Legge 3 agosto 2007, n. 124
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007
Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Art. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio
dei ministri)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) lalta direzione e la responsabilità generale della politica dellinformazione per la sicurezza, nellinteresse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) lapposizione e la
tutela del segreto di Stato;
c) la conferma
dellopposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del
direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei
direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione
dellammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la
sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà
comunicazione al Comitato parlamentare di cui allarticolo 30.
2. Ai fini dellesercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per lapposizione e lopposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dellinformazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per lorganizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Art. 2.
(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dallAutorità delegata di cui allarticolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dallAgenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dallAgenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
2. Ai fini della presente legge, per «servizi di informazione per la sicurezza» si intendono lAISE e lAISI.
Art. 3.
(Autorità delegata)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».
2. LAutorità delegata non può esercitare funzioni di
governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei
ministri a norma della presente legge.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente
informato dallAutorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni
delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare
lesercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dellarticolo 9
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il
parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente
articolo al Ministro senza portafoglio.
Art. 4.
(Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e lAutorità
delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per lesercizio delle loro competenze,
al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del
Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina lintera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dallAISE e dallAISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) è costantemente informato
delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al
Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le
analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze
armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati;
ferma lesclusiva competenza dellAISE e dellAISI per lelaborazione
dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a
particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi
analitici settoriali dellAISE e dellAISI;
d) elabora, anche sulla base delle
informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre
al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del
Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
e) promuove e garantisce, anche
attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra lAISE, lAISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni
provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad
amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati
allacquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, dintesa con
lAISE e lAISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di
ogni altra risorsa comunque strumentale allattività dei servizi di informazione per
la sicurezza, da sottoporre allapprovazione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
h) sentite lAISE e
lAISI, elabora e sottopone allapprovazione del Presidente del Consiglio dei
ministri lo schema del regolamento di cui allarticolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo
sullAISE e sullAISI, verificando la conformità delle attività di
informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle
disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS
è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento
sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Lufficio ispettivo,
nellambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere,
anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi
nellambito dei servizi di informazione per la sicurezza;
l) vigila sulla corretta
applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di tutela amministrativa del segreto;
m) cura le attività di promozione
e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la
gestione unitaria del personale di cui allarticolo 21, secondo le modalità definite
dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dallarticolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui allarticolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. Lautorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di
prima fascia o equiparato dellamministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca
spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR.
Lincarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una
sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dellAutorità delegata, ove
istituita, salvo quanto previsto dallarticolo 6, comma 5, e dallarticolo 7,
comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli
uffici istituiti nellambito del medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore
generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida
gli altri incarichi nellambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui
conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Lordinamento e lorganizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nellambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito
regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di
organizzazione e di funzionamento dellufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i),
secondo i seguenti criteri:
a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nellesercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dellAutorità delegata,
ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori
specifiche prove selettive e unadeguata formazione;
d) non è consentito il passaggio
di personale dallufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;
e) gli ispettori, previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dellAutorità delegata,
ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di
informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il
direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.
Art. 5.
(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dellinformazione per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi
fondamentali da perseguire nel quadro della politica dellinformazione per la
sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di
informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri ed è composto dallAutorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli
affari esteri, dal Ministro dellinterno, dal Ministro della difesa, dal Ministro
della giustizia e dal Ministro delleconomia e delle finanze.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario
del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a
partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di
voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dellAISE e
dellAISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia
ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.
Art. 6.
(Agenzia informazioni e sicurezza esterna)
1. È istituita lAgenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dellindipendenza, dellintegrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dallestero.
2. Spettano allAISE inoltre le attività in materia di
controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di
informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali
dellItalia.
3. È, altresì, compito dellAISE individuare e contrastare
al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro
lItalia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. LAISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale
soltanto in collaborazione con lAISI, quando tali operazioni siano strettamente
connesse ad attività che la stessa AISE svolge allestero. A tal fine il direttore
generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. LAISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. LAISE informa tempestivamente e con continuità il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dellinterno per
i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
nomina e revoca il direttore dellAISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o
equiparati dellamministrazione dello Stato, sentito il CISR. Lincarico ha
comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dellAISE riferisce costantemente
sullattività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o allAutorità
delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre
particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale
del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto
annuale sul funzionamento e sullorganizzazione dellAgenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca,
sentito il direttore dellAISE, uno o più vice direttori. Il direttore
dellAISE affida gli altri incarichi nellambito dellAgenzia.
