Legge 28 febbraio 2008, n. 31
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248
Allarticolo 1, al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, missione Difesa e sicurezza del territorio,» e le parole: «sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «nel quale confluiscono in apposito Fondo le autorizzazioni di spesa»;
al secondo periodo, le parole: «a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo».
Allarticolo 2:
al
comma 2, le parole: «Sino allanno 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «Sino allanno 2016»;
al
comma 3, le parole: «fino allanno 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «fino allanno 2015»;
dopo
il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Allarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: 10 anni sono sostituite dalle seguenti: 11 anni.
3-ter. Dallattuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le unità produttive e industriali di cui allarticolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dallAgenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nellambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
allarticolo 51, comma 2, lettera a), la parola: 2010
è sostituita dalla seguente: 2015;
b)
allarticolo 52, comma 5, lettera a), la parola: 2010
è sostituita dalla seguente: 2015;
c)
allarticolo 53, comma 2, la parola: 2008 è sostituita
dalla seguente: 2012;
d)
alla nota [5] dellallegata Tabella 1, la parola: 2011
è sostituita dalla seguente: 2015».
Allarticolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare ladeguamento è fissato al 30 giugno 2009».
Allarticolo 5:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Allarticolo 14, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: entro il 28 febbraio 2008 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2008»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il termine per leventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dellUnione accademica nazionale, di cui al numero 5 dellallegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2008.
2-ter.
Al comma 1 dellarticolo 71-septies, della legge 22 aprile
1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per
i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente
comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato
alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso.
2-quater.
Al primo periodo del comma 2 dellarticolo 71-septies della
legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: è determinato
sono inserite le seguenti: , nel rispetto della normativa comunitaria
e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, e dopo le parole:
e le attività culturali, sono inserite le seguenti:
da adottare entro il 31 dicembre 2008»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di diritto dautore».
Allarticolo 6:
al
comma 1, le parole da: «, fermo restando» fino alla
fine del comma sono soppresse;
il
comma 2 è soppresso;
è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Lefficacia delle disposizioni di cui allarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dallarticolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore medesimo».
Dopo larticolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. -
(Proroghe in materia di ammortizzatori sociali). 1. Al comma
7 dellarticolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole: Per gli anni 2004-2007 sono sostituite
dalle seguenti: Per gli anni 2004-2009 e le parole: , nel
limite massimo di 350 unità sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: e per la durata di 48 mesi sono sostituite dalle seguenti: , per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo.
2. Al comma 8 dellarticolo
41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: e 2007, sono inserite le seguenti: nonché
di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo.
3. Agli oneri derivanti
dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dallanno
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del
fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 6-ter. - (Regolarizzazione
e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre
2002). 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354
del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del
5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20
dicembre 2008 per tutti i soggetti privati residenti o aventi domicilio
nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre
2002 e individuati con i decreti del Ministro delleconomia e delle
finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.
2. Allonere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per lanno 2008, si provvede a valere sullautorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dellentrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
Art. 6-quater. - (Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica). 1. Allo scopo di garantire la continuità delle attività di enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica, che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, è assegnato a tali enti per lanno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro.
2.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati gli enti e gli organismi di cui
al comma 1 e sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni
di cui al medesimo comma.
3.
Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, pari
a 5 milioni di euro per lanno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, laccantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2 milioni di euro, laccantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».
Allarticolo 7:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Allarticolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: entro e non oltre il 30 aprile 2007 sono sostituite dalle seguenti: entro e non oltre il 30 settembre 2008»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire linvarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, lacquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta lapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dallazienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
4-ter. Allarticolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali secondo le modalità di cui al presente articolo, con apposita delibera del consiglio di amministrazione possono essere concesse ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula dei predetti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività. La delibera di cui al primo periodo è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità economica e la validità. Il consiglio di amministrazione di ogni singola fondazione individua con apposita delibera le risorse necessarie per la contrattazione integrativa nel rispetto del principio del pareggio di bilancio; tale delibera è sottoposta al collegio dei revisori che ne verifica la compatibilità con il conto economico e il rispetto dei princìpi di cui al comma 4. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Le delibere di cui al presente comma, corredate del parere reso dal collegio dei revisori, sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero delleconomia e delle finanze»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche».
Dopo larticolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. -
(Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli
ex deportati). 1. Larticolo 1 della legge 29 gennaio 1994,
n. 94, è sostituito dal seguente:
Art. 1. - 1.
Lassegno vitalizio di cui allarticolo 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto
il limite detà pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi
a proficuo lavoro. Lassegno di reversibilità compete anche
ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui allarticolo
1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio
in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno
vitalizio.
2. Allonere
derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dallanno
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del
fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dellentrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».
Allarticolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini
del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria
connessi anche allattuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari
e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti
interventi:
a)
con riferimento allanno 2007, nelle regioni per le quali si è
verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento
e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di
rientro dai disavanzi sanitari, di cui allaccordo sottoscritto, ai
sensi dellarticolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dallarticolo
1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, limitatamente allimporto corrispondente a quello
per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure
di copertura idonee e congrue a conseguire lequilibrio economico
nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto
dallarticolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
b) allarticolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis)
la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite
di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato
ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento
a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dellanno,
dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni
di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate
a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera
b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento
dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula
di accordi integrativi, nel rispetto dellequilibrio economico-finanziario
programmato;
c)
entro il 30 giugno 2008, al fine di permettere la definitiva estinzione
dei crediti pregressi certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti
dellazienda universitaria Policlinico Umberto I, il commissario liquidatore
è autorizzato ad effettuare transazioni nel limite massimo del 90
per cento del credito accertato sulla sorte capitale, ad esclusione degli
interessi e della rivalutazione monetaria, previa definitiva rinuncia da
parte dei creditori ad ogni azione e pretesa. Per le finalità di
cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
per il 2008. Tale somma è trasferita su un conto vincolato della
Gestione commissariale dellazienda per leffettuazione dei pagamenti
entro il 31 dicembre 2008. Le somme non utilizzate per leffettuazione
di pagamenti entro il termine di cui al periodo precedente sono riversate
al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato
di previsione dellentrata. Agli oneri derivanti dalla presente lettera,
pari a 250 milioni di euro per il 2008, si fa fronte mediante riduzione,
per il medesimo anno, dellautorizzazione di spesa di cui al comma
12 dellarticolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127»;
al
comma 3, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle
seguenti: «dai seguenti» e le parole: «associazioni
di categoria interessate» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni
di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo,
le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite
dallaccordo stipulato ai sensi dellarticolo 4, comma 4, della
legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime
per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del
fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della salute»;
la
rubrica è sostituita dalla seguente: «Piani di rientro,
tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici».
Dopo larticolo
8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. -
(Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone
ombelicale). 1. È prorogato al 30 giugno 2008 il termine
di cui allarticolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete
nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine,
e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone
ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa,
la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture
pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro
nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario
nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di
necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività
di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di
cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo
svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per
le rispettive competenze.
Art. 8-ter. - (Fondo
transitorio per le regioni con elevato disavanzo sanitario). 1.
Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 dellarticolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
è incrementato, per lesercizio finanziario 2008, di 14 milioni
di euro.
2. Allonere derivante dallattuazione del comma 1, pari a 14 milioni di euro per lanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, laccantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 4 milioni di euro, laccantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
Allarticolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di agevolare lapplicazione della disciplina prevista dallarticolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la data di scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblica la relativa lista. Ai fini della riduzione della protezione complementare, nella misura di sei mesi per ogni anno solare, ai sensi dellarticolo 61, comma 4, del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la durata residua di protezione inferiore a sei mesi è annullata, con conseguente scadenza del certificato complementare alle ore 24 del 31 dicembre dellanno che precede quello di riferimento, mentre la durata residua di protezione superiore a sei mesi è ridotta di sei mesi. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico aggiorna la lista di cui al primo periodo del presente comma».
Larticolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Agenzia
nazionale per la sicurezza alimentare). 1. Il comma 356 dellarticolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
356. Il Comitato
nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale
26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231
del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di Autorità nazionale
per la sicurezza alimentare e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si
trasforma in Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare,
con sede in Foggia, che è posta sotto la vigilanza del Ministero
della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per lorganizzazione,
il funzionamento e lamministrazione dellAgenzia. Per lo svolgimento
delle attività e il funzionamento dellAgenzia è autorizzato
un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
e di 1,5 milioni di euro per lanno 2010».
Dopo larticolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. (Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori). 1. Il comma 464 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
464. Per lanno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno allattività dellente morale SOS Il Telefono Azzurro ONLUS».
Allarticolo 12:
al
comma 1, le parole: «sono ulteriormente prorogati fino alladozione
del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244»
sono sostituite dalle seguenti: «sono ulteriormente differiti
al 31 dicembre 2008»;
al
comma 2, le parole: «fermo restando quanto previsto dallarticolo
1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43» sono soppresse;
dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more dellattuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui allarticolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
al
comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dallo stesso anno, le disposizioni di cui allarticolo 1, comma 536,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano
anche alle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 643, della
medesima legge n. 296 del 2006»;
dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Allarticolo
2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera
c) è inserita la seguente:
c-bis)
definire, previa intesa tra la regione Basilicata e luniversità
degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali
trasferimenti regionali da parte delluniversità medesima,
fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera
c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando lassenza
di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed enti di ricerca».
Allarticolo
13, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero,
entro il medesimo termine, presso le amministrazioni di inquadramento,
ovvero le agenzie di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni».
Dopo larticolo
13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Dotazione del fondo per il finanziamento ordinario delle università). 1. La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di una somma pari a 16 milioni di euro a decorrere dallanno 2008.
2. Allonere derivante dallattuazione del comma 1, pari a 16 milioni di euro a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
Allarticolo
14, al comma 1, le parole: «In attesa della riforma organica della
magistratura onoraria,» sono soppresse, dopo le parole: «vice
procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «, nonché
i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni,» e le parole:
«fino al 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2009».
Dopo larticolo
14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - (Dirigenti dellamministrazione giudiziaria). 1. I dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dellamministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui allarticolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
Allarticolo 15, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dellarticolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse».
Dopo larticolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis. - (Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche). 1. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 16-ter.
- (Misure in materia di incarichi giudiziari). 1. In deroga
agli articoli 104, 108 e 109 dellordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui allarticolo
5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso
lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni
di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della
Repubblica o la procura della Repubblica, per il periodo massimo di sei
mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.
Per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti
allosservanza dei princìpi costituzionali della proporzionale
e del bilinguismo, è abrogato il comma 7 dellarticolo 13 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dallarticolo
2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, fermo restando quanto
disposto dallarticolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150».
Allarticolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Allarticolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: entro il 15 dicembre 2008».
Dopo larticolo 18 sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis. -
(Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia
di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire).
