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Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Mazzoni; Mascia ed altri; Boato e Mellano; De Zulueta: Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (A.C. 626-1090-1441-2018-A/R) (ore 17,18).
(Esame di una questione pregiudiziale - A.C. 626-A/R ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo, dunque, all'esame della questione pregiudiziale Maroni ed altri n. 1, nella parte compatibile con il testo attualmente all'esame della Assemblea (vedi l'allegato A - A.C. 626-A/R ed abbinate sezione 1).
A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti.
L'onorevole Cota ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Maroni ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, debbo fare una premessa - che ha già fatto lei, in sede di introduzione - ossia che la questione pregiudiziale in oggetto era stata presentata con riferimento al testo precedente del provvedimento e, quindi, per alcuni aspetti, essa non è più attuale. Tuttavia, non avremmo potuto fare altrimenti che mantenere la vecchia questione pregiudiziale perché il regolamento impedisce di presentare una nuova questione pregiudiziale con riferimento al nuovo testo. Abbiamo mantenuto questa questione pregiudiziale perché, a nostro avviso, essa mantiene intatto - al di là della forma - tutto il suo significato politico. Infatti, il provvedimento che stiamo per esaminare è un qualcosa in più che contiene anche qualcosa in meno, ossia è un provvedimento che contiene sostanzialmente tutte le norme oggetto del precedente provvedimento, ossia quelle relative all'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Signor Presidente, nell'illustrare, dunque, per i motivi che ho detto, il contenuto e il significato della proposta, vorrei far presente che riteniamo di dover sospendere pregiudizialmente l'esame del provvedimento, perché con tutti i problemi che il paese presenta e con tutte le esigenze che occorre soddisfare, pensiamo davvero che una norma di questo tipo sia una norma «manifesto», con riferimento a problemi e a situazioni che non sono certamente prioritarie. Ritengo, anzi, che sia prioritario l'esame di problemi e di situazioni che sono specularmente opposti rispetto a quelle prese in esame dal provvedimento odierno. In particolare, riteniamo che oggi, più che parlare dell'esigenza di tutelare sistematicamente gli autori dei reati, vi sia un'esigenza opposta, ossia quella di dare più tutele alle vittime dei reati.
Questo provvedimento rispecchia, invece, la finalità che questa maggioranza sta da sempre mettendo in evidenza, ossia quella di tutelare gli autori dei reati, dandogli una prevalenza e una priorità costante. Lo abbiamo visto con l'indulto, in cui si è seguita la filosofia che, ogni volta, il ministro della giustizia, ma anche le forze politiche che compongono la maggioranza, mettono in campo.
Questo provvedimento, quindi, si occupa di due questioni: sostanzialmente, vi è una parte relativa ai diritti umani e un'altra relativa all'istituzione di un garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che è garante anche per quanto riguarda i diritti umani.
Mi chiedo cosa voglia dire tutto ciò. Vuol dire che da noi non esistono e non vengono rispettati i diritti umani, ossia che siamo in un sistema non democratico, che richiede l'istituzione di una figura di questo tipo? Se, invece, l'istituzione di questo organismo ha delle esigenze di carattere internazionale, perché si vuole chiedere il rispetto dei diritti umani sul piano internazionale, riteniamo che l'istituzione di un garante crei un'inutile sovrapposizione con le competenze del Ministero degli affari esteri. Vorrebbe dire che il Ministero degli affari esteri non è in grado di svolgere efficacemente il suo lavoro e che, quindi, andrebbe commissariato.Pag. 57
Questa può essere certamente una opzione, ma, ovviamente, dovrebbe essere esplicitata dal punto di vista politico. Noi, da questo punto di vista, raccoglieremmo un segnale politico, che proviene dalla stessa maggioranza.
