Legge 11 gennaio 2007, n.1
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007
Art. 1.
(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono
ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e
abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici,
secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; b)
alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle
scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di
studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
febbraio 2006, n. 27.
2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì,
con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli
alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b),
che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto
decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione
secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in
ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza
essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche
disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro
preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali
non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonche' su
quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti
formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame
preliminare e' sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o
paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato assegnato; il
candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in
ciascuna delle prove cui e' sottoposto.
4. I candidati esterni devono presentare
domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli
esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel
comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo
nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la
relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude
l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e
amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. Per i candidati esterni il credito
scolastico e' attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame
preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico,
dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali
documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi antecedenti
l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti
previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi
dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione
secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero,
possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime
modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione dello
stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica
o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e
degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza,
abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una
valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno
e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la
valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di
Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e' finalizzato
all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso
di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e
delle basi culturali generali, nonche' delle capacità critiche del candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte
ed un colloquio. La prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua
italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacità
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può
essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il
corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti
d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione
tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in
più di un giorno di lavoro; la terza prova e' espressione dell'autonomia
didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed e' strettamente
correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a
carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste
nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli
ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di
progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di norma, anche
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla
base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del
comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie
scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì,
alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi
dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato
secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per
garantirne la comparabilità.
3. I testi relativi alla prima e alla seconda
prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione;
il testo della terza prova scritta e' predisposto dalla commissione d'esame con modalità
predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro
della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il
Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonche' le
modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due
prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di
interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno
di corso.
5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di
insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato e'
assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato
della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al
colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La
commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per
la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico
massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di 60/100.
L'esito delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto
sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello
svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di
esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il
punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere
attribuita la lode dalla commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono
disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n.
59. 9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate
sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari
modalità di svolgimento degli stessi.
Art. 4. - (Commissione e sede di esame) - 1. La commissione
di esame di Stato e' composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per
cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente,
esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le
modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
della pubblica istruzione. La commissione e' nominata dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati un presidente
unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei
commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, e'
assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova
scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna
commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata a una commissione
di istituto statale o paritario.
3. Il presidente e' nominato, sulla base di
criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti
scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali,
ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli
educandati femminili;
b) i dirigenti
scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo
grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria
superiore;
c) i docenti
in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i
professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori
universitari confermati;
e) i direttori
e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti
scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a
riposo da non più di tre anni.
4. I commissari esterni sono nominati tra i
docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalità di sostituzione dei
commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari
esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari
provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine,
all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o
interregionale.
7. E' stabilita l'incompatibilità a svolgere
la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella
propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due
anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle
quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere
alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali
sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le
diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare
il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di
trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati
esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni
ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso
istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere
costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di
soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa
o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame
di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui
all'articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i
componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di
presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i
commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di
residenza a quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in sede di contrattazione
collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al
riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai
presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a carico dello
Stato.
11. Sede d'esame per i candidati interni sono
gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis,
comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti
statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame e'
indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata
la domanda di ammissione agli esami.
12. Sistematiche e costanti verifiche e
monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in
particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed
integrativi, nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla
istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della
funzione ispettiva".
Art. 2.
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione
post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per
quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del
Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi
finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati
alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica
superiore, nonche' di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una
migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di
diploma accademico prescelto;
c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli
studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2
agosto 1999, n. 264;
d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario
titolo sulla base dei percorsi di istruzione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a),
prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni
scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonche' i percorsi finalizzati
alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di
orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' della formazione tecnica superiore; prevedere la
realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;
b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b),
prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di
istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale
degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per
il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c),
prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di
cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che
abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e
nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di
laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le
discipline tecnico-scientifiche;
d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d),
prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi,
anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità
di certificazione del risultato di eccellenza;
e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d)
sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato.
4. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.
6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).
1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.
3. Sono abrogati:
a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.