1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ai fini
dellaccesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti
del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse
in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva
allapplicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria,
prevista dallarticolo 5 del presente decreto;
b)
allarticolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Laccesso
alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui
lacquirente, a seguito dellinsorgenza di una situazione di
crisi per effetto dellinsolvenza del costruttore, abbia dovuto versare,
in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere,
dopo la stipula dellatto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia
da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare
lazione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dellarticolo
67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, o la liberazione dellimmobile dallipoteca iscritta
a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui lacquirente
non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto
o trascritto in danno del costruttore. In tali casi lindennizzo è
determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza
delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore.
2. Il termine di
cui al comma 1 dellarticolo 18 del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, è differito al 30 giugno 2008.
Art. 18-ter. - (Autorità
marittima della navigazione dello Stretto di Messina). 1. Con
regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee
funzionali e lorganizzazione dellAutorità marittima
della navigazione dello Stretto di Messina nellambito del Corpo delle
capitanerie di porto, nonché la disciplina del traffico marittimo
dello Stretto di Messina».
Dopo larticolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. - (Differimento di un termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice). 1. Il termine previsto dallarticolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2007 dallarticolo 6, comma 8-ter, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 31 dicembre 2008.
2.
Allonere derivante dallattuazione del comma 1, valutato in
2 milioni di euro per lanno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3.
Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini delladozione
dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 19-ter. - (Modifica
del comma 2 dellarticolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
1. Il comma 2 dellarticolo 139 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
2. I contributi
previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dellarticolo 4
della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni,
possono essere concessi ed erogati in ununica soluzione, a seguito
di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dellarticolo
32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia
al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese
sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata
da un soggetto abilitato».
Larticolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Regime transitorio per loperatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni). 1. Il termine di cui al comma 2-bis dellarticolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dellarticolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
2.
A seguito dellentrata in vigore della revisione generale delle norme
tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 14 settembre 2005, durante il periodo di cui allarticolo
5, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 136 del 2004, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, in alternativa allapplicazione
della suddetta revisione generale è possibile lapplicazione
del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 222 del 23 settembre 2005, oppure dei decreti del Ministro dei
lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio
1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, pubblicati, rispettivamente, nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5
dicembre 1987, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 106 del 7 maggio 1988, nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 1º giugno 1988, nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 29 gennaio 1991 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.
3.
Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché
per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato
lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dellentrata
in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata
per la redazione dei progetti, fino allultimazione dei lavori e alleventuale
collaudo.
4.
Con lentrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2,
il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche
tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici
di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze
di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento
della protezione civile 21 ottobre 2003, attuativo dellarticolo 2,
commi 2, 3 e 4, dellordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252
del 29 ottobre 2003.
5.
Le verifiche tecniche di cui allarticolo 2, comma 3, della citata
ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003,
ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme
sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi
proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici
e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
6.
Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita,
fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni
e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e
degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni
generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti
normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, alla scadenza del periodo transitorio indicato
al comma 1.
7.
La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non dà luogo
alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi
spese».
Allarticolo
21, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, con proprio
decreto,» sono inserite le seguenti: «di concerto con
il Ministro delle infrastrutture,».
Dopo larticolo
21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. - (Diritti aeroportuali). 1. Fino allemanazione dei decreti di cui al comma 10 dellarticolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dellarticolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, allaggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.
Art. 21-ter.
(Indennità di trasferta per il personale ispettivo dellEnte
nazionale dellaviazione civile). 1. Allarticolo
1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e al personale
ispettivo dellEnte nazionale dellaviazione civile.
2.
Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero dei trasporti.
Art. 21-quater.
- (Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale).
1. Le disposizioni di cui allarticolo 2, comma 521, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese alle aree territoriali
colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del
sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che
coinvolge un numero di unità lavorative superiore a tremila, nel
limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
a carico del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine è integrato
del predetto importo per gli anni 2008 e 2009.
2.
Allonere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
3.
Allarticolo 3-bis del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e nelle ipotesi di cui
allarticolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società
da queste derivate.
4.
Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito
un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento
degli investimenti nellarea di Malpensa, da ripartire fra la regione
Lombardia e gli enti locali azionisti della società di gestione
aeroportuale, con una dotazione di 40 milioni di euro per lanno 2008.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa prevista dallarticolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e, per 7,8 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
della giustizia.
5.
Le disposizioni di cui allarticolo 1, commi 3, 9 e 10, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono estese ai
trattamenti concessi ai sensi dellarticolo 1-bis del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 1-bis».
Dopo larticolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis. - (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori). 1. Allarticolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: Fino alla data del 1º gennaio 2008 sono sostituite dalle seguenti: Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),.
Art. 22-ter. - (Interventi in materia di disagio abitativo). 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati allesito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dallarticolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, lesecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dellarticolo 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008.
2.
Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione
le disposizioni dellarticolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9
del 2007. Continuano a trovare applicazione, altresì, i benefìci
fiscali di cui allarticolo 2 della stessa legge.
3.
Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, valutato
in 2,59 milioni di euro per lanno 2008 e in 8,75 milioni di euro
per lanno 2009, si provvede ai sensi del comma 4.
4.
A valere sullautorizzazione di spesa di cui allarticolo 2,
comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, limporto
di 11,34 milioni di euro relativo allanno 2007 è conservato
nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale
di tesoreria per essere riversato allentrata del bilancio dello Stato
per 2,59 milioni di euro nellanno 2008 e per 8,75 milioni di euro
nellanno 2009.
5.
Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini delladozione
dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dellarticolo
11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali
decreti emanati, ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2),
della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi
alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
6.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22-quater. - (Investimenti
immobiliari degli enti previdenziali). 1. Il comma 489 dellarticolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
489. Sono
comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate
per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei
quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate;
le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono,
altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano
stati già consegnati i lavori ai sensi dellarticolo 130 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento
di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento allinvestimento
immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.
2.
Allonere derivante dal comma 1, valutato in 50 milioni di euro a
decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
della solidarietà sociale.
3.
Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini delladozione
dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dellarticolo 7, secondo comma,
numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti di cui al primo periodo del presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite
relazioni illustrative.
Art. 22-quinquies. - (Interventi per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi di Bari). 1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per lanno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della caserma Rossani e del quartiere Carrassi-San Pasquale da parte del comune di Bari.
2. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per lanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, laccantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 682.000, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a euro 45.000, laccantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a euro 2.273.000, laccantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22-sexies. - (Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro). 1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
2.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario
delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
3.
Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
4.
È di competenza del commissario delegato la realizzazione delle
attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro,
redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2007.
5.
Per lattuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il
Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce unapposita
unità di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.
6.
Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, pari
ad euro 600.000 per lanno 2008 e ad euro 750.000 per lanno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del
fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Art. 22-septies. - (Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dellesercizio dellattività di autotrasporto). 1. Il termine previsto dal comma 4 dellarticolo 1 della legge 1º marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008».
Larticolo 23 è soppresso.
Allarticolo 24:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per lanno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per lanno 2008 e a euro 1.000.000 per lanno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per lanno 2010, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Il comma 44 dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando linapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti dopera a decorrere dallemanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti dopera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1º luglio 2008».
Dopo larticolo 24 sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis. - (Proroga dellefficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco). 1. Il termine di cui al comma 4 dellarticolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi.
Art. 24-ter.
- (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario).
1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dellarticolo
17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dallarticolo
3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2009.
Art. 24-quater.
- (Proroga dellefficacia della graduatoria di concorsi pubblici per
ispettore del lavoro). 1. In deroga alla disposizione di cui
allarticolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione
degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata
in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi
795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª
serie speciale n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre
2010.
Art. 24-quinquies.
- (Disposizioni in materia di dirigenti scolastici). 1. Dopo
la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 94
del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per
il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del Ministro
della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4ª serie speciale n. 76 del 6 ottobre
2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi
dei commi 605, lettera c), e 619 dellarticolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti
utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina
per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa,
possono chiedere di essere nominati, nellambito della medesima tipologia
concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti
e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla
fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo
inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio
degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è
ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e
disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Art. 24-sexies.
- (Equiparazione di titoli ai fini dellaccesso ai concorsi presso
il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sullOrdine nazionale
degli psicologi). 1. I titoli di specializzazione rilasciati
ai sensi dellarticolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
e il riconoscimento di cui al comma 1 dellarticolo 35 della medesima
legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per lammissione
ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale,
di cui allarticolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401,
fermi restando gli altri requisiti previsti.
2. Larticolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente:
Art. 29. - (Vigilanza del Ministro della salute). 1. Il Ministro della salute esercita lalta vigilanza sullOrdine nazionale degli psicologi».
Allarticolo 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allestensione, in applicazione dellarticolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dallapplicazione dellarticolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.
1-ter. Allonere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo larticolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. - (Proroga dei termini per ladozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile). 1. Il termine previsto dallarticolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini delladozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dallarticolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008».
Allarticolo 26:
al
comma 1, lultimo periodo è sostituito dal seguente: «Dallattuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato»;
al
comma 2, le parole: «Allarticolo 26, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51,» sono sostituite dalle seguenti:
«Allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 642, e successive modificazioni,»;
dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Allarticolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dallarticolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: colturali è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario»;
al
comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
dopo
il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1º luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dellimpianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi»;
al
comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in
conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, dintesa con le regioni
Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe
a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dellarticolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni»;
al
comma 7, secondo periodo, le parole: «presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «presente comma»;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«7-bis. Allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: 1º gennaio 2008 sono sostituite dalle seguenti: 1º gennaio 2009.
7-ter. Il comma 96 dellarticolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni».
Dopo larticolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis. - (Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale). 1. Allarticolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: sette mesi.
2. Allarticolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: 30 novembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2008;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007.
3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione».
Larticolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica). 1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per lattività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dallattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I commi 36 e 37 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati».
Allarticolo 28:
al
comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le
attività che, in via transitoria, sono svolte dallAgenzia
anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità
del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano lattuazione
dellarticolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006,
dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego,
a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui allarticolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello
sviluppo economico»;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dallarticolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, lAgenzia nazionale per lattrazione degli investimenti e lo sviluppo dimpresa Spa trasferisce allIstituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, limporto di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dallarticolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nellambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui allarticolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
1-ter. Al fine dellattuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dallarticolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata lattività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1º marzo 2008, dallAgenzia nazionale per lattrazione degli investimenti e lo sviluppo dimpresa Spa al Ministero delleconomia e delle finanze, che esercita i diritti dellazionista dintesa con il Ministero dei trasporti».
Dopo larticolo 28 è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. - (Differimento del termine per lalienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari). 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dellarticolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per lalienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo».
