Violenza nelle competizioni sportive

Il drammatico susseguirsi di episodi di violenza, individuale e collettiva, consumati in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ha messo in evidenza, nel recente passato, l’insufficienza degli strumenti di prevenzione e repressione apprestati dall’ordinamento.

Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336[1] convertito dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, è intervenuto su diversi piani - preventivo, repressivo, procedurale - sulla disciplina contenuta nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche, legge–quadro sulla violenza negli stadi.

 

Gli articoli 6, 7 e 8 della legge 401/1989 hanno introdotto una prima disciplina legislativa per la repressione e la prevenzione dei fenomeni di violenza nelle manifestazioni sportive. Le norme citate hanno avuto lo scopo di combattere il fenomeno in tre distinti momenti temporali e secondo tre modalità:

§       impedire l'accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni agonistiche di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico (art. 6);

§       sanzionare pecuniariamente i comportamenti di turbativa delle manifestazioni sportive (art.7);

§       vietare un nuovo accesso agli stadi di chi sia stato arrestato in flagranza per reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive e successivamente rimesso in libertà (art. 8).

 

Le principali novità introdotte hanno riguardato:

§      l’ulteriore allargamento del novero dei destinatari delle misure interdittive (divieto di accesso agli stadi e zone limitrofe); in particolare, è stato esteso il divieto di accesso agli stadi alle persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 5 anni: per violazione del divieto di usare caschi protettivi o altri mezzi atti a rendere difficile il riconoscimento (art. 5 della legge 152/1975[2]); per l’accesso ai luoghi delle manifestazioni con emblemi o simboli razzisti (art. 2, comma 2, del D.L. 122/1993[3]); per aver lanciato corpi contundenti, razzi o altri artifizi pirotecnici o comunque oggetti idonei ad offendere la persona o, ancora, per aver superato le recinzioni o aver invaso il campo di gioco, quando il fatto possa recare pericolo a terzi (nuovi illeciti penali previsti dall’art. 6-bis della legge n. 401/1989, inserito dallo stesso decreto-legge 336/2001);

§      l’inasprimento delle prescrizioni imposte dal questore: l’ordine emesso dal questore nei confronti dei soggetti cui è stato vietato l’accesso ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive[4] può ora stabilire la loro comparizione presso gli uffici di polizia una o più volte negli orari indicati. Quindi una eventuale comparizione plurima nelle 24 ore e non più limitata all’orario in cui si giocano le partite o le altre gare sportive;

§      l’introduzione di una norma di garanzia per i soggetti intimati che stabilisce, in sede di notifica del provvedimento, l’obbligo di avvisare l’interessato della sua facoltà di presentare memorie difensive al G.I.P. La previsione è riconducibile a quanto stabilito dalla sentenza n. 144/1997 della Corte costituzionale[5];

§      l’aumento (da uno a tre anni) della durata massima del divieto di accesso agli stadi e degli obblighi di comparizione;

§      la possibile applicazione da parte del giudice, in sede udienza di convalida dell’arresto, delle ulteriori misure coercitive previste dagli articoli 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e 283 (Divieto e obbligo di dimora) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 280 del medesimo codice;

§      l’introduzione nell’ordinamento di due nuovi reati che puniscono:

-       il lancio di corpi contundenti o altri oggetti (compresi gli artifizi pirotecnici) in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazioni medesime (reclusione da sei mesi a tre anni);

-       lo scavalcamento (di una recinzione o separazione dell’impianto) nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, e l’invasione del terreno di gioco, nel corso delle manifestazioni medesime, se dal fatto derivi pericolo per le persone (arresto fino a sei mesi o ammenda da trecentomila a due milioni di lire);

§      Il ricorso ordinario al giudizio direttissimo per il perseguimento dei reati e delle contravvenzioni oggetto del provvedimento, salvo il caso in cui siano necessarie speciali indagini;

§      l’applicabilità della disciplina della legge 401/1989 anche in relazione ai fatti commessi durante le trasferte verso i luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive;

§      l’incremento di pena per i reati di porto d'armi abusivo o di oggetti pericolosi durante le manifestazione sportive, ottenuto modificando l’art. 4 della cd. legge Reale 152/1975 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico).

 

Il perpetuarsi di gravi episodi di violenza, in particolare, durante lo svolgimento di partite dei diversi campionati di calcio ha indotto poi il Governo ad intervenire sulla disciplina anti-teppismo con un nuovo provvedimento d’urgenza, il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.

