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TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO ALBERTO BURGIO IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2272-BIS-A
ALBERTO BURGIO. Signor Presidente, colleghi, oggetto di questa discussione è un provvedimento indubbiamente rilevante e ambizioso, per mezzo del quale il Governo intende dare attuazione agli orientamenti più volte espressi in materia di rilancio dell'apparato produttivo e dell'attività economica del Paese.
Di questa rilevanza è riflesso la complessità, l'articolazione del provvedimento, che associa a misure volte a favorire la concorrenza tra soggetti imprenditoriali e a colpire posizioni dominanti e di monopolio, misure concernenti la semplificazione delle procedure che può essere effettivamente considerata una condivisibile facilitazione per quanti incontrano difficoltà a causa di una eccessiva complessità o rigidità di adempimenti burocratici, anche se talora - occorre riconoscerlo e porvi la massima attenzione - rischia di risolversi in una riduzione dei controlli in materie molto delicate come la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la prevenzione contro infortuni spesso mortali, che il Paese anche in questi mesi è stato frequentemente costretto a registrare.
Rispetto a quest'ultima considerazione non posso non considerare in premessa che essa ha probabilmente stretta relazione con l'ottica sottesa al provvedimento che stiamo discutendo, laddove si privilegiano da una parte le attività produttive e commerciali, cioè l'impresa, dall'altra il «cittadino-consumatore». Privilegiare tali soggetti, comporta infatti il pericolo che vengano trascurate o scarsamente considerate altre figure che, pure, meritano pari attenzione in quanto titolari di interessi legittimi e di diritti fondamentali.
Alludo in primo luogo ai semplici cittadini, che non sono in quanto tali riducibili alla figura del consumatore ma hanno magari la sfortuna di trovarsi nelle vicinanze di un impianto di sollevamento mal concepito o male installato o privo di dispositivi di sicurezza, e sono pertanto vittime di incidenti mortali, come è accaduto di recente a Sorrento, dove una donna è rimasta vittima della caduta di una gru priva del limitatore di portata che avrebbe bloccato il braccio per eccesso di carico. E alludo, ancora e in particolare, al cittadino lavoratore, gli interessi ed i diritti Pag. 147del quale si trovano assai spesso in contrasto con quelli dell'impresa e con quelli del mercato di consumo, poiché nessuno è ancora riuscito a spiegare come, in assenza di un abbassamento significativo dei tassi di interesse, si possa determinare una significativa diminuzione dei prezzi al consumo se non attraverso la riduzione secca dei salari: esattamente ciò che documentano tutte le statistiche degli ultimi vent'anni, da quando cioè la filosofia delle liberalizzazioni è divenuta motivo ispiratore della politica economica in tutto il mondo occidentale.
Cercherò di andare con ordine nell'esame di questo complesso provvedimento, soffermandomi sugli aspetti di maggior rilevanza, rispetto ai quali sussistono tanto motivi di consenso e di soddisfazione quanto ragioni di perplessità e di critica.
Comincio dai primi e in particolare da quanto il provvedimento dispone all'articolo 6 in materia di misure per la distribuzione del GPL. A questo riguardo, ho apprezzato la decisione del relatore, collega Lulli, di proporre alla Commissione, che lo ha approvato, l'accoglimento di un nostro emendamento sostitutivo dell'articolo originario, che ha a nostro parere indubbiamente migliorato il testo del disegno di legge del Governo in aspetti assolutamente rilevanti. Il testo precedente era infatti carente per diversi motivi: paradossalmente, limitava senza ragione la libertà del consumatore in ordine alla definizione contrattuale delle modalità di utilizzo del serbatoio e di approvvigionamento del gas. Ma, ciò che era più grave, il testo originario avrebbe rischiato di favorire comportamenti illeciti e pericolosi per la sicurezza privata e pubblica nella misura in cui rischiava di legittimare il riempimento abusivo di serbatoi altrui.
Il testo licenziato dalla Commissione, che riprende la proposta di riformulazione dell'articolo 6 approvata all'unanimità dalle regioni e presentata alla Conferenza unificata del 15 marzo 2007, sana tali lacune.
In primo luogo, i commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis che l'articolo 6 riformulato dalla Commissione inserisce nel decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, per ciò che riguarda la libertà contrattuale delle parti, contemplano le diverse ipotesi di vendita del serbatoio, di locazione e di comodato d'uso.