Allarticolo 29:
al
comma 2, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto» e sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «A decorrere dalla medesima data e fino al
31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri
cubici di cilindrata nuovo di categoria euro 3, con contestuale
sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro
0, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate
al comma 233 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono concessi un contributo di euro 300 e lesenzione dalle tasse
automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione
è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro
per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le
modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dellarticolo
1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra
il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dellarticolo
1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro
il 31 marzo 2008»;
dopo
il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Allarticolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 271, le parole da: dal periodo dimposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: dal periodo dimposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo
dimposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito
un credito dimposta automatico secondo le modalità di cui
ai commi da 272 a 279. È fatta salva la diversa decorrenza del credito
dimposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dallautorizzazione
di cui al comma 279;
b) al comma 283, dopo le parole: Ministro delleconomia e delle finanze, sono inserite le seguenti: da adottare entro il 31 marzo 2008,.
10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nellanno 2008 in relazione alleffettivo utilizzo dei crediti dimposta previsti dai commi da 271 a 284 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per lanno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per lanno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui allarticolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per lanno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitività e lo sviluppo è incrementata, per lanno 2009, di 90,5 milioni di euro»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Agli
oneri derivanti dallattuazione del presente articolo, ad eccezione
dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per
lanno 2008, a 177,2 milioni di euro per lanno 2009 e a 33,2
milioni di euro per lanno 2010, si provvede:
a)
per lanno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro,
mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui
al comma 11;
b)
per lanno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro,
a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis,
e 38;
c)
per lanno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dallarticolo 36, comma 2-bis»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di credito dimposta e incentivi alla rottamazione».
Dopo larticolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis. -
(Proroga del termine in materia di installazione degli impianti allinterno
degli edifici). 1. Al comma 1 dellarticolo 3 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2007, n. 17, le parole: 31 dicembre 2007 sono
sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2008.
Art. 29-ter. - (Disposizioni
in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi).
1. Allarticolo 98 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
4-bis. Alle
fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito
il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli
nuovi provvisti di targa provvisoria.
Art. 29-quater. - (Disposizioni
in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del
regolamento di cui allarticolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre
1993, n. 580».
Allarticolo
30, al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: «RAEE»
sono inserite le seguenti: «domestici e RAEE professionali»
e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri
medesimi».
Larticolo
31 è soppresso.
Dopo larticolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. -
(Modifiche allarticolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243).
1. Allarticolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: In
mancanza del rilascio dellautorizzazione integrata ambientale entro
il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione
integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate
entro i termini, i gestori possono procedere allesecuzione degli
interventi proposti finalizzati alladeguamento dellimpianto
alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini
indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti
a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia
già stato emanato provvedimento favorevole di conformità
ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio
e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per
la protezione dellambiente possono verificare, con oneri a carico
del gestore, lattuazione degli interventi e del piano di monitoraggio
e controllo, riferendo, entro tre mesi dallultimazione degli interventi,
allautorità competente in ordine alle verifiche effettuate
e allefficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato
dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di
riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque
tenere conto nellemanazione del provvedimento medesimo;
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
1-quater. In mancanza del rilascio dellautorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari allesercizio dellimpianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione allautorità competente per il rilascio dellautorizzazione integrata ambientale. Lautorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia unautorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dellautorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.
1-quinquies. In mancanza del rilascio dellautorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dellaria dopo il 1º gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dellarticolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare allautorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007».
Allarticolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dellarticolo 3 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.
1-ter.
Allarticolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole:
31 dicembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre
2008.
1-quater.
È istituito nello stato di previsione del Ministero dellambiente
e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione
di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per
la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere
sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori
di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo
è ripartito tra i comuni nei cui territori sono localizzati i siti
di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dellambiente
e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il
Ministro dellinterno, in rapporto alla quantità di rifiuti
conferiti. In sede di prima attuazione, per lanno 2008 le risorse
del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni
di cui allarticolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. Allonere
derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
dellinterno.
1-quinquies.
Per far fronte alle esigenze dellemergenza rifiuti in Campania è
autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni
di euro per lanno 2008. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b)
quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui allarticolo
10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c)
quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426.
1-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-quinquies, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.
1-septies.
Con successiva ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio
dei ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono
già assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli
interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste.
Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-octies.
Per limpianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra
della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dellarticolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e al comma 137 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti
dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del
29 aprile 1992».
Dopo larticolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. - (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche). 1. A decorrere dallanno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui allarticolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nellambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nellambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui allarticolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero delleconomia e delle finanze, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi, di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».
Allarticolo
34, al comma 1, lettera a), le parole: «fino al 31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino
alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione
della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,».
Dopo larticolo
34 sono inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis. - (Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata). 1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dellarticolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dellarticolo 34, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nellesercizio successivo.
Art. 34-ter. - (Utilizzo del fondo di cui allarticolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575). 1. Ai fini dellintegrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dellarticolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dallarticolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dellinterno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilità speciale sino al 31 dicembre 2008».
Allarticolo
35, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati
ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee
di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità
degli strumenti tecnologici per laccesso agli stessi».
Dopo larticolo
35 è inserito il seguente:
«Art. 35-bis. - (Modifica allarticolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 1. Allarticolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: Dopo il 1º aprile 2008 sono sostituite dalle seguenti: A partire dal 30 settembre 2008».
Allarticolo 36:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Allarticolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: Lagente
della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere,
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello
stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino
ad un massimo di settantadue rate mensili;
b)
il comma 2 è abrogato;
c) al comma 4-bis, le parole: il fidejussore sono sostituite dalle seguenti: leventuale fidejussore.
2-ter. Allarticolo
26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni
dellarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate
iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite
dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli
enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme
speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui allarticolo
236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115;
b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti
entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dellente creditore,
da comunicare allagente della riscossione competente in ragione della
sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere
dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da
parte del competente agente della riscossione.
