Indici  delle leggi
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Legge 10 novembre 2006, n. 280

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalita' dell' Amministrazione della pubblica sicurezza "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2006


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2006

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalita' organizzata e per assicurare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, puo' autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni internazionali e al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', entro il limite di spesa di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della difesa puo' autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione di continuita', a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito l'ulteriore ferma annuale di cui alla lettera a) del citato articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro per l'anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa autorizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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