Indici  delle leggi
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Legge 10 novembre 2006, n. 278

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunitą europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilitą dell'IVA"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunitą europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilitą dell'IVA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunitą europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica entro il 15 aprile 2007 apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attivitą in relazione alle quali e' ammesso il rimborso in misura forfettaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfettario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilitą di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą presentato alle Camere per la conversione in legge.

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