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Si riprende la discussione del testo unificato delle proposte di legge n. 445-A ed abbinate.
(Esame dell'articolo 38 - A.C. 445-A ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 38 e delle proposte emendative ad esso riferite (vedi l'allegato A - A.C. 445 ed abbinate sezione 10).
Ha chiesto di parlare il deputato Galante. Ne ha facoltà.
SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, nel nostro ordinamento, il segreto di Stato è, allo stato attuale, sostanzialmente eterno; con il provvedimento in esame si procede positivamente verso una limitazione temporale, che tuttavia a me pare ancora troppo ampia.
Per intenderci, tanto per fare un riferimento, allorquando questa legge venisse approvata, il segreto di Stato, potendo giungere fino alla durata massima di trent'anni anni, riguarderebbe ancora eventi, ad esempio, collegati alla strage di Bologna.
Vorrei però richiamare l'attenzione su un altro aspetto: il rapporto tra segreto di Stato e accordi internazionali. Vi è chi ritiene che la ragione fondamentale che giustifica il segreto di Stato sia l'esigenza di «coprire», per l'appunto, la cooperazione con servizi alleati, senza la quale i nostri agenti non risulterebbero affidabili e verrebbero perciò esclusi dal «giro» - nel gergo si dice: dal mercato (ed è parola significativa!) - delle informazioni riservate.
Ora, questa tesi ha una dignità tecnica di tutta evidenza, ma essa può essere condivisa soltanto a condizione che si dia una fortissima e indiscutibile - ribadisco: indiscutibile! - priorità all'identità e alla funzione nazionale dei servizi, e dunque alle ragioni nazionali che giustificano il segreto di Stato.
È evidente che non si possono né si devono escludere forme di cooperazione tra i servizi di diversi paesi; è notorio - lo ricordavo già stamani - che in sede NATO questo tipo di cooperazione esiste almeno fin dal 1950. Ma deve essere altresì chiaro che ciascun servizio obbedisce al proprio Governo, deve obbedire al proprio Governo, non ad altri, e deve difendere gli interessi nazionali, del proprio paese. Aree di coincidenza degli interessi nazionali di diversi Stati possono sussistere, ma è raro che esse siano permanenti e, soprattutto, che siano totali. Perciò, la cooperazione non può che essere parziale in tutti i sensi ed in tutti i campi; lo scambio di informazioni, limitato; le nostre fonti ed i nostri informatori, protetti, pena, altrimenti, l'incorrere in gravi rischi. Il primo e fondamentale rischio è che le funzioni della cooperazione internazionale derivanti da accordi - e sottolineo che possano Pag. 85essere accordi di ogni tipo e di ogni livello, sottratti a qualsiasi forma di controllo - prevalgano e subordinino a sé la dimensione e gli interessi nazionali. Che si tratti di un rischio non astratto ma concretissimo è documentato anche, da ultimo, dal caso Abu Omar, di cui sono piene le pagine dei giornali e che è stato giustamente poc'anzi ricordato dal collega Villetti.
Ritengo necessaria, perciò, una correzione a tale riguardo e auspico che si compia ogni sforzo per apportare tale modifica ora o nel prosieguo dell'iter parlamentare.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato D'Alia. Ne ha facoltà.
GIANPIERO D'ALIA. Signor Presidente, mi permetto di non condividere le considerazioni testé svolte.
Se le preoccupazioni che il collega ha espresso sono solo quelle relative ai temi da lui evidenziati, io credo che esse siano abbondantemente superate non solo dal primo comma del testo dell'articolo 38, ma anche dal lavoro emendativo svolto in Commissione. Dico ciò perché la posizione del segreto di Stato avviene solo ed esclusivamente a tutela della integrità della Repubblica, a tutela della difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica stessa.
