Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Si riprende la discussione.
(Esame dell'articolo 11 - A.C. 626-A/R ed abbinate)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso presentate (Vedi l'allegato A - A.C. 626-A/R ed abbinate sezione 7).
Nessuno chiedendo di parlare, invito la relatrice ad esprimere il parere della Commissione.
GRAZIELLA MASCIA, Relatore. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.500 ed invita i presentatori a ritirare tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 11, esprimendo altrimenti parere contrario.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI MANCONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo accetta l'emendamento 11.500 della Commissione ed esprime parere conforme al relatore sulle restanti proposte emendative.
PRESIDENTE. Avverto che, secondo intese intercorse tra i gruppi parlamentari, proseguiremo l'esame del provvedimento fino alle 11,45. Avverto altresì che, ove i presentatori non comunichino il ritiro delle rispettive proposte emendative per le quali vi è un invito in tal senso, la Presidenza le porrà in votazione.
Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Benedetti Valentini 11.32.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, affrontiamo ora uno degli elementi più importanti che, peraltro, è stato già esaminato in sede di discussione sulle linee generali.
La lettera a), comma 1, dell'articolo 11, se i colleghi hanno la cortesia di leggerla, recita: il Garante «esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia», eccetera. Se posso permettermi di chiamarlo in questo modo, essa ripete esattamente il «mansionario» della magistratura di sorveglianza. In altre parole, è per tabulas provato che stiamo sovrapponendo e, quindi, potenzialmente facendo confliggere la competenza dell'organismo che stiamo istituendo con la magistratura di sorveglianza. Ciò darà luogo a conflitti di carattere giuridico e pratico e a contenziosi di enorme portata e di inestricabile soluzione.
Quindi, vi invito a riflettere nuovamente su questo passaggio, perché le competenze e i poteri che attribuiamo al Garante costituiscono il cuore delle funzioni della magistratura di sorveglianza; il contrasto istituzionale è di una gravità straordinaria.
EDMONDO CIRIELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Onorevole Cirielli, ha già parlato un deputato del suo gruppo. Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale.
Pag. 35EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, vorrei soltanto sapere se l'onorevole Violante, che è anche il presidente della Commissione e che, oltretutto, è un magistrato, può esprimere ciò che pensa oppure se c'è il commissario politico Boato che deve sempre intervenire per il partito (Commenti).
PRESIDENTE. Lasciamo perdere le polemiche personali e atteniamoci al tema.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, vorrei riprendere brevemente le argomentazioni del collega Benedetti Valentini per due motivi.
In primo luogo, la sovrapposizione di compiti e di funzioni è molto pericolosa per il sistema e, soprattutto, da un punto di vista oggettivo costituisce un atto di sfiducia nei confronti della magistratura di sorveglianza.
Quindi, se qualcosa non funziona a livello di organizzazione della magistratura, non facciamo una legge che complichi le cose, ma inoltriamo le relative denunce al Consiglio superiore della magistratura e prendiamo atto che qualcosa non funziona nella magistratura di sorveglianza.
In secondo luogo, come è noto...
PRESIDENTE. Cerchi di essere più rapido, onorevole Cota, con il secondo argomento...
ROBERTO COTA. ... la fase dell'esecuzione della pena è stata giurisdizionalizzata a seguito di numerose pronunce da parte della Corte costituzionale. Quindi, stiamo approvando una legge che, a mio parere, rivestirà anche profili di incostituzionalità.
GRAZIELLA MASCIA, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA, Relatore. Signor Presidente, intervengo molto velocemente perché stiamo discutendo di funzioni e di poteri di questa istituenda Commissione, che nel caso in esame svolge anche funzioni di garanzia nei confronti delle persone detenute o private della libertà personale.
Oltre alla possibilità di verificare le strutture e i regolamenti e di prevenire e risolvere i contenziosi attinenti a questa materia, la Commissione non solo non sarà in competizione con il magistrato di sorveglianza, ma servirà anche da filtro - come i colleghi ricorderanno, perché abbiamo molto discusso in sede di discussione sulle linee generali, sia in Commissione che in Assemblea rispetto al lavoro del magistrato di sorveglianza - oltre ad essere propedeutica a quella figura.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 11.32, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 409
Votanti 405
Astenuti 4
Maggioranza 203
Hanno votato sì 169
Hanno votato no 236).
