Legge 6 febbraio 2007, n. 13
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2007 - Supplemento ordinario n. 41/L
Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui
termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi
di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di
cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La
procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005;
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1o
dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la
Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è
autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle
nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto
dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più
deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il
Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle
regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi
e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente
interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) ai fini di un migliore
coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa
da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle
norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la
pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per
le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in
luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative
di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la
relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nel
secondo periodo della presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti,
le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo
conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui
interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono
previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per
le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da
leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni,
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che
modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si
procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando
le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della
direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti
legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino
sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso
le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli
altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme
penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai
sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni
penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del
parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti
dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1,
qualora riferite all'attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono
attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime
con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole
modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica
e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.
Art. 6.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto
dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste,
previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono
trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si
esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i
regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.
Capo II
INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON
L'UNIONE EUROPEA
Art. 7.
(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio
2005, n. 11).
1. Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 15-bis. - (Informazione
al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia).
- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee,
sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni
sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi
giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o
che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii
pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità
europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali
italiani;
c) delle
procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e
228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche
sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali
violazioni contestate all'Italia;
d) dei
procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti
dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere
e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario
degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o
su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o
procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende
assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.
Art. 15-ter. - (Relazione
trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea). - 1. Il
Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi
finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei
flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro
finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e
sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate
dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche
rilevanti".
Capo III
PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE
Art. 8.
(Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza
concorrente).
1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e
le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge
in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni
volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato "tutela e
sicurezza del lavoro", con particolare riguardo all'esercizio dei poteri
sanzionatori;
b) possibilità per le regioni e le province
autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti
di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia "tutela e sicurezza del
lavoro" e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni
ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli
obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.
2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge
nella materia "tutela della salute", i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni
volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato "salute",
con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) limitazione degli interventi
regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte
terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora
l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla
verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite
tramite istituzioni e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato
di tale verifica;
c) possibilità per le regioni e le
province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme
comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento
interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con
contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla
legislazione statale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome danno
attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al presente articolo
compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti speciali di autonomia e delle
relative norme di attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29,
recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).
1. Dopo l'articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è
aggiunto il seguente:
"Art. 26-bis. - (Attuazione
della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005,
che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 3, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere
che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000
per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per
sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un
periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per
l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria
per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
c) prevedere,
ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada
costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in caso di
danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a
euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso
incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone".
2. All'articolo 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo le
parole: "2004/113/CE" sono inserite le seguenti: ", 2005/14/CE".
Art. 10.
(Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre
disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva
2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari).
1. Dopo l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è inserito
il seguente:
"Art. 9-bis. - (Attuazione
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva
2004/39/CE). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva
2004/39/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) apportare al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni
necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di
esecuzione nell'ordinamento nazionale attribuendo le competenze rispettivamente alla Banca
d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo i
princìpi di cui agli articoli 5 e 6 del citato testo unico, e successive modificazioni, e
confermando la disciplina prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;
b) recepire le nozioni di servizi e
attività di investimento, nonché di servizi accessori e strumenti finanziari contenute
nell'allegato I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il
potere di recepire le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva;
c) prevedere che l'esercizio nei
confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di
investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di
società per azioni nonché, limitatamente al servizio di consulenza in materia di
investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità,
onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Resta ferma
l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento
nazionale;
d) prevedere che la gestione di
sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita anche alle società di gestione di
mercati regolamentati previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla
direttiva;
e) individuare nella CONSOB, in
coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorità unica competente per i fini di
collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e
nelle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
f) stabilire i criteri generali di
condotta che devono essere osservati dai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi
e delle attività di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai princìpi di cura
dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrità del mercato e delle specificità
di ciascuna categoria di investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti
professionali e le controparti qualificate;
g) prevedere che siano riconosciute
come controparti qualificate, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, le
categorie di soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonché le
corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi; attribuire alla CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle misure di
esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64,
paragrafo 2, della direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che possono
essere riconosciuti come controparti qualificate;
h) attribuire alla CONSOB, sentita la
Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e
alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la
procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti
materie relative al comportamento che i soggetti abilitati devono tenere:
1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i
conflitti di interesse, inclusi i princìpi che devono essere seguiti dalle imprese
nell'adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti;
2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di rischiosità di
ciascun tipo specifico di prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di
investimento offerti; a tale fine, la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle
associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;
4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di funzioni operative;
5) le misure da adottare per ottenere nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato
possibile per i clienti, ivi incluse le modalità di registrazione e conservazione degli
ordini stessi;
i) disciplinare l'attività di
gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il potere di
stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;
l) al fine di garantire l'effettiva
integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di
formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono impedire il consolidamento
delle informazioni messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di negoziazione,
attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, per i mercati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per gli scambi di
strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari derivati su
titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i mercati all'ingrosso dei titoli di
Stato, il potere di:
1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le
operazioni riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati,
effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli
internalizzatori sistematici;
2) estendere, in tutto o in parte, quando ciò sia necessario per la tutela degli
investitori, il regime di trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti
finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;
m) conferire alla CONSOB il potere di
disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle misure di esecuzione
adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo
2, della medesima direttiva, le seguenti materie:
1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla CONSOB, da parte degli intermediari,
delle operazioni concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati prevedendo anche l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla
CONSOB stessa;
2) l'estensione degli obblighi di comunicazione alla CONSOB delle operazioni concluse da
parte degli intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni sui
mercati regolamentati quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli
investitori;
3) i requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati;
n) prevedere che la CONSOB possa
individuare i criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi
dell'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati regolamentati in
materia di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni,
di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in
conformità ai princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti dalla
direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la
procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
o) conferire alla CONSOB, d'intesa con
la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla
direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo
la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, i criteri non
discriminatori e trasparenti in base ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle
controparti centrali o ai sistemi di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli
articoli 34, 35 e 46 della direttiva;
p) conferire alla CONSOB il potere di
disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;
q) prevedere che la CONSOB vigili
affinché la prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di succursali di
intermediari comunitari avvenga nel rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19,
21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le competenze delle altre autorità
stabilite dalla legge;
r) prevedere la possibilità per gli
intermediari di avvalersi di promotori finanziari, secondo i princìpi già previsti dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
s) attribuire alla Banca d'Italia e
alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva,
secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-octies del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, fatte salve le sanzioni
penali già previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, per le violazioni delle regole dettate in attuazione della
direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a
euro 2.500 e non superiori nel massimo a euro 250.000; la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche; l'esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta di
cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
l'adeguamento alla complessità dei procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali
procedere alle contestazioni; la pubblicità delle sanzioni, salvo che la pubblicazione
possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato
alle parti coinvolte;
u) estendere l'applicazione del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli
interessi collettivi dei consumatori nelle materie previste dalla direttiva;
v) prevedere procedure per la
risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di servizi e di
attività di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento,
che consentano anche misure di efficace collaborazione nella composizione delle
controversie transfrontaliere;
z) disciplinare i rapporti con le
autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili nelle materie
previste dalla direttiva.
2. All'attuazione del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata dalla direttiva
2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per
l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è
prorogato fino al 31 gennaio 2007.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
"1-bis. Nei mercati regolamentati
di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere f), g),
h), i) e j), su merci e sui relativi indici, limitatamente al
settore dell'energia, le negoziazioni in conto proprio possono essere effettuate da
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo".
4. All'articolo 78 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. L'attività di
organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari è
riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle società
di gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari derivati
su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di
fondi interbancari".
5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati.
Art. 11
(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a
una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini
di ricerca scientifica).
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già regolarmente sul territorio dello Stato italiano.
Art. 12.
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato).
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente: nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento italiano.
Art. 13.
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti
acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra).
1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e
successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) ai medici che hanno
iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono
in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui
corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e
lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre
anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato".
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e
successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) i medici che hanno
iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono
in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui
corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994".
Art. 14.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse
bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).
1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal
seguente:
"Art. 3. - (Sanzioni per violazione
delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che vìola l'obbligo
di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
2. Il titolare dello stabilimento che utilizza
una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n.
298, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a
euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il
titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro 12.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il
tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni
di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da
quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità,
rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive
modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento.
5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
29, è abrogato".
2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Sanzioni per
violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata).
- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza
della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n.
344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, utilizza tecniche di classificazione
automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è
soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di
classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti, ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2
e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro
6.000.
3. Il titolare dello stabilimento che vìola le
disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione
dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato
regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.000 a euro 6.000.
