pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2007 - Supplemento ordinario n. 182
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 luglio 2007,
n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti
e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 maggio 2007,
n. 67.
3. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
17 agosto 2007 - Supplemento ordinario n. 182
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali
pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'art.
17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla
realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione
vigente definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2008-2011.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari
degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le
misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'art. 1, comma 4,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 1-bis.
Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo
del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilita'
interno.
1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' inserito il seguente:
"683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile
per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate
le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni
per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente,
i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni
singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per
l'anno 2007".
Art. 2.
Utilizzo quota avanzo di amministrazione
1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli
ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le
spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo
di una quota dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di
investimento e' commisurata all'avanzo di amministrazione accertato
al 31 dicembre 2005 e determinata:
a) nella misura del 17 per cento per le province la cui media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per le restanti province la misura e' del 2,6 per
cento;
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media
triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti
dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia
demografica la misura e' del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo
2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1,
comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva.
Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e'
dell'1,3 per cento.
Art. 3.
Recupero maggiore gettito ICI
1. All'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 39 e' sostituito dal seguente:
"39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono
ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle
disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione
da parte del comune interessato, le cui modalita' sono definite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare,
si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto
a quello previsto";
b) il comma 46 e' sostituito dal seguente:
"46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono
ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle
disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione
da parte del comune interessato, le cui modalita' sono definite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si
prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione
all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello
previsto".
2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei
maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle
certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del
presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario
spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla
maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero
dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e
per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo
periodo, in deroga all'art. 179 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed
accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta
comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata
per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale
effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli
importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini
della determinazione del risultato contabile di amministrazione di
cui all'art. 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000,
affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente,
l'ente e' tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un
importo pari alla differenza.
4. Ai soli fini del patto di stabilita' interno per i comuni tenuti
al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di
cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e
riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i
trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di
cui allo stesso comma 2.
5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come
sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il
maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di
cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a
decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle
minori disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al comma 2.
L'onere e' posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel
limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in
misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.
Art. 4.
Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di
funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali.
1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1,
comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1,
comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per
l'anno 2007.
2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al
comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni
di euro, da utilizzare:
a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i
versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'art. 22,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a
compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del
comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi
di cui al comma 3, lettera a).
Art. 4-bis.
Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'
istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse
all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una
dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni
di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio
2008, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione
sull'utilizzo del fondo, nella quale e' indicata la destinazione
delle relative risorse.
2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e'
istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse
all'acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle
capitanerie di porto - Guardia costiera, con una dotazione, per
l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si
provvede con decreto del Ministro dei trasporti.
Art. 5.
Interventi in materia pensionistica
1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con eta'
pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o
piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative
della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria,
e' corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella
tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianita'
contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico
della quale e' liquidato il trattamento principale. Se il soggetto e'
titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si
tiene conto della sola anzianita' contributiva relativa ai
trattamenti diretti. Se il soggetto e' titolare solo di pensione ai
superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A,
l'anzianita' contributiva complessiva e' computata al 60 per cento,
ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la
determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma
aggiuntiva e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione
della mensilita' di novembre ovvero della tredicesima mensilita' e,
dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilita' di luglio
ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno e spetta a
condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo
individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il
trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto
dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti
dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e
dall'indennita' di accompagnamento, sia del reddito della casa di
abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e
delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui
al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti
pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti
superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore
al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato
della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva e'
corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari
di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente
incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1,
che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita'
indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito
ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni
previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un
importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali
di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.
5. Con effetto dal 1o gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in
favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri
ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto
dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per
tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di
cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e'
rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il
limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno
precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente
comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli
importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge
27 dicembre 2002, n. 289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese
tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di
rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio
2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In
sede di prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui
al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede,
entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica
dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un
fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di
euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure
agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata
legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi
contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare
per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il
regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare
la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio
di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2,
comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire
l'applicazione di parametri identici per i diversi enti.
Art. 6.
Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi
vari
1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'unita' previsionale di base "Fondo speciale" di
parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' apportata la seguente variazione in aumento:
|2007 - |2008 -|2009 -
---------------------------------------------------------------------
|(migliaia di euro)| |
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'economia e delle | | |
finanze.... |68.300 - |- |
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo
globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e'
autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi
ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva
della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del
Ministero dei trasporti, prevista dall'art. 1, comma 1043, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca
scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto
marittimo, e' autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di
euro per l'anno finanziario 2007.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di
interventi infrastrutturali in materia di viabilita', i pagamenti per
spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere
sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere
effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.
6. All'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e,
all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: "con priorita"
fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "per le province
confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per
quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle
quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni,
con priorita' per le province in possesso di almeno 2 dei predetti
parametri.".
7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realta' socio
economiche delle zone confinanti tra le regioni, con una dotazione di
20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono
destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Le
modalita' di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.
