Indici  delle leggi
Indici delle leggi

Legge 1° giugno 2006, n. 201

"Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2006


Legge di conversione

Testo del decreto-legge


Legge di conversione


Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Ritorno all'indice


Testo del decreto-legge

Decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135

"Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2006



Art. 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.844.000 euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di trattenimento l'assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.844.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ritorno all'indice