In secondo luogo, sulla questione essenziale della sicurezza, il comma 7 dell'articolo 16-bis previsto nell'attuale riformulazione dell'articolo 6 prevede obblighi tassativi in relazione a verifiche periodiche e alla manutenzione dei serbatoi. In particolare, nel caso di comodato d'uso, prevede che le verifiche periodiche della manutenzione ordinaria spettino al proprietario del serbatoio, che è altresì il fornitore del gas; nel caso di locazione o di serbatoio di proprietà dell'utilizzatore finale, prevede che verifiche periodiche e interventi di manutenzione vengano operati obbligatoriamente da parte dell'utilizzatore.
Come è facile notare, si tratta di miglioramenti determinanti sotto il profilo della sicurezza. Positivo è, infine, anche il fatto che il comma 5 dell'articolo 16-bis, così come da noi proposto e accolto dalla Commissione, introduce, per ciò che attiene il rinnovo dei contratti e la loro eventuale disdetta, termini brevi a favore del consumatore finale, stabilendo altresì che le spese per l'eventuale rimozione del serbatoio siano a carico della ditta proprietaria dell'apparecchio.
Analoga soddisfazione riteniamo di dover esprimere per il recepimento di un altro rilevante emendamento da noi proposto in materia di trasporto innovativo (articolo 11). Questo emendamento evita l'apertura indiscriminata del settore prevista dal testo originario del disegno di legge, che si sarebbe risolta, a nostro giudizio, nella de-regolazione del trasporto locale e in un ingovernabile aumento del traffico automobilistico cittadino, con conseguenze particolarmente negative nei centri urbani e metropolitani già gravati da tali problematiche, con seri contraccolpi sul piano ambientale. A noi pare che il testo accolto dalla Commissione stabilisca un giusto equilibrio tra le esigenze dei lavoratori del settore del trasporto locale, Pag. 148le esigenze di sviluppo ordinato e regolato da parte dei comuni, la necessità di preservare l'ambiente e, da ultimo ma non per ultimo, le esigenze di particolari categorie di utenti a cominciare dalle categorie disagiate.
Un discorso particolare concerne la questione degli affidamenti di gestione dei servizi idrici, materia non contemplata dal testo del Governo, ma a parere nostro e di importanti realtà della società civile, del mondo dell'associazionismo, dei movimenti, del sindacato, non eludibile in questo contesto. Noi siamo firmatari di un emendamento che raccoglie e rielabora suggerimenti avanzati con decisione da molti soggetti quali l'Arci, la Cgil Funzione pubblica, il Contratto nazionale dell'acqua, il Forum italiano dei movimenti per l'acqua. Dico questo perché lo considero un punto qualificante a sostegno di una posizione che si articola in due momenti chiave: il primo concerne la necessità di impedire che l'acqua sia oggetto di privatizzazione, secondo quanto, del resto, formalmente sancito nel programma elettorale e politico della coalizione di maggioranza.
A questo fine, che è dunque un fine condiviso da tutte le forze che sostengono il Governo, il nostro emendamento prevede una moratoria di tutte le procedure in corso e, a maggior ragione, di nuovi eventuali affidamenti, fino alla emanazione delle disposizioni in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati.
Sulla esigenza di tale moratoria anche il relatore ha dichiarato di convenire e gliene diamo volentieri atto, poiché cogliamo in tale suo orientamento il segno della condivisione dei nostri giudizi circa l'urgenza di un provvedimento sulla materia.
Il secondo elemento qualificante del nostro emendamento riguarda lo strumento specifico, che a nostro modo di vedere garantisce tempestività ed efficacia agli interventi volti ad evitare che su questa delicatissima materia prevalgano ottiche mercantili e particolaristiche a detrimento del patrimonio idrico pubblico, dell'equilibrio biologico delle acque, del diritto inalienabile di ciascuno a disporre di un bene essenziale qual è appunto l'acqua. Riteniamo - d'intesa con le soggettività sociali che abbiamo poc'anzi ricordato - che lo strumento più idoneo a questo fine sia l'istituzione di un Commissario straordinario incaricato di verificare entro sessanta giorni dalla sua nomina che tutte le procedure di affidamento siano conformi a parametri di tutela ambientale, di garanzia del controllo pubblico sulla gestione del servizio, secondo una logica sociale nella determinazione delle tariffe e in forme favorevoli al rinnovo della risorsa idrica pubblica.
