Legge 8 febbraio 2007, n. 9
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007
Art. 1.
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
2. La sussistenza dei requisiti per
la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1
e 3 del presente articolo è autocertificata dai soggetti interessati
con dichiarazione resa nelle forme di cui allarticolo 21 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dellarticolo 4, comma
5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti
può essere contestata dal locatore nelle forme di cui allarticolo
1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad
uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati allarticolo
1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e allarticolo
3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo
modificato dallarticolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione,
da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero
che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono lattività
di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione
di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione
dellesecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il
conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dallarticolo
6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio
della sospensione dellesecuzione se non provvede al pagamento del
canone nei limiti indicati dallarticolo 5 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, salva lapplicazione dellarticolo 55 della medesima
legge.
6. La sospensione non opera in danno
del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo,
di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione
medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dellabitazione.
A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione
a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo si applica quanto previsto dallarticolo 6, comma
4, della medesima legge n. 431 del 1998.
Art. 2.
(Benefìci fiscali)
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nellarticolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefìci fiscali di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dellimposta comunale sugli immobili.
Art. 3.
(Interventi dei comuni per ledilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli sfratti)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nellarticolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per lassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la famiglia.
2. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nei comuni individuati nellarticolo
1, comma 1, possono essere istituite apposite commissioni, con durata di
diciotto mesi, per leventuale graduazione, fatte salve le competenze
dellautorità giudiziaria ordinaria, delle azioni di rilascio,
finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui
al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente
nelle graduatorie comunali per laccesso agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
3. Le prefetture uffici territoriali
del Governo convocano le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono
il funzionamento e la composizione, garantendo la presenza, oltre che del
sindaco del comune interessato allesecuzione di rilascio e del questore,
o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli
inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprietà
edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dellarticolo
4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni,
e della convenzione nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo
4, comma 1, in data 8 febbraio 1999, e successive modificazioni, nonché
di un rappresentante dellIstituto autonomo case popolari, comunque
denominato, competente per territorio.
Art. 4.
(Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e delleconomia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dellAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione.
2. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delleconomia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:
a) gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante lacquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base dei criteri stabiliti dallarticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonché alla riqualificazione di quartieri degradati;
b)
proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato
immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della disciplina
della vendita e della locazione di immobili di proprietà dei soggetti
di cui allarticolo 1, comma 3;
c)
lindividuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa,
dirette a favorire la continuità nella cooperazione tra Stato, regioni
ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo
per particolari categorie sociali;
d)
la stima delle risorse finanziarie necessarie per lattuazione del
programma nellambito degli stanziamenti già disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il programma nazionale di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per lespressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data di assegnazione.
Art. 5.
(Definizione di alloggio sociale)
1. Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e dintesa con la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dallobbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 6.
(Proroga dei termini di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione)
1. Il termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione finanziati ai sensi dellarticolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ricompresi nei Piani operativi regionali, predisposti in attuazione del programma «20.000 alloggi in affitto», di cui allarticolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, è prorogato al 31 maggio 2007.
Art. 7.
(Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma dellarticolo 27, dopo la parola: «alberghiere» sono aggiunte le seguenti: «o allesercizio di attività teatrali»;
b) al primo comma dellarticolo 28, dopo la parola: «alberghiere» sono inserite le seguenti: «o allesercizio di attività teatrali».
2. Le disposizioni di cui al terzo comma dellarticolo 27 e al primo comma dellarticolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli immobili adibiti allesercizio di attività teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a tale data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto per morosità. I predetti contratti, alla prima scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati di diritto per un periodo di nove anni, salva la facoltà delle parti di pattuire una durata maggiore. È facoltà del locatore di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione prevista allarticolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la rivalutazione del canone che già risulti contrattualmente prevista. Alla scadenza del periodo medesimo si applicano al contratto le disposizioni dellarticolo 28 della citata legge 27 luglio 1978, n. 392.
Art. 8.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 2, valutato in 63 milioni di euro nellanno 2008, si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. A valere sullautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 2, comma 4, del decreto- legge 17 giugno
2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 156, limporto di 63 milioni di euro relativo allanno
2006 è conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità
speciale di tesoreria per essere riversato allentrata del bilancio
dello Stato nellanno 2008.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente
legge, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di
cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima
della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.