818

[18] Cfr. la relazione al disegno di legge di Bilancio 2008 presentato al Senato (A.S. 1818).

[19]   Si segnalano, ad esempio, la Missione 17 (Ricerca e Innovazione), 4 (L’Italia in Europa e nel mondo) e 22 (Istruzione scolastica), articolate, rispettivamente, in 16, 11 e 10 distinti Programmi.

[20]   Al netto di alcune partite finanziarie - quali i rimborsi del debito statale - il Bilancio 2008 ripartisce tra le 34 Missioni ivi contemplate circa quasi 480 miliardi di euro.

Si ricorda, peraltro, come la legge finanziaria per il 2007 abbia previsto alcuni istituti (accantonamenti del comma 507 e Fondo TFR) che fanno sì che taluni stanziamenti di bilancio non corrispondano più all’effettiva disponibilità. A tale riguardo, nel corso del sopra richiamato dibattito parlamentare in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, è stato sottolineato, tra l’altro, come, a fini di trasparenza, appaia opportuno che nel bilancio sia data evidenza contabile a queste situazioni, sottolineandosi, altresì, come il meccanismo di flessibilità gestionale previsto dal comma 507 (possibilità di apportare variazioni nell’ambito degli accantonamenti), concepito con riferimento alle unità previsionali di base del bilancio 2007, possa comportare problemi di applicazione se trasposto nel nuovo bilancio, data la maggiore ampiezza, rispetto alle unità previsionali di base, dei macroaggregati (cfr.oltre), ai quali sembrerebbero doversi riferire gli accantonamenti.

[21]   A fronte di un bilancio di oltre 470 miliardi di euro (al netto delle partite finanziarie concernenti i rimborsi del debito statale e di imposta), le variazioni proposte dalla legge finanziaria per il 2008 dal lato della spesa – che riguardano 29 delle 34 missioni dello Stato - incidono per circa il 3 per cento del bilancio.

[22]   Considerando la Missione 34 ( Debito pubblico) al netto del Programma 34.2 “Rimborso del debito statale”, pari a 198.178 milioni di euro, che riguarda titoli in scadenza nell’esercizio finanziario 2008.

[23]   Si veda anche la Tavola  V allegata al presente dossier, nella quale i dati sono riferiti al lordo del rimborso del debito statale.

[24]   Si segnala che nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), reca un allegato nel quale è esposto il riepilogo delle 34 Missioni con i relativi Programmi.

[25]   Il prospetto in esame riproduce la tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio, AS. 1818.

[26]   Si ricorda che la tabella 4 del disegno di legge di Bilancio per il 2008 reca il prospetto che per ogni Ministero mette a confronto le unità previsionali di base, presenti nel disegno di Bilancio di previsione 2008, con le unità previsionali di base esposte nel Bilancio di previsione 2007.

[27]   Al netto delle regolazioni contabili, debitorie, dei rimborsi iva, ecc.

[28]   Al fine di convogliare attività e risorse in processi che rispondano ad esigenze di efficacia e di efficienza, la circolare n.21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la figura del “coordinatore di programma” che, nell’ambito di ogni Ministero, dovrebbe assumere il compito di razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili. Tale coordinamento, realizzato dal Ministro ovvero da un suo delegato, è volto a garantire una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma

[29]   Il comma 19 del medesimo articolo 22 dispone inoltre che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente - da comunicare alle Commissioni parlamentari e da inviare alla Corte dei conti - possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per una migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell’ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

[30]   Cfr. art. 2 della legge n. 468/1978 come modificata dalla legge n. 94/1997.

[31]   Si tratta del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007, con il quale il Governo, alla luce dei favorevoli andamenti tendenziali di finanza pubblica, ha realizzato, contestualmente alla presentazione del DPEF, una manovra di carattere espansivo pari a circa lo 0,4 per cento del PIL.

[32]    Concernente “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

[33]    Concernente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.

[34]    Dlgs 30 dicembre 2003, n. 366, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

[35]    DPR 22 giugno 2004, n. 176, Regolamento di organizzazione del Ministero delle Comunicazioni.

[36]    DM. 16 dicembre 2004, Riorganizzazione del Ministero delle Comunicazioni.

[37]    DM. 22 marzo 2006, Modifica del decreto 16 dicembre 2004.

[38]    Legge 3 aprile 1997, n. 94, Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.

[39]    D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[40]    D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 58.

[41]   Per un approfondimento delle questioni trattate si rinvia al Bollettino tematico n. 16 e al Dossier Politiche comunitarie n.  21, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

[42]    SafeSeaNet è un sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l’attuazione della normativa comunitaria. Esso comprende, da un lato, una rete per lo scambio di dati e, dall’altro, una standardizzazione delle principali informazioni disponibili sulle navi e sui loro carichi (preavvisi e resoconti).

