La legge 20 luglio 2004, n. 189[1]
ha
introdotto nel sistema penale italiano una disciplina organica finalizzata alla
tutela degli animali dalle diverse
forme di maltrattamento, con specifica attenzione al fenomeno dell’impiego
degli animali in combattimenti
clandestini.
In precedenza, il
principale strumento di tutela in questo settore era costituito dall'articolo 727 del codice penale - come
modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, (Nuove norme contro il
maltrattamento degli animali) e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, (Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli
stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) - che inquadrava la fattispecie di reato
di maltrattamento di animali. La
norma disponeva una contravvenzione a carico di chiunque “incrudelisse verso
animali o senza necessità li sottoponesse a strazio o sevizie o a comportamenti
e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adoperasse in
giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo
le loro caratteristiche anche etologiche, o li
detenesse in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandonasse animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività”. La sanzione
consisteva nell'ammenda da 2 a 10 milioni di lire ed era aumentata, fra
l'altro, se il fatto causava la morte dell'animale o era comunque commesso con
mezzi particolarmente dolorosi, fra i quali il comma 2 richiamava la mattazione
o lo spettacolo di animali. L'art. 727 c.p. prevedeva poi una diversa
contravvenzione per chiunque organizzasse o partecipasse a spettacoli o
manifestazioni che comportassero strazio o sevizie per gli animali. Anche in
questo caso l'ammenda andava dai 2 ai 10 milioni di lire. Infine, la norma del
codice penale disponeva che qualora i fatti siano commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine, la pena è aumentata della metà e la
condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di
trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
Già il TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n.773) aveva disposto all'articolo 70 (Pubblici spettacoli) che "sono vietati gli spettacoli o
trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono
contrari alla morale o al buon costume o che comportino strazio o sevizie di
animali." Il regolamento attuativo (R.D. 6
maggio 1940, n. 635) specificava all'art. 129 che "tra i trattenimenti
vietati a termine dell'art. 70 della legge sono: le corse con uso di pungolo
acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in
acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e
simili". Successivamente però il d.
lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha abrogato gli
articoli 70 e 129 sopra riportati.
La legge 20 luglio 2004, n. 189, consta di 9 articoli.
L'articolo 1, al comma 1, inserisce, dopo il Titolo IX
del Libro II del codice penale, il Titolo IX - bis, intitolato Dei delitti contro il sentimento per gli
animali, composto da cinque nuovi articoli, (artt.
544-bis - 544-sexies).
Il nuovo articolo 544-bis c.p.(Uccisione di animali) punisce con la reclusione da tre mesi a
diciotto mesi chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un
animale.
L'articolo 544-ter c.p. (Maltrattamento di animali)
punisce con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro, chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un
animale o lo sottopone a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
La stessa pena è comminata a chi somministri agli animali sostanze stupefacenti
o vietate o li sottoponga a trattamenti che provochino danno alla salute degli
stessi. Si prevede infine un aumento della metà della pena qualora dai fatti di
cui al comma 1 derivi la morte dell'animale.
L'articolo
544-quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati) punisce con la reclusione
da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, organizza o promuove spettacoli
o manifestazioni che comportino sevizie,
o strazio per gli animali. E' poi previsto un aumento della pena (da un
terzo alla metà) se i fatti sopra descritti sono commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine, o al fine di trarne profitto per sé o
per altri o se ne deriva la morte dell'animale.
L'articolo
544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali) punisce
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro
chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.
Viene previsto un aumento di pena (da un terzo alla metà) nel caso in cui:
-
le attività siano compiute in concorso con
minorenni o da persone armate;
-
se esse sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente
scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
-
se il colpevole cura la ripresa o la registrazione
in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Viene poi prevista quale fattispecie autonoma di reato, fuori dei casi
di concorso in quello sopra descritto, punita con la reclusione da tre mesi a
due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro, il fatto di chi, allevando o
addestrando animali, li destini sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di
terzi, ai combattimenti sopra descritti. La stessa pena si applica ai
proprietari e detentori degli animali impiegati in tali combattimenti e
competizioni, sempre che siano consenzienti.
Infine, un'ulteriore fattispecie di reato, punita
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro,
è quella del soggetto che, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei
casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti
e sulle competizioni.
L'articolo 544-sexies c.p. (Confisca e pene accessorie)
stabilisce che, in caso di condanna o applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.,
per i delitti di cui agli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies è sempre
ordinata la confisca dell'animale salvo che appartenga a persona estranea al
reato. Viene poi disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività
di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di
condanna o ex art. 444 c.p.p. è pronunciata nei
confronti di chi svolge tali attività. In caso di recidiva è disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Il comma 2
dell'articolo 1 della legge, interviene, a fini di coordinamento, sull'articolo 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) prevedendo che le
disposizioni in questo contemplate si applichino salvo che il fatto costituisca
più grave reato. Va ricordato che l'articolo 638 c.p. prevede che chiunque
senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che
appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a un anno o con la multa fini a 309 euro. La pena è della
reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è
commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero
su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi
commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel
momento in cui gli recano danno.
