Legge 18 marzo 2008, n. 54
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 84
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di
navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunitā europea e i suoi Stati
membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003;
b) l'Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso
dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli
Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunitā europea ed i suoi Stati membri,
dall'altro, con allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione č data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformitā con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)