10. Lorganizzazione e il funzionamento dellAISE sono
disciplinati con apposito regolamento.
Art. 7.
(Agenzia informazioni e sicurezza interna)
1. È istituita lAgenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano allAISI le attività di informazione per la
sicurezza, che si svolgono allinterno del territorio nazionale, a protezione degli
interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dellItalia.
3. È, altresì, compito dellAISI individuare e contrastare
allinterno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro
lItalia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. LAISI può svolgere operazioni allestero soltanto
in collaborazione con lAISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad
attività che la stessa AISI svolge allinterno del territorio nazionale. A tal fine
il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento
e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o
territoriali.
5. LAISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. LAISI informa tempestivamente e con continuità il
Ministro dellinterno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per
i profili di rispettiva competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con
proprio decreto, il direttore dellAISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o
equiparati dellamministrazione dello Stato, sentito il CISR. Lincarico ha
comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dellAISI riferisce costantemente
sullattività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o allAutorità
delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre
particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale
del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto
annuale sul funzionamento e sullorganizzazione dellAgenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca,
sentito il direttore dellAISI, uno o più vice direttori. Il direttore
dellAISI affida gli altri incarichi nellambito dellAgenzia.
10. Lorganizzazione e il funzionamento dellAISI sono
disciplinati con apposito regolamento.
Art. 8.
(Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, allAISE e allAISI)
1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, allAISE e allAISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate allestero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con lAISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 9.
(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza)
1. È istituito nellambito del DIS, ai sensi dellarticolo 4, comma 7, lUfficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sullapplicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui allarticolo 42.
2. Competono allUCSe:
a) gli adempimenti istruttori relativi allesercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la
predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto
dalle classifiche di segretezza di cui allarticolo 42, con riferimento sia ad atti,
documenti e materiali, sia alla produzione industriale;
c) il rilascio e la revoca dei
nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro
dellinterno;
d) la conservazione e
laggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate allarticolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dallItalia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.
4. Il rilascio del NOS è subordinato alleffettuazione di
un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di
notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento
di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi
valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.
5. Al fine di consentire laccertamento di cui al comma 4, le
Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei
servizi di pubblica utilità collaborano con lUCSe per lacquisizione di
informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.
6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, lUCSe
può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono
motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.
7. Il regolamento di cui allarticolo 4, comma 7, disciplina
il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo,
finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al
comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.
8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità
dellaccertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e
allesercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per
i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia
ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma
9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite lUCSe, al Presidente del
Consiglio dei ministri lautorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi.
Contestualmente allautorizzazione, lUCSe trasmette al soggetto appaltante
lelenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
11. Il dirigente preposto allUCSe è nominato e revocato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dellAutorità delegata, ove
istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al
direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una
relazione sullattività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza
dellorganizzazione e delle procedure adottate dallUfficio ai compiti assegnati
e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e lefficienza. La relazione
è portata a conoscenza del CISR.
Art. 10.
(Ufficio centrale degli archivi)
1. È istituito nellambito del DIS, ai sensi dellarticolo 4, comma 7, lUfficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
a) lattuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e laccesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS;
b) la gestione
dellarchivio centrale del DIS;
c) la vigilanza sulla sicurezza,
sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;
d) la conservazione, in via
esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e
ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché della documentazione
concernente le condotte di cui allarticolo 17 e le relative procedure di
autorizzazione.
2. Il regolamento di cui allarticolo 4, comma 7, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dellUfficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per linvio di documentazione allArchivio centrale dello Stato.
Art. 11.
(Formazione e addestramento)
1. È istituita nellambito del DIS, ai sensi dellarticolo 4, comma 7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare laddestramento, la formazione di base e continuativa e laggiornamento del personale del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.
2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a
rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza
universitari nei settori di interesse.
3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i
programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di informazione
per la sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e allevoluzione del
quadro strategico internazionale.
4. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di
frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nellambito del Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in
precedenza.
