Ministero politiche agricole e forestali - Funzioni e compiti del Mipaf

 

Il dicastero agricolo ebbe origine nel 1929 come Ministero dell’agricoltura e foreste – MAF, con la trasformazione dell’originario Ministero dell’economia disposta dal R.D. n. 1661/1929 e dal R.D. 1663/1929 che ne aveva disciplinato la struttura e le funzioni.

 

Le succitate norme dei regi decreti attributive delle competenze ministeriali furono abrogate in seguito al referendum del 18 e 19 aprile 1993. Successivamente, la legge n. 491/1993[1] istituì il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali – MIRAAF, con competenza anche in materia agroalimentare e agroindustriale. All’interno di questa legge, peraltro, venne operata una redistribuzione di competenze fra dicasteri diversi e fra ministero e regioni.

Nel sancire la generale presunzione di competenza da parte delle regioni in materia agricola, la legge prevedeva per il nuovo Ministero le funzioni di indirizzo e coordinamento, di definizione delle politiche nazionali, di attuazione della normativa comunitaria e di cura delle relazioni internazionali. Inoltre il nuovo Ministero assumeva le funzioni, attribuite in precedenza ad altri ministeri, relativamente alla materia dell'acquacoltura e della pesca marittima, alla produzione dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato II del Trattato CEE, alla materia veterinaria, nonché sulle opere di raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale. Nella legge si rinviava a successivi regolamenti governativi la definizione dell'organizzazione degli uffici del Ministero e la distribuzione dell'organico del soppresso M.A.F tra il nuovo Ministero e le regioni, nonché il riordino o la soppressione degli organi consultivi e degli enti vigilati. A tal fine si dettavano le linee direttrici alle quali attenersi nell'adozione dei successivi regolamenti.

Facevano comunque capo alla legge n. 491/1993, anche se non di sua diretta attuazione, il D.P.C.M. 4 agosto 1995, che rideterminava le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale, nonché il D.M. 15 novembre 1995, n. 576, istitutivo di un servizio di controllo interno per l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa, tecnica e finanziaria delle direzioni generali e dell'Ispettorato centrale repressione frodi alle prescrizioni ed alle direttive impartite loro dal Ministro.

 

Con il successivo Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143[2] - primo provvedimento di attuazione della legge n.59/97 (c.d. Legge Bassanini) – fu ridisegnata l’area di competenza ministeriale con l’istituzione del nuovo Ministero per le politiche agricole – MIPA.

La legge 15 marzo, n. 59 del 1997[3], (c.d. legge Bassanini), ha disposto il trasferimento alle regioni e agli enti locali di tutte le funzioni amministrative che non devono essere esercitate unitariamente a livello centrale. Come noto, il disegno riformatore in essa contenuto prevedeva il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali con l’obiettivo di realizzare il c.d. “federalismo amministrativo”, la razionalizzazione e la redistribuzione delle competenze dei ministeri, nonché il riordino e la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura di indirizzo e coordinamento delle politiche del Governo e la completa delegificazione in materia di organizzazione dei Ministeri.

 

Il D.Lgs. 143/1997 - sul quale si svolse un referendum per la sua abrogazione[4] - all’articolo 1 abroga la legge n. 491/93, disponendo la soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il neo-istituito Ministero per le politiche agricole diviene centro di riferimento degli interessi nazionali nella propria area di competenza, individuata nella materia agricola, forestale, agroalimentare, piuttosto che mantenere competenze gestionali.

Sulla base dell’art. 3, co. 1, lett a) della legge Bassanini, vengono poi elencate in modo tassativo le funzioni e compiti assegnati al nuovo dicastero, attribuendo alle regioni il resto.

Il Ministero svolge funzioni di:

1.         elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola in coerenza con le decisioni prese in sede comunitaria, svolte attraverso l‘intesa con la Conferenza Stato-regioni in quanto portatrice delle istanze territoriali;

2.         rappresentanza degli interessi nazionali in sede di Unione Europea;

3.         cura delle relazioni internazionali;

4.         esecuzione, per quanto di competenza statale, degli obblighi sia comunitari che internazionali;

5.         proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo.

 

Al Ministero spettano compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie, ritenute non trasferibili:

1.         scorte ed approvvigionamenti alimentari;

2.         tutela della qualità dei prodotti alimentari;

3.         educazione alimentare di carattere non sanitario;

4.         ricerca e sperimentazione svolte da istituti e laboratori nazionali;

5.         importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed alimentari;

6.         interventi di regolazione dei mercati;

7.         regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti;

8.         registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme;

9.         salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali e dei rispettivi patrimoni genetici;

10.     gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale;

11.     impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare;

12.     specie cacciabili;

13.     grandi reti infrastrutturali di irrigazione di rilevanza nazionale.