Come si è visto, abbiamo registrato nell'esame in Commissione convergenze e significativi passi avanti verso posizioni condivise, che ci auguriamo l'esame dell'Aula possa ulteriormente favorire. A fronte di tutto ciò non possiamo tuttavia non rilevare che su altre importanti materie l'orientamento prevalente nella maggioranza è ancora diverso dal nostro. Ciò è vero già per quanto concerne la disciplina del trasporto ferroviario, riguardo alla quale riteniamo che qualsiasi intervento di liberalizzazione non debba oltrepassare la soglia della ulteriore privatizzazione del traffico passeggeri, così come riteniamo indispensabile - e a tal fine abbiamo ripresentato nostri emendamenti - vincolare l'impiego dei profitti privati derivanti dalla liberalizzazione del traffico ferroviario ad investimenti migliorativi della rete in termini di manutenzione ed ampliamento. In un'ottica pubblica che declini in modo corretto l'attenzione al cittadino-consumatore così come definito nel titolo del provvedimento che stiamo discutendo, abbiamo infine ritenuto di proporre un emendamento che preveda, sempre in materia di trasporto ferroviario, esenzioni e agevolazioni tariffarie a favore delle fasce più deboli.
Sugli articoli 51 e 52, che riguardano il regime giuridico di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e il personale del PRA, il Pag. 149disegno di legge del Governo prevede misure drastiche che incidono a nostro modo di vedere in un settore di grande importanza e complessità qual è quello del pubblico registro automobilistico, sin qui gestito dall'ACI, con il rischio di determinare contraccolpi non solo sugli attuali livelli occupazionali, ma anche sulla branca dell'amministrazione pubblica, la Motorizzazione civile, alla quale le funzioni oggi assolte dal PRA dovrebbero essere trasferite. Basti pensare che, ad oggi, gli sportelli telematici dell'automobilista attivati dalla Motorizzazione svolgono appena il 7 per cento delle pratiche effettuate presso gli sportelli pubblici contro il 93 per cento amministrato dagli sportelli attivati dall'ACI.
Un altro elemento che non ci persuade è quanto previsto al comma 1 dell'articolo 51, che stabilisce che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessino di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati. Tale misura entra, a nostro giudizio, in contrasto con la necessità di potere individuare in ogni momento il titolare del diritto di proprietà sul veicolo, che risponde ad un interesse generale: si pensi al crescente fenomeno dell'infortunistica stradale e agli aspetti tributari connessi alle risultanze del pubblico registro.
In conclusione, condividendo l'orientamento espresso dai colleghi Pagliarini e Rossi Gasparrini, riteniamo che su questa materia, rispetto alla quale non esprimiamo una contrarietà di principio nei confronti di un intervento riformatore che conferisca alla pubblica amministrazione le funzioni oggi svolte dal Pubblico registro automobilistico, sarebbe preferibile un provvedimento organico separato da quello oggi in discussione.
Vengo infine ai motivi di maggiore preoccupazione, che concernono un tema al quale ho fatto riferimento in apertura e sul quale tornerà dopo di me l'onorevole Rocchi: la sicurezza e la salute dei lavoratori. Materia sulla quale, peraltro, è in corso una discussione nell'altro ramo del Parlamento in vista della delega al Governo per l'elaborazione di un testo unico che sistematizzi la legislazione in materia: ragione di più, a nostro modo di vedere, perché su questo terreno così sensibile il Governo e tutta la maggioranza che lo sostiene riflettano con senso di responsabilità.
Questo provvedimento contiene alcune norme che ci preoccupano. Già il primo articolo relativo alla liberalizzazione di attività commerciali anche dedite alla distribuzione dei carburanti (comma 2) appare insufficientemente attento alle esigenze della sicurezza nella misura in cui non prevede alcuna forma di controllo da parte degli enti locali in materia territoriale, urbanistica, ambientale, di sicurezza stradale, di prevenzione degli incendi e di regolamentazione della viabilità, ai fini dell'installazione di nuovi impianti.
Analogo ragionamento concerne l'articolo 5, relativo alla componentistica dei veicoli a motore, che prevede una certificazione non sottoposta al giudizio di congruità da parte delle case costruttrici dei veicoli, rischiando di determinare conseguenze negative per la sicurezza dei veicoli e situazioni di potenziale irresponsabilità.
Ma è soprattutto quanto disposto dagli articoli 16, 19 e 27 che ci sembra decisamente grave. La «semplificazione» delle procedure di verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento che dovrebbe sostituire i controlli oggi affidati all'Ispesl e alle Asl con l'autocertificazione da parte del proprietario e del gestore degli impianti, limitando la funzione ispettiva dell'Asl a semplici verifiche a campione, va in direzione opposta a quel potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo che il continuo aumento di infortuni mortali, a giudizio unanime, al contrario, richiede. Non è un caso - e vogliamo sottolinearlo, perché ci sembra un fatto di grande significato istituzionale e politico - che la Commissione lavoro di questa Camera abbia condizionato il proprio parere favorevole alla soppressione dell'articolo 16. Né è un caso che questa stessa richiesta sia stata avanzata da autorevoli esponenti dello stesso Governo, a cominciare dal sottosegretario alla salute Giampaolo Patta, il quale ha recentemente Pag. 150dichiarato di aver più volte richiesto lo stralcio di questo articolo e di ritenere inaccettabile che la competenza del pubblico nelle attività di controllo in materia di sicurezza venga mescolata ai temi delle liberalizzazioni, determinando la privatizzazione di funzioni nevralgiche ai fini della sicurezza.