L'altro aspetto riguarda le persone detenute. L'istituzione di un garante per le persone detenute, come dicevo prima, dà un messaggio sbagliato all'esterno, perché è come se dessimo sempre la preferenza agli autori dei reati, piuttosto che alle vittime. Lo stesso è stato fatto con l'indulto, con il quale sono stati fatti uscire di galera migliaia di delinquenti, anche pericolosi. E lo ripetiamo oggi, per l'ennesima volta, con questo provvedimento.
Vi sono, inoltre, forti preoccupazioni dal punto di vista tecnico, perché si crea una sovrapposizione con le competenze del magistrato di sorveglianza, prevedendo addirittura, con riferimento ai reclami ex articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, la possibilità di ricorrere alternativamente al magistrato di sorveglianza o al garante.
Certamente, in questo modo, si crea un problema di ordine politico, perché vuol dire che, se si istituisce questo garante, la magistratura di sorveglianza non funziona. Che la magistratura, per tanti aspetti, non funzioni, può anche essere vero - io dico che è vero -, però, se la magistratura non funziona, bisogna rivolgersi al Consiglio superiore della magistratura e affrontare il problema per quello che è, senza creare un altro organismo. Bisogna dire se e come la magistratura non funziona e che cosa si intende fare per farla funzionare. Ed anche che qui vi è un sostanziale commissariamento della magistratura di sorveglianza, con problemi anche di carattere costituzionale. Infatti, ricordo come, per univoco orientamento della Corte costituzionale, tutta la fase di esecuzione della pena sia stata pienamente giurisdizionalizzata. Questo principio è riconosciuto dalla Corte costituzionale.
Quindi, istituire un organismo al quale ci si può rivolgere, in alternativa al magistrato di sorveglianza, per sottoporre tutta una serie di questioni e di reclami, che attengono all'esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 35, sottende una grave violazione della Costituzione. Per esempio, vi è una violazione del principio secondo il quale ci si deve rivolgere al giudice naturale precostituito per legge.
Qui si afferma che il giudice naturale precostituito per legge va bene alcune volte e non va bene altre volte, perché in alternativa ci si può rivolgere a questo garante che, peraltro, ha meccanismi di nomina assolutamente politici e, quindi, appare come un giudice diverso e non imparziale come teoricamente dovrebbe essere il magistrato di sorveglianza.
Questo provvedimento, oltre ad essere profondamente sbagliato dal punto di vista del messaggio che fornisce, è sbagliato anche dal punto di vista tecnico e appare incostituzionale, creando soltanto un inutile carrozzone. Spiegheremo perché siamo contrari a tale testo, per il momento ci siamo limitati ad illustrare questa questione pregiudiziale (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di Alleanza Nazionale aderisce alla questione pregiudiziale formulata dai colleghi Maroni, Cota e Stucchi. Infatti, tale questione è assolutamente fondata, basandosi in via principale sulla tematica della sovrapposizione delle competenze.
Non vi è alcun dubbio che si infligge un colpo decisivo all'operatività e alle prerogative della magistratura di sorveglianza. Tale magistratura - che è stata istituita da diversi anni proprio con l'intento di godere di un potere attendibile ed affidabile - si è enfatizzata, reclamando mezzi, strutture ed organici adeguati a far funzionare questo organismo. Oggi, in maniera strumentale ed assolutamente inaccettabile, sostenendo che vi sono troppi spazi di malfunzionamento e troppe inadeguatezze, si invoca l'istituzione di un altro organismo con competenze alternative che largamente interagiscono l'una con l'altra, sovrapponendosi.Pag. 58
Se i colleghi volessero procedere ad un esame oggettivo della questione, si potrebbero accontentare di leggere la parte introduttiva della norma che istituisce questo nuovo organismo nonché la parte introduttiva della legge che prevede le competenze e le finalità istitutive della magistratura di sorveglianza per vedere che vi è assoluta sovrapponibilità, addirittura nei termini testuali. Si ravvisa infatti un'identità di competenze, di prerogative e di finalità di entrambi gli organismi.
