Legge 27 settembre 2007, n. 165
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007
Art. 1.
(Riordino degli enti di ricerca)
1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero delluniversità e della ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nellarticolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:
a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dellarticolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i princìpi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell11 marzo 2005, al fine di salvaguardarne lindipendenza e la libera attività di ricerca, volta allavanzamento della conoscenza, ferma restando la responsabilità del Governo nellindicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nellambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dallUnione europea;
b) formulazione e deliberazione
degli statuti da parte degli organi statutari competenti dei singoli enti interessati e
loro successiva emanazione da parte dei medesimi organi, previo controllo di legittimità
e di merito del Ministro delluniversità e della ricerca, nelle forme previste
dallarticolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro
delluniversità e della ricerca esercita il controllo di cui alla presente lettera
sentite le Commissioni parlamentari competenti, le quali si esprimono entro trenta giorni
dalla data della richiesta del relativo parere;
c) formulazione e deliberazione
degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli scientifici di ciascun
ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro delluniversità e della
ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità;
d) affidamento allAgenzia
nazionale di valutazione delluniversità e della ricerca (ANVUR) del compito di
valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonchè
lefficacia e lefficienza delle loro attività istituzionali, riferendo
periodicamente al Governo con appositi rapporti;
e) attribuzione agli enti delle
risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto della valutazione di
cui alla lettera d);
f) riordino degli organi statutari,
con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì lalto profilo
scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di
individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di
amministrazione, che sono lorgano di governo degli enti, tramite scelte effettuate
in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta
dal Governo, assicurando negli stessi comitati unadeguata rappresentanza di
esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale e, in particolare, di
quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti, e
comunque escludendone il personale del Ministero delluniversità e della ricerca;
g) composizione del consiglio di
amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la metà
dei componenti sia di nomina governativa;
h) adozione di procedure di
valutazione comparativa, sulla base del merito scientifico, per lindividuazione dei
direttori degli organi di ricerca;
i) adozione di misure organizzative
volte a potenziare la professionalità e lautonomia dei ricercatori, semplificando
le procedure amministrative relative allattività di ricerca, e valorizzando il
ruolo dei consigli scientifici;
l) adozione di misure volte a
favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la
cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi;
m) introduzione di misure volte a
favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno allinnovazione per i settori produttivi;
n) adozione di misure che prevedano
norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione di organi statutari.
2. Il Governo è altresì autorizzato,
mediante i decreti legislativi di cui al comma 1:
a) a procedere ad accorpamenti o
scorpori, anche parziali, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, di enti
o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dellottica e
dellingegneria navale;
b) a riordinare lIstituto italiano di tecnologia.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delluniversità e della
ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e con il Ministro delleconomia e delle finanze.
5. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle
norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dellente e
alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento
o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può
procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al
commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6. Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime
procedure di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi
dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.
7. Dallattuazione delle norme di ciascun decreto di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
(Abrogazioni)
1. I commi 143, 144 e 145 dellarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.