4. Qualora nel corso dei controlli di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive
modificazioni, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice
sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello
stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 3.000.
Art. 3-ter. - (Disposizioni
finali). - 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui
all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il
tecnico classificatore vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al
rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la
gravità della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.
2. Se nei cinque anni successivi alla
commissione dell'illecito di cui all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con
provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento vìola nuovamente la medesima
norma, l'organo competente al rilascio della licenza, di cui all'articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive
modificazioni, secondo la gravità della violazione, sospende per un tempo determinato
ovvero revoca la licenza.
3. Fino all'individuazione dell'organo
competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli
articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11
del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n.
298.
4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure
di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".
Art. 15.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi).
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 174, è sostituito dal seguente:
"3. Non è consentito il rilascio
dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un
biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di
categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la
riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed
industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad
eventuali restrizioni di uso".
Art. 16.
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della
direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).
1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro
della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi
validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad
autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli
animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando
immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea";
b) all'articolo 20, al comma 5 è
premesso il seguente:
"4-bis.
Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti
nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di
cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della
salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle
esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione
del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a
carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma
5".
Art. 17.
(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita
di prodotti fitosanitari).
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in
base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere la possibilità di
disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di
un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione
europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che la proroga di cui
alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati
scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di
autorizzazione.
2. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive
modificazioni, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, nel rispetto della
normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari,
nonché degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato
di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti, sia ventilati, gli zolfi ramati e il
solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e i prodotti
elencati nell'allegato 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione,
quando non siano venduti con denominazione di fantasia;
b) demandare a un decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
l'individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di
cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela
della salute previsti dalla normativa comunitaria.
Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della
direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità).
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le apparecchiature radio sono
costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle
radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze
dannose".
2. Il numero 3 dell'allegato VII annesso al decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:
"3. La marcatura CE è apposta sul
prodotto o sulla placca di identificazione. La marcatura CE è apposta, inoltre,
sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto".
Art. 19.
(Introduzione dell'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).
1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
"Art. 144-bis. - (Cooperazione
tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello
sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi
dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.
2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la
disciplina in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla
parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di
consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla
parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla
parte III, titolo III, capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004".
Art. 20.
(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di
olive da tavola).
1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le
imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente,
anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva e
di olive da tavola.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e la
tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 in relazione alla gravità della
violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dall'AGEA, anche
avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di
aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).
4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di
mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29
aprile 2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e successive
modificazioni, dopo le parole: "quantità nominali unitarie seguenti espresse in
litri:" sono inserite le seguenti: "0,05,".
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di
rimborso di tributi).
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: ", circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni".
Art. 22.
(Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250, recante norme per l'utilizzazione dei
traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico).
1. La legge 10 agosto 2000, n. 250, è abrogata.
Art. 23.
(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia
di servizi di assistenza a terra negli aeroporti).
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Protezione sociale).
- 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività
concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e
B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti
dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali,
anche a mezzo di opportune forme di concertazione".
Art. 24.
(Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, in materia di accise sugli oli minerali).
1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali ed
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, lettera b), le parole:
"lire 560.000 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "euro 298,92
per 1.000 litri";
b) dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:
"6-quater. Con cadenza semestrale
dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello
sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di
cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti.
Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi
addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre,
è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis".
Art. 25
(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri
dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e
del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi
istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e
della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale).
1. È data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei
Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono
obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a) decisione del 21 ottobre 2001,
relativa a privilegi e immunità accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al
centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale;
b) decisione del 28 aprile 2004,
relativa a privilegi e immunità accordati ad ATHENA;
c) decisione del 10 novembre 2004,
relativa a privilegi e immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri
del suo personale.
Art. 26.
(Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi consultivi con
competenze in materia di politiche comunitarie).
1. L'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
Art. 27.
(Modifica all'articolo 181 del codice della navigazione).
1. All'articolo 181, terzo comma, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: "o consolari" sono soppresse.
Art. 28.
(Abrogazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62).
1. All'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il comma 3 è abrogato.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la
progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della
direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e
2000/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005,
che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per
uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per
violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra
la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che
effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la
direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed
incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante
applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i
servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità,
riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura
specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca
scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la
direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati
membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006,
concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli
investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006,
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva
76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di
comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante
abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli
pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi
(rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).
Allegato C
(Articolo 6, comma 1)
2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.