2-quater. Allarticolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
Se il piego non viene
consegnato personalmente al destinatario dellatto, lagente
postale dà notizia al destinatario medesimo dellavvenuta notificazione
dellatto a mezzo di lettera raccomandata.
2-quinquies. La
disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti
di notifica effettuati, ai sensi dellarticolo 7 della citata legge
20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle
sentenze già effettuate, ai sensi dellarticolo 7 della citata
legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo
termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente
al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza»;
i
commi 3 e 4 sono soppressi;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Al comma 148 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: 1º aprile 2008 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2009.
4-ter.
La cartella di pagamento di cui allarticolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
contiene, altresì, a pena di nullità, lindicazione
del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di
emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti
della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione
dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative
a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità
delle stesse.
4-quater.
Allarticolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, le parole da: in due rate fino a: 30
settembre 2008 sono sostituite dalle seguenti: in ununica
soluzione entro il 30 novembre 2008.
4-quinquies.
Le disposizioni di cui allarticolo 1, commi 426 e 426-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
e di cui allarticolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che
hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426
e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del
cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia
Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il
30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a
tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine,
possono altresì integrare le comunicazioni già presentate,
con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies.
Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative,
il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010,
il termine previsto dallarticolo 19, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1º ottobre 2010.
4-septies.
Nei confronti della società di cui allarticolo 3, comma 2,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni
di cui allarticolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».
Dopo larticolo 36 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis. - (Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa). 1. Allarticolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: 31 dicembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2008 e le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 10 per cento.
2. Al comma 1011 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: 30 giugno 2007 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2008;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo».
Allarticolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Alle minori entrate derivanti dallattuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dallanno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dallarticolo 36, comma 2-bis».
Dopo larticolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis. - (Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). 1. Al comma 217 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Limitatamente allanno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dellarticolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008.
2. Allarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 539, dopo le parole: lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui allarticolo 2, lettera f), sono inserite le seguenti: punto XI, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il credito dimposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002;
b) il comma 548 è abrogato.
Art. 37-ter. - (Modifica allarticolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). 1. Allarticolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: terza è sostituita dalla seguente: quarta».
Allarticolo 38 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Alle
minori entrate derivanti dallattuazione del comma 1, pari a 60 milioni
di euro per lanno 2008 e a 12 milioni di euro per lanno 2010,
si provvede:
a)
per lanno 2008, quanto a 20 milioni di euro, con le maggiori entrate
derivanti dallarticolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni
di euro, mediante utilizzo della riduzione dellautorizzazione di
spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui
allarticolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
disposta dallarticolo 29, comma 11, del presente decreto;
b) per lanno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dallarticolo 36, comma 2-bis.
1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui allarticolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dallarticolo 38-bis».
Dopo larticolo 38 è inserito il seguente:
«Art. 38-bis. - (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche allarticolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 1. Allarticolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative.
2. Al primo periodo del comma 37 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: utilizza è sostituita dalla seguente: possiede;
b) le parole: primo periodo, sono soppresse».
Allarticolo 39 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Il termine annuale di cui allarticolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente alladempimento degli obblighi introdotti dallarticolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per lanno 2008 è prorogato di sei mesi.
2-ter.
Allarticolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: Ai fini della verifica annuale dellosservanza delle
disposizioni di cui allarticolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni
inviate da parte dei soggetti obbligati, lAutorità stabilisce
con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di
concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla
responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di
contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente
dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni
di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato,
riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni,
da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze
pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all1 per
cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto delleffettiva
disponibilità delle opere in questione sul mercato.
2-quater.
Il regolamento di cui allarticolo 6, comma 1, secondo periodo, del
testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2-quinquies.
Allarticolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni,
le parole: negli ultimi cinque anni sono soppresse».
Allarticolo 40:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Allarticolo
24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1:
1) dopo il primo periodo
è inserito il seguente: Per le medesime finalità di
cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto
tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma
pari a 5 milioni di euro per leffettuazione dei pagamenti entro il
31 dicembre 2008;
2) al secondo
periodo, le parole: Detta somma sarà ripartita sono
sostituite dalle seguenti: Dette somme saranno ripartite;
b)
al comma 2, dopo le parole: 31 dicembre 2007 sono inserite
le seguenti: dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente
al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti
che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre
2002,;
c)
al comma 3, le parole: la somma di cui al comma 1 rientra
sono sostituite dalle seguenti: le somme di cui al comma 1 rientrano.
3-ter. Allonere derivante dallattuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per lanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Allarticolo
2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è
inserito il seguente:
32-bis. Le
regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee
a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di
mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente
comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario
prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a
statuto speciale».
Dopo larticolo 40 è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. - (Proroga di termini in materia di patto di stabilità). 1. Allarticolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per il patto relativo allanno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008.
2. Tutti i termini previsti allarticolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo allanno 2007».
Allarticolo 41:
al
comma 1, le parole: «Alla lettera b) dellarticolo
35, comma 26-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Alla
lettera b) del comma 26-quater dellarticolo 35»;
la
rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica allarticolo
35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
Dopo larticolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Efficacia del comma 263 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 1. Fino al 1º gennaio 2009 non si applica il comma 263 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
Allarticolo 42:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il
comma 39 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
è inserito il seguente:
39-bis. Le
disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della
Banca centrale europea»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Al
comma 132 dellarticolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: Nel limite massimo di 500.000 euro annui sono soppresse;
b) lultimo periodo è soppresso.
