
Legge 31 luglio 2006, n. 241
"Concessione di indulto"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006
Art. 1.
1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il
2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene
detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o
congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. L'indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice
penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo anche
internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalita' di terrorismo anche
internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di
terrorismo anche internzionale);
5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o
esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione);
9) 306 (banda armata);
10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata
alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del
codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista
dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche
nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale,
sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione),
commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la
sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal
delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui
all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma
1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonche' per il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo
unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo
articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e
successive modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha
usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti
condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.