La questione dell’immigrazione è rimasta al centro del dibattito politico per l’intero corso della XV legislatura. Il disegno di legge-delega del Governo volto a una complessiva riforma del testo unico, che la I Commissione della Camera ha iniziato ad esaminare nel settembre 2007 (A.C. 2976), non è giunto ad approvazione entro il termine della legislatura (l’esame non è andato oltre la sede referente). Numerose altre iniziative (realizzate in tutto o in parte) sono intervenute nel corso della legislatura, incidendo su singoli aspetti delle politiche dell’immigrazione. In molti casi si è trattato di atti di recepimento di direttive comunitarie.
La legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 1184) ha soppresso l’obbligo di comunicazione per il datore di lavoro che assume un lavoratore non comunitario; il D.L. 10/2007 (art. 5) ha sostituito con un obbligo di dichiarazione il nulla osta per i lavoratori extracomunitari dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede in altro Stato membro nell’Unione europea, e la L. 68/2007 ha sostituito con una “dichiarazione di presenza” il permesso di soggiorno in caso di permanenza inferiore a tre mesi per visite, affari, turismo e studio. Inoltre, il D.Lgs. 17/2008 ha introdotto una procedura semplificata per l’ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica.
In materia di contrasto all’immigrazione clandestina, il Governo ha presentato due disegni di legge che sono stati esaminati dalle Camere, senza però giungere all’approvazione definitiva. Il primo (A.C. 1857) era volto a reprimere le attività dei cosiddetti “scafisti”; Il secondo, giunto all’approvazione del Senato, mirava a contrastare lo sfruttamento sul lavoro degli stranieri irregolari (A.S. 1201 – A.C. 2784).
Sono stati invece emanati i decreti legislativi 24/2007 e 144/2007, che recepiscono direttive comunitarie in materia, rispettivamente, di assistenza – nell’ambito di provvedimenti di espulsione – durante il transito in uno scalo aereo di un Paese membro e di comunicazione, da parte dei vettori aerei, dei dati delle persone trasportate alle autorità incaricate dei controlli di polizia di frontiera.
Altri due decreti legislativi, anch’essi attuativi di direttive comunitarie, hanno inciso su questioni relative allo status di immigrato:
§ il D.Lgs. 3/2007, che riguarda i soggiornanti di lungo periodo e, tra l’altro, porta da sei a cinque anni il periodo di minimo di permanenza regolare per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE a tempo indeterminato, in luogo del permesso di soggiorno soggetto a rinnovo annuale;
§ il D.Lgs. 5/2007, che modifica l’istituto del ricongiungimento familiare eliminando alcune condizioni limitative all’esercizio del diritto all’unità familiare ed estendendo la relativa disciplina ai rifugiati.
Si ricorda altresì che la già citata legge delega per la riforma del testo unico sull’immigrazione prevedeva, tra i princìpi e criteri direttivi, l’attribuzione del diritto di voto agli stranieri regolarmente residenti, nelle elezioni amministrative.
Tra le varie misure finanziarie per l’integrazione degli immigrati, si ricorda l’istituzione, nella legge finanziaria 2007, di un Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, che peraltro la Corte costituzionale (sent. 50/2008), ha in seguito dichiarato costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 117, co. 4°, e 119 Cost..
Come già nella precedente legislatura, il tema di una disciplina organica del diritto di asilo ha impegnato la I Commissione della Camera, che non è però giunta a ultimare l’esame dei relativi progetti di legge (A.C. 191 e abb.); la materia ha tuttavia avuto una regolamentazione dettagliata ad opera dei due decreti legislativi. 251/2007 e 25/2008, entrambi di recepimento della normativa comunitaria in materia di rifugiati: il primo della direttiva 2004/83/CE (la cosiddetta direttiva “qualifiche”), il secondo della direttiva 2005/85/CE (cosiddetta direttiva “procedure”).
Nella XV legislatura si sono verificati importanti cambiamenti nella disciplina della condizione giuridica dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea. Ad una riforma complessiva dello status del cittadino europeo si è provveduto con l’emanazione del D.Lgs. 30/2007, di attuazione della disciplina comunitaria, secondo il principio di una maggiore tutela del diritto alla libera circolazione; per altro verso, l’ingresso di nuovi Paesi nell’Unione ha posto la necessità di porre alcune limitazioni alla libertà di circolazione, in considerazione dell’esigenza di non arrecare alterazioni al mercato del lavoro e di tutelare il diritto alla sicurezza dei cittadini.