2-ter. Allonere derivante dallattuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».
Dopo larticolo 42 è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Applicazione dellarticolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). 1. Le disposizioni di cui allarticolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Allarticolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Allarticolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: , preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato».
Allarticolo 44:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al fine di consentire la stima dellimpatto sullindebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare allUnità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in unapposita circolare da emanarsi dintesa con lIstituto nazionale di statistica. Dallattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato».
Dopo larticolo 44 è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. -
(Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento
e lattività istituzionale del comitato centrale per lAlbo
nazionale degli autotrasportatori). 1. Alla legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nellelenco n. 1 allegato, al numero 16 Ministero dei
trasporti, le parole: legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo
63 sono soppresse;
b) allarticolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per lAlbo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali».
Allarticolo 45:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al comma
5 dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ,
nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c-bis)
sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini
sportivi dal CONI a norma di legge»;
sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Alla
lettera a) del comma 1234 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ,
nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale.
1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui allarticolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui allarticolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per lanno 2008, relativamente alla finalità di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per lanno 2009, relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per lanno 2008, laccantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per lanno 2009, laccantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale».
Allarticolo 46:
al
comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «di cui allarticolo
11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,» sono inserite le seguenti:
«con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato
o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga
durata»;
al
comma 1, il capoverso 1-quinquies è sostituito dai seguenti:
«1-quinquies. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2008, si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui al comma 5 dellarticolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, laccantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, laccantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dellentrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Il termine per lemanazione del decreto interministeriale di cui allarticolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dintesa con i Ministri delleconomia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dellarticolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale»;
alla
rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proroga
di termini per tariffe sociali».
Dopo larticolo
46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis. - (Modifica allarticolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). 1. Allarticolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: adottate da enti locali e imprese sono sostituite dalle seguenti: adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni».
Allarticolo
47, al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1º aprile 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º agosto
2008» e le parole: «entro il 31 marzo 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2008».
Dopo larticolo
47 sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis. -
(Sospensione di termini per ladempimento di obblighi contributivi
e fiscali da parte di enti non commerciali). 1. È ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre
2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dellarticolo
6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa
di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per lanno
2008 di 700.000 euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di
euro per lanno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per lanno
2008 e a 1,2 milioni di euro per lanno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro delleconomia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 47-ter. - (Modifica
allarticolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244).
1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dellarticolo
2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per lanno
2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo
del medesimo comma 5 è soppresso.
Art. 47-quater. - (Durata
in carica dei membri delle autorità indipendenti). 1.
Nelle more dellapprovazione della legge di riordino delle autorità
indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione
nazionale per le società e la borsa, di cui allarticolo 1,
terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni,
del Garante per la protezione dei dati personali, di cui allarticolo
153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dellAutorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
di cui allarticolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del
presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10
ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249,
con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al
precedente periodo non sono rinnovabili.
Art. 47-quinquies. -
(Modifica allarticolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244). 1. Allarticolo 2, comma 488, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili,
lIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere in forma diretta alla
realizzazione dellinvestimento relativo al Centro polifunzionale
della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui allarticolo
1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Allarticolo 48:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le entrate di cui allarticolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dellanno 2007, permangono per lanno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità
speciali di cui allarticolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per lanno 2008,
alle voci di spesa confluite, ai sensi dellarticolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritti
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per
far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite
anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali
intestate agli uffici scolastici provinciali e lassegnazione ad istituzioni
scolastiche anche di altra provincia.
1-quater.
Allarticolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: , nonché programmi di sviluppo regionale riferiti
alle medesime regioni»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riassegnazione di risorse».
Dopo larticolo 49 sono inseriti i seguenti:
«Art. 49-bis. - (Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti delluomo). 1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nellanno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti delluomo, nel quadro delle attività patrocinate dallOrganizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero degli affari esteri.
2.
Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non è corrisposto alcun
emolumento, indennità o rimborso spese.
3.
Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per lanno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
Art. 49-ter. - (Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato). 1. Ai fini delliscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi dellarticolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché per laccesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce rossa italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già previste dallarticolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è equiparata alle organizzazioni di volontariato».
Allarticolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per lanno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui allarticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo larticolo 51 sono inseriti i seguenti:
«Art. 51-bis. - (Rimborsi di spese elettorali). 1. Il termine di cui allarticolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.
Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito
della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte
in ununica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza
del termine differito di cui al medesimo comma 1. Lerogazione delle
successive quote ha luogo alle scadenze previste dallarticolo 1,
comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.
3.
Allattuazione del presente articolo si provvede nellambito
delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 51-ter. - (Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). 1. Allarticolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: 31 dicembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2008.
2. Allonere
derivante dallapplicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro
per lanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito
del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 51-quater.
- (Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione
del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio). 1. Lincentivo
concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a)
del comma 2 dellarticolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Ministro
delle attività produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo laccertamento
tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei
creditori dellimpresa, di cui allarticolo 2740 del codice civile».
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007
Capo I
PROROGHE DI TERMINI
Sezione I
Difesa
Art. 1.
Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le
Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un
dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il
limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su
richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone
il necessario finanziamento, nell'ambito del programma «Missioni militari di pace». Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica
l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma «Missioni militari di pace», sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.
Art. 2.
Proroga di termini in materia di difesa
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «al 2007» sono sostituite dalle seguenti: « al 2008».
2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «Sino all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2012».
3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: «fino all'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2012».