Abbiamo eliminato un inciso su un emendamento proposto dai colleghi di Rifondazione Comunista, relativo alla dizione che c'era anche nella legge n. 801 del 1977, e cioè il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali che, per come è stato interpretato, e forse a volte anche applicato, poteva dare adito ad un uso distorto della posizione del segreto di Stato.
La posizione del segreto di Stato, così come viene precisato dal primo comma dell'articolo 38, è posta a tutela della indipendenza dello Stato italiano, e a tutela della preparazione della difesa militare dello Stato.
Quindi, tutti gli atti, i fatti e i documenti sono, come dire, sottoponibili al segreto di Stato, solo se il segreto di Stato è funzionale a queste esigenze, che sono esigenze primarie per l'esistenza e l'attività della nostra Repubblica e delle sue istituzioni.
Quanto alla circostanza relativa alla durata del segreto, ricordiamo che la legge vigente non disciplina questo aspetto. Noi non abbiamo né una durata minima, né una durata massima del segreto di Stato.
Noi introduciamo una norma che tiene conto di due esigenze fondamentali: la prima, quella di non avere tempi lunghi o lunghissimi nella durata del segreto (perché non sarebbe giusto e non è giusto nei confronti dei cittadini, per la conoscenza dei fatti, almeno nel momento in cui questi diventano storici, e non preistorici); vi è conseguentemente l'esigenza di porre un limite massimo alla durata della vigenza del segreto di Stato.
Abbiamo però anche un'altra esigenza: non tutte le notizie, i fatti o i documenti hanno la stessa rilevanza, hanno lo stesso tipo di importanza, ai fini della tutela della identità e della integrità dello Stato, ragione per cui introdurre un limite temporale estremamente ristretto rischia di pregiudicare il fine per il quale in tutti gli stati democratici c'è una disciplina che tutela il segreto di Stato. Proprio per queste ragioni (ma ve ne sono altre che certamente poi il presidente Violante dirà meglio di me), noi abbiamo introdotto un sistema elastico, in forza del quale la durata del segreto di Stato ordinariamente è di 15 anni. Questo termine può essere prorogato per una sola volta, e per un massimo di altri 15 anni (il che non significa che sia automatico il rinnovo dopo 15 anni), e quindi il limite temporale massimo della durata del segreto è fissato in trent'anni. Ciò rappresenta, ripeto, rispetto alla media delle normative previste in altri paesi europei, e non solo europei, certamente un limite temporale molto, ma molto più basso.
Vorrei anche aggiungere, rispetto all'altra questione che il collega ha posto, che questa norma è una norma che, quando entrerà in vigore, si applicherà anche agli atti e ai documenti che attualmente sono Pag. 86coperti da segreto, con gli stessi limiti di natura temporale, il che sta a significare che certamente tutti quegli atti o quei documenti che abbiano superato l'arco temporale dei 15 anni, sono, ope legis, svincolati dal segreto, salvo la potestà, che il Presidente del Consiglio ha, di prorogare (per un tetto massimo di 30 anni comunque) la posizione e la copertura del segreto, cosa che deve comunque comunicare al Comitato parlamentare di controllo, il quale ultimo potrà valutarne la fondatezza.
Mi permetto, a questo riguardo, di aggiungere un'ultimissima considerazione che è la seguente: c'è un'altra garanzia che noi riteniamo fondamentale e che è la vera novità dal nostro punto di vista. Essa riguarda non solo il segreto di Stato, ma anche l'esercizio delle cosiddette garanzie funzionali. Questo significa il controllo supremo della Corte costituzionale sul corretto esercizio di questi poteri da parte del Presidente del Consiglio e da parte della magistratura, qualora a sollevare il conflitto di attribuzione sia l'autorità politica e non l'autorità giudiziaria.
Di fronte alla Corte costituzionale il segreto non può essere opposto. La Corte ha libero accesso con le dovute cautele legate alla circostanza che esamina atti coperti da segreto. Si tratta di libero accesso e conoscenza degli elementi in forza dei quali è avvenuta l'apposizione e la conferma del segreto di Stato.
