Legge 3 agosto 2007, n. 120
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2007
Art. 1.
(Attività libero-professionale intramuraria)
1. Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.
2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. La risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo.
4. Tra le misure di cui al comma 2 può essere prevista, ove ne sia adeguatamente
dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, l'acquisizione di spazi
ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia
istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai
criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite
l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, previo parere vincolante da parte del
Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, di una commissione
paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria,
costituita a livello aziendale. In ogni caso, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le
aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli
IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività
libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in
particolare nel rispetto delle seguenti modalità:
a) affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda
a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle
prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine
di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare,
globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
b) garanzia della riscossione degli onorari relativi alle
prestazioni erogate sotto la responsabilità delle aziende, policlinici e istituti di cui
al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della lettera c);
c) determinazione, in accordo con i professionisti, di un
tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e
indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria,
ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli
onorari;
d) monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle
prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il
rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di
riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale,
le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla
richiesta;
e) prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza
di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni
disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative
disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori
generali per omessa vigilanza;
f) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che
nell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresa quella esercitata in deroga
alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22-bis del decretolegge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c)
del presente comma, anche nel periodo di operatività transitoria delle convenzioni di cui
all'alinea, primo periodo, del presente comma, e fermo restando il termine di cui al comma
2, primo periodo, e al comma 10;
g) progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle
prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in
regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a
quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza
nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine,
il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio
della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle
implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari
pubblici.
5. Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, nonche´ i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.
6. I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, e` precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. Il Governo esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte delle regioni o delle province autonome, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con riferimento alla destituzione di cui al primo periodo del presente comma.
8. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale.
9. Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
10. Le convenzioni di cui al comma 4, primo periodo, sono autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo.
11. Al Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, o, qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo e` anche affidato il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni liberoprofessionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione.
13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e` attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.
14. Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonche´ dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2.
(Norme in materia di dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili
professionali sanitari)
1. I dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari, individuati dall'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995 ed inquadrati dalle medesime lettere in attuazione dell'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di istituzione del ruolo previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di applicazione dell'istituto del tempo parziale alla
dirigenza sanitaria)
1. In deroga all'articolo 39, comma 18-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e` ammesso il ricorso all'istituto del lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari, esclusivamente nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione, fino al ripristino del rapporto a tempo pieno, dell'attività liberoprofessionale intramuraria eventualmente in corso di svolgimento.
2. L'azienda o ente competente del Servizio sanitario nazionale ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura non superiore al 10 per cento, e comunque nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale sanitaria di cui ai medesimi contratti, incrementabile, in presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi e documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, fino ad ulteriori due punti percentuali.
3. Le circostanze familiari o sociali per le quali e` consentito il ricorso all'istituto del lavoro a tempo parziale sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al lavoro a tempo parziale sono definiti in base ai criteri stabiliti nella contrattazione collettiva.
Art. 4.
(Differimento del termine per le prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e
dei tecnici sanitari di radiologia medica)
1. Al fine di consentire la continuità del ricorso alle prestazioni aggiuntive degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica, il termine del 31 maggio 2007, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e` differito fino alla definizione della disciplina di tali prestazioni aggiuntive nell'ambito del contratto collettivo nazionale di comparto 2006-2009 e non oltre la data di entrata in vigore del contratto medesimo.
2. La definizione da parte del contratto collettivo nazionale di comparto delle prestazioni aggiuntive di cui al comma 1 non deve comportare effetti di maggiori oneri sul livello di finanziamento del contratto collettivo nazionale di comparto medesimo, quantificato secondo i criteri ed i parametri previsti per tutto il pubblico impiego.
3. Sono fatti salvi i contratti per le prestazioni di cui al comma 1, eventualmente posti in essere per il periodo dal 1° giugno 2007 alla data di entrata in vigore della presente legge, purche´ compatibili con il vincolo di cui al comma 1.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.