Ci sembra sbagliato che, invece di mettere ispettori ed enti preposti alla prevenzione in condizione di porre effettivamente in essere tutte le misure preventive necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e ad attuare in modo effettivo e compiuto il principio di precauzione al quale tutta la normativa italiana degli ultimi quarant'anni si è ispirata, il Governo intenda muoversi adottando il criterio iperliberista e assai negativo dei cosiddetti «requisiti minimi di sicurezza», affidando di fatto alla buona fede, alla buona volontà o alla buona coscienza del privato verifiche che oggettivamente confliggono con il suo interesse economico. E ci pare altrettanto discutibile che ciò avvenga attraverso la reiterazione di un tentativo invano compiuto già ben due volte da parte del Governo (in occasione della discussione sulla finanziaria e in occasione della discussione sul decreto-legge n. 297 del 2006, con il cosiddetto «emendamento Bonino»).
Non mi dilungherò sull'articolo 19 relativo alla semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, giacché le critiche sarebbero nella sostanza le medesime.
Aggiungo solo, per quanto concerne l'articolo 19, che dissentiamo anche per una ragione di metodo e di carattere istituzionale e costituzionale rispetto a quanto disposto nel comma 2, secondo il quale i decreti legislativi adottati dal Governo in attuazione della delega concessagli in base all'articolo che stiamo discutendo dovrebbero essere emanati anche in mancanza dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti dopo trenta giorni dalla loro trasmissione, una norma che conferma una tendenza negativa, da tempo in atto, a emarginare il Parlamento dal processo di formazione della decisione legislativa.
L'articolo 27 prevede analoghe misure di semplificazione di procedure e certificazioni oggi dovute dalle imprese e soggiace, secondo noi, a critiche non meno serie. Già oggi è possibile aprire un'impresa - e mi riferisco per esempio al settore edile, nel quale incidenti e morti bianche sono particolarmente diffusi - con due semplici passaggi: l'indicazione della partita I.V.A. e l'iscrizione al Registro delle imprese presso una camera di commercio. E proprio questa semplicità incoraggia, come tutti sappiamo, il fenomeno del caporalato nei cantieri, dove decine di imprese individuali, nate appunto senza alcun controllo sulle capacità tecnico-organizzative e di imprese, sulla formazione, sulla conoscenza tecnica, sulla conoscenza delle leggi e delle norme che regolano il lavoro, svolgono il proprio lavoro in violazione delle norme più elementari a difesa della sicurezza e naturalmente in condizioni di assoluto sfruttamento sul piano salariale.
Non è di una malintesa semplificazione che si avrebbe bisogno, ma al contrario di più seri controlli e di percorsi efficaci di certificazione per ridurre la frequenza di incidenti spesso mortali sui quali, nel corso di questi mesi, sono stati ripetuti e assai vibranti gli interventi del Presidente della Camera e dello stesso Capo dello Stato.
Chiudo davvero, segnalando infine un emendamento aggiuntivo che mira ad estendere la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) anche a quanti abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e, in conformità con quanto previsto nella finanziaria vigente ai fini della stabilizzazione dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione, abbiano svolto attività di restauro dei beni culturali per un periodo pari ad almeno tre anni e Pag. 151possano esibire regolare certificazione rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali.
Come ho già detto, signor Presidente, il provvedimento che stiamo discutendo non si presta ad una valutazione sommaria e univoca, data la sua complessità. Ci è parso in questo momento ben più utile esprimere una valutazione articolata, non solo per manifestare un giudizio, ma anche per favorire una discussione approfondita, meditata, quale quella che questa complessa materia richiede. Da parte nostra teniamo un atteggiamento interlocutorio, aperto, come è giusto all'inizio di un confronto vero tra posizioni non in tutto coincidenti, in attesa di verificare la disponibilità reciproca delle forze di maggioranza ad ascoltarsi e a cercare insieme un punto di convergenza sulle materie cruciali che registrano ancora talune diversità di giudizio.