pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2008
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2008,
n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché
relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni
internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo
2008
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione
Art. 1.
Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in
Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare
il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il
sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, per l'anno 2008,
la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella tabella C
- Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio
di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente
articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, assegnando
priorita' assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia
materiali.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente
articolo e all'art. 2, il Ministero degli affari esteri e'
autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad
enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla
pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, commi 9, 56 e 57, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui
al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati,
assicurando il rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e
donna, con persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita'
italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari
esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita'
richieste.
4. Al personale inviato in breve missione per la realizzazione
delle attivita' e degli interventi di cui al comma 1, e' corrisposta
l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n.
941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata
sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli
interventi di cui al presente articolo, si applicano l'art. 3,
commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge
10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 219.
6. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre
2008, la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti
o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, assegnando
priorita' all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali,
disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per
la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000
in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.
6-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma
di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e
formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo
rappresentato dal munizionamento inesploso con particolare
riferimento al sub-munizionamento antipersona disperso da bombe a
grappolo.
6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede
all'organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una
conferenza di pace regionale della societa' civile, in collaborazione
con la rete di organizzazioni non governative "Afgana".
Art. 2.
Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per la realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno
del processo di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia,
Sudan e Repubblica Democratica del Congo e' autorizzata, fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la Somalia, di euro
3.150.000 per il Sudan e di euro 120.000 per la Repubblica
Democratica del Congo ad integrazione degli stanziamenti gia'
assegnati per l'anno 2008 per l'attuazione della legge 6 febbraio
1992, n. 180.
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della
NATO destinati al reinserimento nella vita civile del personale
militare in esubero in Serbia e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di
ordigni inesplosi in Giordania e per le iniziative di cooperazione
per i Paesi del dialogo mediterraneo e dell'Istanbul Cooperation
iniziative.
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
14.503.478 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e
di ricostruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente
comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere
impegnate nell'esercizio successivo.
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
1.640.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della
NATO destinati al rafforzamento della gestione autonoma della
sicurezza in Iraq, alla realizzazione di interventi di assistenza
post operazioni, all'equipaggiamento e formazione circa le norme di
sicurezza dell'esercito in Afghanistan, nonche' all'addestramento in
materia di lotta al narco-traffico di personale afghano e dei Paesi
dell'Asia centrale.
5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
293.370 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso
le Ambasciate italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento
economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
275.710 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con
l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al
predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80 per
cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle
attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di
servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue
attivita', anche al fine di promuovere la presenza economica
italiana nell'area, il predetto funzionario puo' impiegare fino a
quattro unita' di supporto da reperire in loco, con contratto a
tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del
presente decreto.
7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle
operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le
missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai
predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella
eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di
riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento
di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in
missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il
trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice
del medesimo contingente.
8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative
PESD.
9. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli
interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 2,
comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5, e l'articolo 4, commi 2 e
3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.157.721 per la proroga della
partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita'
di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di
polizia irachene.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino
31 dicembre 2008, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in
Italia del corso di formazione in materia penitenziaria per
magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della
giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea
denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 2007, n. 38. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi
forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la
misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i
partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi
didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al
diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del
diritto penale internazionale, nonche' alle regole di procedura e
prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle
corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.
11-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il
31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti
sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attivita'
disposte dal presente articolo.
Capo II
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 3.
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
30 settembre 2008, la spesa di euro 279.099.588 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 2007, n. 38, e di euro 18.107.529 per l'impiego del gruppo
navale European Maritime Force (EUROMARFOR) nella componente navale
della missione UNIFIL.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 337.695.621 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan,
denominate International Security Assistance Force (ISAF), di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN,
di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 2007.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.235.737 per la proroga della
partecipazione di personale militare, compreso il personale
appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri
italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei
Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e
all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence
Unit (CIU), European Union Planning Team (EUPT) e missione PESD
dell'Unione europea in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
30 settembre 2008, la spesa di euro 20.161.262 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo
9, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nel cui ambito opera la
missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 989.251 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 383.165 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
8. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 674.428 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla missione
dell'Unione Europea di supporto alla missione dell'Unione Africana
nel Darfur in Sudan, gia' denominata AMIS II, di cui all'articolo 3,
comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e di euro 5.176.102 per la
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United
Nations/African Union Mission In Darfur (UNAMID), di cui alla
risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite il 31 luglio 2007.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione
di personale militare alla missione dell'Unione europea nella
Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata
EUFOR Tchad/RCA, di cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 833.772 per la partecipazione di
personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica
democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO, di cui all'azione
comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il
12 giugno 2007, ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 9, comma 2,
del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 127 del 2007.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 243.134 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro
(UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 4
del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 3.470.586 per la prosecuzione
delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
13. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo
gratuito, alle Forze armate libanesi apparecchiature per le
comunicazioni e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro
2.000.000.
14. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo
gratuito, alle Forze armate della Repubblica Araba d'Egitto e della
Repubblica di Serbia apparecchiature per lo sminamento e materiale di
protezione individuale, escluso il materiale d'armamento. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, a decorrere dal
1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
1.000.000.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 7.891.229 per la proroga dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 2007.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.182.070 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
17. E' autorizzata, dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008,
la spesa di euro 158.920 per la partecipazione di personale della
Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per
la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e
Ucraina, di cui all'azione comune 2007/107/PESC adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2007.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 59.570 per la proroga
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in
Palestina, denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3,
comma 17, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.393.262 per la proroga della
partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia
di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European
Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 16, del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 2007.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
30 settembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per la partecipazione
di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in
Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo
italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno
dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani,
siglato in data 29 dicembre 2007.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di
finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International
Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 9, comma 8, del
decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 127 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.095.774 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle
missioni internazionali in Kosovo, denominate United Nations Mission
in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge
n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2007, e all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, European
Union Planning Team (EUPT) e alla missione PESD dell'Unione europea.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 199.558 per la proroga della
partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il
valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission
in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n.
127.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
30 settembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la partecipazione di
personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle
Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization
Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007),
adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 474.158 per la proroga della
partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale
della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero
della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 893.370 per la partecipazione di
personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle
Forze armate alle missioni internazionali in Libano e Afghanistan.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al
31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di
corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si
svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del
personale impiegato nelle medesime missioni.
27-bis. Entro il 30 giugno 2008, il Ministro degli affari esteri
e il Ministro della difesa riferiscono al Parlamento circa gli
sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna missione di
cui ai commi precedenti.
Art. 4.
Disposizioni in materia di personale
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale,
al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al
presente decreto e' corrisposta al netto delle ritenute per tutta la
durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure
di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi
corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli
organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle
missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura
attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania
2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2,
EUBAM Rafah, UNAMID, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al
personale che partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli
Emirati Arabi Uniti, EUPOL AFGHANISTAN, nonche' al personale militare
impiegato in Iraq e al personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul e quella
di Herat;
c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL
COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e
Ucraina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al
personale che partecipa alle missioni EUPM, AMIS II, EUPOL RD CONGO,
EUSEC RD CONGO, UNFICYP, nonche' al personale impiegato presso il
Military Liason Office della missione Joint Enterprise, il NATO HQ
Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla
diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e
alloggio gratuiti, al personale militare impiegato in Iraq, in
Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa.
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento economico
corrisposto al personale che partecipa alle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si
applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania, nei Paesi dell'area balcanica
e in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge
8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3
della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di
lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248 del 2006.
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai
militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione
dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita'
pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole,
l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185%
dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2,
primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive
modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se
volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano
l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL
con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e
continuativo e percepisce l'indennita' di missione di cui al comma 1,
con spese di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione.
Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi
per servizi fuori sede, sono versati all'amministrazione al netto
delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla
somma del trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione di cui al comma 1, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al
presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi
30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni.
7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui
al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64
della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2008 possono essere
richiamati in servizio a domanda, secondo le modalita' di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di
complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di
bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui
al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui
all'articolo 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il
periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo
di sei mesi.
9. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti,
sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, nonche' al
personale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e successive modificazioni, e ai volontari in ferma
delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei
carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio
per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di
servizio durante l'impiego in attivita' operative o addestrative,
e' attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente
la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente
commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle
quali si e' verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche
oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e
gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado
di sottotenente, e gradi corrispondenti, dei ruoli speciali degli
ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un
trattamento economico inferiore a quello in godimento,
all'interessato e' attribuito un assegno personale pensionabile pari
alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello
spettante nel nuovo grado. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano, agli effetti giuridici, a decorrere dal
1° gennaio 2003 e, agli effetti economici, a decorrere dal 1° gennaio
2008.
10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4,
5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
11. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse
all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate
impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori
carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle
funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle
aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, e'
autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro
10.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva
nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del
predetto personale.
Art. 5.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali
di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di
pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si
svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al
presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani
partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro
della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla
giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel
territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che
partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.
Art. 6.
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge
n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del
2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di
equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano
entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo
stanziamento di cui all'art. 7.
3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e
di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali
di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che
ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti
stessi.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del
presente decreto, escluso l'art. 4, comma 9, pari complessivamente a
1.020 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2008, ivi
compresi 100 milioni di euro utilizzabili a titolo di anticipazione
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2008, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, come determinata nella tabella C - Ministero degli affari esteri
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009
e 2010 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 4, comma 9,
valutato in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno
2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero
2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.