Quanto agli aiuti orizzontali, con il regolamento
98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio
ha stabilito che la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a specifici obiettivi
che interessano tutti i settori economici (piccole e medie imprese, ricerca e
allo sviluppo, tutela dell’ambiente, occupazione e formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi
(c.d. aiuti de minimis).
Il rispetto di tali
norme esenta dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e
quindi ne assicura l’ammissibilità.
Su queste basi, la
Commissione ha adottato tre regolamenti, rispettivamente, il Regolamento (CE)
n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il Regolamento (Ce) n.
69/2001 sugli aiuti de minimis e il
Regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti destinati alle PMI, modificato da
ultimo dal Regolamento (CE) n. 364/2004, che ne estende l’applicazione agli
aiuti alla ricerca e sviluppo[1].
Quanto agli aiuti alle PMI[2], il regolamento (CE) n. 70/2001 prende in considerazione gli investimenti materiali e immateriali e quelli per attività di consulenza, stabilendo i seguenti limiti di aiuto:
-
investimenti
materiali, investimenti immateriali per trasferimento tecnologico,
trasferimento di impresa: piccole imprese: 15%; medie imprese: 7,5% (nelle aree
ammesse a aiuti territoriali, si pongono limiti incrementali rispetto a quelli
validi per le grandi imprese: piccole e medie imprese: +10% nelle aree ex art.
87.3.c; +15% nelle aree ex art. 87.3.a);
-
consulenza,
formazione e diffusione delle conoscenze: piccole e medie imprese: in linea di
principio, l’importo deve essere inferiore al 50%.
Per ciò che concerne gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo per le PMI, questi sono esentati dalla notificazione preventiva se l'intensità dell'aiuto, calcolato sulla base dei costi ammissibili del progetto, non supera:
-
il 100%
per la ricerca fondamentale;
-
il 60%
(75% massimo se sussistono condizioni particolari) per la ricerca industriale;
-
il 35%
(50% massimo se sussistono condizioni particolari) per attività di sviluppo
precompetitivo.
Le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “attività di sviluppo precompetitivo” sono mutuate dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo[3].
La disciplina del regolamento, che, peraltro, introduce un massimale del totale dei costi ammissibili all’aiuto (25 milioni di euro e 40 milioni di euro nel caso di progetti Eureka ) oltre il quale esso è comunque vietato, non si applica a una serie di settori per i quali sono dettate normative speciali (carbosiderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica, trasporti, pesca, prodotti agricoli).
Quanto alle misure di aiuto di importanza minore, rientranti nel c.d. de minimis, va segnalato che essi sono attivabili su tutto il territorio nazionale, e con riferimento non solo alle PMI ma anche alle grandi imprese. Si tratta di aiuti che, in quanto particolarmente esigui, non hanno un impatto sensibile sulla concorrenza tra gli Stati membri, e possono quindi essere adottati in deroga al divieto e alle procedure di informazione previsti dal Trattato.
Tale categoria di
aiuti, originariamente definita nella comunicazione della Commissione 92/C
213/02, è stata poi modificata con la comunicazione della Commissione 96/C
68/06 (pubblicata in GUCE C 68 del 6
marzo 1996) e, da ultimo, dal Regolamento (CE) n. 69/2001 (GUCE L 10 del
13/1/2001), che resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.
Nella categoria de minimis rientrano gli aiuti che non
superano complessivamente la soglia di 100.000
Euro nell'arco di 3 anni[4].
Il limite riguarda qualsiasi aiuto pubblico accordato a tale titolo, e tutte le
categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma o obiettivo.
Non sono ammessi
aiuti de minimis a favore di attività
connesse all’esportazione[5];
sono inoltre esclusi dall’applicazione della disciplina del de minimis alcuni settori sottoposti a
normative specifiche (settore dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca[6]).
Ulteriori
specificazioni sono recate dal Regolamento CE n. 69/2001 in ordine alle
modalità di calcolo della sovvenzione e alle misure che gli Stati devono
adottare per rendere possibile il controllo della Commissione.
A tale proposito il
regolamento prevede che gli Stati provvedano alla registrazione e alla raccolta
di tutte le informazioni concernenti l’applicazione delle disposizioni
contenute nel regolamento. Le registrazioni relative ad un singolo aiuto sono
conservate per dieci anni dalla data di concessione; in caso di un regime di
aiuti della durata di dieci anni, il periodo di conservazione (sempre di dieci
anni) decorre dalla data di concessione dell’ultimo aiuto. Qualora la
Commissione ne faccia richiesta scritta, lo Stato interessato è tenuto alla
trasmissione di tutte le informazioni ritenute necessarie entro il termine di
venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo se fissato nella
richiesta stessa.
[1] Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo. Per gli aiuti alla ricerca e sviluppo per le grandi imprese continua invece ad applicarsi fino al 31 dicembre 2006, la Comunicazione della Commissione 17 febbraio 1996 “Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo”.
[2] Si ricorda che, a seguito dell’adozione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, è vigente a livello comunitario dal 1 gennaio 2005 una nuova definizione di microimprese, piccole e medie imprese. Con D.M. 18 aprile 2005, si è adeguato l’ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.
[3] L'importo dell'aiuto, che copre fra l'altro le spese di personale e i costi della strumentazione e delle attrezzature di ricerca, può a talune condizioni specifiche essere maggiorato del 10%.
[4] Qualora gli aiuti vengano
erogati in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, essi devono
essere convertiti, ai fini della commisurazione dei limite, in termini di
equivalente sovvenzione lordo.
[5] Si intendono per aiuti all'esportazione quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione.
[6] A tale proposito, si ricorda che la precedente disciplina escludeva gli aiuti de minimis anche per i settori carbosiderurgico e della costruzione navale.