Legge del 23 Febbraio 2007, n. 15
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2007
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive
comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia
informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri
indicati dalle direttive medesime.»;
b) l'articolo 53 è così modificato:
1) al comma 1 dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la
seguente:
«d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui
alle lettere da a) a d).»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti :
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a),
prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o
enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di
competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono
possedere e le relative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione
della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza
consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la
decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro
sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non
venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.»;
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi
informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio
di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di
cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità,
anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di
osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle
disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di
attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono
individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
3) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) adottare per tutte le materie indicate nel comma 1, ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o
della struttura territoriale, nonché il divieto di effettuare
determinate operazioni, anche di natura societaria, e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
c) l'articolo 59 è così modificato:
1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) per "società finanziarie" si intendono le società che
esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione
di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca
d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle
attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2
a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15
della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; »;
2) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«c) per "società strumentali" si intendono le società che
esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno
carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo,
comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione
di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.»;
3) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si
applicano anche agli istituti di moneta elettronica.»;
d) all'articolo 60, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle
società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate,
quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno
una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR,
quelle bancarie e finanziarie.»;
e) l'articolo 61 è così modificato:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi del comma 2» sono
soppresse;
2) il comma 2 è abrogato;
f) l'articolo 65 è così modificato:
1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
2) al comma 1, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle
seguenti:
«h) società che, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali
quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società
appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella
lettera h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo.»;
g) l'articolo 66 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata,
la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)
a c) del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica,
di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca
d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle
lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili
all'esercizio della vigilanza su base consolidata.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti
indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65
l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo
III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.»;
3) al comma 4, le parole: «, aventi sede legale in Italia,»
sono soppresse;
h) l'articolo 67 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca
d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla
capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare,
disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente
considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al
presente comma.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a),
prevedono la possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o
enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali
soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da
parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione
della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata
di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di
competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una
decisione congiunta con la Banca d'Italia.
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1
possono riguardare anche la restrizione delle attività o della
struttura territoriale del gruppo, nonché il divieto di effettuare
determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del
patrimonio.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare
la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con
riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività
dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1
dell'articolo 65.»;
4) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del
presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni
dei componenti il gruppo bancario.»;
i) all'articolo 68, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il
seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti
di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad
ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora
queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette
autorità.»;
l) l'articolo 69 è così modificato:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Collaborazione tra
autorità e obblighi informativi»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le
autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di
collaborazione e di coordinamento, nonché la ripartizione dei
compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della
vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in
più Paesi.»;
3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca
d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro
Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca
italiana;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate
dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate
almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti
indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza
consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente
lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un
altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché,
in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le
competenti autorità monetarie.»;
m) l'articolo 107 è così modificato:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR,
detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni
aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché
l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in
precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività
la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o
enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione
della Banca d'Italia.»;
3) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto
di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle
attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.»;
n) dopo l'articolo 116, è inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Decisioni di rating). - 1. La Banca d'Italia può
disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle
imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei
rating che le riguardano. L'eventuale conseguente comunicazione
non dà luogo ad oneri per il cliente. ».
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 è così modificato:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «controlli interni»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché l'informativa da
rendere al pubblico sulle stesse materie»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la
possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi
per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare
valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti
esterni.»;
b) l'articolo 7 è così modificato:
1) al comma 2, dopo le parole: «lettera a)» sono aggiunte, in
fine, le seguenti: «, e adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le
attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare
la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio»;
c) l'articolo 11 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della
verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1,
lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti
da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti
attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva
del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre
attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono
individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai
sensi del medesimo testo unico:
1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM
o da una società di gestione del risparmio;
2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una
società di gestione del risparmio.»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è
iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La
capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia
l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della
predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla
Consob.»;
d) l'articolo 12 è così modificato:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del
gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi
del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6,
commi 1, lettera a), e 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di
stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie
disposizioni di carattere particolare.»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia
individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle
disposizioni adottate ai sensi del comma 1.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di
direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole
componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono
tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle
disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle
norme sulla vigilanza consolidata.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie
di rispettiva competenza, ai soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la
società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la
società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono
controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno
per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche
periodica, di dati e informazioni.»;
5) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la
Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente
articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo
individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La Banca d'Italia e la Consob possono, per le materie di
rispettiva competenza:
a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle
informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti
controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno
per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b).»;
7) dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la
Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti
dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b).».
1. In esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 dicembre 2006, in causa C-503/06, è sospesa l'applicazione della legge della regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.
1. In attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, è costituita, ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma. Le funzioni di
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le
politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono trasferite all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale
italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà
sociale, che viene conseguentemente soppressa. Le risorse
dell'Agenzia sono prevalentemente utilizzate per il perseguimento
delle finalità istituzionali alla stessa attribuite.
1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o minori entrate.
2. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di euro
600.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere
si provvede, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, quanto ad
euro 300.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, quanto ad euro 300.000,
mediante corrispondente riduzione del-l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli anni successivi all'anno
2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.