[43]   Il pacchetto comprende, oltre alla proposta in esame riguardante l’istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale, altre sei proposte legislative: una proposta di regolamento sulla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente (COM(2005)592) e cinque proposte di direttiva relative rispettivamente al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2005)586), agli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (COM(2005)587), al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2005)588), alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (COM(2005)590) e alla responsabilità civile degli armatori (COM(2005)593).

[44]   Sul documento la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica che si è svolta tra il 7 giugno e il 15 settembre 2005.

[45]   Pubblicata in GU C 317 del 30 dicembre 2003.

[46]   Pubblicata in GUCE C260 del 28 ottobre 2007.

[47]   L’Organizzazione marittima internazionale sta elaborando il cosiddetto indice CO2 per consentire ai soggetti deputati di calcolare la quantità di emissioni di anidride carbonica prodotte dalla singola nave in relazione all’attività e al trasporto svolto.

[48]    L’autorizzazione è relativa a 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

[49]    Recante “Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)”.

      La tabella C allegata al presente disegno di legge, che indica gli stanziamento autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per il citato D.Lgs. n. 250 del 1997, autorizza stanziamenti per 61,410 milioni di euro.

[50]    Le disposizioni di attuazione, espressamente richiamate dal comma 11 in esame, sono:

•     l’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;

•     il regolamento di cui al D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340, "Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della L. 1° agosto 2002, n. 166";

•     il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2005, n. 167.

[51]    Per trasporto combinato, ai fini del citato articolo 38, comma 5, si intendente il trasporto di merci effettuato per la parte iniziale o terminale su strada e per la restante parte su ferrovia, senza rottura di carico.

[52]    Le disposizioni di attuazione, espressamente richiamate dal comma 14 in esame, sono:

•     l’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;

•     gli articolo 14 e 15 del regolamento di cui al D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340, "Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della L. 1° agosto 2002, n. 166".

[53]    Per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto su strada, mediante carri ferroviari speciali.

[54]   Per un approfondimento delle questioni affrontate nel pacchetto si rinvia al Bollettino tematico n. 16 e al Dossier Politiche comunitarie n. 21, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

[55]La Carta è stata sottoscritta in occasione del Consiglio trasporti informale che si è svolto a Verona il 23 e 24 ottobre 2003. In quell’occasione i ministri hanno deciso di riunirsi ogni anno a Verona al fine di verificare lo stato di attuazione della Carta. Il quarto e più recente incontro si è svolto il 3 novembre 2006. Il documento è volto ad individuare misure comuni a livello europeo al fine di favorire il raggiungimento dell’obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2010 mediante azioni sistematiche di controlli, informazione ed educazione. La Carta, che è stata lanciata il 29 gennaio 2004, comporta impegni specifici assunti, su base volontaria, da ogni firmatario.

[56]L’applicazione delle nuove tecnologie al fine di migliorare la sicurezza nei trasporti è oggetto dell’iniziativa e-Safety, lanciata nel 2002 dalla Commissione europea, di concerto con l'industria automobilistica e le parti interessate, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione dei sistemi intelligenti di sicurezza integrati che usano le tecnologie dell'informazione e dell'innovazione per aumentare la sicurezza stradale e ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali nell'UE. Le iniziative in tal senso sono state prospettate dalla Commissione nella comunicazione “Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per i veicoli sicuri e intelligenti” (COM(2003)542) e, successivamente, nella comunicazione “Mettere e-call a disposizione dei cittadini” (COM(2005)431) e nel piano d’azione per rilanciare il servizio e-call (COM(2006)723) intesi a dotare tutti i veicoli, a partire dal 2010, di un sistema di chiamata automatica di emergenza (vedi nota n. 8).L’importanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per il settore dei trasporti è sottolineata anche nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE. Il programma, in particolare, sottolinea il ruolo fondamentale che tali tecnologie possono svolgere al fine di modernizzare il settore dei trasporti e ricorda i grandissimi vantaggi che possono derivare dalla loro applicazione per la mobilità, soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza e dell’efficienza del trasporto di persone e merci. Esso ricorda, altresì, che tali tecnologie possono trovare applicazione per la promozione di infrastrutture intelligenti, rendendo le infrastrutture indispensabili per la vita quotidiana più efficaci e più facili da utilizzare, più adattabili e di manutenzione più agevole, più robuste e resistenti ai guasti.

[57]   La raccomandazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 111, del 17 aprile 2004.

[58]CARS 21 (Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century) è un gruppo ad alto livello istituito dalla Commissione nel gennaio 2005 e composto dai principali attori del settore automobilistico.

