I primi “Orientamenti
in materia di aiuti di Stato finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione
delle imprese in crisi”, sono stati adottati dalla Commissione Europea a
partire dal 1994.Prorogati fino a tutto il 1999, in
questo stesso anno sono stati sostituiti da una nuova disciplina in materia -
più rigorosa e restrittiva della precedente - avente l’obiettivo di
consentire la concessione di aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà solo a determinate condizioni.
Tale versione degli orientamenti, scaduta il 9 ottobre 2004, è stata
sostituita dalla Comunicazione della
Commissione 2004/C244/02, adottata il 7
luglio 2004.
I nuovi orientamenti, entrati in vigore il 10 ottobre 2004, disciplinano orizzontalmente gli aiuti di Stato,
prevedendo sia una disciplina applicabile in via generale alle imprese operanti
in tutti i settori di attività (esclusi i settori del carbone e
dell’acciaio ma compresa la pesca e l’acquacoltura;
nel rispetto delle relative disposizioni specifiche l'agricoltura) sia norme
specifiche per le piccole e medie imprese e per il settore agricolo.
Secondo la Commissione si considerano in difficoltà le imprese non in grado - con le loro risorse o con quelle che possono ottenere da proprietari/azionisti o dai creditori - di contenere le perdite che possono condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche.
In linea di principio sono, comunque, considerate in
difficoltà, a prescindere dalle loro dimensioni, le società:
§
a responsabilità limitata, qualora abbiano
perduto più della metà del capitale sociale e la perdita di
più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi
dodici mesi;
§
in cui almeno alcuni soci abbiano la
responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora
abbiano perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali
indicati nei conti della società, e la perdita di più di un
quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
§
di tutte le forme, qualora ricorrano le condizioni
previste dal diritto nazionale per l’apertura di una procedura concorsuale per
insolvenza.
In ogni caso, come si precisa nei nuovi orientamenti, una
impresa in difficoltà può beneficiare degli aiuti solo previa
verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con
finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.
Ai sensi degli orientamenti, presentano profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di nuova costituzione (in linea di principio si considera tale una impresa nei primi tre anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato) o quelle che fanno parte di un gruppo più grande.
Gli orientamenti
distinguono tra aiuti per il salvataggio
e aiuti per la ristrutturazione.
Un aiuto per il salvataggio - transitorio
per natura - deve consentire di mantenere in attività un'impresa in
difficoltà per un periodo corrispondente al tempo necessario ad
elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Una ristrutturazione,
invece, è basata su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata,
volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.
L’aiuto per il
salvataggio offre una breve tregua non
superiore a sei mesi e deve consistere in un aiuto finanziario reversibile,
in forma di garanzia sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse
almeno equivalente ai tassi praticati
sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di
riferimento adottati dalla Commissione. Le misure strutturali che non
richiedono un intervento immediato non possono essere finanziate con aiuti per
il salvataggio.
Secondo gli orientamenti del 1999, in linea di principio, nel corso del
periodo di salvataggio non potrebbe
essere adottata alcuna misura di ristrutturazione finanziata tramite aiuti di
Stato. Tuttavia, come si osserva nell’introduzione dei nuovi orientamenti, par.
6, questa rigida distinzione tra salvataggio e ristrutturazione ha creato
alcune difficoltà. Le imprese in difficoltà potrebbero aver
bisogno di adottare, già nella fase del salvataggio, urgenti misure di
carattere strutturale che consentano di arrestare o rallentare il peggioramento
della situazione finanziaria. Pertanto, i nuovi orientamenti ampliano la
nozione di «aiuti per il salvataggio», in modo da permettere al beneficiario di
adottare altresì misure urgenti, anche strutturali come la chiusura
immediata di una filiale o altre forme di cessazione di attività in
perdita. Dato il carattere urgente di tali aiuti, gli Stati membri dovrebbero
poter optare per una procedura semplificata per l'ottenimento della relativa autorizzazione.
