Procedimenti riguardanti i magistrati

La legge 24 luglio 2003, n. 199[1] ha inteso porre rimedio ai gravi disagi derivanti dalla individuazione – ai sensi dell’art. 11 c.p.p. - della Corte d’appello di Palermo come ufficio giudiziario competente in relazione ai procedimenti penali e civili riguardanti i magistrati del distretto di Corte d’appello di Cagliari e ai procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo tenuto in Sardegna.

 

Con la legge 2 dicembre 1998, n. 420, Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, il legislatore era intervenuto nell’intento di individuare – per i procedimenti riguardanti i magistrati - una sede processuale che garantisse il massimo grado di neutralità, così da assicurare al giudizio un elevato quoziente di affidabilità. La legge n. 420 del 1998 modificando l’art. 11 del codice di procedura penale ha stabilito che il giudice competente sia quello che ha sede nel distretto di corte d’appello determinato dalla legge, allegando, poi, alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura la seguente tabella A, che individua competenze circolari tra i vari capoluoghi dei distretti di corte d’appello.

 

Tabella A

Dal distretto di

Al distretto di

Roma

Perugia

Perugina

Firenze

Firenze

Genova

Genova

Torino

Torino

Milano

Milano

Brescia

Brescia

Venezia

Venezia

Trento

Trento

Trieste

Trieste

Bologna

Bologna

Ancona

Ancona

L’Aquila

L’Aquila

Campobasso

Campobasso

Bari

Bari

Lecce

Lecce

Potenza

Potenza

Catanzaro

Cagliari

Caltanissetta

Caltanissetta

Catania

Catania

Messina

Messina

Reggio Calabria

Reggio Calabria

Catanzaro

Catanzaro

Salerno

Salerno

Napoli

Napoli

Roma

 

Pertanto, nel caso in cui un magistrato sia imputato, persona offesa, o danneggiato dal reato, ed il procedimento appartenga ad un ufficio giudiziario del distretto in cui il magistrato esercita o esercitava le sue funzioni al momento del fatto, la competenza sarà determinata secondo le indicazioni automatiche fissate dalla tabella, che opererà anche nel caso in cui in questo distretto il magistrato sia venuto a svolgere le sue funzioni, nel senso che la nuova competenza scatterà automaticamente verso una successiva corte d’appello (art. 11, comma 2, c.p.p.). Per ciascuno dei 26 distretti viene così individuato un distretto competente senza alcuna reciprocità; gli abbinamenti mostrano una sola "sovrapposizione": il distretto di Catanzaro ha una doppia competenza, sui magistrati di Potenza e su quelli di Reggio Calabria. Non ha invece alcuna competenza il distretto di Cagliari.

L’intervento legislativo del 1998 è stato occasione per estendere il criterio delle competenze circolari ad ulteriori procedimenti:

§       ai procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia (art. 11-bis c.p.p.);

§       ai giudizi di risarcimento del danno contro lo Stato per l’esercizio delle funzioni giudiziarie (di cui alla legge n. 117 del 1988);

§       alle cause civili in cui sono parti magistrati. (nuovo art. 30-bis c.p.c. “Foro per le cause in cui sono parti i magistrati”.

Successivamente, in base alle previsioni dell’articolo 11 c.p.p., è individuato anche il giudice competente sulle domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89/2001 (cd. legge Pinto)[2].

Un discorso a parte va fatto per il processo penale militare ove, con riferimento alla posizione del giudice nell’Esercito, nella Marina, nell’Aeronautica o nella Guardia di finanza si prevede, in sequenza, la competenza della Corte militare d’appello che, partendo da Roma, tocca prima Napoli, poi Verona per poi tornare a Roma (art. 261-bis, codice penale militare di pace).

Le gravi difficoltà, sia di natura logistica che finanziaria, cui andavano incontro magistrati, parti, testimoni, residenti in Sardegna derivanti dai problematici collegamenti aerei con Palermo che impedivano trasferte di una sola giornata - hanno suggerito di introdurre con legge una modifica alla tabella “A” allegata alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; tale modifica ha previsto l’individuazione del distretto di Corte d’appello di Roma, al posto di quello di Palermo, come l’ufficio competente in relazione ai citati procedimenti penali e civili (articolo 1).

 

Il provvedimento interviene, inoltre, anche sulla disciplina transitoria prevedendo la competenza della Corte d’appello di Roma solo per i procedimenti civili e penali iniziati dopo l’entrata in vigore della legge (articolo 2).

 



[1]     La legge reca: Modifica della tabella «A» allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

[2]     Si tratta della legge 24 marzo 2001, n. 89 “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile”.