Competitività - Orientamenti UE per le imprese in crisi

I primi “Orientamenti in materia di aiuti di Stato finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in crisi”, sono stati adottati dalla Commissione Europea a partire dal 1994.Prorogati fino a tutto il 1999, in questo stesso anno sono stati sostituiti da una nuova disciplina in materia - più rigorosa e restrittiva della precedente - avente l’obiettivo di consentire la concessione di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà solo a determinate condizioni. Tale versione degli orientamenti, scaduta il 9 ottobre 2004, è stata sostituita dalla Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, adottata il 7 luglio 2004.

I nuovi orientamenti, entrati in vigore il 10 ottobre 2004, disciplinano orizzontalmente gli aiuti di Stato, prevedendo sia una disciplina applicabile in via generale alle imprese operanti in tutti i settori di attività (esclusi i settori del carbone e dell’acciaio ma compresa la pesca e l’acquacoltura; nel rispetto delle relative disposizioni specifiche l'agricoltura) sia norme specifiche per le piccole e medie imprese e per il settore agricolo.

Secondo la Commissione si considerano in difficoltà le imprese non in grado - con le loro risorse o con quelle che possono ottenere da proprietari/azionisti o dai creditori - di contenere le perdite che possono condurle quasi certamente al collasso economico a breve o a medio termine  in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche.

In linea di principio sono, comunque, considerate in difficoltà, a prescindere dalle loro dimensioni, le società:

§       a responsabilità limitata, qualora abbiano perduto più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

§       in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbiano perduto più della metà dei suoi fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

§       di tutte le forme, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.

In ogni caso, come si precisa nei nuovi orientamenti, una impresa in difficoltà può beneficiare degli aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.

Ai sensi degli orientamenti, presentano profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di nuova costituzione (in linea di principio si considera tale una impresa nei primi tre anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato) o quelle che fanno parte di un gruppo più grande.

Gli orientamenti distinguono tra aiuti per il salvataggio e aiuti per la ristrutturazione.

Un aiuto per il salvataggio - transitorio per natura - deve consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per un periodo corrispondente al tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Una ristrutturazione, invece, è basata su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

L’aiuto per il salvataggio offre una breve tregua non superiore a sei mesi e deve consistere in un aiuto finanziario reversibile, in forma di garanzia sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno  equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio.

Secondo gli orientamenti del 1999, in linea di principio, nel corso del periodo  di salvataggio non potrebbe essere adottata alcuna misura di ristrutturazione finanziata tramite aiuti di Stato. Tuttavia, come si osserva nell’introduzione dei nuovi orientamenti, par. 6, questa rigida distinzione tra salvataggio e ristrutturazione ha creato alcune difficoltà. Le imprese in difficoltà potrebbero aver bisogno di adottare, già nella fase del salvataggio, urgenti misure di carattere strutturale che consentano di arrestare o rallentare il peggioramento della situazione finanziaria. Pertanto, i nuovi orientamenti ampliano la nozione di «aiuti per il salvataggio», in modo da permettere al beneficiario di adottare altresì misure urgenti, anche strutturali come la chiusura immediata di una filiale o altre forme di cessazione di attività in perdita. Dato il carattere urgente di tali aiuti, gli Stati membri dovrebbero poter optare per una procedura semplificata per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

 

Gli aiuti alla ristrutturazione hanno come presupposto l’esistenza di un piano volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa che, di norma, deve provvedere anche ad una ristrutturazione finanziaria. Le imprese che ottengono un aiuto per la loro ristrutturazione debbono contribuire finanziariamente al costo globale dell’operazione, sia con fondi propri, compresa la vendita dell’attivo non indispensabile alla sopravvivenza dell’impresa, sia ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni del mercato. Tali contributi alla ristrutturazione sono considerati accettabili, per le grandi imprese, se pari al 50% del costo globale, per le medie imprese al 40% e per le piccole imprese al 25%.

La Comunicazione prevede inoltre una procedura semplificata per aiuti che non superino i 10 milioni di euro ed esclude la concessione di aiuti durante i primi tre anni dalla costituzione dell’impresa.

Per quanto riguarda le condizioni generali d'autorizzazione, gli aiuti al salvataggio devono:

§       consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti;

§       essere rimborsati o cessare entro sei mesi dall’erogazione all’impresa della prima tranche;

§       essere motivati da gravi difficoltà e non avere effetti gravi di ricaduta negativa in altri Stati membri;

§       essere corredati, all'atto della notifica, di un impegno dello Stato a presentare entro sei mesi dall’autorizzazione un piano di ristrutturazione/di liquidazione o la prova che il prestito è stato completamente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;

§       limitarsi all’importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale è stato autorizzato l'aiuto, che può includere aiuti per misure strutturali urgenti. Per la fissazione dell’importo necessario, che dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell’impresa imputabile alle perdite, si terrà conto della formula fissata dall’allegato agli orientamenti. Gli aiuti superiori all’importo calcolato secondo la formula dovranno essere debitamente illustrati;

§       rispettare il principio dell’aiuto “una tantum”;

In caso di presentazione di un piano di ristrutturazione, entro 6 mesi dalla data di autorizzazione o dall'attuazione della misura per gli aiuti non notificati, il termine per il rimborso del prestito o per la cessazione della garanzia viene prorogato fino al momento dell'adozione da parte della Commissione di una decisione in merito al piano, a meno che la Commissione non ritenga tale proroga ingiustificata.

Gli aiuti per la ristrutturazione possono essere autorizzati in linea generale solo nei casi in cui la concessione non risulti contraria all’interesse comune, e ciò è possibile solo in caso di rispetto di criteri rigorosi e con l’applicazione di misure compensative che minimizzino gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza.

Le condizioni da rispettare per la concessione degli aiuti per la ristrutturazione sono:

§       l'ammissibilità dell'impresa, che deve essere un'impresa in difficoltà;

§       la definizione e realizzazione di un piano di ristrutturazione di durata il più limitata possibile;

§       un piano che consenta il ripristino della redditività a lungo termine e sulla base di ipotesi realistiche sulle condizioni operative future;

§       l'introduzione di misure compensative - per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sui concorrenti - proporzionali all’effetto distorsivo dell’aiuto, alle dimensioni e al peso dell’impresa sui mercati. La Commissione fisserà l’entità delle misure necessarie;

§       l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati allo stretto necessario. I beneficiari dovranno, pertanto contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione sia con fondi propri che con finanziamenti esterni;

§       l'imposizione da parte della Commissione di condizioni ed obblighi specifici;

§       la piena attuazione del programma di ristrutturazione;

§       il controllo che la Commissione deve potere effettuare sull'avanzamento del piano di ristrutturazione sulla base di relazioni regolari e particolareggiate, trasmesse dallo Stato membro.

Nei nuovi orientamenti viene, inoltre, ulteriormente rafforzato il principio dell’aiuto “una tantum” al fine di evitare che si ricorra alla concessione ripetuta di aiuti allo scopo di tenere in vita le imprese. Pertanto, gli aiuti sia per il salvataggio che per la ristrutturazione possono essere concessi una sola volta e lo Stato membro, all’atto della notifica alla Commissione di un progetto di aiuto, è tenuto a precisare se l’impresa abbia ottenuto in passato aiuti. Sono previste eccezioni alla regola indicate in dettaglio.