Gli aiuti alla
ristrutturazione hanno come presupposto l’esistenza di un piano volto a
ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa che, di norma,
deve provvedere anche ad una ristrutturazione finanziaria. Le imprese che
ottengono un aiuto per la loro ristrutturazione debbono contribuire
finanziariamente al costo globale dell’operazione, sia con fondi propri,
compresa la vendita dell’attivo non indispensabile alla sopravvivenza
dell’impresa, sia ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni
del mercato. Tali contributi alla ristrutturazione sono considerati
accettabili, per le grandi imprese, se pari al 50% del costo globale, per le
medie imprese al 40% e per le piccole imprese al 25%.
La Comunicazione prevede inoltre una procedura semplificata
per aiuti che non superino i 10 milioni di euro ed esclude la concessione di
aiuti durante i primi tre anni dalla costituzione dell’impresa.
Per quanto
riguarda le condizioni generali
d'autorizzazione, gli aiuti al
salvataggio devono:
§ consistere in
aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di
crediti;
§ essere rimborsati
o cessare entro sei mesi
dall’erogazione all’impresa della prima tranche;
§ essere motivati da
gravi difficoltà e non avere effetti gravi di ricaduta negativa in altri
Stati membri;
§ essere corredati,
all'atto della notifica, di un impegno dello Stato a presentare entro sei mesi
dall’autorizzazione un piano di ristrutturazione/di liquidazione o la prova che
il prestito è stato completamente rimborsato e/o che la garanzia
è stata revocata;
§ limitarsi
all’importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo
per il quale è stato autorizzato l'aiuto, che può includere aiuti
per misure strutturali urgenti. Per la fissazione dell’importo necessario, che
dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell’impresa imputabile
alle perdite, si terrà conto della formula fissata dall’allegato agli
orientamenti. Gli aiuti superiori all’importo calcolato secondo la formula
dovranno essere debitamente illustrati;
§ rispettare il
principio dell’aiuto “una tantum”;
In caso di presentazione di un piano di ristrutturazione,
entro 6 mesi dalla data di autorizzazione o dall'attuazione della misura per
gli aiuti non notificati, il termine per il rimborso del prestito o per la
cessazione della garanzia viene prorogato fino al momento dell'adozione da
parte della Commissione di una decisione in merito al piano, a meno che la
Commissione non ritenga tale proroga ingiustificata.
Gli aiuti per la
ristrutturazione possono essere autorizzati in linea generale solo nei casi
in cui la concessione non risulti contraria all’interesse comune, e ciò
è possibile solo in caso di rispetto di criteri rigorosi e con l’applicazione
di misure compensative che
minimizzino gli eventuali effetti distorsivi della
concorrenza.
Le condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti
per la ristrutturazione sono:
§
l'ammissibilità dell'impresa, che deve
essere un'impresa in difficoltà;
§ la definizione e
realizzazione di un piano di ristrutturazione di durata il più limitata
possibile;
§ un piano che
consenta il ripristino della redditività a lungo termine e sulla base di
ipotesi realistiche sulle condizioni operative future;
§ l'introduzione di
misure compensative - per minimizzare il più possibile gli effetti
negativi sui concorrenti - proporzionali all’effetto distorsivo
dell’aiuto, alle dimensioni e al peso dell’impresa sui mercati. La Commissione
fisserà l’entità delle misure necessarie;
§ l'importo e
l'intensità dell'aiuto devono essere limitati allo stretto necessario. I
beneficiari dovranno, pertanto contribuire in maniera significativa al piano di
ristrutturazione sia con fondi propri che con finanziamenti esterni;
§ l'imposizione da
parte della Commissione di condizioni ed obblighi specifici;
§ la piena
attuazione del programma di ristrutturazione;
§ il controllo che
la Commissione deve potere effettuare sull'avanzamento del piano di
ristrutturazione sulla base di relazioni regolari e particolareggiate,
trasmesse dallo Stato membro.
Nei nuovi orientamenti viene,
inoltre, ulteriormente rafforzato il principio dell’aiuto “una tantum” al fine di evitare che si ricorra alla concessione
ripetuta di aiuti allo scopo di tenere in vita le imprese. Pertanto, gli aiuti
sia per il salvataggio che per la ristrutturazione possono essere concessi una
sola volta e lo Stato membro, all’atto della notifica alla Commissione di un
progetto di aiuto, è tenuto a precisare se l’impresa abbia ottenuto in
passato aiuti. Sono previste eccezioni alla regola indicate in dettaglio.