Legge 18 marzo 2008, n. 58
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 86
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali č stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge č autorizzata la spesa di euro 14.390 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo dell'Accordo)