 

Infine, vengono attribuiti al Ministero i seguenti ulteriori compiti in tema di:

1.       riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione;

2.       accordi interprofessionali di dimensione nazionale;

3.       dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche;

4.       prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;

5.       raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

 

Con l’articolo 3 viene completato il quadro normativo necessario alla revisione dell'assetto istituzionale del comparto agricolo. In esso si dispone la soppressione di tutti gli Enti, gli Istituti e le Aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, rinviando l’applicazione di tale previsione al momento dell’entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione.

 

Con il Decreto legislativo n. 300/1999 di riforma dell’organizzazione del Governo a norma della legge Bassanini[5], viene operata la redistribuzione e la riorganizzazione dei ministeri. In particolare, per quanto concerne il dicastero agricolo, questo assume l’attuale dizione di Ministero delle politiche agricole e forestali – MIPAF[6]. Nello specifico si è previsto che:

·      le funzioni svolte dal dicastero agricolo sono quelle previste dal D.lgs n. 143/1997, salvo quelle inerenti alla materia agroindustriale attribuite al Ministero delle attività produttive a decorrere dal 1 gennaio 2000;

·      le aree funzionali nelle quali il Dicastero agricolo dovrà svolgere le sue funzioni sono: agricoltura e pesca (art. 33, comma 3, let. a) e qualità dei prodotti agricoli e servizi (art. 33, comma 3, let. b);

·      il MIPAF rimane articolato in due dipartimenti;

·      per l'esercizio delle funzioni in materia di polizia forestale ambientale attribuite al Ministero dell'ambiente, quest’ultimo si avvale del Corpo forestale dello Stato.

 

Quanto alla assegnazione delle aree di competenza dei singoli dicasteri, va evidenziato che restano:

·                    alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni relative alla partecipazione dello Stato italiano all’Unione europea, ed all’attuazione delle relative politiche;

·                    al Ministero dell’Interno la prevenzione degli incendi;

·                    al Ministero della Giustizia la vigilanza sugli ordini professionali.

 

L’organizzazione ministeriale del MIPAF è stata poi completata dal successivo DPR n. 450 del 2000[7], che ha delinato la struttura del dicastero agricolo nel Dipartimento delle politiche di mercato (articolato nella Direzione generale per le politiche agroalimentari e nella Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura) e nel Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi (al quale facevano capo la Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, la Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale e la Direzione generale per i servizi e gli affari generali). Vi era poi il Consiglio tecnico scientifico degli esperti per la politica agricola con il compito di svolgere attività di alta consulenza nelle materie di competenza del Ministero.

Riguardo l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, è stato successivamente adottato il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303[8], che ha previsto i seguenti uffici: Ufficio di Gabinetto, Ufficio legislativo, Segreteria del Ministro, Segreteria tecnica del Ministro, Ufficio per la stampa e la comunicazione, Servizio di controllo interno e Ufficio dei rapporti internazionali[9].

 

Tra i provvedimenti adottati nella XIV legislatura si ricorda, in primo luogo, il D.L. 217 del 2001[10] che ha recato diverse modifiche al D.lgs. 300 del 1999, operando una nuova distribuzione di competenze fra i ministeri e intervenendo sul dicastero agricolo e sull’agricoltura in generale. Al Ministero delle politiche agricole e forestali sono state riattribuite le funzioni ed i compiti in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari precedentemente assegnati al Ministero delle attività produttive. In tema di agricoltura, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, precedentemente istituito dal D.Lgs 300/99, è stato suddiviso nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui è stata attribuita la competenza in materia di organizzazione, assistenza e previdenza della pesca, e nel Ministero della salute, a cui sono state assegnate le aree funzionali della sanità veterinaria, del controllo e della vigilanza sull’applicazione delle biotecnologie, nonché l’adozione di norme, linee guida o prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative anche a prodotti alimentari e la polizia veterinaria[11].

 

Nel decreto-legge n. 381 del 2001[12], viene attribuita al MIPAF la gestione dei rapporti con la Commissione europea, sulla base di un supporto tecnico assicurato dall’AGEA. Con tale specificazione si è dunque inteso garantire la piena legittimazione del Ministero ad esercitare un ruolo essenziale di supervisione e partecipazione al processo comunitario di liquidazione dei conti del FEOGA.

 

Successivamente, le novità intervenute sia in ambito nazionale che comunitario hanno reso necessario un nuovo intervento sull’organizzazione del MIPAF. In primo luogo, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3[13], che ha riscritto l’art. 117 della Costituzione. In esso, vengono elencate le materie riservate esclusivamente allo Stato, nonché quelle di potestà legislativa concorrente delle Regioni e su tutto ciò non espressamente menzionato nella norma (tra cui la materia “agricoltura e foreste”) le Regioni sembrano avere competenza esclusiva. Tuttavia, la successiva giurisprudenza della Corte costituzionale, con importanti pronunce in tema di sussidiarietà e di Governo del territorio[14], ha portato il MIPAF ad assumere un ruolo di coordinamento tra governo nazionale e governi locali nella gestione di tutti gli interessi sottesi all’agricoltura.