Io credo che sia stato costruito un sistema moderno ed equilibrato, trasparente ma rispettoso delle regole e delle garanzie costituzionali. Credo che dovremmo essere contenti dello sforzo che si è fatto in queste settimane in Commissione, tenendo conto delle esigenze di tutti - e sottolineo tutti - i gruppi parlamentari, soprattutto di quelli come il gruppo dei Comunisti Italiani che ha posto, insieme a Rifondazione Comunista, una serie di questioni che storicamente sono state oggetto delle loro posizioni politiche.
Dal nostro punto di vista, siamo riusciti a costruire una soluzione equilibrata che tiene insieme un sistema che, se bene applicato, produrrà effetti positivi per il paese.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Grazie, Presidente. Anch'io voglio richiamare il fatto che questo articolo e tutti quelli che riguardano questo capitolo del segreto di Stato sono per noi particolarmente sensibili. Confesso che storicamente magari abbiamo avuto un po' di diffidenza rispetto a certe materie, stante la storia del nostro paese. Tuttavia, poiché abbiamo lavorato seriamente e rigorosamente per costruire una legge, che offra della garanzie per le procedure che sono fissate e che valgono sia che i gruppi politici di una determinata area stiano al Governo o all'opposizione, credo che abbiamo trovato un equilibrio che giudico ancora migliorabile, ma che sicuramente tiene conto dell'esigenza fondamentale di precisare i fondamenti, i limiti e anche le finalità nel caso in cui venga apposto il segreto di Stato.
Le norme dell'articolo 1, in particolare, sono fondamentali. Abbiamo lavorato ancora oggi per modificare gli emendamenti accolti, che verranno esaminati fra poco. Essi consentono di limitare, circoscrivere e rendere ancora più rigoroso il comma 1 di questo articolo 38, che definisce le finalità e le ragioni in base alle quali si può apporre il segreto di Stato.
Naturalmente questa non è l'unica questione importante; l'altra riguarda i tempi, la declassificazione automatica, la possibilità che finalmente in questo paese si possa accedere a documenti fin qui a tutti sconosciuti e che hanno lasciato molti interrogativi a tanti di noi nel corso di questi anni o persino decenni.
La declassificazione automatica è un altro elemento molto importante. Un ulteriore passaggio di garanzia, oltre alla delimitazione che abbiamo individuato nelle fattispecie di riferimento, è il percorso. I livelli di controllo sono più di uno. La responsabilità politica in questo caso è Pag. 87certamente in primo luogo in termini esclusivi del Presidente del Consiglio, ma sarà emanato un regolamento per normare la posizione del segreto di Stato, la declassifica e i soggetti che dovranno apporre il segreto, che naturalmente dovranno sentire il Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la sicurezza e chiedere un parere al Copaco.
Vi è una fase successiva di controllo che riguarda la magistratura e (si tratta di un'innovazione di fondo che è stata introdotta con questo testo) l'intervento della Corte costituzionale, cui non può essere opposto il segreto di Stato e che in ultima analisi è dunque chiamata a dirimere eventuali conflitti di attribuzione.
Credo che, anche qui, come sulle cause di giustificazione, abbiamo trovato un equilibrio - lo ripeto - migliorabile, ma che tiene conto di tutte le preoccupazioni, i suggerimenti e le proposte che ognuno di noi ha potuto avanzare per quanto riguarda sia le finalità indicate dall'articolo 1, sia le procedure e i controlli che si definiscono nel corso di questo iter.
Al riguardo, ho ritirato l'emendamento 38.67, su cui vogliamo tornare a riflettere eventualmente al Senato. Diversamente, sono stati accolti altri emendamenti a firma mia e della collega Deiana, che a giudizio dei colleghi hanno contribuito a rendere più rigorose e stringenti queste finalità.