Il comma 3
del medesimo articolo 1 ha sostituito l'articolo
727 c.p., che prima disciplinava come
contravvenzione i casi di maltrattamento di animali, per contemplare la nuova
fattispecie di delitto di abbandono di
animali, per cui è disposto l’arresto fino a un anno o l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro per chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini alla cattività. La stessa pena viene applicata a chiunque detenga
animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di
gravi sofferenze.
L'articolo 2
della legge prescrive il divieto di
utilizzo di pelli e pellicce di cane e gatto. Tale divieto concerne la
produzione o il confezionamento di pelli, pellicce,
capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in
tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce dei medesimi, nonché il
commercializzare o introdurre le pelli o pellicce dei medesimi in territorio
nazionale. La pena stabilita è quella dell'arresto da tre mesi ad un anno o
dell'ammenda da 5.000 a 100.euro (si tratta,
pertanto, di un reato contravvenzionale). Alla
condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale sopra
descritto.
L'articolo 3 modifica le disposizioni di coordinamento e transitorie
del codice penale, approvate con R.D. 28 maggio 1931, n. 601, con
l’inserimento di due nuove disposizioni.
Si tratta del
nuovo articolo 19-ter, riguardante le leggi speciali in materia di animali, che
stabilisce che le disposizioni del nuovo titolo IX bis del libro II del codice
penale non si applichino ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di
caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali,
di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini
zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali. Non si
applicano inoltre alle manifestazioni storiche, culturali autorizzate dalla
regione competente.
L'articolo 19-quater
prevede che gli animali sequestrati o confiscati siano affidati ad associazioni
o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno - entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
L'articolo 4 contiene norme
di coordinamento. In primo luogo, modificando il comma 8 dell'articolo
4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva
n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici), le violazioni del divieto di
effettuare tutti gli esperimenti sotto anestesia generale o locale vengono
punite con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.00
euro (oltre che con la sanzione amministrativa), vale a dire con le sanzioni
previste dal nuovo articolo 544 ter per il delitto di
maltrattamento di animali, piuttosto che ai sensi dell'articolo 727 del c.p. Quest'ultimo, infatti, sostituito dal comma 3 dell'articolo
1, è diretto a sanzionare soltanto la fattispecie di abbandono di animali.
Viene poi
abrogato, sempre a fini di coordinamento, il comma 5 dell'articolo 5 della
legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo), che eleva nel minimo l'ammenda comminata per la
contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale, per
una serie di violazioni concernenti gli animali.
Vengono infine
apportate alcune modificazioni alla legge 12 giugno 1913, n. 611 (Provvedimenti
per la protezione degli animali): è abrogato l'articolo 1 della legge citata,
che proibisce gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per
vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro
abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto
del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per
lo sfruttamento industriale di ogni specie animale. Modifiche di coordinamento
sono poi dettate agli articoli 2 e 8 della legge medesima.
L’articolo 5 prevede che lo Stato e le
regioni possono promuovere d’intesa attività
formative senza che ciò comporti maggiori oneri a carico dello Stato
mediante l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado in materia
di etologia e rispetto degli animali, anche mediante prove pratiche.
L’articolo 6 contiene previsioni volte ad
assicurare il rispetto della legge attraverso il coordinamento delle attività
dei corpi preposti alla vigilanza, o
degli enti locali. In particolare, le modalità di coordinamento delle attività
della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale saranno
individuate, entro tre mesi dall’approvazione della legge, con decreto del
Ministro dell’interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali
e il Ministro della Salute (comma 1). L’attività di vigilanza, da cui non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali, sul
rispetto della legge è inoltre affidata, con riguardo agli animali di affezione
alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute, alle quali, nei limiti dei decreti prefettizi di nomina, sono
riconosciute funzioni di polizia giudiziaria ai sensi degli artt.
55 e 57 c.p.p. (comma 2). Pertanto, ai sensi
dell’articolo 55 c.p.p., le guardie giurate dovranno,
anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano
portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro
possa servire per l'applicazione della legge penale
L’articolo 7 riconosce finalità di tutela degli interessi lesi
dai reati previsti dalla legge alle associazioni
o enti, di cui all’art. 19-quater, disp. att. c.p., e quindi alle associazioni o enti individuati con
decreto del ministero della salute, ai quali possono essere affidati gli
animali sequestrati o confiscati. Da tale riconoscimento deriva la possibile
applicazione dell’articolo 91 c.p.p. e quindi
operarne l’equiparazione con la persona offesa.
L’articolo
8 della legge destina alla realizzazione delle finalità della legge le entrate derivanti dall’applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste. In
particolare, il comma 1 prevede che tali somme transitino nel bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Ministero della
Salute per essere poi destinate alle associazioni o agli enti ex art. 19 dips.att.c.p.. entro il 25 novembre di ogni anno il
Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l’attuazione
della legge e per la ripartizione delle somme.
Infine, l’articolo
9 riguarda l’entrata in vigore della legge.