Indici  delle leggi
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Legge 4 aprile 2007, n. 41

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2007


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2007

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive"

Art. 1.
Misure per la sicurezza degli impianti sportivi

1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte "in assenza di pubblico" . Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformita' alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorche' l'impianto sportivo risultera' almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.

2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.".

3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, e' corredata dalla presentazione di un valido documento di identita' per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformita' dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identita', e negando l'ingresso in caso di difformita', nonche' a coloro che sono sprovvisti del documento.

3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

3-quinquies. E' fatto divieto alle societa' sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, e' irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

Art. 2.
Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.";
a-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale.";

b) al comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni";
c) al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro";
d) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo.".

2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente:
"1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.".

Art. 2-bis.
Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce

"1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca piu' grave reato, la violazione del suddetto divieto e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 2-ter.
Norme sul personale addetto agli impianti sportivi

"1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalita' di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente emanato.

2. Le societa' sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla societa'.".

Art. 3.
Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.".

"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: "se dal fatto deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da mille euro a cinquemila euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.".

2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 3-bis.
Aggravante del reato di danneggiamento

1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente:
"5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive".

Art. 4.
Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88

1. All'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6";
b) al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale" e le parole: "entro le trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";
c) al comma 1-quater, dopo le parole: "1-bis," sono inserite le seguenti: "e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,".

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".

3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2," sono inserite le seguenti: "nell'articolo 6-ter".

Art. 5.
Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti

01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro". 1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.".

Art. 6.
Misure di prevenzione

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
"Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere altresi' applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.".

Art. 7.
Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonche' in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale

1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, e' inserito il seguente:
"Art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.".

2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.".

Art. 8.
Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401

1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.

3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

4. Le societa' sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalita' statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalita', nonche' per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre societa' sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone cui e' stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 9.
Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio

1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.

3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3-bis. Le societa' organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime societa' hanno cura altresi' di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio.

Art. 10.
Adeguamento degli impianti

1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. - All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le societa' utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.".

Art. 11.
Programma straordinario per l'impiantistica sportiva

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilita', apertura, redditivita' della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

Art. 11-bis.
Iniziative per promuovere i valori dello sport

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle universita' e nei luoghi ove si svolge attivita' sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le societa' sportive, manifestazioni e attivita' finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 2.

2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarieta' sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente la finalita' di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11-ter.
Rilascio di biglietti gratuiti per i minori

1. Le societa' organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Art. 11-quater.
Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori

1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle 10.000 unita" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unita".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

Art. 11-quinquies.
Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del capo II del titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
b) la rubrica dell'articolo 34 e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
c) all'articolo 34, comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";
e) all'articolo 35, comma 2, le parole: "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo da tre a trenta giorni";
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".

Art. 11-sexies.
Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo

1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto e' composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, tra i quali e' scelto il Presidente, nonche' da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.".

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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