4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, e' prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.
Sezione II
Beni culturali e turismo
Art. 3.
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive
turistico-alberghiere
1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e' prorogato al 30 giugno 2008.
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 4.
Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al
pubblico
1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».
Art. 5.
Proroga termini in materia di beni e attività culturali
1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' prorogato al 30 aprile 2008.
Sezione III
Lavoro e previdenza
Art. 6.
Proroghe in materia previdenziale
1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su «Previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e dalla presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e' prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilità di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.
2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e' fissato al 31 dicembre 2008.
Art. 7.
Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative
1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, e' prorogato al 30 giugno 2008.
2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «entro il 30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2008».
3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1978, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attività fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attività del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.
4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
Sezione IV
Salute
Art. 8.
Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici
1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione
sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la
lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il
rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni
concordato ai sensi della lettera d) prevedendo che in caso di incremento a
seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei
tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera,
delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre
prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di
cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al
mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile
stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario
programmato.».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.
3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate.».
Art. 9.
Proroghe e disposizioni in materia di farmaci
1. Gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura previste dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.
2. Al fine di consentire alle competenti autorità dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale e' offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.
Art. 10.
Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
Art. 11.
Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare
1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare», ha sede in Foggia ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.
Sezione V
Università
Art. 12.
Disposizioni in materia di università
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Art. 13.
Termini per la conferma di ricercatori
1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltà degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.
Sezione VI
Giustizia
Art. 14.
Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari
1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.
Art. 15.
Disposizioni in materia di arbitrati
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.
Art. 16.
Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano
1. All'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai
seguenti: «Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di
quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato
decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005.
Il piano di liquidazione e' sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai
sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;
b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti
periodi: «Il compenso spettante al commissario e' determinato sulla base dei criteri di
cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti
del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete
esclusivamente il rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al dieci
per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese.».
Sezione VII
Infrastrutture e trasporti
Art. 17.
Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario
1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008».
2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 15 dicembre 2008.
Art. 18.
Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: «legge speciale,» sono
inserite le seguenti: «e in ipotesi di delocalizzazione funzionale,»;
b) nel secondo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
Art. 19.
Contratti pubblici
1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 20.
Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le
costruzioni
1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonche' relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.
Art. 21.
Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
Art. 22.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008».
Art. 23.
Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203
1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Sezione VIII
Personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 24.
Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del
Ministero della salute
1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «made in Italy» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
Art. 25.
Divieto di estensione del giudicato
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogata al 31 dicembre 2008.
Sezione IX
Agricoltura
Art. 26.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis e' inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari e' prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva e' differito al 31 dicembre 2007.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo e' versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che e' autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.
7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo delle crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma e' versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27.
Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica
1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sezione X
Sviluppo economico
Art. 28.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo.
Art. 29.
Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione
di veicoli usati
1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e' concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.
3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel, e' concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al periodo precedente e' aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti e' aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purche' conviventi.
4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi,
di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli
nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di
massa, e' concesso un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo e' di massa massima inferiore
a 3000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino
a 3500 chilogrammi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.
9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura di euro 350 per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'istallazione degli impianti a metano.
10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.
11. La dotazione del fondo per la competitività e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione e' incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.
Sezione XI
Ambiente
Art. 30.
Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia
di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente :
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della
salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono
individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle
disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al
comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai
sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b),
decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale
decreto.».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2».
Art. 31.
Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza
1. L'attività della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalità di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purche' la valutazione di compatibilità ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.
Art. 32.
Proroga per emissioni da impianti
1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».
Art. 33.
Disposizione in materia di rifiuti
1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 97, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
Sezione XII
Interno
Art. 34.
Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre
2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008»;
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre
2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».
Art. 35.
Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.
Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Art. 36.
Disposizioni in materia di riscossione
1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, e' soppresso.
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali
continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso
in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e' affidata agli
agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonche', se superiore a cinquantamila euro,».
4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento».
Art. 37.
Abolizione tassa sui contratti di borsa
1. La tassa sui contratti di borsa e' soppressa.
2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di
Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e
alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto
disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa,
parte seconda.»;
b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private
anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti
soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra
scrittura ad essi inerente» sono soppresse.
3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «emessi
dallo Stato» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;
b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la
negoziazione» sono sostituite dalle seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;
c) nell'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal
seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla
compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.».
4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonche' l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.
Art. 38.
Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
Art. 39.
Proroghe in materia radiotelevisiva
1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente e' prorogato all'annualità 2008.
Art. 40.
Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali
1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rinviato al 31 dicembre 2008.
3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.
4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 41.
Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».
Art. 42.
Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.
2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».
Art. 43.
Accantonamenti
1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 44.
Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche
1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 45.
Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche
1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, e' destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
Art. 46.
Disposizioni in favore di inabili
1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai
figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non
superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con
convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma
1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai
datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al
trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai
sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai
superstiti.
1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante
corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della
solidarietà sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.».
Art. 47.
Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».
2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' soppresso.
3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008- 2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 48.
Utilizzo delle sanzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sono riassegnate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo».
Art. 49.
Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche
internazionali
1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.
Art. 50.
Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi
di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per
l'anno 2007, in 5.000.000 euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno
2009, si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte
dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni
di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e
quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000
ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della
solidarietà sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la
proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della
ricerca;
c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di
euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi
rispettivamente al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero
dell'università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la
proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al
Ministero della solidarietà sociale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 51.
Trattamento di fine rapporto
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 52.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.