Legge 7 gennaio 2008, n. 10
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 29
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lAccordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dallaltra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data allAccordo di cui allarticolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 135 dellAccordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.970 annui a decorrere dallanno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.