pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2007
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del
19 maggio 2007
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo
2001-2005 nei confronti delle regioni che:
a) al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore
sanitario sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro
e accedono al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31
dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del
medesimo articolo 1, comma 796, ed in via ulteriore rispetto
all'incremento nella misura massima dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, destinano al
settore sanitario in modo specifico, anche in via alternativa, quote
di manovre fiscali gia' adottate o quote di tributi erariali
attribuiti alle regioni stesse ovvero, nei limiti dei poteri loro
attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformita'
ad essa, misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, in modo
tale da assicurare complessivamente risorse superiori rispetto a
quelle derivanti dal predetto incremento nella misura massima.
1-bis. Gli esiti della verifica annuale dei piani di rientro sono
tempestivamente trasmessi dal Ministro dell'economia e delle finanze
al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza
dell'istituto, anche ai fini dell'avvio di un eventuale giudizio di
responsabilita' amministrativa e contabile.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi
seguenti fino all'anno 2010, per le regioni che, con delibera della
Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione
entro il 27 marzo 2007, approvano l'Accordo stipulato con i Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
1, comma 796, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'IRAP si applicano nella misura prevista al
comma 174, ultimo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n.
311 del 2004. Tali incrementi non si applicano nelle regioni nelle
quali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge
n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sia scattato
formalmente, in modo automatico, l'innalzamento dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della
maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e, a seguito del raggiungimento dell'accordo con il
Governo, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7
giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 234, tale innalzamento non sia stato applicato.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera b), sesto, settimo ed ottavo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, a titolo di
regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno
2007. Le predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le
regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base
dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacita'
fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al
finanziamento del fabbisogno sanitario. Nell'ambito dei predetti
piani di rientro sono disciplinate le modalita' di monitoraggio e di
riscontro dell'estinzione dei debiti. Alla relativa copertura si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma e'
trasmesso alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro della salute, trasmette al Parlamento una
relazione sullo stato del monitoraggio e del riscontro
dell'estinzione dei debiti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis.
1. L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' rideterminato per il solo anno 2007 da
811 milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalita' di
cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre
ordinariamente lo Stato, e' incrementato per l'anno 2007 di 511
milioni di euro. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni
con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente
la quota fissa sulla ricetta e' abolita con effetto dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2007. Il comma 1 dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' abrogato.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 511
milioni di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto a 411 milioni di euro mediante utilizzo delle
disponibilita' del fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nello stesso anno 2007
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, in
deroga all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, al Fondo sanitario nazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.