PRESIDENTE. La Presidenza è costretta a ricordare che tre gruppi, i Comunisti italiani, l'UDC e i Verdi, hanno già esaurito i tempi a disposizione; altri due gruppi, la Lega Nord Padania e la Rosa nel Pugno, stanno per esaurire i propri tempi.
Vista l'importanza dell'argomento in discussione e visto che vi è un'intesa tra i gruppi su come procedere, la Presidenza non applica in maniera fiscale o rigida il regolamento (come vedete, sta computando a titolo personale il tempo che i gruppi stanno utilizzando), ma rivolge un invito alla moderazione nel prosieguo della discussione.
Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
LUCIANO VIOLANTE, Relatore. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro dell'emendamento Licandro 38.1, riguardante gli accordi internazionali. Ho seguito con attenzione l'intervento del collega Galante che ha posto, con la competenza che lo caratterizza, alcune questioni relative al segreto di Stato. Vorrei ricordare che noi limitiamo fortemente il segreto di Stato rispetto all'attuale situazione, in primo luogo perché fissiamo il principio di temporaneità (oggi il segreto è eterno) in termini assai moderni, vicini ai livelli degli Stati Uniti, perché, tanto in Germania quanto in Francia, i termini sono molto più alti. In secondo luogo, stabiliamo l'inopponibilità del segreto di Stato alla Corte costituzionale in caso di conflitto di attribuzione tra magistratura ordinaria ed esecutivo. Questo è il quadro.
In relazione all'emendamento in oggetto, vorrei precisare che la questione relativa agli accordi internazionali emerge in due casi: quando si tratti di attività dirette a recare danno all'integrità della Repubblica (la prima parte) oppure all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri e alle relazioni tra stati. Quindi, da un verso, il soggetto è l'integrità della Repubblica, dall'altro è l'indipendenza dello Stato. Questa è la ragione per cui chiedo al collega Licandro di ritirare il suo emendamento 38.1.
La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Mascia 38.62, mentre ricordo che l'emendamento Mascia 38.63 è stato ritirato. La Commissione raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea del suo emendamento 38.201 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Licandro 38.68. Ricordo che l'emendamento Galante 38.64 è stato ritirato.
La Commissione esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Mascia 38.65, con riferimento al quale ricordo che vi è un errore di stampa: la parola corretta è «dispone» e non «disporne».Pag. 88
L'emendamento Galante 38.7 è stato ritirato. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Mascia 38.66 e raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'emendamento 38.200 della Commissione.
Infine, ricordo che l'emendamento Mascia 38.67 è stato ritirato.
PRESIDENTE. Il Governo?
PAOLO NACCARATO, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Licandro 38.1. Chiedo all'onorevole presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
ORAZIO ANTONIO LICANDRO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro del mio emendamento 38.1.
Per quanto riguarda l'emendamento Galante 38.64, vorrei precisare che lo ritiriamo perché è stato proposto un emendamento della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 38.62, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 469
Votanti 466
Astenuti 3
Maggioranza 234
Hanno votato sì 463
Hanno votato no 3).
Avverto che l'emendamento Mascia 38.63 è precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Licandro 38.68, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 479
Votanti 475
Astenuti 4
Maggioranza 238
Hanno votato sì 475).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 38.201 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 484
Votanti 481
Astenuti 3
Maggioranza 241
Hanno votato sì 480
Hanno votato no 1).
L'emendamento Galante 38.64 è precluso.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 38.65, nel testo corretto, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Pag. 89
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 486
Votanti 483
Astenuti 3
Maggioranza 242
Hanno votato sì 483).
L'emendamento Galante 38.7 è ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 38.66, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 484
Votanti 477
Astenuti 7
Maggioranza 239
Hanno votato sì 477).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 38.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 482
Votanti 481
Astenuti 1
Maggioranza 241
Hanno votato sì 481).
L'emendamento Mascia 38.67 è ritirato.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 38, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 490
Votanti 489
Astenuti 1
Maggioranza 245
Hanno votato sì 488
Hanno votato no 1).