pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15
novembre 2006
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 settembre 2006,
n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dellAmministrazione
della pubblica sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del
15 novembre 2006
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del
terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e
per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di
8.650.000 euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in
servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti
frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di
leva, i quali ne facciano domanda.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
8.650.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri
autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117
del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni
internazionali e al fine di garantire la funzionalita' e
l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', entro il
limite di spesa di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della
difesa puo' autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza
soluzione di continuita', a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al
31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei
carabinieri, frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito
l'ulteriore ferma annuale di cui alla lettera a) del citato articolo
24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740
euro per l'anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei
limiti di spesa autorizzati con il citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 2006.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.