[59]   Procedura n. 2006/2114.

[60]   Procedura n. 2007/2132.

[61]   L. 7 agosto 1990, n. 250, recante Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[62]   Deve trattarsi di imprese costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni (art. 3, co. 2) ovvero la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali nona venti scopo di lucro (art. 3, co. 2-bis).

[63]   D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale.

[64]   L. 6 agosto 1990, n. 223, recante Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

[65]   L. 3 maggio 2004, n. 112, recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

[66]    In particolare, è previsto che le imprese editrici:

-       editino la testata stessa da almeno tre anni;

-       abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

-       abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

-       la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali;

-       abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.

[67]    Ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero non si applica il requisito di cui alla lettera e) del comma 2 (la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali).

[68]    Tra le cooperative giornalistiche sono comprese anche quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'art. 52 definisce cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.

[69]   L’attuale disciplina sui requisiti per l’accesso ai contributi ai giornali di partito previsti dal comma 10 dell’articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990 è contenuta nell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

I contributi sono riservati alle imprese editrici di quotidiani e periodici – anche telematici – organi o giornali di forze politiche che:

-       abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere;

-       abbiano rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi.

Il DPR n. 525 del 2 dicembre 1997, come integrato dal DPR 7 novembre 2001, n. 460, ha precisato che per “rappresentanze” nel Parlamento europeo si intendono almeno due deputati eletti delle liste del movimento stesso.

Il comma 3-ter, dell’articolo 20 del DL 223/2006, per ovviare ai problemi sorti con l’unificazione di diverse forze politiche in un solo gruppo parlamentare, ha recentemente disposto che per accedere ai contributi non sia più necessario il requisito della rappresentanza parlamentare per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

[70]    Qualora le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo in commento. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento della media dei costi citata.

[71]    L. 7 agosto 1990, n. 230, recante Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

[72] Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

[73] Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[74]   Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

[75]  Comunicazione (2001/C 320/04) in GU C320 del 15 novembre 2001.

 

[76]   In particolare confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate gli stanziamenti relativi alle leggi sottoelencate:

-          legge n. 64 /1986 relativa all'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

-          legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, Fondo aree depresse (risorse aggiuntive);

-          legge n. 488/1999, art. 27, comma 11, Fondo per l'imprenditoria giovanile;

-          legge n. 388/2000, art. 8, Credito di imposta per investimenti;

-          legge n. 388/2000, art. 7, Credito di imposta per nuovi assunti.

[77]    Le tecnologie ‘proprietarie’ sono basate su standard proprietari, ideate e realizzate da un gruppo di soggetti, dette anche ‘chiuse’ per differenziarle dalle tecnologie ‘aperte’, basate su standard documentati accessibili e gratuiti.

[78]    Si tratta di: Cipro, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia.

[79]    Per un approfondimento delle questioni trattate si rinvia al Bollettino tematico n. 16 e al Dossier Politiche comunitarie n.  21, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

[80]    Gli orientamenti comunitari per la rete transeuropea di trasporto sono stati fissati dalla decisione n. 1692/96/CE, come modificata da ultimo dalla decisione n. 884/2004/CE che ha inserito tra i 30 progetti destinati a realizzare la rete TEN quattro autostrade del mare da realizzare entro il 2010:

-        autostrada del mar Baltico (collega gli Stati membri del mar Baltico a quelli dell’Europa centrale e occidentale);

-        autostrada del mare dell’Europa occidentale (collega la penisola iberica, via l’Arco atlantico, al Mare del Nord e al Mare d’Irlanda);

-        autostrada del mare dell’Europa sud-orientale (collega il mare Adriatico al mar Ionio e al Mediterraneo orientale per includere Cipro);

-        autostrada del mare dell’Europa sud-occidentale (Mediterraneo occidentale) (collega Spagna, Francia, Italia, compresa Malta, nonché l’autostrada del mare dell’Europa sud-orientale.

[81]    Il programma è stato stabilito dalla decisione della Commissione C(2007)2158 del 23 maggio 2007.

[82]    Il programma Marco Polo II - valido per il periodo 2007-2013 con una dotazione finanziaria pari a 400 milioni di euro - riguarda la concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci. Marco Polo II, che è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1692/2006 del 24 ottobre 2006, costituisce il seguito del primo programma Marco Polo istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003.

[83]    Il programma è stato istituito dalla comunicazione del 28 aprile 2000 che stabilisce gli orientamenti dell’iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, n. 143, del 23 maggio 2000.

[84]    Comunicazione C(2004)43 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, n. 13, del 17 gennaio 2004.

[85]    Istituito dalla decisione n. 1523/2002/CE del 27 giugno 2002.