Legge 2 agosto 2007, n. 133
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2007
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica č
autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto
a Sofia il 13 aprile 2005.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge,
č autorizzata la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro
402.945 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unitą previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)