La legge 24 luglio 2003, n. 199[1] ha inteso porre rimedio ai gravi disagi derivanti dalla individuazione – ai sensi dell’art. 11 c.p.p. - della Corte d’appello di Palermo come ufficio giudiziario competente in relazione ai procedimenti penali e civili riguardanti i magistrati del distretto di Corte d’appello di Cagliari e ai procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo tenuto in Sardegna.
Con la legge 2 dicembre 1998, n. 420, Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, il legislatore era intervenuto nell’intento di individuare – per i procedimenti riguardanti i magistrati - una sede processuale che garantisse il massimo grado di neutralità, così da assicurare al giudizio un elevato quoziente di affidabilità. La legge n. 420 del 1998 modificando l’art. 11 del codice di procedura penale ha stabilito che il giudice competente sia quello che ha sede nel distretto di corte d’appello determinato dalla legge, allegando, poi, alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura la seguente tabella A, che individua competenze circolari tra i vari capoluoghi dei distretti di corte d’appello.
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Tabella A |
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Dal distretto di |
Al distretto di |
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Roma |
Perugia |
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Perugina |
Firenze |
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Firenze |
Genova |
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Genova |
Torino |
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Torino |
Milano |
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Milano |
Brescia |
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Brescia |
Venezia |
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Venezia |
Trento |
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Trento |
Trieste |
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Trieste |
Bologna |
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Bologna |
Ancona |
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Ancona |
L’Aquila |
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L’Aquila |
Campobasso |
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Campobasso |
Bari |
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Bari |
Lecce |
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Lecce |
Potenza |
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Potenza |
Catanzaro |
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Cagliari |
Caltanissetta |
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Caltanissetta |
Catania |
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Catania |
Messina |
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Messina |
Reggio Calabria |
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Reggio Calabria |
Catanzaro |
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Catanzaro |
Salerno |
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Salerno |
Napoli |
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Napoli |
Roma |
Pertanto,
nel caso in cui un magistrato sia imputato, persona offesa, o danneggiato dal reato,
ed il procedimento appartenga ad un ufficio giudiziario del distretto in cui il
magistrato esercita o esercitava le sue funzioni al momento del fatto, la
competenza sarà determinata secondo le indicazioni automatiche fissate dalla
tabella, che opererà anche nel caso in cui in questo distretto il magistrato
sia venuto a svolgere le sue funzioni, nel senso che la nuova competenza
scatterà automaticamente verso una successiva corte d’appello (art. 11, comma
2, c.p.p.). Per ciascuno dei 26 distretti viene così
individuato un distretto competente senza alcuna reciprocità; gli abbinamenti
mostrano una sola "sovrapposizione": il distretto di Catanzaro ha una
doppia competenza, sui magistrati di Potenza e su quelli di Reggio Calabria.
Non ha invece alcuna competenza il distretto di Cagliari.
L’intervento
legislativo del 1998 è stato occasione per estendere il criterio delle
competenze circolari ad ulteriori procedimenti:
§
ai procedimenti riguardanti i magistrati della
Direzione nazionale antimafia (art. 11-bis c.p.p.);
§
ai giudizi di risarcimento del danno contro lo
Stato per l’esercizio delle funzioni giudiziarie (di cui alla legge n. 117 del
1988);
§
alle cause civili in cui sono parti magistrati.
(nuovo art. 30-bis c.p.c. “Foro per le cause in cui
sono parti i magistrati”.
Successivamente,
in base alle previsioni dell’articolo 11 c.p.p., è
individuato anche il giudice competente sulle domande di equa riparazione per
violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89/2001
(cd. legge Pinto)[2].
Un
discorso a parte va fatto per il processo penale militare ove, con riferimento
alla posizione del giudice nell’Esercito, nella Marina, nell’Aeronautica o
nella Guardia di finanza si prevede, in sequenza, la competenza della Corte
militare d’appello che, partendo da Roma, tocca prima Napoli, poi Verona per
poi tornare a Roma (art. 261-bis, codice penale militare di pace).
Le
gravi difficoltà, sia di natura logistica che finanziaria, cui andavano
incontro magistrati, parti, testimoni, residenti in Sardegna derivanti dai
problematici collegamenti aerei con Palermo che impedivano trasferte di una
sola giornata - hanno suggerito di introdurre con legge una modifica alla
tabella “A” allegata alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale; tale modifica ha previsto l’individuazione del
distretto di Corte d’appello di Roma, al posto di quello di Palermo, come
l’ufficio competente in relazione ai citati procedimenti penali e civili
(articolo 1).
Il
provvedimento interviene, inoltre, anche sulla disciplina transitoria
prevedendo la competenza della Corte d’appello di Roma solo per i procedimenti
civili e penali iniziati dopo l’entrata in vigore della legge (articolo 2).
[1] La legge reca: Modifica della tabella «A» allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.
[2] Si tratta della legge 24 marzo 2001, n. 89 “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile”.