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TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ROSELLA OTTONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1042-B
ROSELLA OTTONE, Relatore. La Camera inizia l'esame in seconda lettura del disegno di legge comunitaria per il 2006, approvato dal Senato il 20 dicembre scorso.
Il disegno di legge in esame si compone ora di 28 articoli e di tre allegati (A, B e C), che complessivamente prevedono il recepimento di 27 direttive (1 con l'allegato A, 25 con l'allegato B e 1 con l'Allegato C).
Non starò in questa fase a richiamare ulteriormente le osservazioni svolte nel corso dell'esame in prima lettura, circa le novità introdotte sul piano dei contenuti della legge comunitaria dalla legge di riforma della legge «La Pergola», ossia la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari».
Rilevo in via generale che il disegno di legge approvato dal Senato modifica alcuni articoli già approvati dalla Camera, introduce nuove disposizioni, segnatamente agli articoli 27 e 28, e produce lo spostamento di una direttiva dall'allegato A all'allegato B del progetto.
Il Senato ha modificato in primo luogo l'articolo 10 del disegno di legge, che conferisce delega legislativa al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta alla costruzione di un mercato azionario europeo integrato all'interno di un quadro regolamentare completo, stabilendo princìpi e criteri direttivi specifici.
Si ricorda che la delega viene inserita dal comma 1, quale nuovo articolo 9-bis, nella legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), il cui allegato B già contemplava la direttiva 2004/39/CE, senza tuttavia prevedere appositi principi in aggiunta a quelli di carattere generale contenuti nell'articolo 2 della medesima legge. Poiché il termine per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge n. 62 del 2005 è scaduto il 12 novembre 2006, il comma 2 dell'articolo 10 stabilisce un nuovo termine relativamente all'adozione del decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva, fissandolo al 31 gennaio 2007. Esso è Pag. 37compatibile con il disposto della direttiva 2006/31/CE del 5 aprile 2006, che ha modificato la direttiva 2004/39/CE, differendo al 31 gennaio 2007 il termine finale per il suo recepimento da parte degli Stati membri, e stabilendo che l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione di essa decorra dal 1o novembre 2007.
Più in dettaglio le modifiche apportate all'articolo 10 nel corso dell'esame al Senato sono le seguenti: al comma 1, capoverso 1, lettera c), il principio relativo alla previsione della riserva dell'esercizio dei servizi e delle attività di investimento nei confronti del pubblico, a titolo professionale, alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni è stato integrato con la previsione secondo cui il servizio di consulenza in materia di investimenti - che secondo la direttiva rientra nel novero delle attività soggette a riserva - potrà essere svolto, oltre che dai predetti soggetti, anche dalle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché dei requisiti patrimoniali, stabiliti con regolamento adottato dal ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Con la presente disposizione, lo Stato italiano si avvarrebbe - entro i ristretti limiti sopra illustrati - della facoltà concessa agli Stati membri dall'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), della direttiva, che consente di includere tra le imprese di investimento anche persone fisiche aventi determinati requisiti. Rimane comunque ferma l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale, conformemente all'esenzione contemplata dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della direttiva.
È stata altresì modificata la lettera h) del medesimo capoverso, in base alla quale la CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplinerà con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione, alcune materie relative alla condotta dei soggetti abilitati. In particolare, al numero 2), riguardante gli obblighi d'informazione nei riguardi dei clienti, si è precisato che tali obblighi saranno determinati con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario (il testo approvato dalla Camera faceva generico riferimento alla rischiosità dei prodotti finanziari), nonché delle gestioni individuali di portafogli.
La nuova formulazione chiarisce che l'informazione dovrà riguardare specificamente la rischiosità del tipo di prodotto finanziario offerto, e non genericamente dell'investimento in prodotti finanziari.
Il Senato ha altresì soppresso il capoverso 2 del medesimo comma 1, che - anche al fine di tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea - consentiva l'emanazione di disposizioni correttive e integrative entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/39/CE. La soppressione della disposizione risponde a esigenze di coordinamento legislativo. Infatti, per quanto riguarda l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il comma 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 conferisce al Governo la stessa facoltà, attribuendo ad esso il più ampio termine di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi per l'emanazione delle disposizioni integrative e correttive. Si osserva peraltro che, diversamente da quanto previsto nel soppresso capoverso 2, la letterale formulazione del citato comma 5-bis dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2005 sembrerebbe limitare l'esercizio di tale facoltà al solo fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea.
Il Senato è altresì intervenuto sull'articolo 12, che introduce un principio e un criterio direttivo - ulteriore rispetto a quelli di carattere generale indicati nell'articolo 2 del provvedimento in esame - che il Governo è tenuto a seguire per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure Pag. 38applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
Il Senato ha apportato due modifiche all'articolo in esame: ha soppresso uno dei due princìpi e criteri direttivi introdotti dalla Camera e ha integrato l'altro. Il principio soppresso dal Senato impegnava il Governo a privilegiare, nel predisporre lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, le opzioni più aderenti all'articolo 10 della Costituzione tra quelle previste dalla direttiva. L'altro principio direttivo, l'unico rimasto a seguito della soppressione di cui sopra, prevede che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solamente perché il richiedente asilo sia cittadino di, o provenga da, un paese «sicuro», secondo l'elenco definito dal Consiglio. Bisognerà, infatti, verificare che non vi siano gravi motivi per non ritenere sicuro quel paese in relazione a circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Si tratta, per quest'ultima, di una disposizione contenuta nell'articolo 31 della direttiva.