Art. 12.
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia)
1. Nellambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
2. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 118-bis
del codice di procedura penale, introdotto dallarticolo 14 della presente legge,
qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c)
ed e) dellarticolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia
giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui allarticolo 329 del codice di
procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità
giudiziaria competente. Lautorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito
presso il Ministero dellinterno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo
affidati dalla presente legge.
Art. 13.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)
1. Il DIS, lAISE e lAISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per ladempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.
2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con
le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad
assicurare laccesso del DIS, dellAISE e dellAISI agli archivi
informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di
autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in
ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva,
dellaccesso a dati personali.
3. Allarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo
le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «o del crimine
organizzato di stampo mafioso».
4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica
larticolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del
presente articolo.
Art. 14.
(Introduzione dellarticolo 118-bis
del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 118-bis. (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere allautorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dallarticolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dellarticolo 118,
commi 2 e 3.
3. Lautorità giudiziaria può altresì trasmettere
le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini
lautorità giudiziaria può autorizzare laccesso diretto di funzionari
delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al
registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata».
Art. 15.
(Introduzione dellarticolo 256-bis
del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 256-bis. (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dellautorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza). 1. Quando deve disporre lacquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati allesercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, lautorità giudiziaria indica nellordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2. Lautorità giudiziaria procede direttamente sul
posto allesame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli
strettamente indispensabili ai fini dellindagine. Nellespletamento di tale
attività, lautorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali
di polizia giudiziaria.
3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti,
gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, lautorità
giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la
consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a
confermare linesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia,
un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso
con vincolo di non divulgazione, lesame e la consegna immediata sono sospesi e il
documento, latto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio
dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso lautorità
estera per le relative determinazioni in ordine allapposizione del segreto di Stato.
5. Nellipotesi prevista al comma 4, il Presidente del
Consiglio dei ministri autorizza lacquisizione del documento, dellatto o della
cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla
trasmissione.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si
pronuncia nel termine di cui al comma 5, lautorità giudiziaria acquisisce il
documento, latto o la cosa».
Art. 16.
(Introduzione dellarticolo 256-ter
del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dallarticolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 256-ter. (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dellufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, lesame e la consegna sono sospesi; il documento, latto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nellipotesi prevista al comma 1, il Presidente
del Consiglio dei ministri autorizza lacquisizione del documento, dellatto o
della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si
pronuncia nel termine di cui al comma 2, lautorità giudiziaria acquisisce il
documento, latto o la cosa».
Capo III
GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ
Art. 17.
(Ambito di applicazione delle garanzie
funzionali)
1. Fermo quanto disposto dallarticolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dallarticolo 18.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non
si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a
mettere in pericolo o a ledere la vita, lintegrità fisica, la personalità
individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o lincolumità di
una o più persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì,
nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro
lamministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento
personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione
per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate
dallarticolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino
attraverso false dichiarazioni allautorità giudiziaria oppure attraverso
occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini
disposte dallautorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si
applica altresì alle condotte previste come reato a norma dellarticolo 255 del
codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.
4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dellarticolo 18,
condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di
Stato a norma dellarticolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli
articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.
5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate
nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in unassemblea o
consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di
giornalisti professionisti iscritti allalbo.
6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le
condotte:
a) sono poste in essere nellesercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di unoperazione autorizzata e documentata ai sensi dellarticolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;
b) sono indispensabili e
proporzionate al conseguimento degli obiettivi delloperazione non altrimenti
perseguibili;
c) sono frutto di una obiettiva e
compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
d) sono effettuate in modo tale da
comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.
7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dallarticolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dellapplicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
Art. 18.
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato)
1. In presenza dei presupposti di cui allarticolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o lAutorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o lAutorità
delegata, ove istituita, rilascia lautorizzazione, motivandola, sulla base di una
circostanziata richiesta del direttore del servizio di informazione per la sicurezza
interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le
autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello
schedario di cui al comma 7.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o lAutorità
delegata, ove istituita, può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato
a norma del comma 1 con lutilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.