D’altra parte, si rammenta la riattribuzione al MIPAF della materia della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli operata dal D.L. n. 217/2001 sopra citato. Infine, la riforma di medio termine della politica agricola comunitaria[15], per cui un ruolo centrale è stato attribuito alle istituzioni di regolazione e di governo dei singoli Stati membri, assegnando ad essi ampi spazi di autonomia per la graduazione e la concreta operatività del sistema.

 

Pertanto, è intervenuto il DPR 23 maggio 2005, n. 79, con cui è stata modificata la struttura del Ministero delle politiche agricole e forestali per adattarla alle nuove competenze assunte dal MIPAF.

In particolare, si mantengono i due dipartimenti, che però vengono ridenominati in:

§         Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari, articolato in 3 uffici di livello dirigenziale generale: la Direzione generale delle politiche agricole, la Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati e la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

§         Dipartimento delle politiche di sviluppo, articolato in 4 uffici di livello dirigenziale generale, ossia la Direzione generale dello sviluppo rurale, la Direzione generale per la qualità dei prodotti agro-alimentari, la Direzione generale dell’amministrazione e la Direzione generale per la tutela del consumatore.

 

Viene poi disciplinata la composizione ed il funzionamento del ricostituito Consiglio nazionale dell’agricoltura[16], quale organo di alta consulenza del Ministro, nel quale è prevista la partecipazione anche di due componenti designati dalla Conferenza permanente Stato-regioni.

Tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro si prevede l’istituzione di due nuovi uffici con competenze in materia di SIAN e di enti vigilati dal Ministero. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal DPR 303/2001 e si prevede che nell'ambito dell’Ufficio di Gabinetto operi il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica. Inoltre, l’Ufficio Gabinetto si avvale del Nucleo per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.).

Infine, viene prevista l’operatività del reparto specializzato Comando carabinieri politiche agricole, istituito presso il Ministero, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, che svolge controlli in tema di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti, nonché controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari, coordinandosi con l'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare.

 



[1]    L. 4 dicembre 1993, n. 491, “Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali”.

[2]     D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale”, adottato in esecuzione della delega al Governo, contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59, per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

[3]     L. 15 marzo, n. 59 del 1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione”.

[4]     Si fa presente che sulla legge n. 491 del 1993 di riforma del Ministero agricolo, fu presentata la richiesta di una nuova consultazione referendaria abrogativa, dopo quella del 1993, indetta con il D.P.R. 15 aprile 1997. Nelle more dello svolgimento del referendum popolare, il Governo emanò il decreto legislativo n. 143/1997. Pertanto, il referendum, originariamente indetto per l'abrogazione della legge n. 491/1993, subì la mutazione del suo oggetto, svolgendosi, in seguito a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sul decreto legislativo n. 143/1997, successivamente introdotto. La consultazione popolare, svoltasi il 15 giugno 1997, non raggiunse il quorum partecipativo previsto, lasciando, quindi, in vigore la normativa da ultimo approvata.

 

[5]     D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[6]     Si veda l’art. 33 del D.Lgs. 300/1999.

[7]     Il D.P.R. 450/2000 va ricollegato al decreto legislativo n. 143/97, anche se intervenuto solo tre anni dopo, dal momento che la normativa di riferimento era nel frattempo cambiata in seguito all’approvazione del D.lgs 300/1999.

[8]     D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

[9]     Vedi art. 2 del D.P.R. 303/2001. Nel successivo art. 3 viene descritta la funzione svolta dai vari uffici

[10]    D.L. 12 giugno 2001, n. 217, “Modificazioni al D.Lgs 30 luglio 1999, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della Legge 3 agosto 2001, n. 317.

[11]    Si vedano nel D.Lgs 300/99, modificato dal D.L. 217/2001, gli articoli 45, per le aree funzionali del ministero del lavoro e delle politiche sociali, e 47-ter, per le aree funzionali del Ministero della salute.

[12]    Decreto-legge, 22 ottobre 2001, n. 381, “Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano”. In particolare, si è introdotto il comma 1-bis all’articolo 3 del Decreto Legislativo 27 maggio 1999 “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000, “Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[13]     L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”.

[14]    A tal riguardo, si vedano le sentenze della Corte Costituzionale n. 303 del 2003 e le nn. 196, 198 e 199 del 2004.

[15]    Recepita nel nostro ordinamento con il D.M. 5 agosto 2004.

[16]    Subentrante al precedente Consiglio tecnico scientifico.