L'art. 28 del d.lgs. n. 226 del 2005, emanato ai sensi della legge
n. 53 del 2003 (cosiddetta “Legge Moratti”) e recante le norme generali e i livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, ha
recentemente disposto, a partire dall'anno
scolastico 2006/2007, la gratuità
dell’istruzione impartita nei primi tre
anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale; relativamente ai percorsi citati non
sono previste pertanto tasse di iscrizione e frequenza, mentre per gli anni
successivi continua ad applicarsi l’eventuale esonero in base ai limiti di
reddito.
Un contributo particolare alle famiglie (c.d. “buono scuola”) è
stato poi previsto per la frequenza delle scuole paritarie: la legge
finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002, articolo 2, comma 7) ha infatti
autorizzato a tal fine la spesa di 30 milioni di euro, per ciascuno degli
esercizi finanziari dal 2003 al 2005. L’individuazione di un limite di reddito
per l’accesso al beneficio, introdotta dalla legge finanziaria 2004 (legge n 350 del 2003, art. 3, comma 94), è stata abrogata
dal DL n. 35 del 2005 convertito dalla legge n 80 del 2005 (art 14, comma 8-bis).
Va ricordato infine che la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003, art. 3, comma111) ha finalizzato una quota del Fondo per le politiche sociali (per l’importo massimo di 100 milioni di euro negli esercizi 2004-2006) all’erogazione del “buono scuola”; la norma è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.423 del 2004 in quanto lesiva dell’autonomia finanziaria delle regioni.
Nel corso della legislatura la riforma del sistema dell’istruzione scolastica e professionale, delineata della legge delega 28 marzo 2003, n. 53 (cosidetta “Legge Moratti”) e dai successivi provvedimenti di attuazione, ha confermato sostanzialmente la disciplina vigente in materia di integrazione scolastica, recata da alcuni articoli della legge quadro sull’handicap (legge n. 104 del 1992), poi confluiti nel cosiddetto “Testo unico dell’istruzione” (d.lgs.. 16 aprile 1994, n. 297). Strumenti principali di tale integrazione, oltre alla fornitura degli ausili tecnici necessari, sono: un progetto educativo individualizzato, il supporto di insegnanti specializzati (cosiddetti “insegnanti di sostegno”); la limitazione del numero di alunni nelle classi che ospitano alunni diversamente abili.
In particolare, la
legge 53/2003 indica tra i criteri
direttivi dei decreti di attuazione (art. 2)
l’adozione di misure di integrazione
delle persone con handicap.
Il d.lgs. n. 59 del 2004, recante
disciplina della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo dell'istruzione (comprendente
la scuola primaria e secondaria di I grado), indica tra le finalità della
scuola primaria (art. 5) la valorizzazione delle “diversità individuali, ivi
comprese quelle derivanti dalle disabilità” e fa
proprie, più in generale, le prescrizioni della legge quadro sull’handicap (art. 19).
La Circolare
ministeriale 3 dicembre 2004 n. 85, recante prime indicazioni per la
valutazione e la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella
scuola secondaria di I grado, specifica (punto d)) che per la valutazione degli alunni
disabili continuano ad applicarsi le norme previste dall'articolo 318 del d.lgs. 297/1994 - Testo Unico dell’istruzione[1].
Il d.lgs.
n.226 del 2005, recante definizione delle norme
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione fa
esplicitamente salvi gli interventi previsti dalla legge quadro sull’ handicap (art. 31) e successive
modificazioni
Il d.lgs.
n. 76 del 2005, concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, dispone (art. 1) che l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo[2]
sono ridefiniti per una durata minima di12 anni - o almeno fino al
conseguimento di una qualifica almeno triennale entro il 18mo anno di età - e precisa che tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione o nell’apprendistato, specifica
(art. 1, comma7) che la Repubblica individua interventi adeguati per
l’integrazione delle persone con handicap
nel sistema educativo e formativo.
Il D. Lgs.77/2005 recante
definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro da realizzare nel secondo ciclo dell’istruzione (ai sensi
dell’art. 4 della legge 53/2003)[3],
prescrive (art. 4, comma 5) l’individuazione di percorsi lavorativi
dimensionati per i disabili e fa riferimento (art. 6, comma 3) alle modalità
particolari per la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite
previste dalla citata legge legge
quadro sull’handicap.
