pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 4, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie
e internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
31 marzo 2007
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in
Afghanistan, Sudan e Libano, destinati ad assicurare il miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione, e' autorizzata, per
l'anno 2007, la spesa di euro 40.000.000 per l'Afghanistan,
euro 30.000.000 per il Libano ed euro 5.500.000 per il Sudan, ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, come determinati nella tabella C - Ministero degli affari
esteri - della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detti interventi sono
finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro,
al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu'
deboli della popolazione. Le somme di cui al presente comma non
impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate
nell'esercizio successivo.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita'
e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello
Stato.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal comma 1, il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi
temporanei di consulenza o specifiche attivita' anche ad enti e
organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla
pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita',
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui
al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con
persone aventi nazionalita' dei Paesi in cui si svolgono gli
interventi di cui al presente articolo, ovvero di nazionalita'
italiana, di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione
che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente
esistono le professionalita' richieste.
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli
interventi di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2,
l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
5. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro
10.000.000 per il contributo italiano all'Unione Africana per la
istituzione di una forza internazionale di pace in Somalia.
6. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 127.800
per l'organizzazione della Conferenza di Roma sulla giustizia in
Afghanistan.
6-bis. Ai fini dell'organizzazione, nell'ambito
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della Conferenza
internazionale di pace per l'Afghanistan proposta dal Governo
italiano, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2007.
6-ter. In occasione dell'Anno europeo per le pari opportunita'
e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 50.000 per
l'organizzazione a Roma di un Conferenza per le pari opportunita' a
difesa dei diritti umani delle donne e dei bambini dei territori in
cui si svolgono le missioni oggetto del presente decreto.
7. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre
2007, la spesa complessiva di euro 9.172.000 per interventi urgenti o
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi
di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che
partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al
presente decreto, entro il limite di euro 1.000.000 in Libano, euro
7.100.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo, euro 72.000
in Bosnia-Erzegovina.
8. Per contribuire alle operazioni di bonifica del territorio
libanese, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 300.000
per la cessione a titolo gratuito alle Forze armate libanesi di
rilevatori di ordigni esplosivi.
8-bis. Nel quadro degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma
di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e
formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo
rappresentato dal munizionamento inesploso, con particolare
riferimento al sub-munizionamento anti-persona disperso da bombe a
grappolo.
Art. 2.
Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro
30.000.000 per la prosecuzione della missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1
della legge 4 agosto 2006, n. 247. Le somme di cui al presente
comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere
impegnate nell'esercizio successivo.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le
attivita' operative della missione sono finalizzate alla
realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e
di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra
l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione,
delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei
servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
e-bis) al sostegno delle attivita' didattico-formative nel
settore della pubblica istruzione.
2-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il
31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti
sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attivita'
disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq.
3. Al capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e'
affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.
3-bis. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a
Baghdad, nel quadro delle attivita' di cui al comma 3, assicura il
coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni interessati nella
valutazione delle modalita' di realizzazione della missione di cui ai
commi 1 e 2.
4. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e
2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato, assegnando priorita' all'impiego di risorse locali
sia umane sia materiali.
5. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e
2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza o specifiche attivita' anche
ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla
pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita',
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al
presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con
persone di nazionalita' irachena, ovvero di nazionalita' italiana,
di Paesi dell'Unione europea o di altri Paesi a condizione che il
Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono
le professionalita' richieste.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al
comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2,
3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 agosto 2003, n. 219.
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti
di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si
applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni.
8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementato, per l'anno 2007,
della somma di euro 200.000.
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro
208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso
l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e'
determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
10. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro
2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della
NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile
del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al
rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq.
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro
232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle
operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le
missioni PESD e gli uffici dei rappresentanti speciali UE. Ai
predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella
determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
Per incarichi presso contingenti italiani in missioni internazionali,
l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per
la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
12. Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD,
e' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 972.733.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in
Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni,
a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione
integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui
all'articolo 1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle
indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio
per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita'
giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la
misura delle spese per i sussidi didattici.
