pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 ottobre 2007,
n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione
integrata ambientale e norme transitorie, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2007
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
Differimento di termini
1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, le parole: "30 ottobre 2007", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008".
1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di
autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti
devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008
all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata
ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma
territorialmente competente".
1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
Art. 2.
Normativa transitoria
1. Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini
previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria
attivita', nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni
stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per
l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti
medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla
scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative
prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto
legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1,
del presente decreto.
1-bis. Le autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni di
settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del
gestore, ove ne rilevino la necessita' al fine di garantire il
rispetto della normativa vigente, nonche' degli articoli 3, 7, come
modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali
autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale.
1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui
all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, il Governo e' autorizzato ad esercitare il potere
sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura
d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.
Art. 2-bis.
Ulteriore modifica al decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59
1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, le parole: "per gli impianti nuovi" sono soppresse.
Art. 2-ter.
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo
stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19
dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come
modificati dall'articolo 1 del presente decreto.