Alcune disposizioni innovative in materia di accertamento dell’handicap sono state introdotte nell’ambito di misure volte alla razionalizzazione della
rete scolastica ed al contenimento della spesa per i docenti di sostegno: la legge n. 289 del 2002 (legge
finanziaria 2003, art. 35, co.7) ha infatti ridefinito la modalità per la valutazione dell’handicap, affidandola ad una verifica
collegiale delle ASL (anziché all’esame dello specialista della patologia
denunciata ovvero dello psicologo in servizio presso le aziende sanitarie); contestualmente
la norma ha attribuito l'attivazione dei posti di sostegno in deroga al
rapporto insegnanti/alunni (uno a 138, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 449
del 1997) al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, anziché al dirigente
scolastico.
Per la determinazione dei nuovi criteri la norma rinviava ad apposito DPCM. Il provvedimento in questione, il cui schema è stato esaminato dalle commissioni parlamentari nell’ottobre 2005, non risulta ancora emanato; esso peraltro ribadisce la collegialità dell’accertamento e fa riferimento, per l’indicazione della patologia, alle classificazioni adottate dall’Organizzazione mondiale della sanità; viene specificato inoltre che l’istituzione di posti di sostegno in deroga sarà autorizzata solo in situazioni di particolare gravità attestate dal verbale medico.
Si ricorda, infine, che la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003, art. 3, commi 116 e 117) aveva destinato all’integrazione scolastica 40 milioni di euro, costituenti una parte delle risorse aggiuntive attribuite al Fondo nazionale delle politiche sociali per il 2004. La Corte Costituzionale (sentenza n. 423 del 2004) ha tuttavia ritenuto non compatibile con il nuovo titolo V della Costituzione il vincolo di destinazione del Fondo per finalità rientranti nelle competenze regionali concernenti i "servizi sociali" e l'"istruzione".
Si ricorda preliminarmente che la disciplina del diritto
allo studio universitario fa capo, essenzialmente, alla legge n. 390 del 1991[4];
l’articolo 4 di quest’ultima ha rimesso ad un DPCM a cadenza triennale (da adottare
sentito il CUN e la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari) la
definizione di criteri per la determinazione del merito e delle condizioni
economiche degli studenti nonché delle procedure di
selezione ai fini dell'accesso ai servizi ed alle agevolazioni non destinate
alla generalità degli studenti.
Nel corso della legislatura, il DL 25 settembre 2002, n. 212 convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 268 ha autorizzato (articolo 4, comma 2), a decorrere dal 2002, la spesa di 10 milioni di euro,
per consentire il pagamento delle borse
di studio agli studenti iscritti presso le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, al fine di assicurare
l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari. Ulteriori
interventi hanno riguardato il potenziamento dell’orientamento, del tutorato e del diritto allo studio tramite la promozione
delle attività svolte da associazioni e cooperative studentesche e collegi
universitari legalmente riconosciuti nonché (articolo 7, comma 1)
l’attribuzione ad una commissione istituita presso il MIUR (e non più presso la
conferenza Stato-regioni) della competenza per
l’esame dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze per
studenti universitari previsti dalla legge
14 novembre 2000, n. 338.
Una misura legislativa adottata nel 2003 presenta alcuni profili
di interesse con riferimento al diritto allo studio: il
DL 9 maggio 2003, n. 105, convertito
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, ha infatti inteso potenziare la mobilità
studentesca internazionale, incrementare le borse di studio per lauree specialistiche
e scuole di specializzazione, potenziare i servizi di tutorato,
l’erogazione di assegni di ricerca, la valorizzazione del dottorato. A tal fine il DL ha
costituito il Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilità degli studenti (art.1)
modificando denominazione e finalità del fondo già allocato nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
destinato all’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei
ricercatori ed agli assegni di ricerca (ai sensi degli artt.