4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire
tempestivamente lautorizzazione di cui al comma 2, e qualora lAutorità
delegata non sia istituita, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza
autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le
ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS, indicando
circostanze e motivi dellintervento di urgenza.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o lAutorità
delegata, ove istituita, se lautorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri
la sussistenza dei presupposti di cui allarticolo 17, nonché il rispetto del
termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento entro dieci giorni.
6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia
stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal
presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure e
informa lautorità giudiziaria senza ritardo.
7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione
previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto,
unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il
regolamento di cui allarticolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è
sottoposta a specifica verifica da parte dellufficio ispettivo del DIS, di cui
allarticolo 4, comma 3, lettera i).
Art. 19.
(Opposizione della speciale causa di giustificazione allautorità giudiziaria)
1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate allarticolo 17 e autorizzate ai sensi dellarticolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone allautorità giudiziaria che procede lesistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della
Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che sia data conferma della sussistenza dellautorizzazione di cui allarticolo
18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi allopposizione sono separati
e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne
tutelino la segretezza.
3. Quando lesistenza della speciale causa di giustificazione
è opposta nel corso delludienza preliminare o del giudizio, il Presidente del
Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste
lautorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni allautorità che
procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato
parlamentare di cui allarticolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del
Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4,
essa si intende negata e lautorità giudiziaria procede secondo le ordinarie
disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la
sussistenza dellautorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o
dufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di
assoluzione. Gli atti del procedimento sono, allesito, trasmessi al procuratore
della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso
determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando
è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.
8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte
costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza
che la Corte stessa stabilisce.
9. Quando lesistenza della speciale causa di giustificazione
è eccepita dallappartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno
dei soggetti di cui allarticolo 17, comma 7, al momento dellarresto in
flagranza o dellesecuzione di una misura cautelare, lesecuzione del
provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri
uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e
comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato,
provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le
necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere
entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della
polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS e
comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine
senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura
penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma
al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce lesistenza della
causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene
nel termine indicato, essa si intende negata e lautorità giudiziaria procede
secondo le ordinarie disposizioni.
Art. 20.
(Sanzioni penali)
1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui allarticolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 21.
(Contingente speciale del personale)
1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, lordinamento e il reclutamento del personale garantendone lunitarietà della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) listituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate
modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica
amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le
assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai
sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d) lindividuazione di una
quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore
generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui
permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi
direttori;
e) il divieto di assunzione
diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per
attività assolutamente necessarie alloperatività del DIS e dei servizi di
informazione per la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilità,
collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro
il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti
dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che lassunzione
avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di
cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi
di informazione per la sicurezza, lincompatibilità è assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi
a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza
dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di
carriera;
i) la determinazione per il DIS e
per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera
a);
l) i casi eccezionali di
conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari
profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalità
relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra
nellamministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità
acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalità per il
trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra
amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e allarticolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti
dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità
personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni
e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI
e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6
dellarticolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del
personale appartenente al DIS, allAISE e allAISI, costituito dallo stipendio,
dallindennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di
funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e
alle funzioni svolte.
7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso
da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nellamministrazione di
appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il
mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze
dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte
ai sensi della lettera m) del comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di
dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del
rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a
determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo
specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle
dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o
azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento
di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la
sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in
qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o
del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle
rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di
confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle
dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza è tenuto,
anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui
sia venuto a conoscenza nellesercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 22.
(Ricorsi giurisdizionali)
1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 23.
(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)
1. Il personale di cui allarticolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui allarticolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dellamministrazione di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente
necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione per la sicurezza o volte
alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la
sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di
polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al
contingente speciale di cui allarticolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.
3. Lattribuzione della qualifica è rinnovabile.
4. Lattribuzione della qualifica è comunicata al Ministro
dellinterno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS
può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla
comunicazione scritta.
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui
allarticolo 21 ha lobbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi
direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o
lAutorità delegata, ove istituita.
7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il
direttore generale del DIS hanno lobbligo di fornire ai competenti organi di polizia
giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili
come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nellambito delle strutture che da
essi rispettivamente dipendono.
8. Ladempimento dellobbligo di cui al comma 7 può
essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò
sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di
informazione per la sicurezza.
Art. 24.
(Identità di copertura)
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o allAutorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dellAISE e dellAISI, luso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata lutilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.