Quindi, la questione si pone con un'evidenza della quale dovrebbe farsi preoccupato carico chiunque abbia a cuore il bene delle istituzioni, del sistema e anche della correttezza dell'esecuzione delle pene da espiare.
Nella fase di esame del merito del provvedimento, forniremo puntuali e numerosi esempi di questa sovrapposizione e dei problemi che ne possono derivare. Aggiungo che lo stesso iter del provvedimento ha dato luogo ad una sorta di ramo più grande del tronco; nel senso che, partendo dall'istituzione di questo ufficio del garante dei diritti del detenuto, lo si è voluto innestare su qualcosa di diverso, vale a dire su una commissione che deve presiedere al rispetto e alla promozione dei diritti umani in senso generale. Tuttavia, appare più esile il tronco che così si istituisce che non il ramo; infatti, questo garante dei diritti del detenuto dovrebbe essere una sezione della più vasta commissione di tutela dei diritti umani. Quindi, la questione pregiudiziale, da questo punto di vista, è assolutamente fondata.
Mi chiedo e ci chiediamo quante questioni sorgeranno nell'applicazione delle norme e nel funzionamento dell'istituto e quanti e quali problemi emergeranno. Inoltre, svolgendo una considerazione che si colloca a metà strada tra la questione pregiudiziale e l'esame del merito del provvedimento, faccio presente che chiunque avesse veramente a cuore il buon funzionamento delle istituzioni, la loro affidabilità e, in definitiva, anche i destinatari dei poteri e delle facoltà degli organi istituzionali dovrebbe porsi il problema delle contraddizioni che potranno sorgere e della paralisi che potrà derivare nel funzionamento delle istituzioni. Tutto questo, lo ripeto, si pone al di là dei profili che mi sono permesso di definire secondari, anche se di altrettanta delicatezza, contenuti nella questione pregiudiziale, cioè i profili relativi alle qualifiche e ai requisiti di coloro che dovrebbero far parte di questo organismo e alla nomina del suo presidente da parte dei Presidenti delle Camere. Si tratta di problemi che hanno un serio fondamento.
Concludo questo intervento, riservandomi di intervenire nuovamente nella discussione del merito del provvedimento, affermando che, dal punto di vista della tutela dei diritti umani, il nostro gruppo parlamentare sarebbe tutt'altro che insensibile e saremmo apertissimi alla verifica, alla tutela e alla promozione di tali diritti, ma non mediante strumenti assolutamente inidonei come questo, che entra in diretto conflitto con organismi che non devono essere cancellati o espropriati delle loro prerogative e il cui corretto funzionamento deve essere assicurato.
Per queste ragioni, che sono di principio ma anche di ordine pratico, voteremo a favore sulla questione pregiudiziale presentata.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, svolgo, a nome di tutti i gruppi parlamentari dell'Unione, una dichiarazione di voto contrario sulla questione pregiudiziale presentata dai colleghi della Lega Nord Padania.
Com'è evidente dalla lettura del testo, non siamo di fronte ad una pregiudiziale di costituzionalità. In essa, infatti, non è contenuta alcuna obiezione e alcuna riserva sotto il profilo della costituzionalità. Siamo di fronte, invece, ad una pregiudiziale di merito in base alla quale si ritiene di non dover passare all'esame degli articoli per alcune obiezioni proprio sul testo della proposta di legge.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 17,35)
MARCO BOATO. Tuttavia, come la Presidenza ha giustamente ricordato poc'anzi, la questione pregiudiziale in esame è riferita al testo precedentemente sottoposto all'esame dell'Assemblea dalla Commissione affari costituzionali il 12 dicembre 2006. Quel testo riguardava soltanto il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale. Il presente testo unificato delle proposte di legge, che recano, tra le altre, le firme dei colleghi Mazzoni, Mascia e Boato, riguarda più in generale - questo è stato il mandato che la Commissione ha ricevuto dall'Assemblea il 12 dicembre scorso - l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e, al suo interno, come specifica l'articolazione, l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
A questo proposito, voglio ricordare ad alcuni dei colleghi del centrodestra che sono intervenuti che una figura analoga, sia pure con diversi poteri, ovviamente, è stata già istituita in molte regioni, alcune delle quali governate da maggioranze di centrodestra: mi riferisco alla Lombardia - al cui governo partecipa anche la Lega Nord Padania - e alla Sicilia, ma anche alla Toscana, all'Umbria, al Lazio, alla Campania e alla Puglia. In tutte queste regioni è stata già istituita la figura del garante regionale, al pari della provincia di Milano e dei comuni di Torino, Biella, Brescia, Bologna, Firenze, Pesaro, Roma, Reggio Calabria e Nuoro.