4 e 5 della legge n. 370/1999). Il Fondo è ripartito tra gli atenei in base a
criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università
italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
La legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004, art. 4, commi da 99 a 103) ha poi previsto la concessione di prestiti fiduciari agli studenti capaci e meritevoli istituendo e finanziando con 10 milioni di euro per il 2004 un Fondo per la costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti concessi da banche ed altri intermediari finanziari. La gestione del Fondo è stata affidata a Sviluppo Italia Spa, sulla base di criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni. La norma ha abrogato contestualmente la disciplina dei cosiddetti “prestiti d’onore”, recata dalla legge n. 390 del 1990. La Corte costituzionale, con sentenza n. 308 del 2004, ha tuttavia dichiarato illegittima sia la procedura di ripartizione sopra citata, per il mancato coinvolgimento delle regioni, sia l’abrogazione della normativa precedente prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Un nuovo intervento legislativo (art. 6, comma 7 del DL n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005) ha pertanto disposto l’intesa dei due ministeri interessati con la Conferenza Stato-regioni. Il relativo decreto è stato emanato il 3 novembre 2005.
La legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006, art. 1, commi 554-556) ha infine istituito, e finanziato con 25 milioni di euro per il 2006, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari; per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la norma fa rinvio ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Con riguardo più generale allo sviluppo dell’utilizzo di strumenti informatici, va inoltre
ricordato il DL 30 giugno 2005, n. 115,
convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha finalità analoghe alle misure
già adottate dalle ultime leggi finanziarie per diffondere l’uso del computer
tra i giovani, le famiglie e (progetti “PC
ai giovani”,”PC alle famiglie”), il personale docente e non docente delle scuole
ed università statali e non[5].
Il DL citato ha finanziato (articolo 2-bis) con 15 milioni di euro per il 2005 la realizzazione di reti di
connettività senza fili nelle università e l’acquisto
di personal computer da parte degli
studenti esonerati da tasse e contributi universitari.
[1]
Si ricorda che l’art.318 del T.U. dell’istruzione reca una disciplina
particolare per la valutazione del rendimento e le prove di esame
degli studenti con handicap; queste
ultime, quando ricadono nell’ambito dell’istruzione obbligatoria (finora
comprendente la scuola elementare, la scuola secondaria di primo grado ed il
primo anno della scuola secondaria di secondo grado) sono diversificate
rispetto a quelle della classe d’appartenenza e tengono conto delle
potenzialità individuali e del progetto educativo seguito per gli esami da
sostenere. Nel percorso scolastico successivo (istituti secondari di secondo
grado) l’art.318 del TU prevede invece la
predisposizione di “prove equipollenti” a quelle sostenute dalla generalità
degli studenti, in ragione dell’identico valore legale dei titoli di studio
conseguiti, consentendo tuttavia l’utilizzo di tempi più lunghi.
[2]
L’articolo 68 della L. 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali ) ha previsto l'obbligo di frequenza di attività formative
fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere
assolto nel sistema di istruzione scolastica; nel
sistema della formazione professionale di competenza regionale; nell'esercizio dell'apprendistato. Con DPR 12
luglio 2000, n. 257, è stato poi disciplinato l’assolvimento dell’obbligo nel
sistema dell’istruzione e della formazione professionale.
[3] Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
[4] Legge 2 dicembre 1991, n. 390, “Norme sul diritto agli studi universitari”.
[5] In particolare:
· l’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha istituito nello stato di previsione del MEF un fondo per incentivare l’ acquisto di un personal computer da parte dei giovani che compivano 16 anni nel 2003 (cosiddetto progetto “PC ai giovani”);
· l’articolo 4 (commi 9-11) della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha disposto analoghi incentivi per i giovani che compivano 16 anni nel 2004 e li ha estesi alle famiglie con reddito non superiore a 15.000 euro(PC alle famiglie); altre agevolazioni sono state introdotte per l’acquisto di pc da parte dei docenti scolastici e universitari;
· l’art. 1, commi 205-207, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha infine autorizzato per il 2005 la prosecuzione del programma PC ai giovani (senza rifinanziamento) ed ha prorogato i benefici già previsti per i docenti estendendoli al personale dirigente e non docente delle scuole e delle università statali, al personale delle scuole paritarie, delle università non statali e delle università telematiche.