Indici  delle leggi
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Legge 2 agosto 2007, n. 130

"Modifiche alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza "

 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007


 

 
 

Art. 1.

    1. Alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva, individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all’articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni»;
        b) all’articolo 15:
            1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando essi abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter»;

            2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

    «7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano ai cittadini che abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter.

    7-ter. L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216».

    2. Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1998, n. 230, come modificata dal comma 1, lettera a), del presente articolo, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.