Il decreto introduce modifiche alla legge quadro 401/1989 volte a migliorare ulteriormente gli strumenti di prevenzione e repressione della violenza negli stadi; il provvedimento, in particolare, prevede il cd. arresto differito dei tifosi violenti, individuato come il mezzo normativamente più idoneo per contrastare un fenomeno in continua espansione. Tal istituto – anche a seguito dei numerosi dubbi di legittimità costituzionale - è però stato reso transitorio in sede di conversione del decreto-legge: la sua applicabilità (come quella dell’applicazione di misure coercitive al di fuori dei limiti edittali, v. ultra) è così stata inizialmente limitata al 30 giugno 2005.

Il provvedimento aggiunge un nuovo comma 1-bis (art. 1) all’art. 8 della legge 401/1989.

 

L’articolo 8 della legge 401/1989 stabilisce che nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito per un reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive ovvero per violazione delle misure interdittive disposte dal questore, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo potessero contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (comma 1).

Il comma 1-bis prevedeva, nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (ovvero nei casi di arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza) e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della legge (lancio di materiale pericoloso) l’applicazione degli articoli 381 (sull’arresto facoltativo in flagranza) e 384 (sul fermo) del codice di procedura penale.

Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore incorso nella violazione delle misure interdittive disposte dal questore, di cui all'articolo 6, comma 1 (comma 1-ter).

 

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 8 della legge 401/1989 consente l’arresto - oltre che, degli autori delle violenze a persone o cose - anche di coloro che lancino materiale pericoloso nei luoghi di svolgimento delle gare sportive (art. 6-bis, comma 1) ovvero che violino le misure interdittive disposte dal questore (divieto di accesso agli stadi e zone limitrofe, art. 6, comma 1; obbligo di comparizione e di firma presso gli uffici di polizia, art. 6, comma 2).

 

Come accennato, la principale novità del decreto consiste, però, nel possibile utilizzo, da parte della polizia giudiziaria, ai sensi del nuovo comma 1-ter dell’art. 8 della legge 401, dello strumento dell’arresto in flagranza differita degli autori degli illeciti di cui al sopradescritto comma 1-bis. Tale possibilità di arresto, fuori dei limiti ordinari della flagranza o della cd. quasi flagranza, è riconosciuta, quindi, oltre che nei confronti degli autori delle violenze, anche nei confronti dei “lanciatori” di oggetti contundenti e comunque pericolosi ovvero di chi nonostante il divieto del questore acceda ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive o non rispetti l’obbligo di comparizione presso gli uffici di P.S.

 

Oltre alla citata limitazione temporale al 30 giugno 2005 (l’efficacia della  misura è stata, successivamente, differita di 2 anni dal D.L. 115/2005, v. ultra) l’arresto in flagranza differita risponde ad ulteriori limiti.

Le forze dell’ordine possono, infatti, procedere all’arresto degli autori dei reati indicati anche al di fuori degli stadi in presenza di specifiche condizioni (nuovo comma 1-ter):

§      non debbono essere trascorse più di 36 ore dall’avvenuto illecito

§      deve risultare impossibile procedere all’arresto immediato per motivi di sicurezza o incolumità pubblica;

In relazione a tale aspetto, la stessa relazione di accompagnamento al decreto-legge faceva presente come l’arresto differito rispondesse anche ad esigenze di garanzia del cittadino: Infatti, “si deve tener conto dell’estrema complessità del contesto ambientale in cui è chiamata ad operare la polizia giudiziaria” e che a volte un provvedimento restrittivo immediato può essere “potenzialmente idoneo a provocare reazioni che potrebbero coinvolgere - anche con conseguenze gravi -  persone estranee ai fatti violenti”.

§      la prova del commesso reato deve emergere inequivocabilmente da  documentazione video-fotografica o da altri elementi oggettivi.

Il comma 1-quater mira al coordinamento del contenuto del nuovo art. 8  della legge 401/1989 con le disposizioni del codice di rito penale relative all’arresto.

Lo scopo è quello di evitare che una persona arrestata in base alle previsioni del decreto-legge possa poi riacquistare la libertà a causa dell’impossibilità di disporre misure coercitive (in tal caso, reclusione e arresti domiciliari) per tali reati, in quanto aventi limiti edittali di pena insufficienti.

A tal fine si prevede la possibilità di svincolare l’applicazione delle misure coercitive dai limiti di pena indicati dagli articoli 274 (Esigenze cautelari), comma 1, lett. c) e 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) del codice processuale penale (limite non inferiore nel massimo a quattro anni per la custodia cautelare in carcere e superiore nel massimo a tre anni per gli arresti domiciliari). Anche tale disposizione, come accennato, ha visto limitare la sua applicabilità alla data del 30 giugno 2005.