8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed
in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma
stipulati con le universita' in attuazione dell'art. 5, comma 6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di
edilizia universitaria, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro
per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e
2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007
delle somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge
27 dicembre 2006, n. 296
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al
presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi
indicati nell'elenco medesimo.
2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 1,
comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unita'
previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente
decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.
Art. 8.
Trasferimenti correnti alle imprese
1. Per l'anno 2007, il Fondo per i trasferimenti correnti alle
imprese, iscritto nell'unita' previsionale di base 3.1.5.20 dello
stato di previsione del Ministero del-l'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo
aggiuntivo e' assegnato alle societa' sottoindicate per fronteggiare
gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi
derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:
Ferrovie dello Stato S.p.A..... |166.300.000
Poste Italiane S.p.A..... |41.700.000
ANAS S.p.A. |36.000.000
ENAV S.p.A. |6.000.000
2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano
le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete
tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzato
un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio
per l'anno 2006, e' concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro
426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.
Art. 8-bis.
Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di
crisi di impresa
1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per
i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto non e' stato emanato il decreto di concessione
definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti
dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre
1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del
decreto del Ministro delle attivita' produttive 1o febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante
nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto
non discrezionale, e' sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e
conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi
definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono
stabilite le modalita' di attuazione dei controlli sui predetti
programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di
apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante
l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a
carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle
accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi
non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il
medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica
dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4,
del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e
successive modificazioni, ovvero di cui all'art. 8, commi 9 e 11, del
citato decreto 1o febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento
temporale della verifica stessa e disciplinando modalita' graduali
per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente
a detti scostamenti.
2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del
100 per cento".
3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti
dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli indirizzi del Quadro
strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa
legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le
modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione
delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e
all'art. 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le
attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le
attivita', le iniziative, le categorie di imprese e le spese
ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni
concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa
comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali
graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi.
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello
sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le
disposizioni dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo
l'eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno
alle imprese di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalita'
stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disponibilita'
rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti
di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle
regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai
fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo
articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono
definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse".
5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti
eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita'
delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a
terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla
definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il
comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi".
6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in
favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi
infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti
d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese
ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle
agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni
gia' autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in
essere, sono utilizzate:
a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione
del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o
al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento
dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la
copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del
presente articolo, nonche' di quelli derivanti dalla corresponsione
alle societa' convenzionate dei compensi per l'attivita' di
istruttoria e di assistenza tecnica;
b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora
autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area richieste
entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico sono determinate le priorita' di utilizzo delle
risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e
le modalita' di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo
del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive
modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e
ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di
realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto
della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008,
presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 9.
Partecipazione italiana a missioni internazionali
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel
cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
L'indennita' di missione e l'indennita' di impiego operativo sono
corrisposte nella misura di cui all'art. 4, commi 1, lettera a), e 4,
del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 2007.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di
personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica
democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione
comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007.
L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'art.
4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di
personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia,
denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennita' di missione e'
corrisposta nella misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 2007.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di
personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione
europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennita' di missione e'
corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e
alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di
personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione
europea in Afghanistan. L'indennita' di missione e' corrisposta nella
misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge
n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2007.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di
personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea
di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata
European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).
L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la
partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial
Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14,
del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 38 del 2007. L'indennita' di missione e' corrisposta nella
misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge
n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2007.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la
partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione
in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force
(ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al
31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di
magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia
alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati
collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non
rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge
13 febbraio 2001, n. 48.
10. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000
per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato
all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete
e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
11. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a decorrere dal
1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo
gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e
materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 3.400.000.
12. All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo
le parole: "(MSU)," sono inserite le seguenti: "Criminal Intelligence
Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),".
13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli
articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge
n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2007.
Art. 10.
Disposizioni in materia di personale militare
1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto, in
fine, il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a
decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a
quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle
promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale
dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento dell'organico del
grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.".
Art. 11.
Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle
universita'
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per
l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a
carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa
universitaria, le disposizioni dell'articolo 12 della legge
19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la
data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
164, continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico
2007-2008.
Art. 12.
Misure in materia di autotrasporto merci
1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi
con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere
concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di
imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, secondo le modalita' da stabilire con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992,
1993 e 1994, da compiereai sensi delle decisioni della Commissione
delle Comunita' europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n.
97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte
di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del
19 maggio 1999, e' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' da
definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle
disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a
5 milioni di euro, puo' essere destinata alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
e' prorogato al 30 settembre 2007.
Art. 13.
Sblocco risorse vincolate su TFR
1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto
dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni
competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilita' di Stato,
anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo
pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di
cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare,
nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati
nel predetto elenco.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle
somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito
all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui
all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 14.
