Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007,
n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di
fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed
organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le
competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a
norma, sono svolte "in assenza di pubblico" . Le determinazioni
in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in
conformita' alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale
sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del
medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potra' essere consentito
l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale,
acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorche'
l'impianto sportivo risultera' almeno munito degli specifici
requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4
dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,
dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di
competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in
vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente,
alla societa' sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di
accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano,
riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di
porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona
fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a
quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente
comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5
dell'articolo 1-quinquies.".
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato
decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del
presente articolo, si applicano alle competizioni sportive
riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di
accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli
impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge
24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2003 n. 88, e' corredata dalla presentazione di un valido
documento di identita' per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al
comma 3-bis accerta la conformita' dell'intestazione del titolo di
accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la
esibizione di un valido documento di identita', e negando l'ingresso
in caso di difformita', nonche' a coloro che sono sprovvisti del
documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale
addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che
omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. E' fatto divieto alle societa' sportive o
concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di
accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il
prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al
comma 3-quater. In caso di violazione, e' irrogata dal Prefetto della
provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o
operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 a 100.000 euro.
Art. 2.
Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge
13 dicembre 1989, n. 401
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e
all'articolo 6-ter";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di
cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti
di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una
condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di
violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da
porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle
manifestazioni stesse.";
a-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei
confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la potesta' genitoriale.";
b) al comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata
inferiore a un anno e superiore a cinque anni";
c) al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa
fino a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a
tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro";
d) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per
quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o
durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di accesso
nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio
o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto
anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di
accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo.".
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo
il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente:
"1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano
incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti
previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societa'
hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.".
Art. 2-bis.
Divieto di striscioni e cartelli incitanti
alla violenza o recanti ingiurie o minacce
"1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o
l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla
violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca
piu' grave reato, la violazione del suddetto divieto e' punita con
l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Art. 2-ter.
Norme sul personale addetto agli impianti sportivi
"1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le
modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei
servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi,
nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto
del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto
stabilisce le modalita' di collaborazione con le forze dell'ordine.
Il decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari
competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale
termine, il decreto puo' essere egualmente emanato.
2. Le societa' sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1
comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti
servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei
requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego
comunicandolo alla societa'.".
Art. 3.
Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge
13 dicembre 1989, n. 401
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli
interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore
precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione
sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla
manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da
creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi
artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas
visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante,
oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La pena e' aumentata se dal
fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.
La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno
alle persone.".
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: "se dal fatto
deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da
mille euro a cinquemila euro. La pena e' della reclusione da sei mesi
a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio,
l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione
calcistica.".
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.
401, e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli
interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore
precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione
sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla
manifestazione sportiva stessa, e' trovato in possesso di razzi,
bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di
fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale
imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad
offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
Art. 3-bis.
Aggravante del reato di danneggiamento
1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il
numero 5), e' aggiunto il seguente:
"5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire
o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive".
Art. 4.
Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.
401, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.
88
1. All'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 6-bis,
comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1,
all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente
legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla
prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto e',
inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai
luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7
dell'articolo 6";
b) al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi"
sono soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla quale" e le parole: "entro le trentasei ore" sono
sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";
c) al comma 1-quater, dopo le parole: "1-bis," sono inserite le
seguenti: "e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7
dell'articolo 6,".
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e
successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2010".
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.
401, dopo le parole: "nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2," sono
inserite le seguenti: "nell'articolo 6-ter".
Art. 5.
Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione
del regolamento d'uso degli impianti
01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "sanzione
amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro".
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi
di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere
applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore a due anni.".
Art. 6.
Misure di prevenzione
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis e'
inserito il seguente:
"Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione
di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio
1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle
persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso
parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza
di cui all'articolo 6 della presente legge.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere
altresi' applicata la misura di prevenzione patrimoniale della
confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai
beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono
agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva
a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni
sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia
dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e'
convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo
periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.".
Art. 7.
Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico
ufficiale nonche' in materia di violenza e resistenza a pubblico
ufficiale
1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, e' inserito il
seguente:
"Art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime a un
pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni personali
cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite
con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la
reclusione da otto a sedici anni.".
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, e'
aggiunto, in fine, il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo
comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa
mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti
atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da
creare pericolo alle persone.".
Art. 8.
Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei
provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401
1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere in qualsiasi
forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti
di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano
stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per
reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,
sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi
inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e
abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle societa'
sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di
qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate,
salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura,
della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i
nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti di cui al
comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa'
ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 50.000 a 200.000 euro.
4. Le societa' sportive possono stipulare con associazioni
legalmente riconosciute, aventi tra le finalita' statutarie la
promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura
sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come
sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma
scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la
realizzazione delle predette finalita', nonche' per il sostegno di
gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori
di altre societa' sportive aventi i medesimi fini statutari. I
contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente
riconosciute che abbiano tra i propri associati persone cui e' stato
notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge
13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi
per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione
delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione
dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
Art. 9.
Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici
di competizioni riguardanti il gioco del calcio
1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni
riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione,
distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al
decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di
emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che
siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati,
comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura,
della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei
nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1 e'
irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede
legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente
articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni.
3-bis. Le societa' organizzatrici di competizioni sportive
riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i
settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le
medesime societa' hanno cura altresi' di prevedere che sul retro dei
biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto
stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso
dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la
permanenza all'interno dello stadio.
Art. 10.
Adeguamento degli impianti
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. - All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono
provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le societa' utilizzatrici degli impianti medesimi. In
tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle
prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli
abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo
provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa
istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una
conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La
conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In
difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo
abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.".
Art. 11.
Programma straordinario per l'impiantistica sportiva
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca
un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni
dalla data di convocazione, un programma straordinario per
l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in
particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di
renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza,
fruibilita', apertura, redditivita' della gestione economica
finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive, il Ministro delle infrastrutture,
il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze,
il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle
organizzazioni sportive.
Art. 11-bis.
Iniziative per promuovere i valori dello sport
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle
politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle
universita' e nei luoghi ove si svolge attivita' sportiva a livello
giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la
partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura
sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il
Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive ed il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano,
insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la
definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti
locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed
iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni
riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed
internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le societa'
sportive, manifestazioni e attivita' finalizzate alla
sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate
immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive
all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le
iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 2.
2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria
irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge
13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal
presente decreto, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 1,
commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto,
affluiscono al Fondo di solidarieta' sportiva, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente la finalita' di
finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente
articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11-ter.
Rilascio di biglietti gratuiti per i minori
1. Le societa' organizzatrici delle manifestazioni sportive sono
tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui
all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente
decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici
accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado,
nella misura massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero
di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle
organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore
per tutta la durata della manifestazione sportiva.
Art. 11-quater.
Estensione delle misure strutturali
ed organizzative agli impianti minori
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge
24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle 10.000
unita" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle
7.500 unita".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere
dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quinquies.
Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica del capo II del titolo IV e' sostituita dalla
seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella
programmazione televisiva";
b) la rubrica dell'articolo 34 e' sostituita dalla seguente:
"Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
c) all'articolo 34, comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di
commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono
tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di
autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili
e le attivita' sportive e con il Ministro della giustizia, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche
al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di
una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per
prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico
legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";
e) all'articolo 35, comma 2, le parole: "per un periodo da uno a
dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo da tre
a trenta giorni";
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice
adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo".
Art. 11-sexies.
Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il
consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo
1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al
fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di
spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il
credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1,
comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il
consiglio di amministrazione dell'Istituto e' composto da un membro
designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, tra i quali e' scelto il Presidente, nonche' da
un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie
locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti
s.p.a., da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai
restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.".
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.