 

Per esigenze di coordinamento normativo con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento, sono soppressi il secondo e il terzo periodo del comma 6 dell’articolo 6 della legge 401/89.

L’art. 6, comma 6 della legge 401/1989 prevedeva (secondo e terzo periodo) che nei confronti delle persone che avessero contravvenuto alle misure interdittive disposte dal questore fosse consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, in presenza dei presupposti, disponeva l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e 283 (Divieto e obbligo di dimora) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di applicabilità di cui al citato articolo 280 del medesimo codice.

In sede di conversione del decreto-legge è stato poi aggiunta una disposizione che aggiunge un art. 6-ter alla citata legge quadro 401/1989 e che ha introdotto una nuova fattispecie contravvenzionale.

La norma punisce con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 150 a 500 euro chiunque venga trovato in possesso di artifizi pirotecnici (razzi, bengala, petardi, fumogeni, ecc,) nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

 

Oltre alla limitazione al 30 giugno 2005 dell’efficacia dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 8 della legge 401 (art. 1-bis del D.L.), il decreto prevede poi:

1) il differimento o divieto di manifestazioni sportive da parte del Prefetto “per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento delle manifestazioni sportive” (nuovo art. 7-bis, legge 401/1989, art. 1-ter del D.L.))

2) l’introduzione di precise disposizioni in ordine all’organizzazione delle gare ed ai requisiti dell’impianto sportivo nonchè all’emissione di biglietti in numero congruo alla capienza dell’impianto (art. 1-quater del D.L.)

Vengono ora previsti:

a) la numerazione dei titoli di accesso agli impianti sportivi con capienza superiore a diecimila unità;

b) l'ingresso agli impianti mediante varchi dotati di metal detector per la rilevazione di strumenti di offesa nonché di apposite apparecchiature per la verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso;

c) la presenza negli impianti di strumenti per la rilevazione televisiva delle aree riservate al pubblico all'interno dell'impianto e nelle sue immediate vicinanze;

d) l'istallazione nell'impianto «di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo».

Mentre l’obbligo di rilevazioni televisive era previsto a decorrere dal 1° agosto 2004, le disposizioni relative alla numerazione dei biglietti, ai metal detectors e alla separazione delle tifoserie si sarebbero dovute applicare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè a partire dal 25 febbraio 2005).

In realtà, tali termini non sono stati rispettati per il ritardo della disciplina di attuazione la cui emanazione era prevista con decreti del ministero dell’interno (sentito il ministro per i Beni e le attività culturali, il ministro per l'Innovazione e il Garante per la protezione dei dati personali) rispettivamente entro 6 mesi (per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) e 4 mesi (per le disposizioni sub c), decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (25 aprile 2003).

Le previsioni dell’art. 1-quater del D.L 28/2003 sono poi state attuate con l’emanazione di tre decreti del Ministro dell’interno (DM 6 giugno 2005):

§       il primo reca modifiche e integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, relativo alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi ;in particolare si prevedono sistemi di separazione tra tifoserie e tra zona spettatori e zona attività sportiva, aree di sicurezza, varchi, vie di esodo, sicurezza antincendio, norme per la gestione dell’ordine pubblico all’interno dell’impianto, ecc.;

§       il secondo detta le modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di partite di calcio; in particolare i biglietti, tutti numerati, dovranno recare le generalità dell’utilizzatore, l’indicazione della partita per cui è valido il biglietto ed il periodo di validità, l’indicazione del posto assegnato e del numero di varco d’accesso agli spalti da utilizzare nonchè altre specifiche diciture, tra cui quelle anticontraffazione; le società non potranno vendere biglietti oltre le ore 19 del giorno precedente la partita.

§       il terzo decreto delinea le modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di partite di calcio; in particolare, è stabilito che le riprese dovranno garantire una completa visuale sia all’interno che all’esterno dell’impianto, sono fissate le fasce orarie delle registrazioni, i tempi di custodia, i limiti di accessibilità alle immagini nonché, nel rispetto della disciplina della privacy, gli obblighi di informazione sulla videosorveglianza.

Il quadro delle nuove disposizioni sull'organizzazione delle manifestazioni sportive si completa e rafforza con la previsione (art. 1-quinquies del D.L.) di una pluralità di illeciti amministrativi, sia in relazione alla violazione delle predette disposizioni, specificamente rappresentate da manifestazioni calcistiche, sia relativi a ulteriori comportamenti giudicati dal legislatore quali fonti di pericolo per l'ordinato svolgimento delle manifestazioni stesse.