Prendo atto che il deputato Casini non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Saluto gli studenti della Scuola elementare capoluogo di Castelliri (Frosinone), che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 11.62.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, vorrei rivolgermi al Comitato dei nove, cominciando con la lettura dell'articolo 69, secondo comma, della legge vigente sull'ordinamento penitenziario. Ci si riferisce al magistrato di sorveglianza. Il comma 2 recita: «esercita altresì la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti».
Il testo che voi vi accingete a confermare stabilisce che questa Commissione, nelle funzioni di garante, esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti e degli internati - e via dicendo - sia attuata in conformità delle norme e dei principi stabiliti dalla Costituzione. Ritengo si tratti di una formulazione che meriti una correzione, per evitare quelle accuse non strumentali che sono state rivolte a questo testo. Il suggerimento che abbiamo dato è di sostituire le parole «esercita la vigilanza diretta» con la parola «concorre» che a nostro giudizio può risolvere il problema. E non è una questione formale, perché dire che questa autorità concorre ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti avvenga in ossequio a quei principi significa confermare che la magistratura mantiene questo compito senza sovrapposizioni.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Ulizia. Ne ha facoltà.
LUCIANO D'ULIZIA. Signor Presidente, mi stupisco che il collega intervenuto prima di me non abbia capito che non si tratta soltanto di assicurare i diritti dei detenuti, ma si tratta di assicurare una serie di diritti anche ad altri soggetti, ad esempio a quelli che vengono sottoposti, pur senza essere detenuti, a forme di limitazione della libertà personale per le loro condizioni psicologiche e psichiatriche.
Quindi, signor Presidente, qui stiamo cercando di dare lezioni di diritto e di conoscenza delle leggi, ma non abbiamo nemmeno letto il testo che è stato proposto.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 11.62 , non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 428
Votanti 426
Astenuti 2
Maggioranza 214
Hanno votato sì 177
Hanno votato no 249).
Prendo atto che il deputato Borghesi non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bosetto 11.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 439
Votanti 431
Astenuti 8
Maggioranza 216
Hanno votato sì 174
Hanno votato no 257).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 11.63.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, pensavo di aver letto con sufficiente attenzione il testo. Me ne scuso con l'Assemblea, lo approfondirò sicuramente in seguito, ma vorrei tornare sull'argomento che non ho compreso perché, se la tesi che è stata appena illustrata fosse coerente, allora sarei ancora più preoccupato. Mentre la questione relativa alla tutela doverosa delle persone detenute o ristrette ha un significato profondo in termini di garanzia, qualora la disposizione, come risulterebbe da una lettura formale di questo articolo, fosse estesa ad altro tipo di provvedimenti restrittivi della libertà personale, allora non ci sarebbe più soltanto la sovrapposizione con la magistratura di sorveglianza, ma potrebbe esserci una sovrapposizione anche di altro tipo. Faccio un esempio molto banale: è evidente che le misure previste come limitative della libertà personale dal codice processuale non sono soltanto quelle coercitive, ma sono anche quelle interdittive.
Allora, se il vostro articolo consente alla Commissione di intervenire in funzione di garante anche in relazione ad altre forme di limitazione della libertà personale, mi chiedo qual è l'interpretazione che dobbiamo dare di questo articolo. La Commissione potrà intervenire, ad esempio, nei confronti di un provvedimento emesso dal magistrato che limita la potestà dei genitori - questa interpretazione ovviamente io mi sentirei di escluderla -, oppure no? Allora perché non accettare di chiarire...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Contento.
MANLIO CONTENTO. ...questo concetto - la ringrazio Presidente, per la sua comprensione - recependo il mio emendamento?
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.
ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, con il suo emendamento 11.63 l'onorevole Contento pone una questione della quale si è già discusso in Commissione. Ritengo che anche in questo caso sarebbe opportuno effettuare un supplemento di valutazione perché l'aggiunta della parola «equivalenti» dopo le parole «altre forme» di detenzione, sembra essere migliorativa del testo e ci aiuta ad eliminare eventuali dubbi, così come l'onorevole Contento ha prospettato nel suo intervento.
Invito pertanto la relatrice a riflettere su questa possibilità perché con l'istituzione di questo Garante dei diritti dei detenuti stiamo tentando di migliorare la situazione delle strutture detentive, soprattutto le condizioni di detenzione delle persone e stiamo anche cercando di non sottrarre al magistrato di sorveglianza competenze, ma semmai di ridurre il sovraccarico di impegni di quest'ultimo senza interferire però con la normativa vigente.
