pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 -
Supplemento ordinario n. 91
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita
di nuove imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del
2 aprile 2007 - Supplemento ordinaario n. 91
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di
recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di
servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonche' di
facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e'
vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive
e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di
contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o
in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico
telefonico o del servizio richiesto. E' altresi' vietata la
previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o
del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e'
nulla e non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i
vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti
prezzi piu' favorevoli per il consumatore. Gli operatori di
telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle
predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori
della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono
l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato
confronto.
2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina
le modalita' per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento
della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito,
di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero
chiamato.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del
contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze
presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non
giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e
non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta
giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta'
degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i
rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore
del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila
sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e
stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al
comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e'
sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato
dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286.
Art. 1-bis.
Misure per il mercato delle telecomunicazioni
1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere
prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore
a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico
finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene
valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti
disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita'
dei regimi autorizzatori".
Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete
autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi
nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai
consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi
del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
presenti sul mercato, il gestore della rete stradale di interesse
nazionale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di
informazione di pubblica utilita' esistenti lungo la rete e le
convenzioni con emittenti radiofoniche, nonche' gli strumenti di
informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in
forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli
impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole
tratte della rete autostradale e delle strade statali extraurbane
principali, con conseguente onere informativo dei gestori degli
impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. La violazione
di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.
2. Il gestore della rete stradale di interesse nazionale e
autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per
avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del
traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di
competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle
concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di
informazione di pubblica utilita' e la sottoscrizione di convenzioni
con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la
diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di
conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le
offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione
del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero
riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero
limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a
modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi
pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita'
ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della
data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile,
chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile
individuazione da parte del consumatore".
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al
comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. I prodotti confezionati in data antecedente a quella
dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento
delle scorte.
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi
assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti
gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.
1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del
rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del
contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo
attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di
cinque anni".
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo
della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia'
titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente
convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto
una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante
dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia'
assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del
contraente, che e' individuata nel responsabile principale del
sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e
fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia
possibile accertare la responsabilita' principale, ovvero, in via
provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la
responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei
conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a
seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione
di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito.".
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato
dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di
assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite
il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le
tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione
relativamente al proprio profilo individuale.".
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale,
l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza
oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano
in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti
stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo
periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di
assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.".
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente
articolo sono nulle e non comportano la nullita' del contratto,
fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro
i successivi centottanta giorni.
Art. 6.
(Soppresso).
Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole
penali
1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il
mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un
contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di
unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento
della propria attivita' economica o professionale da parte di persone
fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del
soggetto mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1
sono nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti
di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. (Soppresso).
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi
dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole
generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere
mediante, in particolare, la determinazione della misura massima
dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata
o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al
comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita'
e' stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e
costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo
comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti
di mutuo in essere.
7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la
rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore
proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti
stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
Art. 8.
Portabilita' del mutuo; surrogazione
1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di
finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la
non esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a favore
del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di
cui all'articolo 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante
surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al
credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere
richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica
dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura
privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del
contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il
debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al
comma 1. La nullita' del patto non comporta la nullita' del
contratto.
4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente
articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, neĻ le imposte indicate
nell'articolo 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis,
valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5
milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5
milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al
Ministero della solidarieta' sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-bis.
Disposizioni a tutela dei cittadini utenti
1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari e' fatto
assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla
predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque
denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8
e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.
Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA
Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato
presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica
o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli
adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro
delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai
fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto
di cui al comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del
codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da'
notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e
all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica,
immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i
successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle
posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in
caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui
al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi
per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa
con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico
ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di concerto con i
Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della
previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica
di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della
previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le
modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per
l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni
interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati
l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio
1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle
Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente
articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e'
rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la
liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul
territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori
condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul
territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della
concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963,
n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e
l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono
soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare
allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non
possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza
minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza
di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto
dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il
possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio
1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n.
221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai
sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non
possono essere subordinate a particolari requisiti professionali,
culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove
richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e
capacita' economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole
attivita' di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita'
economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la
disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita'
professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo
nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del
lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come
disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e
successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo
di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a
requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di
qualificazione professionale previsti dalle normative regionali.
Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia
dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio
dell'attivita' di guida turistica non puo' essere negato, ne'
subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove
selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e
del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita'
dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o
contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento,
non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari
siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma
universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo'
essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico,
fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non
siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo
svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza
operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita'
di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o
specifica.
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di
inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale
territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto
salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della
capacita' finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti
dalla stessa normativa. All'articolo 123 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza
amministrativa e tecnica da parte delle province". Al comma 3
dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
parola: "autorizzazione" e' sostituita dalle seguenti:
"dichiarazioni di inizio attivita'" e le parole da: "e per la
limitazione" a: "del territorio" sono soppresse. Al comma 11
dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al
primo periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite
dalle seguenti: "senza la dichiarazione di inizio attivita' o i
requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000". I
commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
5-bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche" fino a: "comma
2" sono sostituite dalle seguenti: "Le persone fisiche o giuridiche,
le societa', gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di
inizio attivita'. Il titolare";
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "L'autorizzazione
rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione
puo' essere presentata da chi";
c) al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non puo' essere
rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione non
puo' essere presentata dai" e le parole: "e a coloro" sono sostituite
dalle seguenti: "e da coloro";
d) al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio della
autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"per la dichiarazione di inizio attivita'".
5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e
personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite
dalle seguenti: "proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva
e permanente dell'esercizio, noncheĻ la gestione diretta dei beni
patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel
caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti
i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che
deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un
responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di
capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in
possesso dell'idoneita' tecnica" e il terzo periodo e' soppresso. Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore di
guida" sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore di guida con
almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5-quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o, nel caso
di societa' od enti, alla persona da questi delegata" sono soppresse.