La principale obiezione contenuta nella questione pregiudiziale riguarda o, per meglio dire, riguardava la copertura finanziaria. Bisogna riconoscere che, ormai, il problema è stato positivamente risolto con l'aiuto della Commissione bilancio - che, in una fase precedente, aveva espresso parere contrario e che ci ha indotti, quindi, a cercare una nuova copertura finanziaria -, con l'aiuto del Governo, in particolare del Ministero dell'economia, e con la disponibilità, per quanto riguarda il 2008, anche del Ministero per la solidarietà sociale.
Le altre obiezioni contenute nella questione pregiudiziale sono esclusivamente e letteralmente poste in termini di opportunità. Si tratta di obiezioni che dovrebbero essere poste non in termini di pregiudizialità ma dovrebbero essere rinviate al momento dell'esame del merito del testo unificato delle proposte di legge, che affronteremo fra breve.
La principale preoccupazione sollevata, evidenziata negli interventi che mi hanno preceduto, riguarda il rischio di una sovrapposizione di poteri tra il ruolo del Garante, da una parte, e la magistratura di sorveglianza, dall'altra. Anche questa obiezione è stata ormai superata dal testo unificato delle proposte di legge al nostro esame sotto diversi profili.
Mi limito a ricordare l'articolo 11, comma 1, lettera b), riguardante le funzioni ed i poteri del Garante, l'articolo 12, comma 2, dove il ricorso al Garante non si sovrappone ma è posto in alternativa rispetto al ricorso al magistrato di sorveglianza e, da ultimo, l'articolo 13, comma 5, riguardante il procedimento, laddove si prevede: «Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi dell'articolo 69, comma 6» dell'ordinamento penitenziario. Quindi, l'ipotizzata sovrapposizione è stata esclusa dal provvedimento.
Anche l'ultima obiezione, relativa alla nomina del presidente della Commissione da parte dei Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, non tiene conto del fatto che si tratta di una procedura già più volte adottata, che rappresenta un elemento di garanzia per tutti in merito all'autonomia ed all'indipendenza dell'organo da istituire.
In realtà, come ho già ricordato, tutte le obiezioni non sono di costituzionalità ma di merito, o addirittura di opportunità, e sono riferite al testo precedente al rinvio in Commissione.Pag. 60
Il riesame da parte della Commissione affari costituzionali ha portato a presentare un testo che prevede la costituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela di diritti umani in positiva, anche se tardiva, risposta alla risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU n. 48/134 del 20 dicembre 1993, che risale quindi a 13 anni fa...
PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Boato.
MARCO BOATO. ...che ha visto l'adempimento da parte di decine di paesi e di Stati, anche europei, e che ha trovato l'Italia inadempiente.
Questa è la ragione per cui, anche in riferimento alla proposta di legge De Zulueta presentata alla Camera, e alle proposte Iovene e Pianeta presentate al Senato, abbiamo elaborato il nuovo testo al nostro esame.
Questi sono i motivi per cui annuncio, a nome di tutti i gruppi dell'Unione, il voto contrario alla pregiudiziale presentata.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.
FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, la pregiudiziale è datata, come hanno riconosciuto gli stessi presentatori, dal momento che si riferisce ad un testo precedente rispetto a quello poi modificato dalla I Commissione oggi all'esame dell'Assemblea. Vi è una differenza profonda tra i due testi. Noi stessi, in occasione della discussione generale sul testo pregresso, avevamo espresso riserve circa il rischio di confusione tra le competenze della magistratura di sorveglianza e quelle del Garante. Oggi, avendo letto il testo, riteniamo che tali rischi non vi siano più.
È vero che all'articolo 12, comma 2, rimane la previsione che i reclami possono essere presentati alternativamente al Garante o al magistrato di sorveglianza, però, all'articolo successivo, l'articolo 13, comma 5, è scritto: «Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante trasmette reclamo al magistrato di sorveglianza». Quindi, la competenza finale a decidere sui reclami è, comunque, del magistrato di sorveglianza, salvo che l'amministrazione penitenziaria non si adegui spontaneamente e non decida di adottare quei provvedimenti che vanno nella direzione presentata nel reclamo.
Penso di aver letto in maniera corretta il testo. In ogni caso, se la lettura non fosse quella da me considerata, invito il presidente della Commissione a darne un'interpretazione diversa.
Alla luce di ciò, se la pregiudiziale poteva, prima, avere un valore, ora non lo ha più. Perciò, con molta franchezza inviterei i presentatori a ritirare la questione pregiudiziale Maroni ed altri n. 1 in quanto non esiste più, oggi, la situazione di fatto sulla quale essa si fondava.
Comunque, nell'ipotesi che non intervenga il ritiro spontaneo dell'atto presentato, annuncio il voto contrario mio personale e del gruppo Italia dei Valori.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.
ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) sulla questione pregiudiziale in esame.
Come hanno già rilevato i colleghi, si tratta sicuramente di un atto che non tiene conto del testo attuale del provvedimento; inoltre, incide solamente sulla parte del provvedimento compresa dall'articolo 10 all'articolo 14, che riproduce esattamente il testo della proposta di legge da me inizialmente presentata. Infatti, la proposta di legge di mia iniziativa aveva ad oggetto, inizialmente, esclusivamente la istituzione della figura del Garante delle persone private della libertà personale; poi, durante il lavoro svolto in Commissione, si è giunti ad una formulazione molto più ampia che ha quindi trasformato la proposta nel testo oggi all'esame dell'Assemblea. Testo che riguarda, invece, l'istituzione del Garante dei diritti umani; quindi, altro intervento, molto più ampio.Pag. 61
Le obiezioni formulate nel testo della questione pregiudiziale non sono per me condivisibili in quanto lo spirito contenuto nella formulazione iniziale della proposta di legge da me presentata era proprio contrario alle indicazioni fornite dai colleghi della Lega Nord nella loro questione pregiudiziale e contrario, altresì, alle preoccupazioni che essi rappresentano.
Il punto di vista che ho cercato di trasfondere in questa proposta di legge è proprio di quella parte della civiltà giuridica che ritiene di dovere garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona anche a coloro che sono ristretti, anche a quanti siano privati della libertà personale. Purtroppo, la condizione attuale delle strutture penitenziarie in Italia non consente la piena tutela di questi diritti fondamentali; nonostante siano 'abusati' gli argomenti della condizione carceraria e del dramma della stessa, non si è ancora apprestata una soluzione idonea a risolvere i problemi gravi che la persona si trova a dover affrontare quotidianamente all'interno di tali strutture. Si mettono così in discussione i principi costituzionali, i quali prevedono, peraltro, anche la funzione rieducativa e di risocializzazione della pena e quindi del percorso di vita che la persona compie all'interno delle strutture detentive.
