Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Discussione del disegno di legge: S. 1236 - Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 299, concernente l'abrogazione del comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa (Approvato dal Senato) (A.C. 2200) (ore 16,40).
(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2200)
PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Dato.
CINZIA DATO, Relatore. La ringrazio Presidente, e ringrazio anche il rappresentante del Governo per i chiarimenti offertici. Vorrei rispondere brevemente all'onorevole Stucchi, che ringrazio anch'egli per i gentili giudizi espressi, il quale si interrogava sulla «responsabilità», mentre l'onorevole Leone parlava di «paternità».
Riguardo alla responsabilità politica non vi è dubbio: vi è la responsabilità politica di un errore e ce la siamo assuntaPag. 12così tanto che siamo intervenuti immediatamente. Il resto rimane a disposizione della funzione ispettiva del Parlamento nei confronti del Governo, che, quindi, potrebbe essere interrogato in modo specifico su questo argomento da chiunque volesse.
Voglio poi ricordare agli onorevoli Stucchi e Leone che nella legge finanziaria per il 2006, varata dal loro Governo, abbiamo un esempio di intervento in questa materia, con quello che risulta essere, di fatto, un condono. In modo particolare, si veda la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), all'articolo 1 nei commi 231 e 233, dove si affronta il tema di una definizione agevolata nei giudizi di responsabilità della Corte dei conti. Si tratta in sostanza di un parziale condono realizzato attraverso una sorta di patteggiamento, che mal si concilia con il rispetto dei principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di uguaglianza tra i cittadini, ma che comunque diminuisce enormemente il danno da rifondere eventualmente all'amministrazione.
Abbiamo - lo ripeto - ad opera del vostro Governo di centrodestra, della vostra maggioranza, nella vostra finanziaria una misura che rappresenta di fatto una sorta di condono in materia di responsabilità amministrativa. Noi non abbiamo fatto questo, non abbiamo inteso farlo, non lo ha inteso fare neanche il senatore Fuda, che - voglio ricordare all'onorevole Leone - ha disconosciuto, è vero, solo quel che rimane per errore di un suo originario, molto complesso, emendamento espunto. Quindi, non è vero che ha disconosciuto l'emendamento: tutt'altro, ha riconosciuto di voler proporre un intervento in una materia nella quale dovremmo intervenire, pur disconoscendo quel che rimane del suo emendamento.
A proposito del dubbio del favor rei, vorrei rispondere all'onorevole Stucchi con due argomenti: in primo luogo, si tratta di una norma che non ha prodotto effetti giuridici, mai, in nessun momento, e che non ha avuto vigenza; in secondo luogo, che il favor rei è una norma applicabile alla sola legge penale, come è espresso dall'articolo 2, comma 2, del codice penale, e che non è in alcun modo menzionata nel caso di responsabilità di altra natura.
In risposta all'intervento dell'onorevole Evangelisti, e condividendo le dichiarazioni espresse dall'onorevole Giachetti, credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che le procedure della legge finanziaria e della manovra economica vadano riviste, poiché sappiamo quanto sia difficile e complesso affrontare una manovra finanziaria, che è necessaria ma che tutti riconosciamo essere divenuta un provvedimento omnibus, che tende ad ospitare anche leggi di sistema, leggi organiche che non è possibile pensare di varare attraverso questo strumento.
Voglio rispondere anche all'onorevole Leone, che si preoccupa degli effetti possibili di una legge che interviene ad abrogare una norma che non è ancora entrata in vigore, che esiste un precedente del loro Governo anche in questo caso: si tratta del decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, vale a dire la legge finanziaria per il 2004.
Siamo quindi confortati da un precedente assolutamente identico, relativo, ripeto, alla finanziaria per il 2004 del precedente Governo. Rispetto poi al dubbio se sia possibile abrogare una norma quando essa non ha ancora prodotto i suoi effetti, è parere abbastanza generalizzato che non si possa privare il Parlamento della facoltà di rivedere un proprio deliberato, né che si possa condizionare l'esercizio di tale potere all'attesa dell'entrata in vigore della norma. Teniamo presente peraltro che, ipoteticamente, vi potrebbe essere una tale norma, la cui entrata in vigore, la cui produzione effettiva di effetti dipenda da una seconda norma, e allora, cosa si fa? Non la si può abrogare, se si decide di farlo prima che entri in vigore l'altra norma che la rende esecutiva ai fini degli effetti prodotti?
Sembra quindi un dubbio del tutto accademico, peraltro già ampiamente risolto in sede di disciplina e di dibattito.
PRESIDENTE. Assistono ai nostri lavori gli studenti e gli insegnanti della scuola media Benedetto Croce di Montorio al Vomano, provincia di Teramo; gli studenti dell'università di Innsbruck; una rappresentanza di Equal Partners Foundation di Malta, nonché una rappresentanza della Associazione italiana persone down. A tutti giunga il saluto della Presidenza e dell'Assemblea.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Grazie Presidente. Mi riporto a quanto diceva l'onorevole relatrice, svolgendo brevi osservazioni. Una legge, come dicevo prima, una volta promulgata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è qualcosa: è una legge, non è nulla! La sua efficacia è altra cosa. Di conseguenza, è possibile abrogare una norma esistente nel nostro ordinamento giuridico, anche se essa ha un'efficacia differita, perché l'efficacia è qualcosa di assolutamente diverso dall'esistenza della norma stessa. Quindi, ben si può abrogare una norma prima ancora che essa sia entrata in vigore.
Per quanto riguarda la preoccupazione relativa al favor rei, mi richiamo a quanto sostenuto dalla relatrice, aggiungendo ulteriori considerazioni.
Si intende, nella teoria generale, che la norma più favorevole deve avere caratteristiche ben precise: per esempio, quando da un reato, o anche da un illecito amministrativo, si tolga un elemento alla fattispecie (si pensi ad un reato di danno, che diventa un reato di pericolo, e via dicendo, oppure, quando si diminuisce la pena, quando la sua sanzione è ridotta). Tutto questo non è accaduto nel caso di specie, se si vuole considerare un profilo puramente sistematico e formale.
Vi è, tuttavia, un dato assorbente e l'onorevole relatrice lo ha sottolineato: una volta abrogata quella norma, essa allora non esiste più. Esisteva come norma non efficace, una volta abrogata non esiste più, e quindi mai si può invocare una legge che non ha mai prodotto i suoi effetti.
Quindi, neppure un dubbio può sussistere circa l'eventuale operatività di una cosiddetta norma più favorevole nel caso concreto.
PRESIDENTE. In riferimento alla richiesta avanzata dall'onorevole Baldelli di differire la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, prevista dal calendario per la seduta di domani, preciso che la Presidenza, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Camera per procedere alla conversione del decreto-legge nei termini costituzionalmente previsti, ritiene che non sussistano le condizioni per modificare la decisione già assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.