In conclusione, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento in esame e mi auguro che vi sia un ripensamento anche da parte della relatrice e della maggioranza.
PRESIDENTE. Mi pare di capire però che non c'è alcun cenno di modifica dell'orientamento precedentemente espresso dalla relatrice.
Passiamo dunque ai voti.
Colleghi, ognuno voti per sé!
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 11.63, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 435
Maggioranza 218
Hanno votato sì 212
Hanno votato no 223).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 11.64.Pag. 38
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, riteniamo che questa parte dell'articolato sia quella relativa alla sovrapposizione di cui abbiamo parlato in precedenza. In sostanza, il provvedimento in esame consente all'interessato di rivolgersi alternativamente al magistrato di sorveglianza o alla Commissione.
Signor Presidente, che cosa succede se le indicazioni della Commissione in funzione di garante non vengono accolte? Che tutta questa vicenda e questa istruttoria viene rimessa al magistrato di sorveglianza che decide con un'ordinanza impugnabile in Cassazione.
Signor Presidente, non so se questa sia l'eterogenesi dei fini, certo mi pare una questione abbastanza singolare: si parte con una alternativa e, alla fine, si torna al magistrato di sorveglianza! Desideravo segnalare all'Assemblea soltanto questo piccolo particolare (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 11.64, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 435
Votanti 430
Astenuti 5
Maggioranza 216
Hanno votato sì 183
Hanno votato no 247).
Prendo atto che il deputato Lovelli non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Cota 11.21.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Scusi, onorevole Presidente, ma gli emendamenti Cota 11.6 e 11.20?
PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, non sono stati segnalati.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Va bene.
Signor Presidente, intervengo sull'emendamento Cota 11.21 per fare, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, un distinguo necessario.
Debbo invitare i colleghi del gruppo della Lega Nord Padania, con i quali siamo in sintonia su molti argomenti, a non insistere nella votazione di questo emendamento e a ritirarlo. Dico ciò perché il gruppo di Alleanza Nazionale non condivide, in particolare, quanto si prevede al comma 1, lettera c), dell'articolo 11, in cui leggo testualmente: verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.
Noi riteniamo che se questo organismo debba avere una funzione - e siamo d'accordo su ciò - essa debba essere proprio quella di aiutare a verificare che le strutture siano idonee a salvaguardare la dignità delle persone che, ancorché condannate, e magari anche per gravi reati, sono tuttavia sempre portatrici di esigenze di tutela della dignità della persona. Ora, su questo aspetto non siamo né «buonisti», né «anti-buonisti», siamo semplicemente garanti della dignità della persona, dalla parte di Caino e dalla parte di Abele; lo ripeto, lo siamo dal punto di vista della dignità. Siamo con Abele sotto il profilo della tutela dell'ordine e dei diritti, ma sui diritti fondamentali della persona non vi può essere distinzione.Pag. 39Vorremmo, quindi, che questo emendamento fosse ritirato, altrimenti noi dovremo, nostro malgrado, votare contro, perché quella esposta è una delle funzioni che vorremmo riservare effettivamente al Garante della condizione dei detenuti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.
ROBERTO COTA. Signor Presidente, noi abbiamo presentato questo emendamento - al pari degli altri che abbiamo presentato - perché riteniamo che questo provvedimento sia inutile. Certamente, deve essere garantita la salvaguardia della dignità dei detenuti - ci mancherebbe altro! - ma la salvaguardia della dignità dei detenuti non la fa, o non la consegue, un organismo che è un inutile «carrozzone». La salvaguardia della dignità dei detenuti è rimessa all'applicazione delle norme costituzionali e delle norme ordinarie, che vengono appunto applicate dai magistrati, in questo caso dalla magistratura di sorveglianza. Creare, dunque, un organismo che è un «doppione» significa realizzare un ente inutile e lanciare un messaggio sbagliato, ossia che le vittime dei reati non hanno tutela, mentre gli autori dei reati stessi devono avere una tutela addirittura «raddoppiata».
PRESIDENTE. Saluto gli studenti delle Scuole medie statali Felice Orsini e Gerolamo Mercuriali di Forlì, e Luigi Pirandello di Comiso, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cota 11.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 435
Votanti 429
Astenuti 6
Maggioranza 215
Hanno votato sì 31
Hanno votato no 398).
Prendo atto che il deputato Minardo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame del provvedimento, nonché il seguito degli ulteriori provvedimenti con votazioni previsti per la seduta odierna sono rinviati ad altra seduta.