Appartengono alla prima tipologia di sanzioni:

§      la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 a 10.329 euro, per la mancata numerazione dei titoli di accesso;

§      la sanzione da 5.164 a 25.822 euro, per la mancata istallazione di metal detector ovvero di apparecchi di verifica elettronica dei titoli di accesso;

§      la sanzione da 10.329 a 51.645 euro per la mancata istallazione di impianti di registrazione televisiva ovvero di mezzi di separazione tra opposte tifoserie;

§      la revoca delle concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, quale sanzione accessoria nel caso di violazione di taluna delle disposizioni già citate.

Viene, inoltre, opportunamente precisato che, nel caso delle predette violazioni, gli impianti non adeguati «comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio».

Sembrerebbe, dunque, possibile affermare che l'adempimento delle prescrizioni ora introdotte, entro il termine prescritto, costituisca requisito per l'utilizzabilità dell'impianto per partite di calcio ufficiali, e ciò indipendentemente dalla constatazione (o meno) della violazione.

Ulteriori sanzioni amministrative appartengono alla seconda tipologia sopra individuata, la prima di esse a carico del soggetto organizzatore, le altre due interessanti anche i semplici spettatori:

§      la sanzione pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro, per l'emissione di titoli di accesso o per l'ingresso di spettatori in numero superiore a quello dei posti dell'impianto o di un suo settore;

§      la sanzione pecuniaria da 103 a 516 euro, nei confronti di «chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi», ovvero nei confronti di chi «accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo».

 

E’ successivamente intervenuto sulla disciplina antiviolenza negli stadi il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che (art. 6, comma 1) - modificando l’art. 1-bis del D.L. 28/2003 (L. 88/2003) – ha, come accennato, disposto la proroga di due anni (dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2007) dell’efficacia delle disposizioni dell’art. 8 della legge 401/1989; a seguito della novella introdotta col D.L. 28/2003, tali disposizioni consentono l’arresto in flagranza differita degli autori di violenze commesse durante le manifestazioni sportive nonché la possibilità di svincolare dal rispetto dei limiti ordinari l’applicazione delle misure coercitive nei loro confronti.

 

Il DL 17 agosto 2005, n. 162, Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210 ha, in seguito, previsto:

§      l’inasprimento delle pene per il lancio di oggetti o per l’invasione di campo quando ne derivi un danno alle persone, oppure quando la manifestazione sportiva venga sospesa per vandalismi;

§      l’estensione, in condizioni di reciprocità, dell’applicabilità delle citate misure interdittive alle gare sportive che si svolgano all’estero;

§      la prescrizione da parte dello stesso giudice, in sede di sentenza di condanna, del divieto di accesso allo stadio e della comparizione obbligatoria del tifoso violento negli uffici di polizia.

Il decreto ha, più in generale, inteso infine coordinare la disciplina sopradescritta con quella introdotta dai tre decreti emanati dal ministero dell’interno il 6 giugno 2005 nonché con le direttive impartite dalle federazioni internazionali sulla sospensione, interruzione e cancellazione delle gare.

 

Da ultimo, è intervenuto l’articolo 39-ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273,  cd. proroga termini (convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) che ha previsto il differimento alla prossima stagione calcistica (2006-2007) dell’adozione delle misure di sicurezza per gli impianti sportivi previsti dal citato D.M. interno 6 giugno 2005.

Il D.M. prevedeva che le nuove disposizioni in materia di sicurezza entrassero in vigore, a regime, a partire dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006; tale termine era, quindi, in ogni caso, già abbondantemente decorso.

 



[1]     Il provvedimento reca: Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive.

[2]     L. 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

[3]     D.L. 26 aprile 1993, n. 122, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa convertito dalla L. 25 giugno 1993, n. 205.

[4]     Nel corso dell’esame presso il Senato del D.L: 336/2001 fu stabilito che il termine “competizioni agonistiche” contenuto nella legge 401/1989 fosse ovunque sostituito con il termine “manifestazioni sportive”, ritenuto più elastico ed aderente alle fattispecie in oggetto.

[5]     Va ricordato che la citata sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 6, comma 3, della legge 401/89, come sostituito dall’articolo 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

Cass., I sez., sent. n. 2130 del 16 giugno 2000 ha precisato come l’omissione dell’avviso all’interessato della facoltà di presentare memorie o deduzioni al GIP costituisce causa di nullità del provvedimento stesso.