pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 settembre 2007,
n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare lordinato
avvio dellanno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per
ricercatori universitari, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del
26 ottobre 2007
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
Norme in materia di ordinamenti scolastici
1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum
arricchito e' reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione
di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di
quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa.
Conseguentemente e' richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse
le parole: ", entro il limite dei posti funzionanti nell'anno
scolastico 1988-1989,". La predetta organizzazione e' realizzata
nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto
determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il
numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le
attivita' di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato
nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto
dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il
personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito
denominata "Conferenza unificata", definisce un piano triennale di
intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in
materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta
formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di
incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di
classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al
fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il
territorio nazionale; b) sostenere la qualita' del modello del tempo
pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di
integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto
piano e' finanziato sulla base delle risorse definite in sede di
intesa con la Conferenza unificata nell'ambito delle esistenti
disponibilita' di bilancio.
2. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425,
come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due
periodi sono sostituiti dai seguenti:
"I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli
esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni
scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il
quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o
paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso
ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche
in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al
superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere
autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va
presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove
prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.".
3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e' elevato ad euro
183.000.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei
compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di
istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui, a
decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al
quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del
comma 4-bis";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale,
delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni
frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado,
formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio
di non ammissione all'esame medesimo.".
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a
carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e
specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi
relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica
istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente
emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche
competenti".
5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Il comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e
da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', in
possesso dei requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza
riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e
all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire dal mondo della
scuola.". A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro
della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi
della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di
valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di
apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche
e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti, di norma,
alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e
terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e
quinta classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni necessarie
per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.
6. (Soppresso).
7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12)
dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno
2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1,
comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro
9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarieta' sociale si
provvede mediante utilizzo delle disponibilita', in conto residui,
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla
competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, le parole: "alla medesima data nelle scuole
materne che chiedono il riconoscimento" sono sostituite dalle
seguenti: "nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si
applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente
istituiti".
Art. 2.
Norme urgenti in materia di personale scolastico
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 503:
01) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui
all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e' il dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale";
02) il comma 2 e' abrogato;
1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi
collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: "in conformita' del
parere" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere"; le
parole: "salvo che non ritenga di disporre in modo piu' favorevole al
dipendente" sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto del
principio costituzionale della liberta' di insegnamento"; sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il predetto parere e' reso
nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della
richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di
ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano
necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione puo'
procedere all'adozione del provvedimento.";
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge
27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere
concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha
avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali
adempimenti istruttori di cui al comma 5";
b) all'articolo 506:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono
disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione
cautelare puo' essere disposta, nei confronti del personale docente,
dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve
essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti
scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa
adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del
personale docente, il provvedimento di sospensione e' revocato di
diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il
medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione
cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il
provvedimento e' revocato di diritto.";
c) l'articolo 468 e' sostituito dal seguente:
"Art. 468 (Trasferimento per incompatibilita' ambientale). - 1.
Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per
accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o
nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se
ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo' essere nel frattempo
disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente
scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale
docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il
provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida
al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei
confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del
competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se
riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni
caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere
dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni
dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di
diritto.
2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute
alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento
dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra
l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a
specifici comportamenti di uno o piu' docenti, lesivi della dignita'
delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e
dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la
funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del
rispetto dei principi costituzionali e del principio di parita' di
trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, puo'
adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio
dei docenti, con le modalita' previste dal comma 1. Nel caso in cui i
fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a
comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di
sospensione e' adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale e la convalida e' operata, entro il termine di dieci
giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della
pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione
del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente
scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive
all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di
convalida, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto".
c-bis) all'articolo 469:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di
cattedra e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed
educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilita' di
permanenza nella scuola o nella sede, e' disposto dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente
consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il
personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del
corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti
pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al
ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per
l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che
si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine,
l'amministrazione puo' procedere all'adozione del provvedimento";
2) il comma 2 e' abrogato;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento
d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui
l'interessato presta servizio, la sede e' stabilita sulla base di
criteri di viciniorita' e raggiungibilita".
2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1,
lettera a), n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti
scolastici provvedono direttamente al conferimento delle supplenze al
personale appartenente al profilo professionale di collaboratore
scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal
Centro per l'impiego territorialmente competente, fermo restando
che tale modalita' di conferimento delle supplenze si applica nei
soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti
compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto
previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalita' per la
trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai
fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti
comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti
centri per l'impiego.
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al
comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge
29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di
dieci giorni successivi all'instaurazione, variazione o cessazione
del rapporto di lavoro. Le sanzioni gia' irrogate alle istituzioni
scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle
disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi
alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in
sostituzione del personale assente per motivi di maternita', nonche'
quello nominato per supplenze brevi e che si trova in congedo di
maternita' ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, nonche' alle indennita' di cui all'articolo 24
del medesimo testo unico, sono imputati ai capitoli di spesa
iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli
oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati
degli importi complessivi di euro 66 milioni per l'anno 2007 e di
euro 198 milioni a decorrere dall'anno 2008, riducendo allo scopo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno
scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei
ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennita' di cui al
presente comma e' attribuita al Servizio centrale del Sistema
informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori
1. Al fine di garantire una piu' ampia assunzione di ricercatori
nelle universita' e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni
ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima
legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono,
rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad
incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla
tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. La qualita' dell'attivita' scientifica e didattica dei
ricercatori assunti dalle universita' a seguito di concorsi banditi
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' sottoposta dopo tre anni dalla
data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui
all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
In caso di valutazione negativa il Ministero dell'universita' e della
ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' per gli anni successivi, provvede a
detrarre dalla quota spettante all'universita' interessata una quota
pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori
universitari. La valutazione e' ripetuta dopo ulteriori tre anni.
Art. 3-bis.
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze esercitate dalle regioni a
statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.