Indici  delle leggi
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Legge 7 gennaio 2008, n. 10

"Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006"

 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 29


 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 135 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.970 annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.