5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione" sono
sostituite dalle seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola"; al comma 9,
alinea, le parole: "L'autorizzazione e' revocata" sono sostituite
dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola e' revocato"; dopo il
comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. In caso di revoca per
sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a
quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato
potra' conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".
5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneita'" sono
inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale e periodica,
con i relativi programmi," e dopo le parole: "idoneita' tecnica degli
insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti: ", cui si
accede dopo la citata formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti
dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere
all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la
relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in
forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di
quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio
abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad
esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a
euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del
presente articolo".
5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti
emana una o piu' direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita'
di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.
5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei
corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale,
l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei
trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun
esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la
competente amministrazione provinciale, noncheĻ le modalita' di
esposizione e informazione per l'utenza.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni
normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e' inserito il seguente:
"L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta
per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita'
dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino
in Italia in regime di libera prestazione di servizi.".
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione che
le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio
interessino localita' distanti piu' di 30 km da quelle servite da
relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi
di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve
essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali
dei comuni in cui sono ricomprese le localita' oggetto della
relazione di traffico"".
Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas
naturale, nonche' di facilitare l'accesso dei piccoli e medi
operatori, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le
modalita' con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di
giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per
l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di
coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita' di cui
all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e
secondo le modalita' di cui all'articolo 1 della deliberazione n.
22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
disciplinate le modalita' di versamento delle relative entrate al
bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all'importazione
di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di
cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto
dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi
complessivamente importati. Le modalita' di offerta, secondo principi
trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
Art. 12.
(Soppresso).
Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e
di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di
rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di
cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle
concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta
velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella
revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in
vigore
1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore
di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati
al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.
Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo
periodo del comma 6 sono soppresse le parole: "economico," e
"tecnologico", e il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. I
percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto
legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2
e gli articoli 6 e 10.
1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui
al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e
professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma
di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria
superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, attivano ogni opportuno collegamento con il mondo del lavoro e
dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con
la formazione professionale, con l'universita' e la ricerca e con gli
enti locali.
1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al
comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del
Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso
il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro
ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali,
articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i
percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi
e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte
ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del
monte ore complessivo annuale gia' previsto per i licei economico e
tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del
monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1,
comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la
conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di tirocini;
l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore.
1-quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati entro
il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27, comma 4, primo
periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e
successive modificazioni, le parole: "a decorrere dall'anno
scolastico e formativo 2008-2009," sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno scolastico e formativo 2009-2010,".
1-quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal
Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto
legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi
degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e
diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un
apposito repertorio nazionale.
1-sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel
rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono
essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli
tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti
professionali, le strutture della formazione professionale
accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano nell'ambito del
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate
"istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui
all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I
"poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta
formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle
regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla
partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I
"poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita'
previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di
promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura
scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita
sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri
organi da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle
relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e'
aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali a favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari
senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione
di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.";
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la
seguente: "o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i-quater)" sono
sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i-octies)".
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro
per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita'
esistenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine
sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello
Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle
predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due
anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari
sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3
non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta
esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto
coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore
a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le
erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono
dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: "costituito dal
sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione secondaria
superiore" e conseguentemente le parole: "dei licei" sono soppresse;
al medesimo comma, le parole: "Esso e' il secondo grado in cui" sono
sostituite dalle seguenti: "Assolto l'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
secondo ciclo";
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8
sono soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i
riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico" fino a: "i
fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla
fine sono soppresse.
8-ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e
professionali.
8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225
del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle
emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del
riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente
alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di
acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data
della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio
predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalita' indicate
nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come
euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio," sono inserite le
seguenti: "ovvero del comune dove e' ubicata la sede di lavoro,".
8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, ed in
deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e'
soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo
si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione
dell'obbligazione garantita.
8-septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore
quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a
trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta
giorni dalla stessa data, secondo le modalita' di cui al
comma 8-octies e senza alcun onere per il debitore.
8-octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con proprio provvedimento determina le modalita' di
trasmissione della comunicazione di cui al comma 8-septies, anche in
via telematica, tali da assicurare la provenienza della stessa dal
creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi
titolo.
8-novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo
un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio
ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi
alla scadenza dell'obbligazione, con le modalita' previste dal codice
civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In
tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della
dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione
dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai
terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
8-decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il
conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al
medesimo comma secondo modalita' conformi alle previsioni del
comma 8-octies ed in mancanza della comunicazione di cui al
comma 8-novies, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca
entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende
comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
comma 8-septies.
8-undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non e'
necessaria l'autentica notarile.
8-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a
8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di cui
ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti a
decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge di
conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai
commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto con le
prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e
non comportano la nullita' del contratto.
8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies a 8-duodecies
estinti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata
ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al
comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da
parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
8-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a
8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7 e 8
trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche
per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai
loro iscritti.
8-quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione del
Sistema alta velocita' avvenga tramite affidamenti e modalita'
competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e
comunitario, nonche' in tempi e con limiti di spesa compatibili con
le priorita' ed i programmi di investimento delle infrastrutture
ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti
dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti
dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla
riduzione del disavanzo e del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A.
dall'Ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla
tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive
delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla
linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e
successive loro integrazioni e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al
Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre
2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella
parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale con la
societa' TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al
comma 8-quinquiesdecies si estendono a tutti i rapporti convenzionali
da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general
contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse
le successive modificazioni ed integrazioni.
8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede
direttamente o tramite societa' del gruppo all'accertamento e al
rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la
disciplina di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita'
progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca
nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente
documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al
solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia
dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con
l'interesse pubblico".
8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il
30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti
economici-finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare
riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta
velocita'.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del
titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia'
attribuite.
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Art. 14.
(Soppresso)
Art. 15.
(Soppresso)