Legge 2 ottobre 2007, n. 160
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. All'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il
comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di
guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio
si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al
presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica".
Art. 2.
1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle
condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di
patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal
rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita
alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art. 188,
purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'eta'
di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni
cinque.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".
Art. 3.
1. All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocita'
media di percorrenza su tratti determinati,"; b) dopo il comma 6 e' inserito il
seguente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della
velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego
di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite
nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite
con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di
inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del
mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il
provvedimento di inibizione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.";
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno
dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di
velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'art.
179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo art. 179, per
il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del
mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art.
179.";
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e'
della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso,
in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni, le parole:
{Norma violata | Punti |
Art. 142, comma 8 | 2 |
comma 9 | 10} |
sono sostituite dalle seguenti:
{Norma violata | Punti |
Art. 142, comma 8 | 5 |
commi 9 e 9-bis | 10} |
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3-bis.
1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o fermata del
veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel
veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 400.";
b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal
comma 7-bis,".
Art. 4.
1. Il comma 3 dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
{Norma violata | Punti |
Art. 173, comma 3 | 5 |
sono sostituite dalle seguenti:
{Norma violata | Punti |
Art. 173, commi 3 e 3-bis | 5 |
Art. 5.
1. All'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu'
grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore
a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida
e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e'
commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai
fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'art. 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "Si
applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui
ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un
incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo
da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu'
violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle
seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la
sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".
2. All'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto
fino a tre mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di
recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni
dell'art. 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in
composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'art. 186, comma
2-quater.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia
immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito
positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di
alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli
organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino
all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si
applicano le disposizioni dell'art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e'
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui
ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7.
Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina
che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119".
Art. 6.
1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti:", con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in
qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente
all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono
interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed
assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da
parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre
all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica
nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che
determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a
0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Art. 6-bis.
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalita' notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalita' notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter.
1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.