Legge 2 agosto 2007, n. 132
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007
Art. 1.
(Autorizzazione
alla ratifica).
1. Il
Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione
culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005.
Art. 2.
(Ordine
di esecuzione).
1.
Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 14
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura
finanziaria).
1. Per
l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di euro 386.350 per l'anno 2007,
di euro 380.850 per l'anno 2008 e di euro 386.350 annui a decorrere dal 2009. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata
in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(Si omette il testo dell'Accordo)