Legge 27 dicembre 2007, n. 246
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007
Art. 1.
1. È autorizzata la partecipazione dellItalia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 142.233.076 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 32.729.432 per lanno 2006 ed euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Art. 2.
1. Allonere derivante dallarticolo 1, pari ad euro 32.729.432 per lanno 2006 e ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per lanno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006, parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2007, parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 3.
1. È autorizzata la partecipazione dellItalia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 85.684.828 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 13.880.016 per lanno 2006 ed euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Art. 4.
1. Allonere derivante dallarticolo 3, pari ad euro 13.880.016 per lanno 2006 e ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede, per lanno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006, parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero, e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2007, parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 5.
1. È autorizzata la partecipazione dellItalia alla XIV ricostituzione delle risorse dellAssociazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.314, suddiviso in euro 31.571.438 per lanno 2006, in euro 56.900.438 per lanno 2007 ed in euro 42.012.438 per lanno 2008.
Art. 6.
1. Allonere derivante dallarticolo 5, pari ad euro 31.571.438 per lanno 2006, ad euro 56.900.438 per lanno 2007 ed ad euro 42.012.438 per lanno 2008, si provvede, per lanno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006, parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2007, parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 7.
1. È autorizzata la partecipazione dellItalia alla seconda ricostituzione del «Chernobyl shelter fund», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Art. 8.
1. Allonere derivante dallarticolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per lanno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006, parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2007, parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 9.
1. È autorizzata la partecipazione dellItalia alla Corporación Andina de Fomento (CAF). Per lattuazione del presente articolo è autorizzata, per lanno 2006, la spesa di 60 milioni di dollari USA per il controvalore di euro 44.044.780.
Art. 10.
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 9, valutato in euro 44.044.780 per lanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno finanziario 2006, parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione del comma 1, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
Art. 11.
1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5, 7 e 9 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere allerogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
1. A decorrere dallanno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dellItalia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nellambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dellAfrica, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente allentrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nellambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.
2. Lesatto ammontare delle risorse
di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro delleconomia
e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento
sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.
Art. 13.
1. È autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per lanno 2007, ad euro 3.461.925 per lanno 2008 e ad euro 3.823.287 per lanno 2009.
2. Allonere derivante dal comma
1, pari a euro 70.000 per lanno 2007, ad euro 3.461.925 per lanno
2008 e ad euro 3.823.287 per lanno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno finanziario 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
1. Al fine di assicurare, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni connesse alla partecipazione italiana a fondi, banche e organismi internazionali, lintegrale attuazione del processo di riordino della carriera diplomatica, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a decorrere dallanno 2007, per il completamento del procedimento di cui allarticolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Per le esigenze connesse al supporto
alla gestione in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi
internazionali, nonché allerogazione di servizi e atti consolari
e alla riduzione dei tempi procedimentali, il contingente degli impiegati
a contratto degli uffici allestero, di cui allarticolo 152
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, è incrementato di 150 unità, nel limite massimo
di spesa di 1,52 milioni di euro per lanno 2008 e di 4,56 milioni
di euro a decorrere dallanno 2009.
3. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo, determinato nel limite massimo di 9 milioni di euro
per lanno 2007, di 10,52 milioni di euro per lanno 2008 e di
13,56 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede ad includere nella relazione annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo, di cui allarticolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, uno schema relativo al triennio successivo allesercizio di riferimento della suddetta relazione contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani nei rispettivi consigli di amministrazione e ad una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.