Legge 2 agosto 2007, n. 130
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007
Art. 1.
1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «ad eccezione
delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo
comma dellarticolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come
sostituito dallarticolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990,
n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle
armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle
persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati
con decreto del Ministro dellinterno, sentita la commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi di cui allarticolo 6 della legge
18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;
b) allarticolo
15:
1)
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando
essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai
sensi del comma 7-ter»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.
7-ter. Lobiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso lUfficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».
2. Il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino allentrata in vigore del decreto del Ministro dellinterno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dellarticolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.