2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le
qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio
e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui
al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le
procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al
termine delloperazione, il documento o il certificato è conservato in apposito
archivio istituito presso il DIS.
Art. 25.
(Attività simulate)
1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o allAutorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dellAISE e dellAISI, lesercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.
2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato
al bilancio consuntivo dei fondi riservati.
3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di
svolgimento delle attività di cui al comma 1.
Art. 26.
(Trattamento delle notizie personali)
1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. Il DIS, tramite lufficio ispettivo di cui
allarticolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di informazione
per la sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la
sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione
di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con
la reclusione da tre a dieci anni.
4. Il DIS, lAISE e lAISI non possono istituire archivi
al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato
parlamentare di cui allarticolo 30, ai sensi dellarticolo 33, comma 6.
Art. 27.
(Tutela del personale nel corso
di procedimenti giudiziari)
1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, lautorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.
2. In particolare, nel corso del procedimento penale,
lautorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di cui al
comma 1 con losservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste
allarticolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti
tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona
non sia necessaria.
3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli
articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.
4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque
adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un
atto di indagine.
5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con
decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali
partecipano addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS fino alla
chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui
allarticolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento
del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero
sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede,
altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a
tutelarne la segretezza.
Art. 28.
(Introduzione dellarticolo 270-bis
del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 270-bis. (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). 1. Lautorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone limmediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, lautorità
giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione
contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna
di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo
di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per
prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina
concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei
servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della
richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, lautorità
giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per lulteriore corso del procedimento.
5. Lopposizione del segreto di Stato inibisce
allautorità giudiziaria lutilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6. Non è in ogni caso precluso allautorità
giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni
coperte dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel
senso dellinsussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto
sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, lautorità giudiziaria
non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui
quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla
Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del
procedimento».
Art. 29.
(Norme di contabilità e disposizioni
finanziarie)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero delleconomia e delle finanze è istituita unapposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. Allinizio dellesercizio finanziario, il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i
responsabili del DIS, dellAISE e dellAISI, ripartisce tra tali organismi lo
stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi
ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso
danno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato
parlamentare di cui allarticolo 30.
3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di
informazione per la sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti,
anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei
princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il
bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il bilancio consuntivo è
inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la
relazione annuale dellorgano di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei
conti, distaccato presso il DIS;
d) gli atti di gestione delle spese
ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il
DIS, facente capo allUfficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
e) i componenti degli uffici
distaccati della Corte dei conti e dellUfficio bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d),
singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal
Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;
f) gli atti di gestione delle spese
riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di
informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una
relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;
g) il consuntivo della gestione
finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei
conti, al Comitato parlamentare di cui allarticolo 30, al quale è presentata,
altresì, nella relazione semestrale di cui allarticolo 33, comma 1,
uninformativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese
riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è
conservata negli archivi storici di cui allarticolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dellarticolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
5. È abrogato il comma 8 dellarticolo 17 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Dallattuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE
Art. 30.
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dallinizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo,
che lattività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto
della Costituzione, delle leggi, nellesclusivo interesse e per la difesa della
Repubblica e delle sue istituzioni.
3. Lufficio di presidenza, composto dal presidente, da un
vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio
segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e
per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio
tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in
ballottaggio il più anziano di età.
6. Per lelezione, rispettivamente, del vicepresidente e del
segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti
coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede
ai sensi del comma 5.
Art. 31.
(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Nellespletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dellAutorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dellAISE e dellAISI.
2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di
disporre con delibera motivata laudizione di dipendenti del Sistema di informazione
per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri che,
sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento
dellaudizione.
3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non
appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di
informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dellesercizio del controllo
parlamentare.
4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e
completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del
Comitato.
5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito
dallarticolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso lautorità giudiziaria o altri organi
inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari. Lautorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
6. Lautorità giudiziaria provvede tempestivamente alla
trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi,
con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la
trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, lautorità
giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia
per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini
preliminari.
7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema
di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica
amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti.
8. Qualora la comunicazione di uninformazione o la
trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica,
i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o lincolumità di
fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la
sicurezza, il destinatario della richiesta oppone lesigenza di riservatezza al
Comitato.
