La legge 9 aprile 2003, n. 72[1] ha inteso affrontare un problema di carattere sociale – quello dell’omissione di aiuto o soccorso a persone coinvolte in un sinistro stradale - che non trovava sufficiente disciplina, sotto il profilo sanzionatorio, nella normativa previgente.
A tal fine, la prima delle modifiche proposte (articolo 1), di novella dell’art. 593 del codice penale, inasprisce la pena del reato di omissione di soccorso, consistente nel non dare immediato avviso all'autorità qualora si trovi abbandonato o smarrito un minore di anni dieci o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, “per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa”. Alla reclusione fino a tre mesi si sostituisce, quindi, quella fino ad un anno e alla multa fino a seicentomila lire si sostituisce quella fino a 2.500 euro. Si tratta di un aumento di pena simbolico più che concreto, poiché la norma penale modificata, di fatto, non trova alcuna applicazione.
L'articolo 2 della legge modifica, invece, l'articolo 189
del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285), e sanziona più severamente l’omissione di soccorso a seguito di sinistro
stradale.
In particolare, in caso di incidente
- ricollegabile al proprio comportamento - dal quale derivino solamente danni
alle cose, la novità è di prevedere che, qualora non si ottemperi all'obbligo
di fermarsi, alla sanzione amministrativa pecuniaria (raddoppiata rispetto alla
previgente),si accompagni la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, nel
caso in cui il danno sia tanto grave da rendere necessaria la revisione del
veicolo (si tratta, quindi, di una pena accessoria).
La pena della reclusione è portata da quattro mesi a tre
anni nel caso in cui, in caso di incidente con danno
alle persone, non si ottemperi all'obbligo di fermarsi. È confermato che il
conducente che si sia dato alla fuga è, in ogni caso, passibile di arresto (ed ora anche di assoggettamento alle misure
coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 c.p.p.,
ovvero divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria,
divieto e obbligo di dimora e arresti domiciliari), mentre è stato triplicato
il periodo (il precedente limite era da da tre mesi
ad un anno) di sospensione della patente di guida, ora elevato a tre anni.
L'ultima modifica apportata all'articolo 189 riguarda la non
ottemperanza all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone
ferite, che è punita con la reclusione da sei mesi a
tre anni, anziché, come previsto dalla normativa previgente,
fino a dodici mesi e - ed è questa una novità - con la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non
inferiore ad un anno e mezzo e non superiore a cinque anni.
E’, infine, aggiunto all’art. 189 un comma 8-bis che
“premia” la condotta del conducente che, entro le ventiquattro ore successive
ad incidente con danno alle persone, si mette a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria: nei suoi confronti, non si applicano l’arresto e le altre
misure coercitive citate.
L'articolo 3 della legge, novellando l’art. 4 del D.Lgs 274/2000[2], trasferisce dal giudice
di pace al tribunale la competenza per il delitto di omissione di soccorso a
seguito di sinistro stradale.
Tale modifica si è resa necessaria al fine di ovviare alle
conseguenze derivanti dalla devoluzione del reato in esame al giudice di pace,
a seguito del decreto legislativo n. 274 del 2000. Tali conseguenze consistono nella impossibilità di procedere all'arresto dell'autore del
reato e di applicare ad esso misure cautelari personali. In sostanza,
l'inasprimento sanzionatorio previsto dalla legge
72/2003 non avrebbe alcun effetto concreto, in quanto, mantenendo ferma la
cognizione del giudice di pace, esso non inciderebbe, per effetto dell'articolo
52 del decreto n. 274, sulle sanzioni in concreto applicabili
e non sarebbe possibile procedere all'arresto. L'attribuzione al tribunale
della competenza in ordine al reato di omissione di soccorso
consente, da un lato, di irrogare le ordinarie sanzioni penali e, dall'altro,
di procedere all'arresto anche al di fuori della flagranza e di applicare
misure cautelari coercitive, compresa la custodia in carcere.