Omissione di soccorso

La legge 9 aprile 2003, n. 72[1] ha inteso affrontare un problema di carattere sociale – quello dell’omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale - che non trovava sufficiente disciplina, sotto il profilo sanzionatorio, nella normativa previgente.

 

A tal fine, la prima delle modifiche proposte (articolo 1), di novella dell’art. 593 del codice penale, inasprisce la pena del reato di omissione di soccorso, consistente nel non dare immediato avviso all'autorità qualora si trovi abbandonato o smarrito un minore di anni dieci o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, “per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa”. Alla reclusione fino a tre mesi si sostituisce, quindi, quella fino ad un anno e alla multa fino a seicentomila lire si sostituisce quella fino a 2.500 euro. Si tratta di un aumento di pena simbolico più che concreto, poiché la norma penale modificata, di fatto, non trova alcuna applicazione.

 

L'articolo 2 della legge modifica, invece, l'articolo 189 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), e sanziona più severamente l’omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale.

In particolare, in caso di incidente - ricollegabile al proprio comportamento - dal quale derivino solamente danni alle cose, la novità è di prevedere che, qualora non si ottemperi all'obbligo di fermarsi, alla sanzione amministrativa pecuniaria (raddoppiata rispetto alla previgente),si accompagni la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, nel caso in cui il danno sia tanto grave da rendere necessaria la revisione del veicolo (si tratta, quindi, di una pena accessoria).

La pena della reclusione è portata da quattro mesi a tre anni nel caso in cui, in caso di incidente con danno alle persone, non si ottemperi all'obbligo di fermarsi. È confermato che il conducente che si sia dato alla fuga è, in ogni caso, passibile di arresto (ed ora anche di assoggettamento alle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 c.p.p., ovvero divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto e obbligo di dimora e arresti domiciliari), mentre è stato triplicato il periodo (il precedente limite era da da tre mesi ad un anno) di sospensione della patente di guida, ora elevato a tre anni.

L'ultima modifica apportata all'articolo 189 riguarda la non ottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, che è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, anziché, come previsto dalla normativa previgente, fino a dodici mesi e - ed è questa una novità - con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e mezzo e non superiore a cinque anni.

E’, infine, aggiunto all’art. 189 un comma 8-bis che “premia” la condotta del conducente che, entro le ventiquattro ore successive ad incidente con danno alle persone, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria: nei suoi confronti, non si applicano l’arresto e le altre misure coercitive citate.

 

L'articolo 3 della legge, novellando l’art. 4 del D.Lgs 274/2000[2], trasferisce dal giudice di pace al tribunale la competenza per il delitto di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di ovviare alle conseguenze derivanti dalla devoluzione del reato in esame al giudice di pace, a seguito del decreto legislativo n. 274 del 2000. Tali conseguenze consistono nella impossibilità di procedere all'arresto dell'autore del reato e di applicare ad esso misure cautelari personali. In sostanza, l'inasprimento sanzionatorio previsto dalla legge 72/2003 non avrebbe alcun effetto concreto, in quanto, mantenendo ferma la cognizione del giudice di pace, esso non inciderebbe, per effetto dell'articolo 52 del decreto n. 274, sulle sanzioni in concreto applicabili e non sarebbe possibile procedere all'arresto. L'attribuzione al tribunale della competenza in ordine al reato di omissione di soccorso consente, da un lato, di irrogare le ordinarie sanzioni penali e, dall'altro, di procedere all'arresto anche al di fuori della flagranza e di applicare misure cautelari coercitive, compresa la custodia in carcere.

 



[1]     La legge reca: Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso

[2]     Il decreto legislativo reca: Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468