Per farmi carico di questa esigenza, ho mutuato uno strumento che ha dato risultati positivi in altri ordinamenti democratici, sia europei che d'oltreoceano; si tratta di un istituto che non vuole in alcun modo interferire con la funzione della magistratura, come hanno già precisato i colleghi. Peraltro, durante i lavori svolti in Commissione, è stato ulteriormente precisato il punto relativo al rapporto con l'attività del magistrato di sorveglianza; a ciò aggiungo che, tra l'altro, oltre alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, con questo tipo di formulazione vi è anche la speranza che si possa realizzare un effetto deflattivo rispetto al carico di lavoro enorme dal quale è gravato il magistrato di sorveglianza.
Quanto alle obiezioni contenute in questa pregiudiziale sulla nuova formulazione adottata dal testo unificato, esse, dal nostro punto di vista, sono carenti. Sicuramente, infatti, anche noi, come gruppo dell'UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), nutriamo talune perplessità sul testo unificato; perplessità che, però, formuleremo nella fase emendativa e di discussione del provvedimento in quanto non sono in alcun modo assimilabili alle obiezioni rappresentate con la pregiudiziale.
Pertanto, annuncio il voto contrario del mio gruppo sulla questione pregiudiziale Maroni ed altri n. 1 (Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.
GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la posizione di Forza Italia esprime particolare rispetto per la questione proposta dalla Lega e illustrata dal collega Cota. Vi è anche particolare rispetto per la posizione dell'onorevole Benedetti Valentini e per l'illustrazione che ne ha fatto. Tuttavia noi riteniamo che quegli argomenti siano estremamente puntuali riguardo alla prima versione del provvedimento, mentre oggi ci troviamo, com'è già stato detto, di fronte ad un provvedimento che non vede più soltanto la figura del Garante per i detenuti ma vede anche quella del Garante dei diritti umani. Quindi, si tratta di un provvedimento più complesso, sul quale un giudizio di costituzionalità deve diventare per forza più complesso. Egualmente dicasi per quanto riguarda il giudizio di merito.
Noi abbiamo partecipato alla discussione in Commissione ed abbiamo avuto la soddisfazione di vedere accolti molti nostri emendamenti, ma soprattutto molti nostri principi. Il fatto che il testo unificato del provvedimento al nostro esame tenga conto della magistratura di sorveglianza e che la metta in alternativa al nuovo istituto del Garante dei detenuti fa sì che non si vada a nostro avviso a sostituire un giudice naturalmente precostituito, ma si vada a creare un'alternativa costituzionalmentePag. 62compatibile. Noi abbiamo criticato il provvedimento quando, a fronte di reclami, impulsi e provvedimenti dell'autorità amministrativa, erano previsti dei rimedi che noi ritenevamo poco compatibili, anche sul piano costituzionale. Oggi, come ha ricordato il collega Palomba, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere le richieste, il Garante trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi della legge penitenziaria. Questa è una norma di chiusura, che permette di stabilire che il magistrato di sorveglianza ha la decisione finale in relazione a tutta una serie di doglianze che passano attraverso il Garante.
Quindi questo miglioramento ci fa dire che, anche sotto questo profilo, il provvedimento è, a nostro avviso, ormai compatibile costituzionalmente. Per quanto riguarda il merito, noi vediamo luci ed ombre di questo provvedimento. Abbiamo presentato per l'esame in Assemblea numerosi emendamenti. Abbiamo l'aspettativa che diversi di questi possano venire approvati. Il nostro giudizio finale terrà conto di quanto accadrà in Assemblea e potrà essere positivo o negativo sulla base di una valutazione complessiva, tenendo conto anche del giudizio sui nostri emendamenti.
Pertanto annuncio che il gruppo Forza Italia si asterrà nella votazione sulla questione pregiudiziale presentata dai colleghi della Lega.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Maroni ed altri n. 1 (nella parte compatibile con il testo attualmente all'esame dell'Assemblea).
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 469
Votanti 367
Astenuti 102
Maggioranza 184
Hanno votato sì 83
Hanno votato no 284).