9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta,
questultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei
ministri, che decide nel termine di trenta giorni se lesigenza opposta sia
effettivamente sussistente. In nessun caso lesigenza di riservatezza può essere
opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di
Stato. In nessun caso lesigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di
Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini
sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la
sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.
10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine
prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non
può essere opposto il segreto dufficio, né il segreto bancario o professionale,
fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nellambito del
mandato.
12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano
assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.
13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della
documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo,
laccesso presso larchivio centrale del DIS, di cui allarticolo 10, comma
1, lettera b).
14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli
uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei
ministri può differire laccesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con
operazioni in corso.
Art. 32.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente lorganizzazione e lo stato del contingente speciale di cui allarticolo 21.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa
preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei
direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non
vincolante.
4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel
termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è
prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.
Art. 33.
(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sullattività dei servizi di informazione per la sicurezza, contenente unanalisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i
regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le
materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti
lorganizzazione e lo stato del contingente speciale di cui allarticolo 21.
3. Il Ministro dellinterno, il Ministro della difesa e il
Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con
riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato
circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali
siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi
dellarticolo 18 della presente legge e dellarticolo 4 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di
conclusione delle operazioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica
tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui allarticolo 270-bis del
codice di procedura penale, introdotto dallarticolo 28 della presente legge, e le
conseguenti determinazioni adottate.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica
tempestivamente al Comitato listituzione degli archivi del DIS e dei servizi di
informazione per la sicurezza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione
concernente ciascun semestre, informa il Comitato sullandamento della gestione
finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza relativa allo stesso
semestre.
8. Nellinformativa di cui al comma 7 sono riepilogati, in
forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del
DIS, dellAISE e dellAISI e i relativi stati di utilizzo.
9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei
ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai
servizi di informazione per la sicurezza per il perseguimento dei loro fini.
10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del
Consiglio dei ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dellanno
in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri
presenta la relazione riguardante il secondo semestre dellanno precedente.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al
Comitato, nella seconda relazione semestrale, uninformativa sulle linee essenziali
delle attività di cui allarticolo 24, comma 1, svolte nellanno precedente.
12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza
dellorganico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento,
nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e
delle prove selettive sostenute.
Art. 34.
(Accertamento di condotte illegittime
o irregolari)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nellesercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano lattività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.
Art. 35.
(Relazioni del Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica)
1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sullattività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dellanno informative o relazioni urgenti.
Art. 36.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni dufficio o di servizio, dellattività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dellincarico.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, a norma dellarticolo 326 del codice
penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo
alla metà.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene
previste dallarticolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in
tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi
componenti, denuncia allautorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di
cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti
evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il
presidente di questultimo ne informa i Presidenti delle Camere.
6. Ricevuta linformativa di cui al comma 5, il Presidente
della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di
indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di
opposizione.
7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi
del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente.
Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del
parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo
quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui allarticolo 30, comma
1, dandone previa comunicazione al Presidente dellaltro ramo del Parlamento.
Art. 37.
(Organizzazione interna)
1. Lattività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva
diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime
determinato dallautorità che li ha formati.
4. Per lespletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce
di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle
Camere, di intesa tra loro. Larchivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di
cui allarticolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
5. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo
congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio
interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera
dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie,
previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie
assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di
appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di
soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.
Art. 38.
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita allanno precedente, sulla politica dellinformazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
Capo V
DISCIPLINA DEL SEGRETO
Art. 39.
(Segreto di Stato)
1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno allintegrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, allindipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le
cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei
soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei
limiti e nelle parti indispensabili per lassolvimento dei rispettivi compiti e il
raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di
Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la
sottrazione o la distruzione.
3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti,
gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e
delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove
possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri,
sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti allestero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle
norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per
lindividuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività,
delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del
Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da
segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Decorsi quindici anni dallapposizione del segreto di
Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi
dellarticolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dallarticolo
40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del
Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle
attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del
Consiglio dei ministri consente laccesso ovvero, con provvedimento motivato,
trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,
dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di
Stato non può essere superiore a trenta anni.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal
decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono
venute meno le esigenze che ne determinarono lapposizione.