14-bis. I programmi del corso di formazione di cui al comma 14
si conformano al diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti
sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle regole di
proceduta e prova contenuto negli statuti dei tribunali penali ad
hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale
internazionale.
Capo II
Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia
Art. 3.
Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 386.680.214 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto
2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre
2006, n. 270.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione in Afghanistan,
denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge n. 247 del 2006.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della
partecipazione di personale militare, compreso il personale
appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri
italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei
Balcani, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006,
di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
30 giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui
all'articolo 2, comma 6, della legge n. 247 del 2006, nel cui ambito
opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui
all'articolo 2, comma 9, della legge n. 247 del 2006.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 247 del 2006.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nella regione del
Darfur in Sudan, gia' denominata AMIS II, di cui all'articolo 2,
comma 11, della legge n. 247 del 2006.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 411.842 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di polizia
dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo,
denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 2, comma 12, della
legge n. 247 del 2006.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 2, comma 14, della legge n. 247 del
2006.
11. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro
3.099.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e
l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n.
108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n.
174. Per le finalita' di cui al presente comma il Ministero della
difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere
ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in
Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 15, della legge n. 247
del 2006.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione ISAF, di cui all'articolo 2, comma 16, della legge n. 247
del 2006.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 247 del
2006.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la proroga dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 2, comma 18,
della legge n. 247 del 2006.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione
in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2,
comma 19, della legge n. 247 del 2006.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 21, della
legge n. 247 del 2006.
17-bis. Entro il 30 giugno 2007, il Ministro degli affari
esteri e il Ministro della difesa riferiscono alle Commissioni
parlamentari competenti circa gli sviluppi relativi al contesto in
cui si svolge ciascuna delle missioni di cui ai commi da 1 a 17.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di
corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui
si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del
personale impiegato nelle medesime missioni a favore del personale
impiegato in missioni internazionali per la pace.
Art. 4.
Disposizioni in materia di personale
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale,
al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al
presente decreto e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio
decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate,
detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa
alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della
struttura attivata presso le Nazioni Unite, MSU, Joint Enterprise,
Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio
Oriente, nonche' al personale del Corpo della guardia di finanza e
della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al
personale militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan e
negli Emirati Arabi Uniti, nonche' al personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di
Kabul;
c) misura intera al personale della Polizia di Stato che
partecipa alla missione EUPOL COPPS, in Palestina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale militare che partecipa alle missioni AMIS II ed EUPOL
Kinshasa in Africa, UNFICYP, a Cipro, al personale militare impiegato
nell'ambito del Military Liason Office della missione Joint
Enterprise, al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla
missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Oman, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e
nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non
usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
2. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica l'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio
1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della
medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo
servizio all'estero.
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai
militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione
dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita'
pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole,
l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185%
dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2,
primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive
modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se
volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano
l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al
presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi
30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni.
6. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui
al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64
della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2007 possono essere
richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di
complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
7. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4,
5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Il personale militare impiegato dall'ONU, nell'ambito della
missione UNIFIL, con contratto individuale conserva il trattamento
economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi
corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione
di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza
dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico
fisso e continuativo e dell'indennita' di missione di cui al comma 1,
al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
8-bis. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse
all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate
impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori
carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle
funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle
aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, e'
autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 10 milioni da
destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale
integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto
personale.
Art. 5.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali
di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di
pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si
svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al
presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani
partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro
della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla
giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel
territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che
partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
Art. 6.
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del
decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali
d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali
informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.
3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e
di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali
di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che
ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti
stessi.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni recate
dal presente decreto, pari complessivamente a 1.050,550 milioni di
euro per l'anno 2007, si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge
26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla tabella C della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a 24,550 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' revisionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo;
c-bis) quanto a 6 milioni di euro mediante utilizzo del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.