Variazioni compensative
1. Al fine di assicurare alle Amministrazioni dello Stato la
necessaria efficienza e flessibilita', garantendo comunque il
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di
bilancio, da comunicare alle commissioni parlamentari competenti e
da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere
effettuate variazioni compensative tra le spese di cui
all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti
derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri
soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai
predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo
competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro
vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 15.
Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti
1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella
stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento
del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di
pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche,
e' autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro
per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a
bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia
stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita'
di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla
normativa comunitaria. Le disponibilita' del piano triennale della
pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale
in connessione con le misure di cui al presente comma, sono
incrementate della somma di 5 milioni di euro.
1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il
credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso anche al settore della
pesca, nel rispetto degli orientamenti della Commissione europea in
materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del
14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006, le parole: "della pesca," sono
soppresse.
1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al
comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2005, n. 244.
2. Le persone fisiche e le societa' semplici di cui all'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla
inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti
l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33,
34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che
venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo
o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le
sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 472 del 1997.
3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, le parole: "entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni
di aggiornamento catastale per gli immobili interessati" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2007".
3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
"14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma 14,
approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi,
compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli
indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti
automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore
motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti
riscontrati".
3-ter. Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di
contabilita' semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo previsto dal
comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione
di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti
nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n.
266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all'anagrafe
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale istituita ai
sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati i termini e le modalita' per la semplificazione, a
favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente
all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di
cui al presente comma.
3-quater. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, le parole: "entro la data del 30 giugno 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 novembre 2007".
4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli
oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole:
"30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007".
5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di
soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e
industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1055, le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2007";
b) al comma 1056, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle
seguenti: "sette anni".
5-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla
lettera b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2005, n. 244.
6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i
diciotto ed i quaranta anni e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: "Fondo per il credito ai
giovani", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette,
anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato
dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il
credito ai giovani, di rilascio e di operativita' delle garanzie
nonche' le modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo
Fondo da parte di soggetti pubblici o privati.
6-bis. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: "gli articoli 24 e 26" sono sostituite dalle
seguenti: "l'articolo 24".
6-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
comma 484 e' sostituito dal seguente:
"484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive
modificazioni, ovvero una delle societa' dalla stessa controllate,
acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale
compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del
prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da
effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla
base delle valutazioni correnti di mercato, nonche' l'espletamento,
ove necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei beni
immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della
documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia
del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e
di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie
interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con
l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a
disciplinare modalita', flussi informativi e tempi necessari per
l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia".
Art. 15-bis.
Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro
subordinato privato, nonche' in materia di rimborsi IVA e di
deducibilita' delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente
come beni strumentali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare
delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale,
comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo
delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della
voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci
110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attivita' materiali e
immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria";
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del
secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le
voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del
codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo
periodo del comma 1";
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
senza l'applicazione del rapporto di deducibilita' degli interessi
passivi previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1";
b) all'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole:
"esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di
assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "escluse".
2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: ", subordinatamente all'autorizzazione delle competenti
autorita' europee," sono soppresse.
3. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista
dal comma 267 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei
versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo
a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato art. 1
della legge n. 296 del 2006.
4. All'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'industria," sono
inserite le seguenti: "del credito, dell'assicurazione,";
b) alla lettera c), le parole: "del credito, assicurazione e"
sono sostituite dalla seguente: "dei".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal
1o luglio 2007.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni
di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 e in
390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
all'I.N.P.S. a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura
del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle
maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 4;
b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori
entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), numero 1);
c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti, a seguito dell'autorizzazione accordata con
decisione n. 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del
27 giugno 2007, dall'applicazione della lettera c) del comma 1
dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti
di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come
determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 51, comma 4, lettera a), le parole: "50 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
b) all'art. 164, comma 1, lettera b):
1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nella misura
del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui
alle citate lettere dell'art. 54 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e'
elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti
esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio";
2) al secondo periodo, le parole: "nella misura del 25 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella suddetta misura del 40
per cento";
c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell'art. 164 e'
sostituita dalla seguente:
"b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".
8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo
d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006,
la percentuale di deducibilita' del 40 per cento indicata dalle
disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 e'
fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle
disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 e'
fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle
disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 e' fissata al 65 per
cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo
d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina
vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 71, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione
nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi
si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di
acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi
al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del
3 ottobre 2006, il contribuente puo' continuare ad applicare le
disposizioni previgenti all'art. 2, comma 71, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione
dei rimborsi di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006,
n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006,
n. 278, e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa
di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 16.
Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi
1. Il comma 989 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' sostituito dai seguenti:
"989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre
2007 un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e
dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle
procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio,
con attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti
sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro
ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare,
entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i
criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del
possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale
soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del
collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della
capacita' di autofinanziamento.".
Art. 17.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad
esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e
15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007
e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui
all'articolo 1, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si omette il testo delle tabelle