10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del
segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il
provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni
di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le
autorità estere o internazionali competenti.
11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato
notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dellordine
costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis,
416-ter e 422 del codice penale.
Art. 40.
(Tutela del segreto di Stato)
1. Larticolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. (Segreto di Stato). 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno lobbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato,
lautorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
delleventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia
oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione
del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il
giudice dichiara non doversi procedere per lesistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della
richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto,
lautorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per lulteriore corso
del procedimento.
5. Lopposizione del segreto di Stato, confermata con
atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce allautorità
giudiziaria lacquisizione e lutilizzazione, anche indiretta, delle notizie
coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso allautorità
giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti
e cose coperti dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel
senso dellinsussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto
sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, lautorità giudiziaria
non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui
quali è stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla
Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del
procedimento».
2. Allarticolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dellarticolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita lapposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa lesistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o
confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della
natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile
alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del
procedimento.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei
ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità
nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi
oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione
dellautorità giudiziaria competente».
4. Allarticolo 66 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista
dallarticolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con
atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati
nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la
notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si
procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il
giudice dispone il sequestro del documento o lesame del soggetto interessato.»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Di ogni caso di conferma dellopposizione del segreto di
Stato, ai sensi dellarticolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, o dellarticolo 66, comma 2, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri
è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali , al Comitato
parlamentare di cui allarticolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene
infondata lopposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le
conseguenti valutazioni.
Art. 41.
(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dallarticolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dallarticolo 40 della presente legge, se è stato opposto il segreto di Stato, lautorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.
2. Lautorità giudiziaria, se ritiene essenziale la
conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma
dellesistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri,
sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del
processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il
giudice dichiara non doversi procedere per lesistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, lautorità
giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per lulteriore corso del procedimento.
5. Lopposizione del segreto di Stato, confermata con atto
motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce allautorità
giudiziaria lacquisizione e lutilizzazione, anche indiretta, delle notizie
coperte dal segreto.
6. Non è, in ogni caso, precluso allautorità giudiziaria
di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose
coperti dal segreto.
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso
dellinsussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non
può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto
nel senso della sussistenza del segreto di Stato, lautorità giudiziaria non può
né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è
stato opposto il segreto di Stato.
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte
costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare
comunicazione di ogni caso di conferma dellopposizione del segreto di Stato ai sensi
del presente articolo al Comitato parlamentare di cui allarticolo 30, indicandone le
ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata lopposizione del
segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
Art. 42.
(Classifiche di segretezza)
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere
elevata, dallautorità che forma il documento, latto o acquisisce per prima la
notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dallestero documenti, atti,
notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto,
riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri
ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
allinterno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa
specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a
livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un
ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica quando, con
provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che
ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto
delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono
determinati lambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito
il potere di classifica e gli uffici che, nellambito della pubblica amministrazione,
sono collegati allesercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della
Repubblica, nonché i criteri per lindividuazione delle materie oggetto di
classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per
la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora lautorità giudiziaria ordini lesibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono
consegnati allautorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con
modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel
procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei
servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché
quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43.
(Procedura per ladozione dei regolamenti)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga allarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui allarticolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.
Art. 44.
(Abrogazioni)
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi.
2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i
compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata
in vigore dei regolamenti di cui allarticolo 4, comma 7, allarticolo 6, comma
10, allarticolo 7, comma 10, allarticolo 21, comma 1, e allarticolo 29,
comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore
contestualmente.
4. In tutti gli atti aventi forza di legge lespressione
«SISMI» si intende riferita allAISE, lespressione «SISDE» si intende
riferita allAISI, lespressione «CESIS» si intende riferita al DIS,
lespressione «CIIS» si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato
parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui allarticolo
30 della presente legge.
Art. 45.
(Disposizioni transitorie)
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui allarticolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dellarticolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui allarticolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Anche in sede di prima applicazione, allattuazione
della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
già previste a legislazione vigente. A tale fine, nellunità previsionale di base
di cui al comma 1 dellarticolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per
analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle
finanze. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le norme di cui allarticolo 28 si applicano alle
acquisizioni probatorie successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 46.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.