Tali limitazioni si sono concretizzate in una moratoria alla completa liberalizzazione del mercato del lavoro e in una serie di interventi volti a rendere più efficaci e stringenti le procedure di allontanamento per motivi di sicurezza dei cittadini comunitari presenti nel nostro Paese. Quest’ultimo intento è stato perseguito, anche sull’onda di tragici fatti di cronaca, mediante il ricorso a due successivi decreti-legge, entrambi decaduti (D.L. 181/2007 e D.L. 249/2007), quindi ricorrendo a un decreto legislativo correttivo del citato D.Lgs. 30/2007 (si tratta del D.Lgs. 32/2008).
Nella XV legislatura è stato riproposta all’attenzione della Camera la questione della riforma della legge sulla cittadinanza, mediante l’esame di una serie di progetti di legge (di cui uno del Governo) volti in genere ad agevolare l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti. Tra le misure principali del testo governativo (A.C. 1607), l’abbassamento da dieci a cinque anni del periodo minimo di presenza legale in Italia richiesto ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione. La I Commissione giungeva a completare l’esame degli emendamenti sul testo, prima che l’iter si interrompesse per la fine anticipata della legislatura.
Tra le iniziative governative si ricorda la promozione, nell’ambito della Consulta per l’islam (istituita nel 2005 e confermata dal Governo Prodi) e in seguito ad opera di un comitato di esperti, di una Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione destinata non solo all’adesione degli stranieri di religione islamica, ma di tutti coloro che vogliono diventare cittadini.
Gli interventi finalizzati alla promozione del principio di pari opportunità hanno avuto, nella XV legislatura, carattere principalmente organizzativo, concernendo la razionalizzazione degli organismi deputati alla promozione delle pari opportunità e l’istituzione dei fondi a tal fine necessari. Le funzioni svolte dal ministro per i diritti e le pari opportunità sono state ampliate all’attuazione delle politiche e delle azioni dirette a prevenire e rimuovere le discriminazioni con riferimento a una pluralità di temi, grazie ad alcune disposizioni recate dal D.L. 181/2006 di riassetto dei ministeri (conv. L. 233/2006; art. 1, co. 19, lett. f) e g)), ed al D.P.C.M. 15 giugno 2006 di conferimento di deleghe al ministro.
Quanto alle misure finanziarie, si ricorda l’istituzione di un Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. 223/2006, conv. L. 248/2006), e di un Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere (cfr. co. 1261, art. 1, della L. 296/2006), finalizzato all’istituzione di un Osservatorio nazionale e all’adozione di un Piano d’azione nazionale.
In tema di non discriminazione si ricorda la L. 19/2007, con cui il Parlamento italiano ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali.
Varie iniziative legislative attinenti alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali hanno avviato il loro iter nel corso della legislatura, senza tuttavia concluderlo. Tra queste:
§ il testo unificato A(.C. 626 e abb.) istitutivo di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, approvato dall’Assemblea della Camera il 4 aprile 2007;
§ l’avvio, presso la I Commissione della Camera, dell’esame di progetti di legge (A.C. 36 e 134) volti ad introdurre una disciplina di carattere generale in materia di libertà religiosa, e diretti – al pari di quelli esaminati nelle due precedenti legislature – a sostituire la legislazione sui “culti ammessi nello Stato”, risalente al 1929, che trova tuttora applicazione con riferimento alle confessioni con le quali lo Stato italiano non ha stipulato intese.
A tale proposito, si ricorda che nel mese di aprile 2007 il Governo ha stipulato otto intese con altrettante rappresentanze di confessioni religiose diverse da quella cattolica[1], al fine di regolare i rapporti tra dette confessioni e lo Stato, ai sensi dell’art. 8, co. 3°, Cost.; Al momento dello scioglimento della XV legislatura, non risultavano presentati al Parlamento i disegni di legge di approvazione di dette intese.
[1] Si tratta delle seguenti confessioni:
§ Tavola valdese;
§ Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno;
§ Congregazione cristiana dei testimoni di Geova;
§ Unione buddista italiana (UBI);
§ Chiesa apostolica in Italia;
§ Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
§ Sacra arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale;
§ Unione induista italiana.
Con riguardo alle prime quattro confessioni, le intese sostituiscono intese precedentemente stipulate tra il 2000 e il 2005 e non approvate con legge.