Legge 4 ottobre 2007, n. 184
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2007 - Supplemento ordinario n. 224
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dallarticolo 78 della Convenzione stessa.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.850 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.