Legge 4 agosto 2006, n. 247
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006
Art. 1.
(Interventi umanitari, di stabilizzazione, di ricostruzione e di cooperazione)
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui allarticolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. Nellambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell8 novembre 2005, le attività operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;
b) al
sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla
formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture,
della informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici;
d) al
sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al
sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui al comma 1.
4. Per le finalità e nei limiti
temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è
autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti
e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di
contabilità generale dello Stato.
5. Per le finalità e nei limiti
temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è
autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti
e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata
e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in
possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito
dallarticolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Gli incarichi e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati
a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena,
ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che
il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono
le professionalità richieste.
6. Per quanto non diversamente previsto,
alla missione di cui al comma 1 si applicano larticolo 2, comma 2,
larticolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e larticolo 4, commi 2 e
3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 219.
7. Per laffidamento degli incarichi
e per la stipula dei contratti di cui allarticolo 4, comma 1, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2003, n. 219, si applicano altresì
le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
8. Lo stanziamento di cui allarticolo
9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato,
per lanno 2006, della somma di euro 200.000.
9. È autorizzata, fino al 31
dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per linvio in missione di
personale non diplomatico presso lAmbasciata dItalia a Baghdad.
Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri
di cui allarticolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
10. Per la realizzazione di interventi
di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per lanno
2006, la spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di
cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella
C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate,
tra laltro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore
delle fasce più deboli della popolazione.
11. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito
capitolo di bilancio nellambito dellunità previsionale
di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione
dellItalia ai Fondi fiduciari della NATO destinati allassistenza
e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero
in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.
12. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia
del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del
Ministero della giustizia, nellambito della missione integrata dellUnione
europea denominata EUJUST LEX, di cui allarticolo 39-vicies bis,
commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
13. Nei limiti dello stanziamento
di cui al comma 12, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite la misura
delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio
per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere
e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese
per i sussidi didattici.
14. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti
e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di
contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità
e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle
missioni di cui alla presente legge, al fine di sopperire a esigenze di
prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino
dei servizi essenziali.
Art. 2.
(Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia)
1. È autorizzata la spesa di euro 130.430.101 per la fase di rientro, entro lautunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq, denominata Antica Babilonia, di cui allarticolo 39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31
dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione
di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della
difesa e dellinterno iracheni, nonchè alle attività
di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene,
di cui allarticolo 39-vicies bis, comma 11, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51.
3. È autorizzata, fino al 31
dicembre 2006, la spesa di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata
International Security Assistance Force (ISAF), di cui allarticolo
39-vicies semel, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. È autorizzata, fino al 31
dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già
denominata Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione
Enduring Freedom, e alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour,
a essa collegata, di cui allarticolo 39-vicies semel,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
5. È autorizzata, fino al 31
dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione
di personale militare alle missioni internazionali, di cui allarticolo
39-vicies semel, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51,
di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint
Enterprise, nellarea balcanica;
c) Criminal
Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;
d) Albania
2, in Albania.
6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dellUnione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui allarticolo 39-vicies semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
7. È autorizzata, fino al 31
dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della
compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione denominata Joint
Enterprise, di cui allarticolo 39-vicies semel, comma
19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
8. È autorizzata, fino al 31
dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale
dellArma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata European
Union Planning Team (EUPT), di cui allazione comune 2006/304/PESC
del Consiglio, del 10 aprile 2006.
9. È autorizzata, fino al 31
dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione internazionale denominata Temporary
International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui allarticolo
39-vicies semel, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
10. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione dellUnione europea di assistenza
alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui allarticolo
39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
11. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan,
denominata AMIS II, di cui allarticolo 39-vicies semel, comma
7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
12. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione di polizia dellUnione europea
nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa,
di cui allarticolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51.
13. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale
militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione
delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata
EUFOR RD CONGO, di cui allazione comune 2006/319/PESC del Consiglio,
del 27 aprile 2006.
14. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione
di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United
Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui allarticolo
39-vicies semel, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
15. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione
di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata
United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui allarticolo
39-vicies semel, comma 3, lettera d), del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51.
16. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale
del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.
17. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione
di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui allarticolo 39-vicies
semel, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
18. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi
di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dellarea balcanica, di cui allarticolo 39-vicies semel,
comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
19. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione
di personale dellArma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina,
denominata EUPM, di cui allarticolo 39-vicies semel, comma
22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
20. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione
di personale della Polizia di Stato alle attività per listituzione
di una missione dellUnione europea di assistenza alla gestione delle
frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui allarticolo
39-vicies semel, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
21. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale
della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European
Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS),
di cui allazione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre
2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.
22. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dellarticolo
204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni, per linvio in Afghanistan di un funzionario
diplomatico con lincarico di consigliere diplomatico del comandante
del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui allarticolo
39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
23. Con decorrenza dalla data di entrata
nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel
territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui alla
presente legge è corrisposta per tutta la durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso
e continuativo, lindennità di missione di cui al regio decreto
3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo
eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente
dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonchè al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;
b)
misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento
ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che
partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom,
Active Endeavour e ISAF in Afghanistan, nonchè al personale
dellArma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede
diplomatica di Kabul;
c)
misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione
in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;
d)
misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi
titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa
alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed
EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dellArma
dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;
e)
misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale
che, nellambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è
impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari
impiegati in Iraq, nonchè al personale militare impiegato in Bahrain
e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono,
a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
f)
misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sul trattamento
economico allestero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi Uniti e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente
militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.
24. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dellarea balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e lindennità speciale, di cui allarticolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dellassegno di lungo servizio allestero.
25. È autorizzata, fino al
31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per lattribuzione del trattamento
assicurativo previsto dallarticolo 3 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, al personale dellArma dei carabinieri impiegato
in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dellAmbasciata
dItalia e del Consolato generale.
26. Al personale militare che partecipa
alle missioni di cui alla presente legge si applicano il codice penale
militare di pace e larticolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c)
e d), 5 e 6, del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
27. I reati commessi dallo straniero
in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani
partecipanti alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active
Endeavour e ISAF, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della
giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno
di appartenenti alle Forze armate.
28. Per i reati di cui al comma 27
la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
29. Le disposizioni in materia contabile
previste dallarticolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali darmamento,
di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano
entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento
di cui allarticolo 3.
30. I mezzi e materiali, escluso il
materiale darmamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
utilizzati a supporto dellattività operativa di unità
militari allestero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio
in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o
comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato
maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito
nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze
di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali
non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile,
prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro della
difesa si provvede a disciplinare le modalità attuative.
31. Il Ministero della difesa è
autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette
del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore
della presente legge.
32. I periodi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate e dellArma dei carabinieri presso i comandi, le unità,
i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali
di cui alla presente legge sono validi ai fini dellassolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi
30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive
modificazioni.
33. Per le esigenze connesse con le
missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dallarticolo
64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nellanno 2006 possono
essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di
cui allarticolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di
complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio
per gli ufficiali delle forze di completamento.
34. Per quanto non diversamente previsto,
alle missioni militari internazionali di cui alla presente legge si applicano
gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
35. È autorizzata, per lanno
2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico
di tipo prospettico seriale indirizzato allaccertamento dei livelli
di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine
di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore
di rischio per la salute, di cui allarticolo 13-ter del decreto-legge
20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 marzo 2004, n. 68.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 488.119.565 per lanno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa recata dallarticolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a euro 30.261.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai sottoindicati Ministeri, nella misura di seguito specificata:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a euro 10.039.565;
b)
Ministero degli affari esteri, quanto a euro 2.000.000;
c)
Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca,
quanto a euro 3.700.000;
d)
Ministero dellinterno, quanto a euro 8.800.000;
e)
Ministero dellambiente e della tutela del territorio, quanto a euro
682.000;
f)
Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 5.040.000.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1º luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.