Legge 2 agosto 2007, n. 134
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2007
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dellIndia, fatto a Roma il 13 maggio 2005.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 18 dellAccordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dallanno 2008. Al relativo onere si provvede, per lanno 2008, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.