Tale principio è stato integrato nel corso dell'esame del Senato con l'esplicitazione che tra i motivi che ho appena richiamato possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti che, nel paese di provenienza, risultano oggettivamente perseguiti, mentre nel nostro paese non costituiscono reati. L'obiettivo della disposizione è di inserire, tra gli elementi di valutazione nella decisione di accoglimento o rifiuto delle domande di asilo, la considerazione che il richiedente, pur provenendo da un paese sicuro, può essere perseguito (non necessariamente in base ad una norma penale, ma comunque in base a disposizioni o atti concludenti, oggettivamente individuabili) a causa di un fatto o comportamento che nel nostro ordinamento non è perseguibile (in quanto non costituisce reato).
L'Assemblea del Senato ha introdotto poi il nuovo articolo 27 che modifica l'articolo 181 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione, nel senso di operare la formale abrogazione di una disposizione normativa la cui applicazione è già da tempo caduta in disuso. L'articolo 181 citato, in materia di rilascio delle spedizioni, stabilisce che la nave non può partire senza che tali permessi siano rilasciati, mediante l'apposizione del visto sulla dichiarazione integrativa di partenza, da parte del comandante del porto o dell'autorità consolare. Il terzo comma del medesimo articolo 181, poi, elenca le condizioni in assenza delle quali le spedizioni non possono essere rilasciate e, fra di esse, il mancato pagamento - da parte dell'armatore o del comandante della nave - dei diritti portuali o consolari. La modifica in esame, che sopprime le parole «o consolari» dal terzo comma citato, risponde alla necessità di rimuovere da una fonte primaria dell'ordinamento italiano una disposizione che, anche se superata nei fatti, è in contrasto con il Regolamento 4055/86/CE che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. A tal proposito si ricorda che il 12 ottobre 2005 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per essere venuta meno agli obblighi imposti da tale Regolamento e a quelli derivanti dai principi comunitari in materia di restituzione dell'indebito, stabiliti secondo la consolidata giurisprudenza della Corte.
Il nuovo articolo 28, introdotto dal Senato, prevede la soppressione del comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004). Tale comma, nel quadro di un insieme di disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, prevedeva la possibilità di proroga dei contratti, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del testo unico degli enti locali (TUEL), contenuto nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo che disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica.Pag. 39
Si premette che l'intera materia degli appalti pubblici è oggi disciplinata dal «codice dei contratti pubblici», di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale ha dato attuazione alla direttiva 2004/17/CE che ha coordinato le procedure in materia di appalto degli enti erogatori di acqua ed energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e alla direttiva 2004/18/CE che ha coordinato le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Il «codice», che ha proceduto all'unificazione di tutte le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, ha espressamente previsto, tra gli altri, il principio generale dell'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.
Ai fini dell'applicabilità della proroga la disposizione, come si è detto, specifica che i contratti debbano avere ad oggetto funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del TUEL, ambito definito dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo.
Tali commi, in particolare, oltre ad esplicitare che le disposizioni successive concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore afferenti ai servizi pubblici locali, specificano che le medesime: si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; lasciano ferme le disposizioni previste per i singoli settori; lasciano ferme le disposizioni necessarie all'attuazione di specifiche normative comunitarie in materia; non si applicano ai settori dell'energia elettrica e del gas; non si applicano al settore del trasporto pubblico locale, escluso espressamente dal regime generale dei servizi pubblici locali insieme agli impianti di trasporti a fune nelle località turistiche montane.
La disposizione abrogata dall'articolo aggiuntivo in esame ha quindi consentito la proroga, senza procedere ad un nuovo affidamento mediante gara, sia di contratti in scadenza aventi ad oggetto funzioni e servizi pubblici diversi da quelli locali, sia di gran parte delle attività di erogazione dei medesimi servizi pubblici locali (tra le quali, per la loro rilevanza, si segnalano l'elettricità, il gas e il trasporto pubblico locale), esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 113 del TUEL e, pertanto, anche dall'applicazione delle modalità di gestione di cui al comma 5 dell'articolo 113 medesimo. La ragione dell'abrogazione è evidentemente da individuare nella volontà di superare i profili di dubbia compatibilità di quest'ultima, oggetto peraltro di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea riaffermando il principio, implicito nella richiamata normativa comunitaria, dell'affidamento tramite gara dei servizi pubblici di rilevanza economica.
Passando alle modifiche apportate dal Senato agli Allegati del disegno di legge, si segnala che la direttiva 2006/7/CE, inserita nell'Allegato A nel corso dell'esame da parte della XIV Commissione della Camera, è stata successivamente spostata nell'Allegato B ad opera della 14o Commissione del Senato, con conseguente necessità di assunzione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. La direttiva 2006/7/CE opera una revisione della direttiva 76/160/CEE, che aveva stabilito norme per la sorveglianza, la valutazione e la gestione della qualità delle acque di balneazione, al fine di garantire la coerenza con il sesto programma d'azione per l'ambiente, con la strategia a favore dello sviluppo sostenibile e con la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.
Essa si ripropone, altresì, di semplificare le procedure relative ai parametri di analisi, in considerazione degli sviluppi scientifici, e di migliorare i processi partecipativi delle parti interessate e l'informazione fornita al pubblico. Dal momento del suo recepimento, che deve avvenire entro il 24 marzo 2008, la direttiva 2006/7/CE sostituisce per il singolo Stato membro la precedente direttiva 76/160/CEE, abrogata con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2014.
Nel complesso, le modificazioni introdotte dal Senato confermano l'impostazione del disegno di legge espressa dal testo già approvato dalla Camera dei deputati.
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