Legge 16 gennaio 2008, n. 16
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008
Art. 1.
1. Allarticolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per lo svolgimento della prova scritta è
consentito lutilizzo di elaboratori elettronici (personal computer)
cui sia inibito laccesso alla memoria secondo le modalità
tecniche indicate dal Consiglio nazionale dellOrdine dei giornalisti,
sentito il Ministero della giustizia».
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento,
ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive
modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui allarticolo
32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dal comma 1
del presente articolo.